AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.108
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.108
BS/sn
Lugano
9 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002
di
contro
la decisione del 27 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1951, di professione viticoltore indipendente, è affetto da sindrome
lombo – vertebrale cronica su turbe statiche della colonna e disbilancio
muscolare (cfr. rapporto 3 agosto 1999 del dr. med. __________, medico curante,
doc. AI _).
Il 5
giugno 1999 egli ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.
AI _).
Con
decisione 15 settembre 1999 (cresciuta in giudicato) l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) gli ha negato delle prestazioni assicurative in quanto non era
ancora trascorso l’anno di attesa e non presentava un grado d’invalidità
pensionabile (doc. AI _).
1.2. In data 9
aprile 2000 __________ ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni AI (doc. AI
_).
Dopo aver raccolto la documentazione medico – economica del caso, eseguito
un’inchiesta economica per indipendenti (doc. AI _) ed incaricato il dr. med.
__________ di esperire una perizia reumatologica (doc. _), con progetto di
decisione 13 febbraio 2002 l’amministrazione ha nuovamente respinto la
richiesta, motivando come segue:
"
(…)
Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr.
__________, si evince la capacità lavorativa residuale del 75 % nella sua
professione purché lavorano in vigneti non in pendenza. La superficie coltivata
può poi essere ulteriormente incrementata per ovviare la cessione delle
parcelle in pendenza.
Attività più leggere sono esigibili in misura
completa e, svolgendo attività generiche che non richiedono qualifiche
professionali specifiche e rispecchiano le indicazioni mediche, viene
recuperata in misura completa la capacità di guadagno." (doc. AI _)
A seguito
delle osservazioni 29 marzo 2002 dell’allora rappresentante dell’assicurato
(doc. AI _), l’amministrazione ha proceduto ad altri accertamenti, segnatamente
presso la Sezione dell’agricoltura (contenuto tra il doc. AI _) ed il perito
(doc. AI _).
Con decisione formale 27 giugno 2002 l’UAI ha poi ribadito il rifiuto di
erogare delle prestazioni assicurative, aggiungendo:
" (…)
Effettivamente l'uso dei macchinari non è del
tutto indicato dal profilo medico, nel senso che dopo l'impiego di
un'ora necessita di una pausa di 30 minuti tuttavia, viene fatto osservare
quanto segue: lo sfalcio dell'erba per la superficie lavorata richiede un
impiego di circa due giorni di lavoro ogni 15 giorni - questo considerando le
pausa dettate dal danno alla salute - rispettivamente, per i trattamenti della
vigna il turbodiffusore va comunque riempito ed il trattore non viene usato per
più di un'ora consecutiva.
Attività più leggere sono esigibili in misura completa e,
svolgendo attività generiche che non richiedono qualifiche professionali
specifiche e rispecchiano le indicazioni mediche viene recuperata in misura
completa la capacità di guadagno infatti, secondo gli accertamenti eseguiti il
reddito netto nell'attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute
dovrebbe aggirarsi tra Fr. 26'000.- e Fr. 30'000.- annui; da invalido può
ancora conseguire il reddito annuo dato dalla media salariale ottenuta secondo
l'inchiesta sulla struttura svizzera dei salari in attività leggere non
qualificate che, con la riduzione massima consentita del 25% ammonta a Fr.
38'783.- (dato aggiornato al 2001)." (doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, il quale
postula di essere posto al beneficio di una mezza rendita AI.
Sostanzialmente egli contestata la valutazione del perito __________ circa
l’inabilità lavorativa nella sua precedente attività di viticoltore. Riguardo
all’attività adeguata egli critica la determinazione del reddito da valido da
parte dall’UAI.
1.4. Con risposta
di causa 2 ottobre 2002 l’amministrazione propone di respingere il gravame,
osservando:
" (…)
Contestate sono innanzitutto le conclusioni del perito, il quale
non avrebbe debitamente tenuto conto del genere di mansioni svolto da un
viticoltore, e dei relativi sforzi ai quali lo stesso è sottoposto.
Tale obiezione è già stata sollevata in sede di osservazioni al
progetto di decisione, e puntualmente girata al perito. Questi ha dal canto suo
ribadito come le problematiche presentate dal paziente siano suscettibili di
influenzare in misura comunque limitata l'attività lavorativa, e ciò pur
considerando anche quelle mansioni che risultano parzialmente controindicate
(cf. doc. n. _ inc. AI).
L'UAI non avendo ragione alcuna per scostarsi dalla valutazione
peritale, viene confermato un grado di inabilità lavorativa pari al 25%, che
esclude a priori il diritto a rendita.
L'assicurato pone altresì in discussione il reddito presumibile
senza invalidità, a suo dire di gran lunga superiore a quanto ritenuto in sede
di istruttoria.
Anche in merito alla questione economica lo scrivente Ufficio ha
già avuto modo di esprimersi diffusamente, giungendo alla conclusione che il
reddito ipotizzato dal ricorrente è del tutto improponibile.
Senza entrare nuovamente nel merito della questione, si rinvia
direttamente all'esposto di cui al doc. n. _ dell'incarto, che si riconferma
integralmente in questa sede." (doc. _)
1.5. Il 16
ottobre 2002 l’assicurato ha ribadito la propria posizione (VI).
in
diritto
2.1. In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA
del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 27 giugno
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2;
M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato
(RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232;
- Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
- 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sè stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI,
art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).
Questo
requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato
una rendita sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare,
senza ulteriore esame, nuove richieste di prestazioni, in cui l'istante si
limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una
modificazione rilevante di fatti determinanti (STFA del 26 febbraio 1998 in re
O.S; DTF 117 V 20 consid. 4b).
2.6. Nell’evenienza
concreta, entrando nel merito della nuova domanda di prestazioni, l’UAI ha
incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica (doc.
AI _).
Nel dettagliato e completo referto 12 giugno 2001, lo specialista in
reumatologica, dopo aver esposto una esaustiva anamnesi, ha diagnosticato una
sindrome toraco- e lombovertebrale cronica recidivante con turbe statiche
(ipercifosi toracale in parte fissata, scoliosi toracolombare) e con
alterazioni degenerative iniziali (spondiloartrosi L5/S1 a sinistra ed
eventualmente a destra).
Quanto alle ripercussioni di tali affezioni sulla capacità lavorativa, il dr.
med. __________ ha precisato:
" (…)
Le alterazioni statiche, strutturali e funzionali del rachide sono
contenute e possono giustificare un limite della caricabilità fisica del
paziente solo per attività particolarmente gravose per la schiena: il paziente
non può alzare pesi dal suolo superiori a 15 kg circa e può portare pesi sulle
spalle non superiori a 10 kg circa e non per oltre mezzora circa. E' inoltre
credibile che vi siano delle difficoltà nel lavorare in flessione,
semiflessione e/o rotazione con il tronco ciò che giustifica una certa
riduzione del rendimento. Le difficoltà nel lavorare in pendenza riguardano a
mio modo di vedere più l'impossibilità dell'uso di mezzi meccanici e non lo
spostarsi su terreni sconnessi. Da parte del medico curante la riduzione della
capacità lavorativa (giudicata del 50%) venne inizialmente attribuita per la
metà alle difficoltà che insorgono nel lavorare in vigneti in pendenza ed a
metà ad un rendimento limitato per alcune mansioni generali della professione
(rapporto medico per l'AI del 03.08.1999), valutazione che ritengo adeguata. Le
condizioni attuali del paziente appaiono difatti paragonabili alle
constatazioni del medico curante di allora. Lavorando in vigneti "più
comodi" vengono a cadere le difficoltà specifiche inerenti ai lavori nei
vigneti in pendenza. Ritengo quindi adeguata una capacità lavorativa residuale
del 75% con la possibilità di aumentare l'attuale superficie coltivata. Questa
valutazione non tiene conto di eventuali difficoltà che il paziente può
riscontrare per l'affitto di nuovi vigneti pianeggianti o
semipianeggianti." (Doc. AI _ pag. 6/7)
Da
ultimo, il perito ha escluso misure terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa, rilevando tuttavia:
"
in considerazione dell’età del paziente e del
fatto che padroneggia la lingua italiana solo con difficoltà non credo che vi
siano le basi per proporre una riformazione professionale anche se vi sarebbe
una capacità lavorativa probabilmente normale per un’attività lucrativa che
possa rispettare i limiti fisici esposti sotto il punto 5. (lavoro fisicamente
leggero con la possibilità di interrompere le posizioni statiche dopo un
massimo di un’ora) (Doc. AI _ pag. 7).
Nel
complemento peritale 23 aprile 2002, volto ad accertare l’esigibilità
nell’utilizzo di macchinari, il dr. med. __________ ha osservato:
"
Il signor __________ è affetto da una sindrome
toraco e lombovertebrale cronica e recidivante causata prevalentemente da turbe
statiche (ipercifosi toracale in parte fissata; scoliosi toracolombare) in
presenza di alterazioni degenerative solo iniziali (spondilartrosi L5/S1 a
sinistra ed eventualmente anche a destra).I limiti funzionali del rachide
riscontrate alla visita peritale del 06.06.2001 e la sindrome vertebrale erano
modiche. Le indagini radiologiche non hanno messo in evidenza delle patologie
morfologiche rilevanti. In questa ottica credo di poter confermare che il
signor __________ possa utilizzare dei mezzi meccanici nei suoi vigneti come
descritto dal giurista P. __________ nel paragrafo in questione, incluso un
trattore. Può esporsi anche a delle vibrazioni. Il giurista mette in dubbio,
che "si possa esigere che l'assicurato rimanga seduto molto tempo" e
su mezzi di questo tipo. Ritengo esigibile l'esercizio di tale attività senza
interruzione per un massimo di un'ora." (Doc. AI _)
Il
ricorrente contesta tale valutazione.
Rilevando in particolare che la quasi totalità della sua attività lucrativa
richiede una posizione flessa o semiflessa del tronco, nonché una leggera
rotazione, egli si chiede come possa svolgere al 75% il lavoro di viticoltore.
Inoltre sostiene che, nonostante abbia abbandonato i terreni in pendenza, il
suo rendimento è rimasto del 50%.
2.7. Va ricordato
che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il perito, specialista nella materie che qui
interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla
valutazione circa la capacità al lavoro del 75% di __________ nella sua
attività di viticoltore.
Il perito ha in particolare rilevato come le alterazioni statiche, strutturali
e funzionali del rachide sono contenute per cui possono giustificare un
limite della caricabilità fisica solo per attività particolarmente
gravose per la schiena. Pertanto l’assicurato non può alzare dal suolo pesi
superiori a 15 kg e portare sulle spalle carichi maggiori di 10 chili oltre la
mezzora. Inoltre il dr. __________ ha dichiarato credibili la difficoltà
rilevate dal paziente nel lavorare “in flessione, semiflessione e/o
rotazione del tronco ciò che giustifica una certa riduzione di rendimento”
(cfr. perizia pag. 6).
Tenuto conto di questi limiti funzionali del rachide, definiti di modica entità
(cfr. anche complemento peritale 23 aprile 2002 (doc. AI _), nonché della
circostanza che l’assicurato abbia smesso di lavorare su terreni in pendenza,
il perito ha pertinentemente motivato una limitazione lavorativa del 25%, con
eventuale possibilità di aumentare la capacità lavorativa residua a dipendenza
della reperibilità di superfici coltivabili a vigneto in zone pianeggianti o
semipianeggianti.
Né del resto la valutazione 11 maggio 2000 del medico curante può portare a diverso
risultato. Anzi, dopo aver confermato che il paziente ha abbandonato le colture
situate su terreni in pendenza, il dr. __________ ha tuttavia ritenuto che “l’attuale
attività potrebbe venir continuata per circa 7 ore giornaliere consentendo così
al paziente di osservare dei momenti di pausa durante i quali possa riparare in
posizione coricata” (doc. AI _).
2.9. Pur volendo
ammettere una limitazione lavorativa del 50%, così come postulato nel gravame,
l’assicurato potrebbe comunque mettere a maggior frutto la sua residua capacità
lavorativa in un’attività adeguata. Difatti, secondo il dr. __________, vi “sarebbe
una capacità lavorativa probabilmente normale per un’attività lucrativa che
possa rispettare i limiti fisici esposti al punto 5 (lavoro fisicamente leggero
con la possibilità di poter interrompere le posizioni statiche dopo un massimo
di un’ora” (doc. AI _ pag. 7 in fine), ciò che è del resto ammesso dallo
stesso ricorrente (cfr. ricorso pag. 2, nonché osservazioni 29 marzo 2002 pag.
2 (doc. AI _).
Procedendo alla determinazione del
grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi come esposto al consid.
2.4 (metodo ordinario), non si giunge ad un grado d’invalidità pensionabile e
questo per i seguenti motivi.
2.9.1. Per
quel che concerne il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto
percepire senza il danno alla salute (reddito da valido), con la decisione
impugnata l’amministrazione ha ritenuto che dovrebbe aggirarsi tra i fr.
26'000.— e i fr. 30'000.--.
Nella nota 11 aprile 2002 il capo servizio AI ha fra l’altro evidenziato:
" Da
informazioni assunte presso l'Ufficio circondariale di tassazione (Sig.
__________) e la Sezione dell'agricoltura (Sigg. __________ e __________) i
costi di gestione annui superano il 20% calcolato dal Sig. __________. Il 20%
può essere relativo unicamente ai prodotti impiegati (concimi, prodotti
fitosanitari, ecc.). Secondo la sezione dell'agricoltura per queste spese
possono essere calcolati fr. 4'500.- all'ettaro. A questi
vanno aggiunti gli ammortamenti e le spese vive (benzina, riparazioni di
macchine e attrezzi, affitti, ecc.). Secondo l'UT di __________, di regola, le
deduzioni complessive per spese variano tra il 40 ed il 50% del reddito lordo.
La produzione massima di un chilogrammo d'uva per m2 è
calcolato sui "m2 computati anno" (calcolo in base ai
ceppi) e non sui " m2 vitati annunciati". La sezione
dell'agricoltura mi informa che quasi nessuno arriva al kg per m2.
Quando questo succede è solo sulla carta, nel senso che, alla consegna delle
uve, il produttore ha a disposizione un certo quantitativo per ogni
"certificato di produzione" e quindi ne riempie/occupa uno fino al
100% per poi lasciarne altri vuoti o semivuoti (si veda p. es. la tabella
allegata per il caso particolare).
Il calcolo allegato fornito dal Sig. __________ permette di
stabilire che nel caso del Sig. __________, nella migliore delle ipotesi, la
resa è di 0.6 kg al m2 sui " m2 computati
anno", naturalmente non tenendo conto delle barbatelle non ancora
produttive.
Otteniamo conseguentemente il seguente calcolo:
19'285 m2 computati anno di media per 0.6 kg 1M2 a fr. 4.20 al kg = fr.
48'600.- lordi circa, dai quali deduciamo una media del 45% di spese ed
otteniamo un netto di fr. 26'730.- di reddito aziendale
netto.
Da questa indicazione possiamo pertanto tranquillamente confermare
che il reddito da sano del Sig. _________ non potrà mai superare i fr. 35'134.- esposti nella NT 99100. Per quanto concerne questo
reddito, ci permettiamo osservare che nell'allestimento del "questionario
per agricoltori senza contabilità", l'A. ha p. es. omesso di dedurre gli
affitti pagati per i vigneti, indicati in fr. 3'615.-
annui, sul "questionario complementare per agricoltori senza contabilità
quindi si può ritenere che il reddito aziendale sarebbe inferiore a quello
tassato..
L’assicurato,
invece, facendo riferimento alle osservazioni 29 marzo 2002 (doc. AI _) ha
contestato tale calcolo:
"
(…)
Infatti l'Ufficio AI si sbaglia quando afferma che il mio reddito
senza il danno alla salute sarebbe stato di soli fr. 26-30'000
Non si deve dimenticare che la mia attività era appena agli inizi e che buona
parte dei terreni era appena stata rimessa a nuovo. La conferma giunge proprio
dal documento che l'Ufficio AI si è fatto consegnare dalla Sezione dell'agricoltura:
si può veder bene che il vigneto con i ceppi di vite più vecchi è giunto nel
1998 ad un tasso di produttività del 72%. Non è quindi corretto prendere la
media della produttività su più anni e su più vigneti: se fossi stato sano fra
qualche anno avrei indubbiamente potuto contare su di una produttività che si
poteva avvicinare ad 1 kg per mq, come giustamente ha calcolato la Sezione
dell'agricoltura per vedere la perdita di guadagno subita con l'abbandono dei
terreni in pendenza. Non è nemmeno vero che dal reddito lordo della vendita
dell'uva si debba levare fino al 50% per spese avute: ci sono grossi
investimenti all'inizio e poi si può calcolare una spesa forfetaria del 20%
come giustamente ha fatto la Sezione dell'agricoltura nei documenti che avevo
consegnato all'AZ. Tenendo conto che nel corso degli anni avrei sfruttato i
terreni fino al massimo della loro capacità (massimo della superficie a vigna
riconosciuto, circa 2.5 ha), mi sembra onesto riconoscere che avrei potuto
guadagnare annualmente circa fr. 84'000 netto.
Quindi anche se svolgessi un lavoro leggero non qualificato
subirei una perdita di guadagno che mi potrebbe dar diritto ad una rendita
d'invalidità.”
Orbene,
secondo questo Corte, al calcolo dell’assicurato non può essere prestata
adesione.
Innanzitutto, dalle dichiarazioni fiscali per gli anni di computo 1995 – 1998
il reddito netto aziendale proveniente dalla viticoltura non ha mai superato i
fr. 33’000.--, per cui è poco probabile che l’assicurato potrebbe ora
conseguire un reddito netto di fr. 84'000.--.
Del resto nel periodo fiscale 1999/2000 il reddito aziendale netto tassato era
di fr. 35'134.— (cfr. documentazione fiscale successiva al doc. AI _).
Vero che prima del danno alla salute il ricorrente aveva una superficie vignata
di c.a. 25'000 mq (cfr. inchiesta economica doc. AI _). Tuttavia, secondo il
calcolo della resa di produzione dell’assicurato allestito dalla Sezione
dell’agricoltura per gli anni 1995-1998, dai 20'595 mq di superficie
effettivamente coltivata a vigna nel 1995 si è scesi ai 19'755 mq del 1998, con
un minimo di 17'943 mq nel 1996 (atto successivo al doc. AI _). Siccome è dal
1989 che il ricorrente svolge l’attività di viticoltore in proprio (cfr.
inchiesta economica doc. AI _) non è verosimile che, senza il danno alla
salute, egli avrebbe sfruttato al massimo i suoi terreni. È dunque corretto,
come ha fatto l’amministrazione, prendere in considerazione una media di
superficie coltivata di 19'285 mq (cfr. doc. AI _).
L’assicurato asserisce inoltre che senza l’invalidità avrebbe avuto una resa
d’uva di 1kg/mq come risulta dal calcolo 20 settembre 1995 del budget della sua
azienda, nonché da quello del 20 settembre 1999 relativo al mancato reddito
dovuto all’abbandono di un vigneto, entrambi allestiti dalla Sezione
dell’agricoltura (contenuti nel plico di cui al doc. AI _).
Ritenuto che la produzione di 1kg/mq è quella massima consentita per ottenere
vini di prima categoria (cfr. calcolo 20 settembre 1999), ma che, secondo
l’accertamento fatto dall’UAI (cfr. doc. AI _), tale resa è teorica, appare
sostenibile fare riferimento alla massima quota di produzione effettuata
dall’assicurato nel periodo 1995 – 1998, vale a dire 0.6 kg/mq (doc. AI).
Volendo ammettere una deduzione per spese di 20% (in luogo del 50% applicato
dall’UAI), con un prezzo (incontestato) di
fr.
4,20 al chilo, il reddito ipotetico da valido ammonterebbe a
fr. 38'878 [(19'285 x 0,6) x fr. 4,2 – 20%) ], importo che corrisponde
grossomodo a quanto tassato nel biennio 1999/2000.
2.9.2. Riguardo al salario
da invalido, considerato che l'assicurato
non ha mai intrapreso un’attività adeguata leggera, la determinazione di tale
reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b,
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza questo
Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse
sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile
in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag.
85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99),
riportato su 41,8 ore (cfr. “La vie économique”
2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), nel
settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella
TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.--
(fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8
x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito
al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo,
adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali
(cfr. “La vie économique 4/2003, Tabella B10.3, p.87), ammonta a fr. 51'750.--
( 50498 x 1902 : 1856).
Tenuto conto di una riduzione massima di rendimento del 25% ammessa dal TFA (cfr. DTF
126 V 80 consid. 5b/cc) si giunge ad un reddito da invalido di fr. 38'812,50.
Il raffronto di quest’ultimo importo con quello da valido di fr. 38'878.-- non
permette all’evidenza di concludere per l’esistenza di un’incapacità al
guadagno pensionabile.
Visto il risultato al quale si è appena giunti, anche
operando la rivalutazione (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà
del resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel corso del 2003), con
ogni verosimiglianza il grado d’invalidità risulterà inferiore al 40%,
sufficiente per riconoscere un quarto di rendita intera.
Ne consegue che la decisione contestata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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