Appeal struck out as moot after new administrative decision

32.2002.153Übriges Gericht26.05.2003Dismissed

Zusammenfassung

The Ticino cantonal insurance court dealt with an appeal against a disability insurance decision of 11 October 2002. Before the respondent filed its answer, it issued a new decision on 14 May 2003 that fully granted the appellant’s requests. The appellant then withdrew the appeal. The court held that the case had become moot and struck it from the docket. It ordered no court fees or costs and awarded the appellant CHF 300 in party compensation.

Regest

Art. 3a cpv. 1 LPTCA; reconsideration of the contested decision by the administrative authority before submission of its answer; mootness of the appeal. Where the authority, before filing its response, reconsiders the impugned decision and issues a new decision fully satisfying the appeal, and the appellant subsequently withdraws the appeal, the proceedings lose their object and are to be removed from the roll. In such a situation, no court fees are levied; party compensation may be awarded against the authority that rendered the new decision (consid. implicit).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.153

Data decisione, Autorità: 26.05.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.153

rg/gm

Lugano 26 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 12 novembre 2002 interposto da


rappr. da: __________

contro

la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 maggio 2003 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche l'__________, con scritto 22 maggio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione dell'Ufficio assic. invalidità (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

l'Ufficio assic. invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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