AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.16
Data decisione, Autorità:
11.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00016
RG/sc
Lugano
11 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 18 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
24 novembre 1999 __________, nata nel 1947, impiegata quale collaboratrice
domestica nonché casalinga, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) l’assegnazione di prestazioni per adulti.
In
relazione a tale richiesta, con rapporto 21 dicembre 1999, il dott. __________
ha diagnosticato uno "stato dopo ricostruzione cuffia rotatoria spalla
sinistra con impingement persistente" nonché una "sindrome
cervico-spondilogeno con disfunzione cimentale C4 fino a C6" (cfr.
doc. AI _). Con successivo certificato 28 aprile 2000 il medesimo sanitario,
precisando di aver visitato l'assicurata l'utima volta nel marzo 1999, ha
osservato che "la paziente come donna delle pulizie sicuramente farà
fatica a lavorare oltre l'orizzontale, perciò l'attività di donna delle pulizie
a tempo pieno non è più proponibile", evidenziando a tale riguardo
"una limitazione del rendimento circa del 50%" e precisando
che la paziente dovrebbe trovare un lavoro da fare al di sotto
dell'orizzontale senza dover alzare i pesi che non vanno bene né per la spalla
destra né per la cervicale. Altre attività sono proponibili come venditrice
dove non deve alzare pesi" (cfr. doc. AI _).
Sempre
con riferimento al danno alla salute fatto valere a fondamento della richiesta
di prestazioni, con rapporto 8 giugno 2000 il medico curante dott. __________ ,
posta la diagnosi di "sindrome cervico-brachiale cronica a prevalenza
dx/ probabile rottura cuffia rotatori spalla dx (…)/ probabile rottura della
cuffia rotatoria (…)/persistenza di dolori importanti, soprattutto alla spalla
destra" ha rilevato l'impossibilità per l'assicurata di svolgere
lavori di pulizia ed indicato quali attività teoricamente ancora proponibili
"lavori che non richiedono l'utilizzazione delle braccia".
Egli ha infine suggerito di sottoporre l'assicurata a perizia medica ed ha
allegato alla sua valutazione il rapporto operatorio relativo all'intervento
chirurgico eseguito nel maggio 1997 ad opera del dott. __________ nonché il
rapporto redatto da quest'ultimo all'attenzione dell'allora medico curante
concernente una visita eseguita nel febbraio 1996 (cfr. doc. AI _). Con scritto
17 agosto 2000, inoltre, il dott. __________ ha comunicato all'UAI di non
essere in grado di compilare un rapporto medico concernente l'assicurata,
l'ultima visita essendo stata da lui effettuata nel marzo 1998 (cfr. doc. AI
_).
1.2. Dopo aver
sottoposto la succitata refertazione medica ad una valutazione da parte del
Servizio medico dell'AI, aver fatto esperire nel marzo 2001 un'inchiesta per
persone occupate nell'economia domestica, di cui si dirà - se necessario - nel
prosieguo e tenuto conto del rapporto presentato nell'ottobre 2001 dal
Consulente in integrazione professionale, per decisione 18 dicembre 2001 l’UAI
- confermando il suo progetto di decisione del 22 novembre 2001 - ha respinto
la richiesta di prestazioni, motivando:
"
Giusta l'articolo 28 della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una
rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scagionata come
segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in fazioni di una rendita intera
40
per cento almeno
un
quarto
50
per cento almeno
una
mezza
60
2/3 per cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento
almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado
d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che
hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa
condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una
prestazione è richiesta.
Giusta l'art. 27bis dell'ordinanza
sull'assicurazione invalidità delle persone che esercitano un'attività
lucrativa a tempo parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei
redditi. Se esse si dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per
esempio economia domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare
la quota-parte sia dell'attività lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il
grado d'invalidità sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività
esercitate.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione
del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia
effettivamente esercitata o meno.
Dall'esame della documentazione medico economica
acquisita agli atti AI, si rileva che il danno alla salute di cui la
richiedente è portatrice, comporta una invalidità globale del 27 %, tenuto
conto sia degli impedimenti riscontrati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori
casalinghi (34 %), che dell'incapacità al lavoro dal profilo salariale (22%).
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 34'000.--
con invalidità 26'491.--
perdita di guadagno/grado d'invalidità
7'509.-- = 22%
====
attività per cento incapacità grado
d'invalidità
casalinga 40.00 % 34.00
% 14.00 %
salariata 60.00 % 22.00
% 13.00 %
grado d'invalidità 27.00
%
=======
L'Ufficio AI ha preso atto delle osservazioni
presentate in data 11.12.2001 dal __________, ritenendole tuttavia ininfluenti
per una diversa valutazione del caso.
Nel caso specifico non sussiste quindi diritto a
rendita AI, non essendo raggiunto il grado di invalidità minimo del 40%
previsto dalla legge AI." (Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso datato 24 gennaio 2002 l’assicurata - tramite il __________
- ha impugnato la decisione dell’amministrazione, postulando l'assegnazione di
una mezza rendita, rispettivamente l'esperimento di una perizia
interdisciplinare.
A
motivazione del proprio gravame, essa ha in particolare osservato:
"
(…)
- Con domanda
del 24 novembre 1999, la ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazioni
assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva
alle conclusioni che e un'invalidità ai sensi della legge non era data e con
decisione impugnata del 18 dicembre 2001 respingeva la domanda.
Prove: atti
dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 18.12.2001
- La ricorrente
contesta questa valutazione e fa valere di essere inabile nella misura di almeno
il 50 % per problemi di natura ortopedico-reumatologici a carico della colonna
cervicale e delle braccia. Sia il medico curante, Dr.med. __________, con
certificazione del 6 giugno 2000, vista la persistenza dei disturbi menzionava
l'utilità di sottoporre la ricorrente a una perizia, rispettivamente il Dr.med. __________ con certificato del 28
aprile 2000 indicava una limitazione di rendimento del 50 % ca. nell'attività
di donna delle pulizie e le difficoltà oggettive a trovare un lavoro più
consono. Da notare che la documentazione medica agli atti è molto scarsa e si
ferma all'anno 2000.
Con lettera del 16 gennaio 2002
inoltrata allo scrivente ufficio, il Dr. ____________ ribadisce la necessità
scrivente ufficio, aggiungendo l'utilità di una visita psichiatrica.
Alla luce di quanto di cui sopra si
ritiene indispensabile venga la ricorrente sottoposta a visita peritale
giudiziaria affinché in seguito l'amministrazione possa decidere nuovamente del
diritto a prestazioni sulla scorta di documentazione medica ampia e fondata.
Prove: come
sopra; comunicazione Dr.med. __________ 16.1.2002; perizia interdisciplinare,
da ordinare dal Tribunale
- Alla luce dei
considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto. (…)" (Doc.
_)
1.4. Con risposta
di causa 7 febbraio 2002, producendo le annotazioni 4 febbraio 2002 del medico
AI nonché una valutazione aggiornata dei dati economici da parte del Consulente
in integrazione, l’UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
argomentazioni:
"
(…)
Il grado di invalidità è stato stabilito in applicazione del
cosiddetto metodo misto di cui all'art. 27 bis OAI, in considerazione del fatto
che senza danno alla salute l'interessata, per sua stessa ammissione, avrebbe
continuato ad esercitare la propria attività lucrativa.
Per quanto attiene all'aspetto medico, gli atti all'incarto
depongono per una piena capacità in attività leggere ed adeguate, nelle quali
segnatamente l'assicurata non sia tenuta a sollecitare eccessivamente le
braccia.
Tanto la dottoressa ________ (cf. doc. n. _ inc. AI) quanto il
dottor __________ (cf. nota in annesso), operanti presso il Servizio medico
regionale (SMR) hanno poi vagliato la documentazione medica agli atti,
giudicandola completa ed affidabile. Quest'ultimo ha inoltre avuto occasione di
esprimersi in merito al rapporto redatto dal dottor __________, prodotto con
l'allegato ricorsuale. La richiesta di nuovi accertamenti medici non è stata
ritenuta fondata, in quanto non sufficientemente motivata.
A livello pratico-economico si è effettuata un'inchiesta a
domicilio al fine di valutare il grado di capacità pratico come casalinga.
L'esame ha debitamente tenuto conto delle limitazioni mediche, e la sua bontà è
stata confermata dal SMR.
II grado di invalidità nell'ambito dell'attività remunerata è
stato poi calcolato in base ai recenti criteri impostisi in ambito
giurisprudenziale.
L'aggiornamento dei dati all'anno di emissione della decisione ha
permesso di confermare la precedente valutazione (cf. scheda in annesso)."
(Doc. _)
1.5. Con
osservazioni 26 febbraio 2002 il rappresentante dell'assicurata, cui la
documentazione prodotta con la risposta di causa è stata trasmessa per presa di
posizione, ha confermato la propria domanda di giudizio e prodotto un nuovo
certificato redatto dal medico curante.
1.6. Con
osservazioni 15 marzo 2002, esaminata la documentazione medica prodotta
dall'insorgente, l'UAI ha ribadito la propria posizione, producendo a sua volta
un'ulteriore valutazione del Servizio medico dell'AI, in merito alla quale
l'insorgente, malgrado il termite fissatogli dal TCA, non ha presentato
osservazione alcuna.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Se tuttavia
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di
incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività
lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Lausanne, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso
dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad
adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni
consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del
coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende
ogni attività svolta dalla comunità."
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
"
Agli assicurati che esercitano solo parzialmente
un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta
l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori
abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente
all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle
due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato,
senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame
del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà
valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti
attività lucrativa.”
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo
dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare
quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato
invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op.
cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).
2.6. In concreto non sono
contestate le quote parti di attività applicate dall’UAI nella querelata
decisione (60% per attività lucrativa e 40% per mansioni domestiche).
L'insorgente contesta per
contro la valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa,
sostenendo, in un primo tempo, di essere inabile nella misura del 50% nella
professione di donna delle pulizie e ritenendo quindi necessari ulteriori
accertamenti medici, in particolare di natura psichiatrica (cfr. gravame), ed
adducendo in seguito - per quanto è dato di capire - sulla base della
certificazione medica prodotta pendente lite, pure l'esistenza di limitazioni
nello svolgimento sia di lavori leggeri che delle mansioni casalinghe (cfr. V).
2.7. Con la decisione impugnata,
l'UAI, con riferimento alla refertazione medica acquisita agli atti, ha
(implicitamente) considerato una completa incapacità dell'assicurata a svolgere
l'attività precedentemente intrapresa. In tale contesto appare quindi
irrilevante la censura sollevata in sede ricorsuale secondo cui
l'amministrazione non avrebbe correttamente considerato un'incapacità
lavorativa del 50% nella succitata attività.
Per quanto riguarda invece
la capacità lavorativa residua, come visto, con certificato 28 aprile 2000 il
dott. __________ chirurgo ortopedico, precisando di aver visto la paziente
l'ultima volta nel marzo 1999, ha evidenziato la possibilità per l'assicurata -
cui egli aveva in precedenza diagniosticato uno stato dopo ricostruzione cuffia
rotatoria spalla sinistra con inpingement persistente e una sindrome cervico spondilogena
con disfunzione cimentale C4 fino a C6 (cfr. doc. AI _) - di svolgere un lavoro
"da fare al di sotto dell'orizzontale senza dover alzare pesi che non
vanno bene né per la spalla sinistra né per la cervicale" e rilevato
che "altre attività sono proponibili come venditrice dove non deve
alzare pesi" (doc. AI _).
In un precedente rapporto
del 10 dicembre 1997 il dott. __________, chirurgo ortopedico che aveva
effettuato l'intervento alla spalla destra nel maggio 1997, aveva dal canto suo
già rilevato come "a causa dei problemi alla spalla destra la paziente
è parzialmente abile al lavoro, deve però evitare lavori che comportano
sforzi con le spalle al di sopra della linea orizzontale" (doc. AI _).
In data 17 agosto 2000 il dottor __________ ha tuttavia precisato di non aver
potuto allestire un rapporto medico concernente l'assicurata l'ultima sua
visita risalendo al marzo 1998 (cfr. doc. AI _).
Dal canto suo il medico
curante dott. __________, internista, con rapporto 6 giugno 2000, riferendo
delle problematiche a livello cervico-brachiale e della spalla destra nonché
della persistenza di importanti dolori soprattutto alla spalla destra, ha
indicato, senza ulteriori specificazioni, siccome (teoricamente) esigibili
attività "che non richiedono l'utilizzazione delle braccia",
escludendo quindi l'esecuzione di lavori di pulizia (doc. AI _).
Sulla base degli atti
medici acquisiti a seguito della richiesta di prestazioni, con rapporto 10
ottobre 2001 il Consulente in integrazione professionale, cui è stata affidata
una valutazione della fattispecie dal profilo economico, evidenziando, sulla
base degli atti medici, la totale esigibilità di attività leggere non
qualificate ha concluso per un'invalidità quale salariata pari al 25% (cfr.
doc. AI _). Pendente lite, tenuto conto dei dati salariali aggiornati al 2001,
tale valutazione è stata corretta e il tasso d'invalidità per la parte
d'attività lucrativa è stato consecutivamente fissato al 28% (cfr. risposta di
causa).
Per quanto concerne la
valutazione dell'invalidità dell'assicurata quale casalinga, l'amministrazione
ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare, la
quale, come verrà di seguito esposto (cfr. consid. 2.8), ha concluso per
un'invalidità pari al 34%.
Dal fascicolo emerge
inoltre che con certificato datato 16 gennaio 2002, prodotto con il gravame, il
dott. __________, confermando la presenza di disturbi alla spalla destra e di
una sindrome cervicale spondilogena cronica, ha precisato di non potersi "esprimere
con precisione sulla possibilità per la paziente di svolgere, ed eventualmente
in che misura, lavori leggeri" non occupandosi egli stesso in prima
persona delle summenzionate patologie (doc. _). Egli ha tuttavia suggerito di
procedere ad una valutazione peritale atta a completare, eventualmente anche
dal profilo psichiatrico, gli accertamenti operati in sede amministrativa. In
un successivo certificato datato 20 febbraio 2002 detto sanitario, dopo aver
precisato che "la paziente riferisce in maniera del tutto credibile una
grave limitazione nella possibilità di svolgimento delle attività casalinghe
quotidiane" e che "a maggiore ragione mi sembra che ciò
dovrebbe valere per lo svolgimento di "lavori leggeri", ha
nuovamente suggerito, ai fini della valutazione della capacità lavorativa
dell'interessata, di procedere ad un approfondimento di tipo psichiatrico (doc.
_).
Ora, a
mente di questo TCA, sulla scorta della succitata refertazione medica, è da
ritenere siccome dimostrata, con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV nr. 50
pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28
novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98,
consid. 3; STFA 6 aprile 1994 nella causa P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC
1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler
Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991,
pag. 63), una completa inabilità lavorativa dell'assicurata nello svolgimento
di lavori pesanti e quindi dell'attività di donna delle pulizie. Tuttavia
l'incarto difetta di una completa e precisa valutazione medica che consenta di
concludere, con il medesimo grado di certezza, per una completa capacità
lavorativa dell'assicurata nello svolgimento di attività leggere compatibili
con il danno alla salute di cui essa è portatrice, tenuto conto quindi sia
dell'aspetto ortopedico che di quello reumatologico.
Infatti,
come visto, nel suo breve scritto 28 aprile 2000 il dott. __________, dopo aver
precisato di aver visto la paziente per l'ultima volta nel marzo 1999, si
limita a riferire che "la paziente dovrebbe trovare un lavoro da fare
al di sotto dell'orizzontale senza dover alzare pesi". Dal canto suo
il dott. __________ - che in occasione di un suo precedente certificato redatto
nel dicembre 1997 aveva indicato la necessità di evitare lavori che comportano
sforzi con le spalle al di sopra della linea orizzontale (doc. AI _) - ha
dichiarato, con scritto 17 agosto 2000 di non essere in grado di presentare una
sua valutazione in quanto ha visitato l'assicurata per l'ultima volta nel marzo
1998 (doc. AI _), mentre il dott. _________, nel suo rapporto del 6 giugno 2000
ha indicato, in maniera del tutto generica, la proponibilità di "lavori
che non richiedono l'utilizzazione delle braccia" (doc. AI _).
Ora in
presenza delle succinte, generiche nonché poco circostanziate e, tra l'altro,
non recenti valutazioni espresse dagli ortopedici interpellati in merito alla
capacità lavorativa residua dell'assicurata, e rilevata altresì l'assenza agli
atti di una valutazione della componente reumatologica da parte di uno
specialista (all'inserto vi è unicamente il riferimento, in un certificato del
dott. __________ del 8 ottobre 1999, alla richiesta di un consulto reumatologico
da parte del dott. __________ (cfr. doc. AI _), l'amministrazione avrebbe
dovuto predisporre approfonditi accertamenti di natura medica (ortopedica e reumatologica)
ed eventualmente professionale atti a stabilire l'effettivo e attuale grado di
capacità dell'assicurata in attività leggere adeguate e determinare di
conseguenza il grado d'invalidità dell'assicurata quale salariata, secondo il
metodo generale del raffronto dei redditi.
Ne
consegue che per quanto riguarda la determinazione del tasso d'invalidità quale
salariata l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazoe affinché proceda
agli accertamenti medici sopra indicati, i quali, se del caso, dovranno essere
completati con eventauli accertamenti di natura professionale. In occasione dei
nuovi accertamenti medici, dovrà inoltre essere chiarito e precisato se
l'affezione e la sofferenza fisica lamentata dall'assicurata è spiegabile
esclusivamente con riferimento alla patologia ortopedica e reumatologica. In
caso contrario dovrà essere stabilito se ed in che misura l'eventuale presenza
di una componente psichica - ipotizzata dal medico curante, il quale non ha
tuttavia fornito precisi elementi valutativi al riguardo e si è limitato a
rilevare l'esistenza di "dolori cronici" e di un "tono
dell'umore diminuito" (cfr. doc. _) - influenzi la capacità lavorativa
dell'assicurata in attività adeguate.
2.8. Per quanto
riguarda la determinazione del grado d'invalidità quale casalinga, in data 23
gennaio 2001 l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per persone occupate nell'economia domestica. Nel relativo rapporto
datato 6 marzo 2001 l'assistente sociale, tenuto conto della situazione
concreta e delle dichiarazione fornite dall'assicurata ha costatato i seguenti
impedimenti:
"
(…)
5.1 Conduzione dell'economia domestica
Pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5 %
Percentuale
degli
Impedimenti
0 %
percentuale
di
invalidità
0 %
L'assicurata non lamenta impedimenti per quanto concerne la
pianificazione ed il controllo delle diverse mansioni domestiche pur avendo
delegato a terzi le attività di maggior peso e fatica.
5.2 Alimentazione
Preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45 %
Percentuale
degli
Impedimenti
20 %
percentuale
di
invalidità
9 %
La signora ___________ afferma di occuparsi tuttora personalmente
della preparazione dei pasti per sé e per il marito. L'attività di cucina si
svolge infatti perlopiù ad altezza e dovendo preparare da mangiare per sole due
persone il peso dei materiali è abbastanza contenuto.
L'assicurata apparecchia e sparecchia la tavola, riordina il piano
di lavoro e garantisce le semplici pulizie giornaliere del locale.
II marito carica e scarica la lavastoviglie (acquistata di
recente) e sostituisce la signora __________ nelle pulizie a fondo del locale e
degli elettrodomestici, specie dal mese di maggio 1997.
In considerazione di una buona autonomia dell'assicurata in
questo ambito valuto in misura del 20 % la percentuale degli impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20 %
Percentuale
degli
impedimenti
70 %
percentuale
di
invalidità
14 %
L'assicurata si dice in grado tuttora di occuparsi dei facili
lavori di riordino, dello spolvero ad altezza della mobilia, della pulizia
delle vaschette. Riesce pure a passare il fiocco sui pavimenti.
Per rifare il letto e cambiare le lenzuola la signora ___________
viene aiutata dal marito, che la sostituisce interamente nel passare
l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire a fondo il bagno e i vetri, nel
togliere e rimettere le tende.
L'assicurata afferma infatti di poter garantire esclusivamente i
lavori ad altezza, di impegno fisico limitato e le mansioni che non sollecitano
oltremodo il movimento delle spalle, specie della spalla destra. Se si
sottopone a sforzi eccessivi non riesce più a muovere le braccia talmente i
dolori diventano intensi.
Per quanto riferito valuto in misura del 70 % la percentuale
degli impedimenti in questo ambito.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10 %
Percentuale
degli
Impedimenti
30 %
percentuale
di
invalidità
3 %
L'assicurata guida tuttora l'automobile e può così recarsi nei
negozi, che sono decisamente lontani da casa, per gli acquisti giornalieri e
personali. II peso della merce deve essere contenuto e distribuito equamente
alle due braccia.
Per la spesa settimanale, dal mese di maggio 1997, asserisce di
dover essere accompagnata dal marito non riuscendo neppure a spingere il
carrello quando è molto carico. Il coniuge si fa inoltre carico delle borse
pesanti e le porta fin dentro casa (nella palazzina non v'è infatti
l'ascensore).
La gestione burocratico-amministrativa è da sempre compito del
marito.
Per quanto descritto e considerando il fatto che la signora __________
può tuttora servirsi dell'automobile valuto in misura del 30 % la percentuale
degli impedimenti.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20 %
Percentuale
degli
Impedimenti
40 %
percentuale
di
invalidità
8 %
È il marito a portare la cesta con il bucato in lavanderia (nella
palazzina non è presente l'ascensore e la lavanderia si trova al piano
cantina).
L'assicurata è quindi in grado di suddividere i panni, di
inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice (di cui oggi si serve
molto proprio per ovviare alla difficoltà di stendere i panni ingombranti e di
peso).
L'assicurata per evitare di stirare troppo stende alcuni semplici
capi d'abbigliamento (come le magliette e i pigiami), passati solo per qualche
minuto in asciugatrice, direttamente sugli appendini. Limita così l'attività di
stiro ai soli capi delicati. Tale mansione viene inoltre suddivisa sull'arco di
più giorni in funzione dello stato di salute e risulta comunque assai onerosa.
Da alcuni anni a questa parte, per la situazione in particolare
della spalla destra, la signora __________ ha rinunciato ai lavori a maglia.
Si occupa invece tuttora dei rammendi e delle piccole riparazioni.
Per quanto illustrato valuto in misura del 40 % la percentuale
degli impedimenti.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, atti-vità comuni, compiti, ecc.
Importanza
assegnata
0 %
Percentuale
degli
Impedimenti
0 %
percentuale
di
invalidità
0 %
5.7 Diversi
cura delle
piante, giardinag-gio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
Importanza
assegnata
0 %
Percentuale
degli
Impedimenti
0 %
percentuale
di
invalidità
0 %
L'assicurata non segnala alcuna particolare attività
extra-domestica. (…)" (Doc. AI _)
Sulla
base di questi accertamenti e con riferimento ai tassi parziali rilevati,
l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 34%.
2.9. Come
accennato, l'invalidità delle persone occupate nell'economia domestica é
stabilita confrontando le singole attività domestiche ancora accessibili alla
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e
ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1.
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate
direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).
In questa
sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
In VSI
1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
Inoltre,
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano per altro essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle générale,
on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent,
en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
Activités
Minimum
Maximum
%
%
- Conduite du
ménage (planification,
organisation,
réparation du travail,
contrôle)
2
5
- Alimentation (préparation,
cuisson,
service du repas,
nettoyage de la
cuisine, provisions)
10
50
- Entretien du logement
(épousseter,
passer l'aspirateur,
entretenir les sols,
nettoyer les vitres,
faire les lits)
5
20
- Achats et courses
diverses (poste,
assurances, services
officiels)
5
10
- Lessive, entretien
des vêtements
(laver, étendre
et plier le linge,
repasser, raccommoder,
nettoyer les
chaussures)
5
20
- Soins aux enfants
ou aux autres
membres de la
famille
0
30
- Divers (p. ex.
Soins infirmiers,
entretien des
plantes et du jardin,
garde des animaux
domestiques,
confection et
transformation de
vêtements; activité
d'utilité publique,
formation complémentaire,
création
artistique)*
0
50
- à l'exclusion des occupations purement de
loisirs (n° 3090)"
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Le total des activités doit toujours se monter à
100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la répartition des travaux donnée
au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux.
La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de
traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet
de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier.
Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes
par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis
à l'OFAS avec une proposition.
Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage,
une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que
l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail
(p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements
et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux
répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans
la mesure habituelle.
Si la personne ne prend pas de telles dispositions
en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation
de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans
le domaine du ménage."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00) il TFA ha avuto nuovamente
modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
2.10. Per quanto
riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha già avuto modo di stabilire che non vi è motivo di mettere
in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in
quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste
nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b
ecc; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Nelle
sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.
il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici.
In casu
la valutazione degli impedimenti - considerati, conformemente ai succitati
dettami giurisprudenziali, in relazione ad un complesso delle occupazioni
abituali pari al 100% e entro i parametri fissati nella citata cifra marg. 3095
CII (cfr. consid. 2.7) - non appare arbitraria, risulta conforme alle
circostanze ed ai riscontri concreti. La totalità delle indicazioni fornite
dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultano infatti del
tutto attendibili ed é inoltre da ritenere che le valutazioni degli impedimenti
relativi alle singole mansioni domestiche appaiono del tutto affidabili e
compatibili con l'impossibilità dell'interessata, accertata in sede medica, di
svolgere lavori pesanti. Inoltre, in considerazione del fatto che, per gli
assicurati coniugati - come in casu - deve essere tenuto conto della
ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale in vigore, nella specie le percentuali degli impedimenti
riferite in particolare alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo
delle braccia (cfr. pto 5.3: pulizia dell'appartamento, 5.4: spesa, acquisti diversi
e 5.5: bucato) appare sicuramente giustificata (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art.
163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197).
Alla determinazione del
tasso d'invalidità quale casalinga stabilito dall'UAI deve quindi essere
prestata completa adesione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione perché proceda agli accertamenti di cui al
considerando 2.7 e renda in seguito un nuovo provvedimento.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà al ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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