AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.112
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.112
cr/sc
Lugano
10 giugno
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 29 agosto 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1950, dal 1° giugno 1994 è titolare di una mezza rendita, con un grado
d’invalidità del 50% (cfr. decisione 26 marzo 1998, doc. AI _).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita avviata d’ufficio (cfr. doc. AI _),
l’amministrazione ha proceduto agli accertamenti medici del caso, ordinando in
particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM di Bellinzona (cfr.
doc. AI _).
In esito
a tale perizia, con proposta di decisione 28 giugno 2002, l’UAI ha respinto la
domanda di revisione, confermando la mezza rendita poiché:
"
(…)
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto
e in modo particolare dalla perizia del Servizio Accertamento Medico dell'AI
risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice le comporta,
nella sua professione di gerente di ristorante ed in altre attività simili,
un'incapacità di guadagno e di lavoro del 60 %.
L'assicurata continuerà quindi a beneficiare
della stessa rendita fino ad oggi erogata.
Di conseguenza, la domanda di revisione è
respinta.
Le abbiamo presentato un progetto di decisione.
Prima di notificare una decisione munita dei mezzi di diritto, le diamo la
possibilità di presentare, entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le
sue eventuali osservazioni o di richiedere ulteriori spiegazioni. È anche
possibile fissare un incontro, previo appuntamento." (Doc. AI _)
Con
osservazioni 25 luglio 2002 __________, rappresentata dall'Avv. __________, ha
contestato il progetto di decisione, sostenendo che:
"
(…)
Faccio riferimento alla perizia pluridisciplinare
13 giugno 2002 e ai relativi allegati.
Dalla stessa risulta (pagina n. 4 del referto)
che il Dr. __________ il 13 febbraio 2001, in un rapporto all'attenzione
dell'UAI, attestava che la paziente era, come lo è tuttora, regolarmente
seguita presso il suo studio. Che ella passa qualche ora alla pizzeria che
gestisce con il marito, ma rende poco e con molta difficoltà. In effetti da
tempo la coppia sta cercando di trovare un altro gestore, essendo un luogo che
genera piuttosto stress e importanti problemi che diventano difficili da
gestire per loro.
Con certificato 3 maggio 2002 all'attenzione del
SAM, lo stesso Dr. __________ riaccertava e ricertificava un peggioramento
comportante un aumento della rendita d'invalidità nella misura del 75 %. Di
questo certificato e di questo peggioramento non si trova valido riscontro nel
referto SAM, nel quale addirittura si attesta che l'assicurata sarebbe
migliorata. Ciò è evidentemente assolutamente difforme da quanto figura nel
rapporto del Dr. __________ che conosce la paziente da anni e verso il quale
ella ha estrema fiducia e quindi possibilità di confidare completamente i suoi
problemi, a differenza di quanto è avvenuto nel brevissimo incontro avuto
presso il Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________.
Quindi, per l'aspetto psichiatrico, non vi è
stato miglioramento ma un consistente peggioramento, tale da far risalire il
grado d'invalidità almeno al 75%.
Problemi si pongono però ulteriormente a livello
ematologico, come si rileva dalla documentazione 5 giugno 2002 inviata dal Dr.
__________ al Dr. __________.
Oltre a ciò, vi è l'aspetto reumatologico: si fa
riferimento al referto del Dr. __________ (referto 25 maggio 2002 e perizia SAM
a pagina n. 9), nel quale lo specialista rileva una limitazione nella misura
massima del 30% in attività amministrative e di sorveglianza e del 70% in
attività più pesanti. È vero che il medico stabilisce e propone un'inabilità
globale del 50% come proprietaria di un ristorante. Questa però è solo la
conclusione medica che è stata assorbita nella proposta di decisione anche da
un aspetto amministrativo. È per contro necessario che l'Ufficio AI esamini
compiutamente quali siano le reali attività che l'assicurata dovrebbe svolgere
in seno all'esercizio pubblico, della quale ella non è gerente. Infatti, essa
si è sempre occupata dei lavori più pesanti, quali la cucina, la pulizia e il
servizio ai tavoli, attività che nel corso di questi ultimi anni non ha più
potuto svolgere per motivi legati al suo stato di salute e che hanno costretto
a ridurre certi aspetti del lavoro dell'esercizio pubblico e ad assumere altro personale.
Questo per spiegare che, nel caso concreto, si
debba guardare e tener conto al grado d'inabilità lavorativa per problemi
reumatologici nella misura del 70% (attività pesanti) e non a quella del 30%,
poiché l'assicurata non svolgeva attività amministrative e di sorveglianza.
La prego di tener conto di queste osservazioni
nell'ambito della stesura della decisione, rispettivamente di convocare le
parti per una discussione da svolgersi sul posto di lavoro dell'assicurata, in
modo tale da poter verificare quali fossero i suoi compiti professionali e
quelli le limitazioni date al suo stato di salute." (Doc. AI _)
Con
decisione formale 29 agosto 2002 l’UAI, sulla base della perizia 13 giugno 2002
effettuata dal SAM, ha confermato l'attribuzione a favore di __________ di una
mezza rendita, stante un grado d’invalidità del 60% (cfr. doc. _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, sempre
rappresentata dall'Avv. __________, postulando il riconoscimento di una rendita
intera.
Quale
motivazione del gravame l’assicurata ha precisato:
"
(…)
Nel caso concreto, come attestano i certificati medici agli atti e
la proposta medica del 22 agosto 2001, l'affezione preponderante e che
condiziona la capacità lavorativa e di guadagno dell'assicurata, è di tipo
psichiatrico.
Ora, se si esamina con circospezione il referto SAM, si possono
trarre delle conclusioni che portano a dover dar atto di un aumento del grado
d'invalidità tale da comportare la concessione di una rendita intera.
A pagina 4 della perizia pluridisciplinare 13 giugno 2002, si
rileva che in data 13 febbraio 2001 il Dr. __________, nel suo rapporto
all'UAI, scriveva:
" La
paziente è seguita regolarmente presso il mio studio. Passa qualche ora alla
pizzeria che gestisce con il marito, ma rende poco e con molta difficoltà. In
effetti la coppia da tempo sta cercando di trovare un altro gestore, essendo un
luogo che genera piuttosto stress ed importanti problemi che diventano
difficili da gestire per loro. Per quel che concerne la sua inabilità
lavorativa è difficile esprimersi in modo preciso, ma in ogni modo, rimane
nella misura del 50-70%. L'A. è seguita inoltre dal dr. __________ a causa dei
suoi disturbi somatici."
Il 3 maggio 2002 il Dr. __________ scriveva al SAM, in particolare
al Dr. __________, attestando e ricertificando un peggioramento consistente
dello stato di salute dell'assicurata e comportante un aumento del grado
d'invalidità sino al 75% e ciò tenuto conto appunto della regressione
presentatasi durante gli ultimi mesi.
Di questo certificato e dunque del comprovato peggioramento, non
si trova valido riscontro nel referto del SAM, referto nel quale addirittura si
scrive che l'assicurata sarebbe migliorata (perizia SAM, pagina 13, punto 8).
Ciò è palesemente difforme da quanto figura nel rapporto inviato dal Dr.
__________ il 3 maggio 2002 al SAM, medico che conosce la paziente da anni e
verso il quale ella ha sempre nutrito estrema fiducia, confidando a lui
completamente i suoi problemi, ciò a differenza di quanto è potuto avvenire nel
brevissimo incontro svoltosi presso il Servizio di psichiatria e di psicologia
medica di __________.
Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda l'aspetto
psichiatrico, l'assicurata è confrontata con un peggioramento consistente, tale
da comportare il grado di invalidità nella misura del 75%.
La qui ricorrente è pure afflitta da tempo da problemi ematologici
che sono ben evidenziati dalla documentazione 5 giugno 2002 inviata dal Dr.
__________ al Dr. __________, problemi che comportano evidenti costrizioni
nell'ambito lavorativo e quindi sulla capacità di guadagno.
Oltre a ciò vi è pure l'aspetto reumatologico. In quest'ambito si
fa riferimento al rapporto del Dr. __________ (certificato 25 maggio 2002 e
perizia SAM, pagina 9) nel quale lo specialista dà atto di una limitazione
nella misura massima del 30% in attività amministrative e di sorveglianza e del
70% in attività più pesanti. Se è vero che il medico stabiliva e proponeva
un'inabilità globale nella misura del 50% "come proprietaria di un
ristorante" (perizia SAM, pagina 9), è altrettanto vero che questa è solo
una conclusione medica e come tale doveva essere trattata dall'UAI, che invece
l'ha assorbita completamente e acriticamente, conferendole un carattere
amministrativo che essa, per consolidata dottrina e giurisprudenza, non può
avere.
Ciò non bastasse, nell'ambito delle osservazioni proposte il 25
luglio 2002 si esortava proprio l'UAI a voler verificare quali fossero e quali
siano le reali attività che l'assicurata può ancora svolgere presso l'esercizio
pubblico, sottolineando come le stesse fossero, siano di tipo pesante, quali il
lavoro di cucina, la pulizia e il servizio ai tavoli, tutte mansioni che
rientrano nel novero di quelle soggette ad una limitazione valutata dal Dr.
__________ nella misura del 70%. L'UAI non ha svolto detta indagine, emanando
la decisione per la quale ha adottato il grado d'incapacità lavorativa
suggerito dal medico (che non è tenuto né è idoneo alla quantificazione di tipo
amministrativo), qualificandolo semplicemente come invalidità.
In conclusione, la decisione AI che conferma l'erogazione della
mezza rendita per un grado d'invalidità del 60% è criticata e contestata sia
perché dagli allegati medici componenti la perizia SAM si rileva un cospicuo
aumento del grado d'incapacità lavorativa per l'aspetto psichiatrico,
valutabile ora nella misura del 75%, sia perché I'UAI non ha tenuto conto
sufficientemente dell'aspetto ematologico, sia perché nell'ambito reumatologico
l'UAI, invece di svolgere un'adeguata indagine amministrativa atta a stabilire
il grado d'invalidità tenendo conto della reale attività svolta
dall'assicurata, ha invece qualificato il grado d'invalidità sulla scorta di
una conclusione medica sull'incapacità lavorativa, valutata nella misura del
50%." (Doc. _)
1.4. Mediante
risposta di causa 13 settembre 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere
il gravame, sostenendo che:
"
(…)
Con decisione 29 agosto 2002 l'amministrazione ha
quindi confermato il diritto alla mezza rendita.
Prontamente insorta, l'assicurata postula
l'assegnazione di una rendita intera.
Innanzitutto contesta segnatamente il grado di
inabilità psichica ritenuto dal perito, sensibilmente più basso rispetto a
quello stabilito dal curante.
Al proposito si rammenta che, secondo costante
prassi, in presenza di due diversi giudizi, l'uno espresso dal curante, l'altro
dal perito, l'amministrazione fonda il proprio giudizio sul parere espresso da
quest'ultimo.
D'altro lato, il fatto che vi sia una notevole
discrepanza fra le due valutazioni non costituisce di per sé motivo sufficiente
per mettere in dubbio la bontà di quella peritale.
Con riferimento poi alla valutazione
reumatologica, l'assicurata rimprovera inoltre all'amministrazione di non aver
debitamente esaminato il genere di mansioni svolte nell'ambito della gerenza
del ristorante, limitandosi semplicemente a trasporre il grado di inabilità
medico teorica.
Ora, se è vero che il grado di invalidità
dev'essere stabilito sulla base di un paragone dei redditi, il grado di
inabilità al lavoro viene per contro stabilito dal medico.
In casu il perito incaricato, dottor __________,
ha tenuto presente il fatto che il gerente non svolge soltanto compiti
amministrativi, ma anche mansioni normalmente delegate a personale ausiliario.
Ed è proprio sulla scorta di tali considerazioni
che il perito ha posto un grado di inabilità lavorativa pari al 50%.
Considerato come l'impiego sino ad ora svolto
appare adeguato alle condizioni psicofisiche dell'interessata, non risultava
necessario prendere in considerazione altre eventuali possibilità
lavorative." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una
rendita intera.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del
9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 29 agosto
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo
l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V
116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.7. Nell’evenienza
concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, il Dr. __________,
medico psichiatra caposervizio e il Dr. __________, medico assistente del
Servizio psico-sociale di __________, nel rapporto medico 4 dicembre 1997,
ponendo quale diagnosi uno stato d'ansia generalizzata, un'anemia e uno stato
post-isterectomia totale, concludevano per l'impossibilità di descrivere la
capacità lavorativa di __________, viste le sue incertezze ed i suoi pregiudizi
che la spingevano a rifiutare qualsiasi diagnosi psichiatrica (cfr. doc. AI _).
L'UAI,
con decisione 26 marzo 1998 ha stabilito che in base alla documentazione medica
e all'inchiesta economica per gli indipendenti esperita dagli ispettori
__________ presenta un'incapacità al guadagno del 50% a partire dal 7 giugno
1993, motivo per il quale viene posta al beneficio di una mezza rendita di
invalidità a far tempo dal 1° giugno 1994 (cfr. doc. AI _).
2.8. In occasione
della procedura di revisione, a seguito del peggioramento dello stato di salute
dell'assicurata certificato dal medico curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI _)
e dal Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr.
doc. AI _), l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia
pluridisciplinare (cfr. doc. AI _).
Nel
dettagliato e completo referto 13 giugno 2002 i periti, sulla base delle
risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici
eseguiti presso il SAM, hanno posto la diagnosi di probabile malattia di Osler-Rendu
con sideropenia latente, iperomocisteinemia e anemia perniciosa, fibromialgia,
modica periartropatia omeroscapolare cronica calcificata bilaterale, modica
tendinite cronica di De Quervain al polso destro, dito a scatto IV alla mano
destra, lieve sindrome ansiosodepressiva reattiva (cfr. doc. AI _ pag. 10).
In merito
alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rimarcato
quanto segue:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Il miglioramento della situazione psichiatrica,
la stazionarietà della patologia ematologica ed il lieve peggioramento della
patologia reumatologica, permettono di portare ad un massimo, come detto, del
60% l'incapacità lavorativa dell'A..
A nostro giudizio un aumento della rendita non è
giustificato, poiché rispetto a prima dell'isterectomia la situazione
ematologica è migliorata e la patologia psichiatrica è pure migliorata.
L'A. stessa svolge, nel suo ristorante,
un'attività professionale che varia da un 40 a un 50%.
Le patologie invalidanti a tutt'oggi sono quella
ematologica, in maniera assai modesta quella psichiatrica, quella reumatologica
in maniera più incisiva, specialmente in certi lavori. Per questo rimandiamo in
particolare al consulto reumatologico del dr. __________, che descrive pure,
alle pagg. 4-5 del suo consulto, i limiti lavorativi e le possibilità di
miglioramento.
A questo proposito, l'asportazione chirurgica
delle placche di idrossiapatite hanno buone possibilità di guarire la
periartrite omeroscapolare calcificante e quindi possono migliorare la capacità
lavorativa dell'A. in attività mediamente pesanti, ripetitive o sopra
l'orizzontale.
Vi sono veramente lievi variazioni delle
patologie e sono presenti possibilità di miglioramento per la patologia alle
spalle e quindi, ripetiamo, un aumento della rendita in quest'A. non è
giustificato.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. continua a svolgere, seppure in maniera
parziale, al 40 - 50% ca., la sua professione di gerente. Di conseguenza, un
discorso di integrazione non entra in linea di conto." (Doc. AI _, pag.
13)
Sulla
base di questa perizia, l’amministrazione ha quindi confermato l'attribuzione
di una mezza rendita d'invalidità a favore di __________.
2.9. Va ricordato
che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In un’altra
sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a) cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.10. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti i periti, specialisti nelle materie che qui
interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurata, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla incapacità al lavoro del 60% nella professione di gerente di ristorante.
Essi hanno infatti valutato tutte le affezioni di
cui soffre l'assicurata, sottoponendola al consulto psichiatrico della Dr.ssa
__________, al consulto ematologico del Prof. __________ e al consulto
reumatologico del Dr. __________.
Nel referto medico 27 maggio 2002 la Dr.ssa Med.
__________, Capo-Clinica del Servizio di psichiatria e psicologia medica di
__________, si è così espressa:
"
(…)
Conclusioni
In base a quanto emerso dal colloquio con l'A.,
non si ravvisano allo stato attuale elementi psicopatologici compatibili con un
disturbo psichiatrico maggiore. Si constata infatti, anche sul piano sociale,
una discreta capacità di adattamento. Riteniamo pertanto che nel corso degli
ultimi anni, in base a quanto dedotto dagli atti medici, vi sia stato un
miglioramento significativo del quadro psicopatologico che al momento limita
solo nella misura del 20% la capacità lavorativa." (Doc. AI _)
Nel referto medico 27 maggio 2002 il Dr. Med.
__________, specialista FMH in reumatologia, ha osservato:
"
(…)
ABILITÀ AL LAVORO:
Dal punto di vista reumatologico teorico in
un'attività pesante a mediamente pesante e in attività ripetitive con gli arti
superiori oppure attività che richiedano lavori sopra l'orizzontale e nel
lavoro di cameriera l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 70%. In
un'attività leggera e adatta, che rispetti le regole di ergonomia della schiena
ed eviti movimenti ripetitivi con gli arti superiori e lavori sopra
l'orizzontale l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 30%.
La situazione come proprietaria di un ristorante
è piuttosto complessa, comprende infatti compiti amministrativi e di
sorveglianza per cui l'assicurata è limitata non oltre il 30% ma può richiedere
spesso anche compiti abitualmente delegati al personale, per cui l'assicurata è
inabile al lavoro nella misura del 70%. Penso che un'inabilità globale del 50 %
come proprietaria di un ristorante sia una soluzione corretta.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO:
L'asportazione chirurgica delle placche di
idrossiapatite ha a mio avviso buone possibilità di guarire la periartrite
omeroscapolare calcificata (pur con possibili recidive a medio-lungo termine) e
quindi migliorare la capacità lavorativa in attività mediamente pesanti,
ripetitive o sopra l'orizzontale.
PROGNOSI:
Per quanto riguarda la fibromialgia, gli studi a
lungo termine mostrano generalmente la persistenza di dolori, stanchezza e
disturbi del sonno mentre tende a migliorare la qualità di vita, forse a causa
di meccanismi di adattamento. Per quanto riguarda la periartrite calcificata,
dopo 1½ anno di decorso piuttosto sfavorevole, ritengo indicato un tentativo di
asportazione artroscopica delle placche con buone possibilità di migliorare la
situazione. Per la tendinite di De Quervain e il dito a scatto non mi sembra al
momento indicato alcun intervento. Si tratta di problematiche minori con
influsso limitato sulla capacità di alvoro e prognosi generalmente buona a medio-lungo
termine." (Doc. AI _)
Il Prof. Dr. Med. __________, specialista FMH in
medicina interna-ematologia, nel suo rapporto medico 6 giugno 2002, ha
concluso:
"
(…)
RIASSUNTO E CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE
Concernente i problemi ematologici, la prognosi è
da considerarsi favorevole con una regolare sostituzione di ferro, di vitamina
B12 parenterale e di acido folico, nonché di vitamina B6, per correggere
l'iperomocisteinemia. Sono molto cauto nell'esprimermi per quanto concerne la
capacità lavorativa, considerando una somma di esperienze traumatiche e una
situazione psicologica attualmente labile. Ho proposto alla paziente di
mantenere uno stretto contatto con il suo psicoterapeuta. Un'altra fonte di
incertezza, sono i problemi reumatologici. Con un sospetto di fibromialgia, la
gestione di questa problematica non sarà semplice. La paziente dovrà rimanere
sotto controllo internistico regolare per i controlli della vitamina B12 e
dell'omocisteina, la quale si dovrà normalizzare completamente, scegliendo un
ottimo dosaggio delle tre vitamine coinvolte nel metabolismo della metionina.
Si impone naturalmente un esame dei consanguinei, concernente
l'iperomocisteinemia. Al momento, l'incapacità lavorativa della paziente è
sicuramente superiore al 50%.
Spero di essere stato utile, nella valutazione di
una situazione complessa di questa paziente.
Rimango ben volentieri a disposizione per una
discussione personale, secondo un bisogno specifico." (Doc. AI _)
La ricorrente ha
contestato la decisione dell'UAI, pronunciata sulla base delle risultanze della
perizia del SAM, rilevando che l'affezione preponderante e che condiziona la sua
capacità lavorativa e di guadagno è la patologia di tipo psichiatrico (cfr.
doc. _), motivo per il quale, secondo quanto certificato in data 3 maggio 2002
dal Dr. __________ (medico che ha in cura l'assicurata fin dal 1999) al SAM -
ovvero che l'assicurata ha presentato un peggioramento consistente dello stato
di salute, comportante un aumento del grado di invalidità sino al 75% -
__________ ritiene di avere diritto ad una rendita intera d'invalidità (cfr.
doc. _).
L'assicurata ha quindi fondato le proprie pretese
su quanto certificato dal suo medico curante, Dr. __________, il quale, nello
scritto 13 febbraio 2001 inviato all'UAI, ha osservato:
"
(…)
La paziente è seguita regolarmente presso il mio
studio e per quel che riguarda la sua patologia psichica, non vi è alcun
miglioramento del suo stato generale.
Presenta spesso un importante stato d'ansia
generalizzata, delle crisi di panico e disturbi del sonno, malgrado
un'importante psicofarmacoterapia a base di ansiolitici ed un sonnifero.
Passa qualche ora alla Pizzeria che gestisce
assieme al marito, ma rende poco e con molta difficoltà.
In effetti, la coppia da tempo sta cercando di
trovare un altro gestore, essendo un luogo che genera piuttosto stress e
importanti problemi che diventano difficili da gestire per loro.
Per quel che concerne la sua inabilità lavorativa
è difficile esprimersi in modo preciso, ma in ogni modo, rimane nella misura
del 50-70%.
L'assicurata è già al beneficio di una rendita
d'invalidità al 50% praticamente dal giugno 1994, in modo globale.
L'assicurata è seguita inoltre presso lo studio
del medico di famiglia Dr. __________ a causa dei suoi disturbi somatici."
(Doc. AI _)
In seguito, con scritto 3 maggio 2002 inviato al
SAM, il Dr. __________ ha rilevato:
"
(…)
La paziente è seguita regolarmente presso il mio
studio medico dal maggio del 1999 a tuttora.
Si tratta di una 52enne coniugata, due figli, che
da diversi anni presenta un importante stato d'ansia generalizzato con periodi
di importanti cambiamenti dell'umore fino ad un vero e proprio stato
depressivo.
Inoltre essa soffre di un'anemia da diversi anni
ed una patologia di tipo fibromialgica già nota.
È già al beneficio di una mezza rendita
d'invalidità dal dicembre 1999 a tuttora ma negli ultimi mesi essa spesso è
molto ansiosa, si lamenta di vari problemi neurovegetativi con un continuo
perdita di peso, preoccupazioni eccessive ed un importante stato ansioso
accompagnato da disturbi del sonno.
È al beneficio di un importante psicofarmaco
terapia a base di un farmaco antidepressivo ed ansiolitico ma purtroppo, a
causa della sua insonnia essa abusa spesso anche di sonniferi ed ansiolitici
vista la persistenza della sua patologia psichiatrica.
Mi sembrava adeguata un aumento della sua rendita
d'invalidità nella misura del 75% vista la regressione presentatasi negli
ultimi mesi; è da notare che anche il marito soffre di un importante stato
depressivo ed è in cura regolarmente." (Doc. AI _)
Occorre ricordare, per completare il quadro, che
nel rapporto medico 4 dicembre 1997 redatto dal Dr. __________, allora medico
assistente del Servizio psico-sociale, posta quale diagnosi uno stato d'ansia
generalizzata, un'anemia e uno stato post-isterectomia totale (cfr. doc. AI _),
il medico aveva rilevato:
"
Si tratta di una 47enne di origine spagnola che
vive in Svizzera con il marito dal 1968. Madre di tre figli di cui uno è
deceduto subito dopo il parto molto difficile.
L'assicurata soffre ancora degli esiti
psicologici di questo trauma.
Attualmente gestisce assieme al marito un bar a
__________.
È seguita dal punto di vista somatico dal dottor
__________ di __________ e da vari specialisti per quanto riguarda anemia e
altri disturbi somatici.
Malgrado uno stato ansioso e vari disturbi di
tipo fobie, del sonno, ecc… l'assicurata rifiuta assolutamente di essere
seguita dal punto di vista psichico e nemmeno accetterebbe mai una pur modesta
percentuale di invalidità per ragioni psichiche.
È molto ambivalente, insicura di se stessa nelle
varie decisioni e malgrado ciò riesce a lavorare assieme al marito e a gestire
il suddetto ristorante.
Anche per quanto riguarda la sua presa a carico
l'assicurata presenta una totale ambivalenza.
Risulta dunque molto difficile descrivere la
capacità lavorativa dell'assicurata viste le sue incertezze ed i suoi pregiudizi.
Rifiuta assolutamente ogni diagnosi psichiatrica." (Doc. AI _)
Successivamente, con rapporto medico 28 febbraio
2000, lo stesso Dr. __________, nel frattempo divenuto medico curante
dell'assicurata, ferma restando la diagnosi di uno stato d'ansia generalizzata
e di un'anemia (cfr. doc. AI _), si era così espresso:
"
Si tratta di una 50enne, __________ di origine,
che vive in Svizzera con il marito dal 1968.
Per quel che riguarda l'evoluzione della sua
patologia, rispetto all'ultimo rapporto AI dell'ottobre 1997, non vi è un gran
cambiamento.
La paziente è spesso ansiosa, insicura di sé,
presenta varie fobie, esce poco di casa unicamente per accompagnare il marito,
che è gestore di un ristorante a __________ e cerca di rendersi utile, quando
sta bene e di essere presente qualche ora al giorno presso la pizzeria del
marito.
Dopo diversi anni si è resa conto di avere la
coscienza della malattia e di accettare il suo disturbo psichico ed attualmente
è regolarmente seguita presso il mio studio medico ed è al beneficio di una
psicofarmacoterapia e una psicoterapia di sostegno.
Per quel che riguarda la sua abilità lavorativa,
c'è stato un peggioramento e presenta un'inabilità dal 60 al 80% da gennaio
2000." (Doc. AI _)
Proprio
al fine di chiarire se l'assicurata ha subito o meno un peggioramento dello
stato di salute dal punto di vista psichiatrico, il SAM ha sottoposto
__________ al consulto psichiatrico della Dr.ssa __________, Capo Clinica del
Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________.
La
specialista, dopo aver proceduto all'esame psichico dell'assicurata, ha
rilevato:
"
Al colloquio l'A. appare ben curata
nell'aspetto, vigile, orientata nel tempo, nello spazio e nelle persone,
tranquilla e collaborante. Non si evidenziano nel corso del colloquio
alterazioni della forma e/o del contenuto del pensiero, né errori
dispercettivi. L'esame di realtà nella norma. L'eloquio, puntuale e forbito
mette in evidenza una buona capacità introspettica e di critica.
Da un punto di vista psicopatologico, il tono
dell'umore appare solo modicamente abbassato; la stessa A. riconosce, nello
stesso tempo, di aver trascorso in passato, momenti di forte sconforto con
spiccati tratti ansiosi e deflessione del tono dell'umore, anche in relazione
alle continue ospedalizzazioni ed interventi chirurgici. Ricorda, inoltre, come
le complicate vicissitudini di vita della figlia (divorziata, con a sua volta
una figlia, e successivi problemi con il secondo compagno) abbiano notevolmente
influito sul suo stato psichico. Riferisce altresì di avere superato l'empasse
e di aver imparato pertanto a gestire, con sufficiente controllo della
situazione, i propri vissuti soggettivi. Si constata, invece, il peso e la
"stanchezza" delle precarie condizioni di salute che, non solo le
impongono continui controlli medici (rispetto ai quali appare sempre più
diffidente) ma che progressivamente la limitano nella capacità lavorativa.
Lamenta infatti dolori via via più frequenti ed intensi a livello delle spalle,
sensazione di intorpidimento alle mani, marcata astenia.
Si registra alimentare che però non pare essere
correlata, nonostante l'habitus anoressico, ad un disturbo
dell'alimentazione." (Doc. AI _)
La Dr.ssa __________ è quindi giunta alla
conclusione che negli ultimi anni si sia verificato un significativo
miglioramento del quadro psicopatologico dell'assicurata, con una conseguente
limitazione della capacità lavorativa del 20% (cfr. doc. AI _).
Il giudizio appena esposto è stato poi fatto
proprio dai periti del SAM, che in sede di perizia pluridisciplinare hanno al
riguardo osservato:
"
(…)
4.3.1 Consulto psichiatrico della dr.ssa __________ del
27.05.2002, allegato
Premetto che questo consulto chiarisce la
problematica psichiatrica. La dr.ssa __________ così conclude il suo consulto:
"In base a quanto emerso dal colloquio con l'A., non ravvisano, allo stato
attuale, elementi psicopatologici compatibili con un disturbo psichiatrico
maggiore. Si costata, infatti, anche sul piano sociale, una discreta capacità
d'adattamento. Riteniamo pertanto che, nel corso degli ultimi anni, in base a
quanto dedotto dagli atti medici, vi sia stato un miglioramento significativo
del quadro psicopatologico, che al momento limita solo nella misura del 20% la
capacità lavorativa".
Nei rapporti del dr. __________, citati dalla
dr.ssa __________, si fa presente come la Signora __________ rifiuti
"l'etichetta" di malata psichiatrica. Si tratta di un'A. sempre stata
molto attiva, con un confronto con la vita e con la sua malattia molto
positivo; ella inoltre non ha perso quell'ottimo contatto interpersonale che
ne ha fatto, nel suo piccolo, un manager. La peritanda risulta una persona
volitiva, determinata, intelligente; ciò non toglie il valore del peso e della
"stanchezza" della sue condizioni di salute.
Condivido pienamente la valutazione della dr.ssa
__________. Dal punto di vista psichiatrico le limitazioni lavorative sono
veramente modeste. Da sottolineare, inoltre, a complemento di quanto già detto,
la capacità d'adattamento di quest'A.. La diagnosi appare dunque quella di una
moderata reazione ansiodepressiva alla sua situazione attuale. Anche questo
stato d'ansia appare ridimensionato dal consulto psichiatrico SAM." (Doc.
AI _)
Con proposta medico 26 giugno 2002 il Dr.
__________, medico del SMR, ha osservato:
"
La perizia è esauriente. Possiamo confermare il
diritto alla mezza rendita come proposto." (Doc. AI _)
Successivamente, con proposta medico 20 agosto
2002, il Dr. __________ ha ancora rilevato:
"
Nella perizia SAM viene valutata precisamente
indicando anche il suo mansionario della sua attività. La valutazione della
perizia valuta l'insieme di tutte queste attività. In quanto alla valutazione
psichiatrica questa risulta essere più favorevole che quella del medico curante
psi. Possiamo notare che anche la valutazione del psi curante risulta essere
molto generale e concordante con la valutazione del psi perito. Non vede nelle
argomentazioni del legale motivi di cambiare la nostra decisione.
Ritengo che possiamo confermare dal lato medico
la nostra decisione. Se dal lato amministrativo la perdita di guadagno è
giustificata sarà l'ufficio che dovrà confermarlo." (Doc. AI _)
Ora, a mente del TCA, le
certificazioni 13 febbraio 2001 (cfr. doc. AI _) e 3 maggio
2002 (cfr. doc. AI _) del Dr. __________ non sono idonee a mettere in
dubbio la conclusione cui sono pervenuti i periti, specialisti
nelle materie che qui interessano, alla quale deve essere attribuita
forza probatoria piena.
Infatti, il Dr. __________ si riferisce ad una regressione della
situazione dell'assicurata senza peraltro apportare la minima
prova dell'asserito peggioramento.
Da notare, infatti, che nonostante il medico
curante dell'assicurata abbia dapprima ritenuto l'assicurata inabile al lavoro
nella misura del 50-70% (cfr. doc. AI _) e successivamente nella misura del 75%
(cfr. doc. AI _), egli non ha reso verosimile un peggioramento dello stato di
salute dell'assicurata giustificante un innalzamento del grado d'invalidità,
limitandosi ad indicare che negli ultimi mesi l'assicurata ha presentato un
importante stato ansioso accompagnato da disturbi del sonno, motivo per il
quale il medico ha osservato: "mi sembrava adeguato un aumento della
rendita d'invalidità dell'assicurata nella misura del 75% vista la regressione
presentatasi negli ultimi mesi; è da notare che anche il marito soffre di un
importante stato depressivo ed è in cura regolarmente" (cfr. doc. AI _).
I periti del SAM, tenendo conto di quanto
certificato dal Dr. __________ in merito ad un presunto peggioramento della
situazione dell'assicurata dal punto di vista psichiatrico, hanno sottoposto
__________ ad un consulto specialistico presso il Servizio di psichiatria e
psicologia medica di ________. Gli esperti, dopo aver esaminato l'assicurata,
hanno ritenuto che __________ presenti, da un punto di vista psichiatrico,
un'incapacità lavorativa del 20% (cfr. doc. AI _).
Di conseguenza, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente in sede ricorsuale, i periti del SAM hanno tenuto
conto del presunto peggioramento dello stato di salute dell'assicurata,
soprattutto a livello psichiatrico (secondo il parere del medico curante, Dr.
__________), giungendo alla conclusione che __________ conservi comunque una
capacità lavorativa residua del 40%.
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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