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Numero d'incarto:
32.2002.5
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00005
BS/sc
Lugano
23 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 27 gennaio 1997 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto a __________, classe 1952, una mezza rendita d’invalidità, con
effetto retroattivo dal 1° aprile 1995. Contestualmente ha ricevuto delle
rendite complementari per la moglie e per i figli (inc. Cassa, doc. _).
A seguito dell’aumento del grado d’invalidità accertato durante una periodica
revisione delle prestazioni assicurative, con decisione 12 dicembre 2001
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera ed una rendita
completiva per la moglie, con effetto dal 1° agosto 2000 (inc. Cassa, doc. _).
Le prestazioni arretrate sono state compensate con fr. 4'429.— di rendite già
versate nel periodo 1° agosto 2000 - 30 novembre 2001 (cfr. retro della
decisione amministrativa).
Come si vedrà in seguito, l’UAI ha compensato fr. 2'289.- di rendite
d’invalidità già versate e fr. 2'140.-- di crediti derivanti da restituzioni di
prestazioni complementari.
1.2. Mediante
tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha contestato la compensazione
effettuata, postulando che l’importo compensato gli venga versato direttamente.
Inoltre egli ha ricordato che già in occasione delle decisioni del 1997 aveva
dovuto contestare la compensazione effettuata dall’amministrazione.
1.3. Mediante
risposta 18 febbraio 2002 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del
gravame, osservando:
"
(…)
Nella fattispecie, l'ufficio AI ha proceduto
secondo le disposizioni di cui sopra, compensando la mezza rendita
precedentemente ricevuta dall'assicurato per il periodo 1° agosto 2000 - 30
novembre 2001 per fr. 2'289.--.
Conseguentemente il servizio delle prestazioni
complementari ha ricalcolato la relativa prestazione computando nel calcolo la
nuova rendita intera d'invalidità con conseguente diminuzione dell'importo
mensile e la relativa richiesta di compensazione arretrata per
fr. 2'140.-- che aggiunti al 2'289.-- fr. di mezza rendita AI già ricevuta,
danno un totale complessivo di fr. 4'429.-- come esposto nella decisione
contestata." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Nel caso in
esame incontestato è il grado d’invalidità accertato dall’UAI, la decorrenza al
1° agosto 2000 del diritto alla rendita intera come pure il relativo ammontare.
Ciò che l’assicurato impugna è la compensazione effettuata
dall’amministrazione.
Va
innanzitutto ricordato che, secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità
(cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett.
a ):
-
i
crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i
crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
Questa
norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non
solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di
procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206
consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117
consid. 1).
La
possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di
debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal
punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla
prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194;
Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
Losanna 1988,pag. 235 e 237).
Va
comunque rilevato che la possibilità di compensare dei contributi con delle
prestazioni secondo questo disposto di legge si distanzia dalle regole del
Codice delle obbligazioni (art. 120 cpv. 1 CO), poiché dei contributi e delle
rendite interdipendenti secondo il diritto delle assicurazioni sociali possono
essere compensati indipendentemente dalla persona sottoposta all'obbligo
contributivo o dall'avente diritto alla rendita e senza tener conto delle
circostanze proprie al diritto successorio (DTF 115 V 343 consid. 2a =RCC 1990
pag. 206 consid. 2a, RCC 1985 pag. 283 consid. 3a, RCC 1969 pag. 408, RCC 1967
pag. 67, RCC 1951 pag. 71; Valterio, op. cit., pag. 237).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 OPC, le restituzioni di prestazioni complementari non
dovute possono essere compensate con delle prestazioni scadute secondo la LPC,
la LAVS e la LAI. Sono applicabili in via analogica le relative norme della
LAVS (cfr. art. 27 cpv. 1 OPC),
Anche se
la legge non lo precisa, la compensazione con la rendita può essere operata
solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca
il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF
111 V 103 consid. 3b, DTF 115 V 343 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 238).
2.3. Nel caso in
esame, dalla risposta di causa, nonché dagli atti di causa, si può evincere che
l’amministrazione ha innanzitutto compensato le rendite arretrate con fr.
2'289.—, corrispondenti alla mezza rendita già versata dal 1° agosto 2000 al 30
novem-
bre 2001
( 5 mesi del 2000 a fr. 141.-- + 11 mesi del 2001 a fr. 144.--, cfr. inc.
Cassa, doc. _).
A seguito dell’aumento della rendita d’invalidità, la Cassa cantonale di
compensazione (Cassa) ha rideterminato la PC limitatamente al periodo 1° agosto
2000 – 31 ottobre 2001, ciò che ha causato una diminuzione dell’importo mensile
erogabile.
Ne è risultata una differenza a favore della Cassa di
fr. 2'140.— che è stata quindi compensata con le rendite AI arretrate (cfr.
inc. PC, doc. _).
Complessivamente l’importo da compensare risulta essere di fr. 4'429.— ( 2289 +
2140).
Ora,
giusta i combinati articoli 50 cpv. 1 LAI e 20 cpv. 2 lett c LAVS e l’art. 27
cpv. 2 OPC (cfr. consid. 2.2.), le rendite d’invalidità già versate, nonché i
crediti per la restituzione di prestazioni complementari devono essere
compensati con le prestazioni arretrate dell'AI.
A titolo
di completazione, va osservato che il conguaglio con le PC è stato limitato al
31 ottobre 2001. Dal 1° novembre 2001 l’assicurato non ha infatti più diritto
alla prestazione complementare (eccetto il contributo cassa malati versato
direttamente all’assicuratore malattia), ciò che è stato oggetto della
decisione 25 ottobre 2001 emanata dalla Cassa (cfr. inc. PC, doc. _). Questa
decisione è stata contestata davanti al TCA, il quale ha respinto il ricorso
con sentenza di data odierna (cfr. inc. 33.2001.107).
Va comunque rilevato che l’esito di quella vertenza non ha alcuna influenza sul
caso che ci occupa. Infatti, la compensazione qui criticata riguarda un periodo
precedente a quello esaminato nella succitata vertenza in ambito PC.
Infine, nel gravame l’assicurato ha sostenuto di non aver ricevuto la rendita
intera, esibendo a comprova due ricevute di pagamento concernenti i mesi di
settembre e ottobre 2001 (doc. _).
Dal momento che solo con la decisione 12 dicembre 2001 l’UAI ha statuito
il diritto alla rendita intera, fino a novembre 2001 l’insorgente ha ricevuto
unicamente la mezza rendita stabilita nel 1997. Solo in seguito gli verrà
versata la rendita intera ed il relativo conguaglio.
Considerato quanto riportato sopra, la compensazione effettuata dall'UAI appare
corretta. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma e il ricorso
è da respingere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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