AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.70
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.70
BS/sc
Lugano
20 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1956, di professione cameriera ed aiuto cuoca, presenta una patologia
reumatica e disturbi di origine psichica.
Il 14 dicembre 1999 essa ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere delle
prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
commissionata al dr. __________ (direttore dell’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale a __________), con progetto di decisione 15 aprile
2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di
prestazioni assicurative per i seguenti motivi:
"
(…)
Dalla documentazione medica e in modo particolare
dalla perizia del dr. __________, risulta che il danno alla salute globale di
cui lei è portatrice le comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 30%
nell'attività di aiuto-cuoca.
Le condizioni per l'ottenimento della richiesta rendita
d'invalidità non sono assolte." (Doc. AI _)
Con
scritto 24 aprile 2002 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione,
sostenendo che le sue condizioni di salute non le permettono d’intraprendere in
modo completo l’attività d’aiuto-cuoco ed i lavori domestici ed ha postulato di
essere visitata da un reumatologo (doc. AI _).
Ritenendo tali osservazioni non rilevanti, con decisione formale 14 maggio 2002
l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc.
AI _).
1.3. __________, rappresentata dall’avv. __________, ha
tempestivamente contestato la decisione amministrativa, postulando
l'annullamento della stessa ed ha chiesto l’esecuzione di una perizia
giudiziaria.
Allegando il certificato 6 giugno 2002 del suo medico curante, dr. __________,
in cui è attestata un’incapacità lavorativa del 50%, la ricorrente ha fra
l’altro rilevato come la fibromialgia cronica con affezioni psichiatriche le
permetta di essere capace al lavoro nella misura del 50%.
1.4. Con risposta
di causa 18 giugno 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, rimarcando
fra l’altro:
"
(…)
Riesaminato l'incarto il SMR ha ritenuto
opportuno porre alcune domande supplementari al reumatologo curante, dottor
__________.
Vi è però che a tutt'oggi lo scrivente Ufficio
non è riuscito ad ottenere le auspicate informazioni. In mancanza delle stesse
non è possibile al momento emanare una presa di posizione definitiva.
Ad ogni modo si specifica che lo scrivente
Ufficio, a dipendenza delle precisazioni che il dottor __________ vorrà
fornire, è disposto a riesaminare la problematica, ordinando in caso di dubbio
ulteriori accertamenti medici." (Doc. _)
1.5. In sede
d’istruttoria, questo TCA ha posto al dr. __________, reumatologo curante, le
domande dell’AI rimaste inevase (doc. _).
Dopo due solleciti ( X, XI), il 7 aprile 2003 lo specialista ha fatto pervenire
il suo rapporto datato 1 ° febbraio 2003 in cui risponde ai quesiti posti
(XII).
Mediante scritto 17 aprile 2003 l’amministrazione ha preso posizione in merito
al succitato accertamento (XIV), mentre l’assicurata è rimasta silente.
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento o meno a __________ di una rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 14 maggio
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Al fine di
accertare lo stato di salute dell’assicurata dal punto di vista psichiatrico,
nonché le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, l'UAI ha incaricato
il dr. __________ di esperire una perizia specialistica.
Dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e proceduto ad una completa
valutazione psichiatrica, oltre a colloqui con lo psichiatra ed il medico
curante, con rapporto 28 marzo 2002 lo specialista in psichiatria e psicoterapia
ha posto la seguente diagnosi:
"
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD:
F 45.4) con tratti di personalità dipendente (ICD: F 60.7) in persona con
capacità intellettive limitate e analfabetismo, in difficili condizioni
famigliari e sociali.
A livello psichiatrico queste diagnosi non comportano tuttavia una limitazione
della capacità lavorativa nella professione abitualmente svolta d’aiuto-cuoca
nella misura superiore al 305."
(Doc. AI _ pag. 8).
In merito
alla valutazione sulle conseguenze della capacità di lavoro, il dr. __________
ha precisato quanto segue (sottolineatura del redattore):
"
(…)
Le menomazioni qualitative e quantitative
constatate a livello psicologico e mentale riguardano essenzialmente il
disturbo algico che ha valenze marcatamente regressive e che comporta un
evidente beneficio secondario. Contemporaneamente sono presenti dei tratti di
personalità dipendente-istrionica.
Da un punto di vista psichiatrico, questi
disturbi non limitano tuttavia la capacità di lavoro in una misura superiore al
30%.
La paz. è pertanto in grado di riprendere
l'attività abitualmente svolta di aiuto-cuoca nella misura del 70%.
Riteniamo infine che la ripresa di un'attività
lavorativa regolare potrebbe costituire un fattore terapeutico importante, anche
se siamo consapevoli che la paz. opporrà non poche resistenze. (…)"
(Doc. AI _, pag. 9)
ed ha
escluso, da un punto di vista medico-psichiatrico, l’adozione di provvedimenti
d’integrazione.
2.7. Va qui ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, il quale ha compiutamente
valutato il danno alla salute psichiatrico lamentato dall'assicurata.
Egli ha del resto proceduto ad una motivata conclusione circa la residua
capacità al lavoro determinata nella misura del 70%, ritenendo tra l’altro che
la ripresa di un’attività lavorativa regolare “potrebbe costituire un
fattore terapeutico importante”.
Va qui rilevato che il 12 giugno 2001 lo psichiatra curante, dr. __________, ha
ritenuto che l’assicurata “gode di una certa stabilità psichica e dal punto
di vista psichiatrico è abile al lavoro” e che a seguito di un recente
ricovero presso la Clinica di __________ (per disturbi alla colonna vertebrale
e per una depressione ansiosa) ha avuto “una buona ripresa” (doc. AI _),
questo a comprova di una patologia psichica tutto sommato non particolarmente
grave.
Nondimeno va riscontrato che l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione
medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del perito, né a dimostrare,
come sostenuto, un’inabilità del 50% per motivi psichiatrici.
Rispecchiando dunque tutti i presupposti circa l’affidabilità di una perizia
elencati al considerando precedente, alla valutazione 28 marzo 2002 del dr.
__________ va dato valore probatorio pieno.
2.9. Per quel che
concerne le affezioni somatiche, nel rapporto 21 gennaio 2000 l’allora medico
curante della ricorrente, dr. __________, dopo aver diagnosticato una
fibromialgia, una cervicalgia su turbe degenerative ed una lombalgia su turbe
statiche e generative, accompagnate da una sindrome ansiosa depressiva
reattiva, ha attestato una piena inabilità lavorativa dal 12 agosto 1999 (doc.
AI _).
Nell’allegato
rapporto 15 novembre 1999 i medici della Clinica __________ hanno tuttavia
accertato che “ sul piano osteo-articolare la paziente è abile al lavoro al
100% nella sua attività professionale di cuoca o come casalinga”,
suggerendo di incoraggiarla a lavorare almeno a tempo parziale “ onde
evitare un isolamento sociale”. Secondo gli stessi medici la situazione
clinica è fortemente condizionata da una depressione (doc. AI _).
Tale valutazione è stata sostanzialmente confermata dalla stessa clinica nel
successivo rapporto 18 luglio 2000, allestito a seguito di un altro ricovero
della paziente (doc. AI _). In quell’atto non è tuttavia contenuta alcuna
valutazione circa la capacità lavorativa (cfr. anche rapporto 1° dicembre 2000
della dr.ssa __________ in cui si sostiene che i dolori impediscono
all’assicurata di svolgere lavori fisici pesanti, per proporre attività
lucrative leggere, doc. AI _).
Infine,
allegato al ricorso, il ricorrente ha prodotto una relazione medica allestita
il 6 giugno 2002 dal dr. __________, medico curante subentrato nel marzo 2001
al dr. __________. In merito alla capacità lavorativa, il menzionato sanitario
ha concluso quanto segue:
"
(…)
In considerazione della malattia fibromialgica
cronica con riacutizzazioni acute (ultimamente in marzo u.s.), della affezione
psichiatrica con vari disturbi somatoformi soprattutto a carico dell'apparato
gastroenterico, con riacutizzazioni periodiche, insonnia e stato ansioso e
delle altre affezioni prima riassunte nelle diagnosi, nonché le difficoltà
nell'attività domestica riferite sopra, con ricorso 1 x / settimana all'aiuto
domiciliare, alle continue cure farmacologiche, al ricorso a fisioterapia di
mobilizzazione attiva, in considerazione dei disturbi e limitazioni finora
presentati, l'attuale capacità lavorativa della signora __________
nell'attività di aiuto-cuoca è - a mio parere - da considerare nella misura del
50%." (Doc. _, pag. 5)
Orbene,
rettamente nella nota 20 giugno 2002 la d.ssa __________ (operante al Servizio
medico regionale (SMR) dell’AI) ha rimarcato l’assenza di una valutazione
specialistica reumatologica per determinare il grado di capacità lavorativa
sotto il profilo strettamente somatico, dovuto principalmente alle alterazioni
degenerative del rachide a livello lombare e cervicale (V1). Per questo motivo
il 20 giugno 2002 l’amministrazione si è rivolta al reumatologo curante, dr.
__________, il quale aveva visitato l’assicurata il 4 maggio 2002,
sottoponendogli alcune domande, alle quali non è stato dato seguito.
Solo in
sede d’istruttoria, dopo esser stato sollecitato due volte, con scritto datato
1° febbraio 2003, ma pervenuto al TCA il 7 aprile 2003, lo specialista ha
risposto come segue:
"
(…)
- Quali sono le diagnosi
reumatologiche esatte? Fibromialgia
diffusa
probabilmente secondaria a sindrome ansioso-depressiva. Cervicalgia su turbe
statiche del rachide e dysbalance muscolare. Lombalgia su turbe statiche del
rachide (lieve scoliosi toraco-lombare) e su discopatia L5/S1.
-
Quali
sono le effettive limitazioni funzionali oggettive legate alla patologia
reumatologica ortopedica? Le limitazioni funzionali oggettive a carico
dell'apparato locomotore sono da considerare di entità da leggera a media.
-
Quali sono le conseguenze sulla capacità
lavorativa, sempre strettamente dal profilo reumatologico, indipendentemente
dalla patologia psichiatrica nella attuale attività lavorativa di aiuto cuoco
(in termini di tempo e di rendimento)? Da un punto di vista reumatologico è da
ritenere un'incapacità lavorativa del 30%-35%.
-
Qual è la capacità lavorativa in eventuali attività adatte (in
termini di tempo e di rendimento) con
esatta descrizione dei limiti
funzionali da osservare? Dal profilo reumatologico
la capacità lavorativa in attività adatte (attività lavorativa leggera con
possibilità di stare seduta e in piedi senza alzare e portare pesi oltre 10-15 Kg in modo continuato) è da ritenere nella misura del 70%." (Doc. _)
Quindi, definendo le limitazioni funzionali all’apparato locomotorio di entità
medio-leggera, il dr. __________ ha pertinentemente valutato un’incapacità
lavorativa del 30 - 35% nell’attività precedentemente svolta dall’assicurata.
Pertanto, a mente del TCA, il citato rapporto 6 giugno 2002 del dr. __________
non permette di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in reumatologia.
In queste circostanze, tenuto conto anche della valutazione psichiatrica del
dr. __________, secondo il TCA, è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che l’affezioni di cui
l’assicurata è portatrice provoca nella precedente attività lucrativa
un’incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, del 30 – 35%.
Non raggiungendo dunque il grado d’invalidità
pensionabile, rettamente l’amministrazione ha negato delle prestazioni
assicurative.
La
decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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