AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.10
Data decisione, Autorità:
28.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00010
RG/sc
Lugano
28 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 8 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che
nell'ottobre 1995 __________ ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti, volta in particolare all'ottenimento di provvedimenti reintegrativi
professionali (doc. AI _);
-
che,
esperita l'istruttoria, per decisione 4 giugno 1998 l'UAI ha respinto la
richiesta di provvediemnti reintegrativi, negando contestulamente il diritto ad
una rendita AI (doc. AI _);
-
che adito
con ricorso 3 lulgio 1998 dell'assicurato, con sentenza 4 gennaio 2000 il TCA
ha annullato la decisione amministrativa e rinviato la causa
all'amministrazione per ulteriori accertamenti di natura professionale (doc. AI
_);
-
che
nell'ambito nei nuovi accertamenti esperiti dall'UAI, ___________ è stato
sottoposto ad un periodo di osservazione professionale della durata di tre mesi
presso il Centro per la formazione professionale e sociale di Gerra Piano
(CFPS) (doc. AI _).
-
che
nell'ambito del cennato accertamento professionale, a causa dell'assenza
dell'assicurato dovuta a motivi di salute come pure della chiusura dei
laboratori del CFPS durante il periodo estivo, non è stato possibile definire
le possibilità d'integrazione dell'interessato. Su proposta della direzione del
CFPS e del Consulente in integrazione dell'AI, il periodo d'osservazione é
stato quindi prolungato di ulteriori due mesi (dal 19 settembre al 18 novembre
2001), durante il quale l'assicurato è pure stato sottoposto ad una valutazione
della capacità funzionale EFL presso il Centro di riabilitazione di
____________ (doc. AI _);
-
che
costatate le ripetute assenze dovute a motivi di salute e rilevata la necessità
di approfondimenti medici, l'assicurato è stato dimesso dal CFPS in data 18
novembre 2001 (doc. AI _), rispettivamente, in data 23 novembre 2001, il
Consulente in integrazione ha ritenuto di dover chiudere la pratica per quanto
riguarda i provvedimenti professionali (doc. AI _);
-
che in
data 29 dicembre 2001 il Centro di riabilitazione di ___________ ha allestito e
inviato al CFPS il proprio rapporto concernente la valutazione della capacità
funzionale EFL (doc. AI _);
-
che dopo
aver sottoposto la valutazione EFL al Servizio medico (doc. AI _), con lettera
20 dicembre 2001, inviata al __________ quale rappresentante dell'assicurato, l'UAI
ha invitato quest'ultimo a voler comunicare la propria disponibilità a seguire
la riformazione presso il citato Centro con maggiore assiduità e impegno rispetto
a quanto sin lì dimostrato, diffidandolo quindi a voler dichiarare, nel termine
di 10 giorni, se intendeva sottoporsi al provvedimento ordinato (doc. AI _);
-
che in
data 8 gennaio 2002 l'UAI ha emesso una decisione con la quale ha negato a __________
il diritto a provvedimenti professionali argomentando:
"
Provvedimenti professionali
Egregi Signori,
abbiamo esaminato su richiesta il diritto a
prestazioni.
Secondo l'art. 71 dell'ordinanza
sull'assicurazione invalidità (OAI), il richiedente e i suoi famigliari sono
tenuti a comunicare gratuitamente informazioni veritiere sui fatti e le
circostanze decisive, al fine di permettere di esaminare la veridicità della
richiesta e di determinare le prestazioni. L'assicurazione può ordinare, a sue
spese, delle perizie specifiche no solo prettamente sullo stato di salute e
sulla capacità al lavoro ma anche sull'utilità di alcuni provvedimenti
d'integrazione (art. 69 OAI). Se un assicurato si astiene, senza validi motivi,
dal dar seguito a dei provvedimenti di accertamento ordinati, la decisione
potrà essere presa in base alla documentazione acquisita agli atti, secondo
l'art. 73 OAI.
Tramite lettera raccomandata del 20.12.2001,
abbiamo attirato la vostra attenzione sulle conseguenze del suo comportamento negativo.
Orbene, l'assicurato persiste nel volersi opporre all'istruttoria alla quale
deve sottomettersi. Siamo però nell'impossibilità di esaminare le condizioni
per il diritto alle prestazioni.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta.
Se prossimamente avrà migliori intenzioni,
riprenderemo l'esame della sua situazione mediante una dichiarazione scritta
da parte dell'assicurato attestando la sua volontà a partecipare attivamente ai
provvedimenti ordinati. Se ciò non fosse, le prestazioni potranno essere
accordate soltanto per i dodici mesi precedenti il deposito della nuova
domanda." (Doc. _)
- che con
tempestivo ricorso 14 gennaio 2002 l'assicurato, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto l'annullamento della decisione 8 gennaio 2002 producendo
la dichiarazione datata 11 gennaio 2002 con cui l'assicurato ha confermato la
propria disponibilità a sottoporsi al prospettato provvedimento professionale.
Queste le
motivazioni del gravame:
"
(…)
- Con
decisione dell'11.12.2001 l'UAI ha ordinato all'assicurato un provvedimento di
integrazione, da esprimersi nel contesto di un accertamento della durata di tre
mesi presso il Centro per la formazione professionale e sociale a Gerra Piano
(CFPS).
Successivamente
il suo curante, il dott. __________ lo ha ritenuto inabile al lavoro al 40 -
50% dal 28.11.2001 per svolgere la propria attività presso la ditta __________,
dopo averlo ritenuto inabile in misura parziale dal 18.9. al 5.11.2001.
In
occasione di una visita presso la Clinica di riabilitazione di __________
l'assicurato ha fatto presente quanto precede.
Prove: richiamo dell'incarto
dell'assicurato dell'UAI.
- Con
scritto del 20 dicembre 2001 l'UAI chiedeva al SEI, notificatosi quale
patrocinatore del signor ________, che l'assicurato abbia a comunicare la
propria disponibilità a seguire la riformazione presso la CFPS. Detto scritto
afferma altresì che certificati vaghi non saranno più accettati.
A
cagione delle ferie natalizie il __________ ha chiuso i propri uffici durante
le ferie giudiziarie, segnatamente sino al 4 gennaio 2002, ponendo in giacenza
la posta in arrivo.
Lo
scritto del 20 dicembre 2001 è stato ritirato il 4 gennaio 2002. Tosto preso
contatto con il mandante, questi ha sottoscritto l'impegno richiesto dall'UAI.
L'__________, subdelega del __________ ha fatto presente detto aspetto e
l'impegno a prestarsi alle misure di reintegrazione richieste.
Con
la decisione dell'8 gennaio 2002, qui impugnata, l'UAI fa decadere la domanda
di prestazioni decisa in precedenza a motivo della circostanza che l'impegno
richiesto con scritto del 20 dicembre 2002 non sarebbe stato notificato, quindi
fatto proprio del ricorrente.
Prove: richiamo dell'incarto
dell'assicurato dell'UAI.
- Con
scritto dell'11.1.2002 (qui compiegato) l'interessato ha inviato il formulario
richiesto, dichiarando la propria disponibilità al periodo di riformazione.
Il
termine di dieci giorni di cui allo scritto del 20 dicembre 2001 era senz'altro
sospeso dalle ferie giudiziarie, applicabili anche al caso concreto secondo
nota giurisprudenza.
A
prescindere dalla fiscalità dimostrata in un contesto sociale, il termine è
stato ossequiato, per il che la decisione impugnata è da ritenere nulla e di
nulli effetti." (Doc. _)
- che con
risposta di causa 7 febbraio 2002 l'amministrazione ha chiesto la reiezione del
gravame osservando:
"
nel settembre del 1995 l'assicurato ha inoltrato
una richiesta di prestazioni assicurative, segnatamente per poter beneficiare
di misure reintegrative d'ordine professionale.
Con decisione 4 giugno 1998 l'UAI ha respinto la
domanda, reputando che l'assicurato non presentasse le condizioni di base
necessarie a garantire una sufficiente probabilità di riuscita.
Con sentenza 4 gennaio 2000 il giudice di prime
cure, accogliendo parzialmente il ricorso inoltrato dall'assicurato, ha
ordinato il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché avesse a meglio
approfondire la questione relativa ad una nuova formazione professionale, che
secondo il Tribunale non sarebbe improponibile.
In tal contesto è quindi stato predisposto un
periodo di accertamento presso il Centro di formazione professionale di Gerra
Piano.
A causa delle numerose assenze fatte registrare
dall'assicurato, i responsabili del Centro non sono stati in grado di formulare
un rapporto esaustivo.
In considerazione del fatto che le assenze sono
state giustificate con motivazioni d'ordine medico, si è deciso di sottoporre
l'assicurato ad ulteriori esami, volti in particolare a stabilire se lo stato
valetudinario del candidato potesse permettergli di affrontare la formazione
prospettata (in casu quella di meccanico di precisione).
I risultati degli esami - effettuati presso il
Centro di riabilitazione di ___________- hanno permesso di concludere alla
piena idoneità del ricorrente nella formazione proposta.
In data 20 dicembre 2001 l'amministrazione ha
quindi diffidato l'assicurato a sottoporsi ai provvedimenti professionali
predisposti, intimandogli di rinviare entro 10 giorni una dichiarazione in tal
senso.
In data 8 gennaio 2002, dopo aver vanamente
atteso un riscontro da parte dell'interessato, l'amministrazione ha emesso una
decisione di rifiuto di prestazioni assicurative.
Vi è però che qualche giorno più tardi la
suddetta dichiarazione firmata è ritornata al mittente.
Prontamente insorto, l'assicurato sostiene che la
dichiarazione, considerate le ferie giudiziarie, sarebbe giunta a destinazione
tempestivamente, e che di conseguenza la decisione impugnata sarebbe nulla.
In base all'art. 22 a LPA della legge federale
sulla procedura amministrativa (LPA) i termini fissati in giorni dalla legge o
dall'autorità non decorrono dal 18 dicembre al 1. gennaio, inclusi.
Al proposito occorre rammentare che la LPA si
applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima
istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (art. 1).
Tale disposto risulta applicabile anche alle
autorità giurisdizionali cantonali che giudicano in materia di AI, ma non
all'amministrazione cantonale, i cui termini non subiscono interruzione alcuna.
In concreto ne discende che la dichiarazione
sottoscritta, rinviata in data 11 gennaio 2002, è tardiva.
Alla stessa conclusione si giungerebbe
verosimilmente anche nel caso in cui i termini fossero stati sospesi dalle
ferie giudiziarie.
In effetti, qualora un tentativo di notificare
una lettera raccomandata proceda infruttuoso, la missiva è depositata presso la
posta, ove resta in giacenza per una settimana. Il termine incomincia quindi a
decorrere in ogni caso all'ottavo giorno, e ciò indipendentemente dal fatto che
il destinatario abbia o meno ordinato un blocco della posta.
Ad ogni modo si rileva che nella decisione
impugnata si sottolineava espressamente che qualora l'assicurato avesse
dimostrato la propria volontà di sottomettersi alle misure ordinate
dall'amministrazione, la pratica sarebbe stata riavviata.
La dichiarazione in tal senso, seppur
tardivamente, è giunta a destinazione. La pratica verrà quindi in ogni caso
riesaminata.
A questo punto ci si può quindi chiedere qual è l'interesse
del ricorrente a mantenere in sospeso la presente vertenza." (Doc. _)
- che con
scritto 13 febbraio 2002 il patrocinatore dell'insorgente ha precisato:
"
mi riferisco alla risposta 7 febbraio 2002
dell'UAI. Questi si sono detti disposti a riattivare la pratica relativa
all'abilitazione. Stante detta affermazione chiedo che nella misura in cui
l'UAI avesse a ritirare la propria decisione impugnata, da parte nostra
rinunciamo all'assegnazione delle ripetibili con evasione della vertenza.
La presente, in presenza del ritiro della
decisione, può essere ritenuta quale rinuncia alle ripetibili." (Doc. _)
- che con
osservazioni 25 febbraio 2002 l'UAI ha evidenziato:
"
preso atto delle puntualizzazioni inoltrate dal
ricorrente, ribadiamo che da parte nostra vi è la disponibilità a riavviare la
pratica, passo questo che non può essere compiuto sin tanto che è pendente una
causa giudiziaria.
È per tale motivo che già in sede di risposta si
è proposto a controparte di ritirare il ricorso, in quanto procrastina
inutilmente lo sviluppo della pratica.
Infine, si sottolinea come nella decisione
impugnata si sia dichiarato espressamente che qualora l'assicurato avesse
dimostrato la propria volontà di sottomettersi diligentemente alle misure
imposte, l'UAI avrebbe riesaminato la situazione.
Tale dichiarazione è stata fornita, ciò che
giustifica un riesame della questione, senza che sia per questo necessario
annullare la decisione impugnata." (Doc. _)
considerando, in diritto
-
che in
lite è la validità della decisione 8 gennaio 2002 con cui l'UAI ha respinto la
richiesta di provvedimenti professionali presentata da ___________. A mente
dell'amministrazione, infatti, l'assicurato avrebbe reso impossibile l'esame
delle condizioni del diritto a pretazioni per non aver egli manifestato, nel
termine di 10 giorni assegnatogli con lettera 20 dicembre 2001, la propria
volontà di sottoporsi all'accertamento delle sue attitudini professionali
presso il CFPS;
-
che
giusta l'art. 96 LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità in virtù
dell'art. 81 LAI, per quanto riguarda i termini sono applicabili gli
articoli 20 a 24 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA);
-
che a
norma dell'art. 22a PA i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso
(lett. b), dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c);
-
che gli artt.
20 a 24 PA - quindi anche l'art. 22a PA compreso nel rimando di cui all'art. 96
LAVS ancorché in vigore solo dal 15 febbraio 1992 (cfr. RCC 1992 164s) - sono
applicabili in maniera generale alla procedura amministrativa e giudiziaria di
prima istanza in materia AVS e nei settori assicurativi cui si applica per
rinvio l'art. 96 LAVS (cfr. DTF 122 V 67-68 consid. 4b).
-
che
pertanto, oltre che alla procedura ricorsuale dinanzi alle autorità cantonali
di ricorso previste agli artt. 85 LAVS e art. 69 LAI, gli artt. 20 a 24 PA -
compreso l'art. 22a PA - si applicano alla procedura negli affari
amministrativi trattati da tutte le autorità federali e cantonali incaricate
dell'applicazione dell'AVS e dell'AI (cfr. in argomento Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 167;
Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungverfahren in der
Sozialversicherung, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, St. Gallen 1996, pag. 9ss, 66s). Per quanto riguarda in
particolare le Casse di compensazione della Confederazione (art. 62 cpv. 1
LAVS, art. 110-112 OAVS), la Cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 2
LAVS, art. 113 OAVS) e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art.
56 LAI, art. 43 OAI), quali servizi dell'amministrazione federale, la PA è
integralmente applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. a PA;
-
che in
concreto con lettera 20 dicembre 2001 l'UAI, richiamati gli esiti degli
accertamenti eseguiti presso il CFPS e presso il Centro di riabilitazione di
___________le cui conclusioni e proposte non sarebbero state accettate
dall'assicurato, ha invitato quest'ultimo a voler comunicare la propria
disponibilità a seguire la riformazione presso il CFPS con maggiore assiduità e
impegno rispetto a quanto sin lì dimostrato e lo ha diffidato a voler
dichiarare, nel termine di 10 giorni, se intendeva sottoporsi al provvedimento
ordinato, precisando che decorso infruttuoso tale termine sarebbe stata emanata
una decisione con le sanzioni previste all'art. 31 LAI (doc. AI _);
-
che con
la querelata decisione datata 8 gennaio 2002, rilevando come alla richiesta 20
dicembre 2001 l'assicurato non abbia dato riscontro alcuno ed evidenziando
quindi la persistenza dell'interessato nel non volersi sottoporre al
provvedimento ordinato, l'UAI ha negato il diritto a provvedimenti
professionali;
-
che pur
ammettendo, nell'ipotesi più sfavorevole per l'assicurato, che la lettera 20
dicembre 2001 gli è stata notificata prima del 2 gennaio 2002, il termine di 10
giorni assegnato dall'UAI ha iniziato a decorrere dopo le ferie previste all'art.
22a lett. c PA (18 dicembre - 1. gennaio incluso) e di conseguenza, atteso che
in caso di decorrenza del termine dopo le ferie il primo giorno seguente le
ferie non deve essere computato per la fissazione della scadenza del termine
(DTF 122 V 60, DTF 79 I 245; SJ 1996, 310; ZBJV 1996, 353), esso è venuto a
scadenza il 12 gennaio 2002,
-
che
pertanto nell'emettere la querelata decisione di rifiuto l'8 gennaio 2002,
l'amministrazione è manifestamente caduta nell'arbitrio, per avere a torto
concluso, prima della scadenza del termine assegnato con lettera 20 dicembre
2001, che l'interessato ha persistito nel volersi opporre all'istruttoria alla
quale era stato chiesto di sottoporsi;
-
che la
decisione deve pertanto essere annullata siccome arbitraria;
-
che nelle
more della presente procedura l'UAI, pur postulando - a torto - la conferma
dell'atto impugnato e la consecutiva reiezione del gravame, ha osservato che la
pratica verrà in ogni caso riavviata avendo l'assicurato manifestato (seppur
tardivamente, secondo l'amministrazione) tramite dichiarazione inviata in data
11 gennaio 2002 la propria volontà di sottoporsi al provvedimento integrativo
presso il CFPS (cfr. risposta di causa, cfr. VII);
-
che in
simili circostanze l'incarto deve quindi essere rinviato all'UAI affinché
prosegua nell'istruttoria tenendo conto della dichiarata volontà
dell'assicurato di sottoporsi ai provvedimenti d'integrazione ordinati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è rinviato all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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