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Numero d'incarto:
32.2002.107
Data decisione, Autorità:
26.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00107
BS/RG
Lugano
26 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici,
astenuto)
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002
di
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 luglio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato - che con domanda 1°
maggio 2002 __________, classe 2002, rappresentata dal padre, ha inoltrato una
richiesta volta ad ottenere la copertura dei costi legati alla cura
dell’infermità congenita di cui alla cifra 313 dell’OIC (doc. AI _);
-
che con
comunicazione 15 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
accordato tale richiesta, limitando la garanzia dall’8 aprile 2002 al 30 aprile
2007 (doc. AI _);
-
che con
"ricorso" 1° agosto 2002 all'UAI il padre dell’assicurata si è
opposto a tale limitazione temporale, chiedendo che la copertura sia estesa
sino al compimento del ventesimo anno di età sua figlia, così come previsto
dalla legge (doc. AI _);
-
che con
lettera 20 agosto 2002 l’amministrazione ha in particolare comunicato a
______________ che:
"
il marg. 14 della Circolare sui provvedimenti
sanitari cita “ Gli assicurativa hanno diritto a provvedimenti sanitari secondo
l’art. 13 LAI dal momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e
questa ha buone possibilità di successo. (…) A intervalli ragionevoli occorre
esaminare se tali esigenze sono rispettate (…).
Per questo motivo la garanzia per i provvedimenti sanitari è valida sino al
30.04.2007.
Alla scadenza della nostra garanzia potrà essere richiesto un prolungo, sia da
parte sua o dal medico curante di sua figlia. “
(Doc. AI _);
-
che con
scritto 3 settembre 2002 il padre di __________ ha trasmesso al TCA copia del
“ricorso “1° agosto 2002, precisando di non condividere il tenore della presa
di posizione 20 agosto 2002 dell’UAI;
-
che con
risposta 9 settembre 2002 l’amministrazione, evidenziando preliminarmente come
lo comunicazione 15 luglio 2002 costituisce una "semplice atto
amministrativo" e che non espleta alcun effetto giuridico, ha chiesto che
il gravame venga dichiarato irricevibile. Contestualmente l’amministrazione ha
postulato la retrocessione dell’incarto, per un riesame della fattispecie e per
l’emanazione della decisione formale suscettibile d’impugnazione;
-
che ai
sensi dell'art. 69 LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli
uffici AI basate sulla LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per
analogia.
La decisione costituisce dunque il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a).
Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione
formale deve pertanto essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag.
589);
-
che
secondo l’art. 58 LAI il Consiglio federale può decidere che talune prestazioni
siano assegnate senza decisione e ne disciplina la procedura. Una decisione
s’impone nella dovuta forma, ogniqualvolta la richiesta di un assicurato sia
respinta o accolta parzialmente;
-
che
l'art. 75 cpv. 1 OAI prevede che devono essere pronunciate per il tramite di
una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i
doveri degli assicurati (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a PA, art. 128 cpv. 1 OAVS),
eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate
all'art. 74ter OAI che ha il seguente tenore:
" Se
le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente
adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti
prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di una
decisione (art. 58 LAI):
- provvedimenti sanitari;
- provvedimenti d’ordine professionale;
- provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per
l’assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI);
d. mezzi ausiliari;
e. rimborso delle spese di viaggio;
f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione
effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata
alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle
prestazioni."
L’art. 74
quater prevede che l’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la
deliberazione emanata secondo l’art. 74ter e gli segnala che, in caso di
contestazione, può chiedere la notifica di una decisione.
Le decisioni formali devono indicare entro quale termine, in che forma e a
quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di
condono (art. 128 OAVS applicabile per analogia in virtù dell'art. 89 OAI). In
particolare le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare
le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC
1989, pag. 192 consid. 2a; Maurer, Bundes-sozialversicherungsrecht, pag. 127);
-
che,
prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul
ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato
la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di
liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata
l'istruttoria, provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati
sono quindi da pronunciare per il tramite di una decisione formale (art.
75 OAI);
-
che, nel
caso in esame, tramite comunicazione scritta 15 luglio 2002 l'UAI ha accordato
le prestazioni assicurative per la cura dell’infermità congenita 313 OIC,
limitando la copertura delle spese sanitarie al 30 aprile 2007, informando nel
contempo l’assicurata che “ se non è pienamente d’accordo con il contenuto
della presente può chiedere delle informazioni complementari oppure una
decisione soggetta a ricorso. Quest’ultima deve essere richiesta entro un
termine di 30 giorni dalla data di ricezione della presente, caso contrario la
presente comunicazione rivestirà forza di cosa giudicata”;
-
che dopo
la ricezione dello scritto 1 ° agosto 2002, in cui il padre della bambina ha
manifestamente dissentito del contenuto della citata comunicazione e chiesto di
rivedere la fattispecie, l’amministrazione, trattando la fattispecie come
accoglimento parziale di una richiesta di prestazione assicurative,
avrebbe dovuto nuovamente iniziare la procedura di cui all’art. 73bis OAI ed
emettere quindi un progetto di decisione (cfr. Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 223 in fondo),
dovendo al riguardo essere in particolare rilevato che, come accennato,
nell'ambito di tale fase procedurale, deve essere offerta la possibilità
all'assicurato - oltre che di esprimersi oralmente o per iscritto in merito al
progetto - di consultare l'incarto, ciò che costituisce l'imprescindibile
premessa per l'esercizio del diritto di esprimersi (cfr. DTF 115 V 302 consid.
2e; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pag. 343, N.
17; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, in Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 43-44);
-
che
la comunicazione 15 luglio 2002 - anche nel caso in cui la si volesse
considerare (per ipotesi di lavoro) alla stregua di un progetto di decisione ex
art. 73bis OAI - come pure la lettera 20 agosto 2002 dell’UAI - sprovvista del
carattere di decisione ai sensi dell'art. 128 OAVS (cfr. supra) e peraltro
sottoscritta unicamente dalla segretaria dell'Ufficio AI - non è suscettibile
di impugnazione dinanzi a questo TCA costituendo un semplice atto
amministrativo non espletante effetto giuridico alcuno (cfr. STCA inedita 26
ottobre 2001 nella causa R. M., inc. 32.2001.86 e STCA inedita 2 agosto 2001
nella causa R.D., inc. 32.2001.42; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 234, N. 492);
-
che
di conseguenza, accertata l'irricevibilità del presente gravame, gli atti
vengono trasmessi all'amministrazione affinché provveda ad emettere, senza
indugio e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 73bis e 75 OAI, una
decisione formale dopo esame delle argomentazioni addotte dall'assicurata e
dopo eventuali nuovi accertamenti. Nel contesto della procedura di audizione
dell'assicurata ex art. 73bis OAI dovrà inoltre esserle offerta la possibilità
di consultare l'incarto, tale facoltà non risultando dagli atti esserle stata
sinora espressamente concessa in sede amministrativa né in occasione della
comunicazione 15 luglio 2002 né con il successivo scritto 20 agosto 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
non è ricevibile.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la
procedura istruttoria.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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