AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.93
Data decisione, Autorità:
04.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00093
BS/sc
Lugano
4 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 11 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
deliberazione 16 aprile 1987 la Commissione per l’assicurazione invalidità del
Canton Ticino (allora competente per determinare il diritto a prestazioni
assicurative dell’AI) ha riconosciuto a __________, classe 1945, di professione
ausiliaria di pulizia, un’invalidità del 40% (doc. AI _). In quell’occasione
l’assicurata era stata peritata dal Servizio di accertamento medico dell’AI
(cfr. perizia 20 marzo 1987, doc. AI _). Non trattandosi di un caso di rigore,
la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di rendita con
decisione 27 maggio 1987, cresciuta in giudicato (doc. AI _).
A
quell’epoca in presenza di un’invalidità di almeno un terzo, all’interessato
veniva riconosciuta una mezza rendita solo se si trattava di un caso di rigore
(cfr. art. 28 cpv. 1 vLAI). Il quarto di rendita previsto per un’invalidità del
40% è stato infatti introdotto solo dal 1° gennaio 1988 (RU 1987 447).
Dal 1° settembre 1986 essa è stata posta al beneficio di una rendita per un
grado d’invalidità del 50% erogata dalla Cassa pensioni dello __________ (doc.
AI _).
1.2. Il 14
settembre 1999 l’assicurata ha presentato un’altra domanda di prestazioni AI
per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 21 giugno
2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le ha riconosciuto una mezza
rendita dal 1° settembre 1998 in quanto:
" (…)
Dalla documentazione medica specialistica
acquisita all’incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è
portatrice, ha causato un’incapacità lavorativa del 40% dal 1.01.1988 (recte:
1986) al 31.12.1996 e del 50% a contare dal 01.01.1997.
A partire dal 01.09.1998 (retroattività massima di
1 anno dalla data della nuova richiesta- art. 48 cpv.2 LAI), lei ha diritto a
una mezza rendita.“
L’assicurata non ha presentato delle osservazioni in merito al menzionato
progetto.
Con decisione del 10 ottobre 2001 l’UAI ha quindi erogato all’assicurata una
mezza rendita con effetto dal 1° settembre 1998.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, chiedendo il
riconoscimento di una rendita intera.
A motivazione della richiesta ricorsuale essa ha rilevato quanto segue:
" (…)
Sono beneficiaria di una rendita AI 50% dal 1986
riconosciuta solo dalla Cassa Pensioni dei . Ho continuato a lavorare
presso l' di __________ quale "personale addetto ai servizi
generali" nella misura del 50%. Siccome il mio stato di salute è
peggiorato (non sono più in grado di lavorare per cui la mia incapacità di
guadagno è aumentata) ho inoltrato domanda AI alfine di ottenere una rendita al
100%.
A conferma di ciò invio alcune informazioni:
-
Controlli periodici del mio stato di salute presso il Dr.
__________, controlli che da tre anni ca. sono diventati sempre più frequenti
dato i miei numerosi disturbi: alla tiroide, alla circolazione, nervosi,
ginecologici, ai piedi, alle gambe, ecc. ecc..
-
I danni alla mia salute fisica influivano pure sulla mia salute
mentale per cui avevo e ho dei periodi di depressione molto grave, e tutti
questi disturbi mi impediscono di svolgere un'attività lucrativa. Mancavo
sovente al lavoro, incapace di reggermi in piedi, quando stavo meglio il mio
medico mi autorizzava a lavorare ma, purtroppo, dopo un po' i problemi si
ripresentavano. Il lavoro che svolgevo era pesante, sempre in piedi, sulle
scale o in ginocchia per della pulizie, finivo sempre più malata di prima. Non
so fare altro e le mie malattie non mi permettono di imparare un altro
mestiere. (…)" (Doc. _)
1.4. Mediante
risposta 22 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Secondo
l’amministrazione l’assicurata non ha fornito nuovi elementi atti ad inficiare
la valutazione del grado d’incapacità lavorativa fatta dai periti del Servizio
di accertamento medico (SAM) e posta alla base della contestata decisione.
1.5. Con scritto
3 dicembre 2001 l’assicurata ha trasmesso un rapporto del dr. __________, suo
medico curante, che contesta la valutazione del SAM (doc. _).
Mediante
lettera 14 dicembre 2001 l’UAI ha presentato una presa di posizione in merito
alla nuova documentazione (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita intera
d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI,
art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF
109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. A seguito
della nuova domanda AI, l’amministrazione ha sottoposto __________ ad una
seconda perizia plurisdisciplinare ad opera del Servizio di accertamento
dell'Assicurazione Invalidità (SAM) al fine di valutare il suo stato di salute
e di accertare un’eventuale inabilità lavorativa.
Dal referto 9 marzo 2001 (doc. AI _) risulta che i periti del SAM, dopo lo
studio della copiosa documentazione medica acquisita agli atti, hanno proceduto
ad un consulto chirurgico, ortopedico e psichiatrico. Sulla base dei risultati
medici, i periti hanno diagnosticato, quali affezioni invalidanti, una metatarsalgia,
una lombalgia cronica, un’insufficienza venosa cronica e una sindrome
depressiva (cfr. doc. AI _ pag. 10).
2.5.1. Per quel che
concerne la patologia tiroidea, esaminata dal dr. __________, vice-primario
servizio di chirurgia all’Ospedale regionale __________, i periti hanno
riscontrato:
" (…)
Patologia tiroidea
L'A. subisce una tiroidectomia totale nel 1989
per adenoma ossifico. Il controllo del TSH basale, eseguito al SAM il
28.02.2001, evidenzia un valore di 0,27 (0,40-4,0); la cosa può essere ben
corretta con Eltroxin, che l'A. già assume fin dopo la tiroidectomia totale, il
dr. __________ dichiara l'A. totalmente capace dal punto di vista suo
specialistico. (…)" (Doc. AI _, pag. 11)
2.5.2. La patologia
venosa è stata valutata anche dal dr. __________. In sede di discussione il SAM
ha scritto:
" (…)
Già la prima perizia SAM del 20.03.1987 prendeva
in considerazione i disturbi venosi all'arto. inf. sin.. Nel 1994 l'A. subisce
uno stripping della vena saphena magna sin. (dr. __________). Il dr. __________ parla d'insufficienza venosa cronica grado I
all'arto inf.. Il dr. __________ assegna all'A. un'incapacità lavorativa del 30
% per la patologia venosa, limitatamente in lavori in cui ella debba restare
tutto il tempo in piedi. Lo specialista prende pure in considerazione le altre
patologie di sua competenza, cioè la lieve incontinenza urinaria ed il sospetto
rettocele. Nel consulto chirurgico del 27.02.2001, egli esprime la sua
valutazione d'incapacità lavorativa per queste affezioni.
Per quanto riguarda l'incontinenza urinaria l'A.
è stata esaminata in maniera approfondita dallo specialista dr. __________, che
ha pure eseguito esami cistomanometrici. Per questi disturbi urinari e per il
probabile rettocele, prende posizione anche il dr. __________, ginecologo, che
così s'esprime nel suo rapporto al medico curante dr. __________ in data 11.10.1999:
"Per quel che riguarda l'alvo, sensazione una volta d'incontinenza, ma in
realtà unicamente presenza di un rettocele, senza probabilmente effetti
funzionali rilevabili". Per parte sua, l'urologo dr. __________,
nell'agosto 1994, prescrisse per questi disturbi anche un antidepressivo triciclico,
da continuare per qualche mese. Come già detto, anche il dr. __________ si
pronuncia sulla capacità lavorativa dell'A. in quest'ambito, e la dichiara
totalmente abile in un lavoro in posizione seduta, mentre in un lavoro sempre
in piedi parla di capacità lavorativa del 30%. (…)" (Doc. AI _, pag. 11).
2.5.3. Dal punto di
vista ortopedico l'assicurata è stata visitata dal dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedia.
Sulla base di tale consulto e dei documenti medici acquisiti i periti del SAM
hanno concluso:
" (…)
Patologia ortopedica
Era presente già in occasione della prima perizia
SAM del 1987. Allora il dr. __________, ortopedico assegnava all'A.
un'incapacità lavorativa non superiore al 25% come inserviente d'ospedale,
sconsigliando, tuttavia, all'A. di portare pesi eccessivi (l'A., negli ultimi
periodi d'attività lavorativa all'Ospedale __________, era dispensata dai
lavori più pesanti).Anche negli anni '90 la peritanda presenza lombalgie. Nel
dicembre 1996 si pratica una TAC lombare, che evidenzia protrusioni minime discali,
ma non vere e proprie ernie. Vi è un'iperlordosi lombare ed un'emisacralizzazione
di L5 a sin.. Nel 1997 l'A. è esaminata, questa volta anche per i piedi, dal
dr. __________, il quale, propone un intervento correttivo ad entrambi i piedi.
Egli segnala pure come l'A. lavori al 50% in attività svolta in piedi; allora
il dr. __________ non dichiarava un'incapacità lavorativa maggiore, dal suo
punto di vista specialistico.
Negli ultimi anni la patologia ai piedi è andata
aumentando, portando ad interventi sulle dita dei piedi, rispettivamente a sin.
e a ds., eseguiti dal dr. __________ nel 1997 e nel 1998. A questo riguardo, il
dr. __________, nel suo rapporto circostanziato al SAM del 7.02.2001, conclude
in questo metodo: "L'inabilità lavorativa causata unicamente dalle
affezioni ortopediche è da valutare nella misura del 30 - 40%". Sulla
situazione globale ortopedica, che si riferisce alla lombalgia cronica, alla spondilartorsi
lombare, alle metatarsalgie bilateriali ed allo stato dopo gli interventi sui
piedi, fa precedenti, e dichiara credibili i disturbi lamentati dalla paziente,
che collimano con l'anamnesi, l'esame clinico ed i referti radiologici. Per la
problematica degli avampiedi, ritiene che l'anamnesi, l'esame clinico ed i
referti radiologici. Per la problematica degli avampiedi, ritiene che la
situazione possa migliorare con scarpe adatte. Ulteriori interventi chirurgici,
sempre secondo il dr. __________, non sono indicati. Il consulto ortopedico SAM
conclude per un'incapacità lavorativa del 50 - 60% nella professione
d'inserviente d'ospedale.
L'A., ha presentato una sindrome del tunnel carpale
bilaterale, controllata con EG ed EMG dal neurologo dr. __________, che nel suo
rapporto del febbraio 2001 dichiara test di Tinnel al tunnel carpale e di Pfahlen
neg. bilateralmente. Allo status SAM, l'A. non dichiara evidenti deficits
metamerici, ma solo una lieve ipoalgesia ai polpastrelli, specie a ds..
(…)" (Doc. AI _, pag. 11-12)
2.5.4. Infine, riguardo
all'affezione psichica, il SAM, facendo riferimento al referto del dr.
__________, ha rilevato:
" (…)
Patologia psichiatrica
La prima perizia SAM assegnava, in quest'ambito,
un'incapacità lavorativa psichiatrica del 25%.
L'A. ha avuto un'infanzia difficile. Il primo
matrimonio fallisce, con un marito - a detta dell'A. - anche manesco. L'A. è
particolarmente angustiata dalla situazione dei due figli, entrambi
tossicodipendenti, uno presso un centro psicosociale in Italia - e non può più
rientrare in Svizzera - a l'altro attualmente sotto detenzione nel Ct.
__________, probabilmente per questioni legate alla tossicodipendenza. Questa
depressione reattiva dell'A. è ben credibile e per questo problema è stata
perlopiù curata da medici non specialisti.
Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr.
__________, nel suo consulto SAM. Egli pone la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, con reazione ansiosodepressiva attualmente in remissione. Parla
d'incapacità lavorativa psichiatrica attuale del 20 - 30%. La valutazione del
dr. __________, in pratica, si pone sulla stessa lunghezza d'onda del consulto
psichiatrico della prima perizia SAM del dr. __________ (incapacità lavorativa
del 255). Tra la prima e seconda perizia SAM non abbiamo un chiaro
peggioramento della situazione psichiatrica.
L'A. presenta un peggioramento della situazione
ortopedica, in particolare per ciò che riguarda i disturbi ai piedi. La
situazione psichiatrica, come detto, è grossomodo stazionaria. I disturbi a
livello della gamba sin. e quelli irritativi alla minzione sono costanti da
anni. (…)" (Doc. AI _, pag. 12)
2.5.5. Il
SAM ha poi proceduto ad una valutazione globale del grado di capacità
lavorativa della ricorrente, evidenziando:
" (…)
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% dal
01.01.1987 (recte: 1.01.1986, cfr. doc. AI _ pag. 12), nella professione
d'ausiliaria di servizio generico addetta alle pulizie.
Dal gennaio 1997 compaiono disturbi statici ai
piedi, con metatarsalgia bilaterale, e l'A. presenta condizioni di salute
peggiorate; la sua capacità lavorativa, riferita al suo lavoro presso
l'Ospedale __________ ed a qualsiasi altro prevalentemente in piedi, con
trasporto di pesi non sup. ai 10-15 Kg, è valutabile nella misura del 40 - 50%,
sempre dal gennaio 1997, fino ad ora e continua.
In attività semisendentarie e più leggere, sempre
dal 1.01.1997 e continua, l'A. presenta una capacità lavorativa del 50%.
La prognosi, sia ortopedica, sia psichiatrica, è
riservata e passibile di peggioramenti.
Come casalinga l'A. è abile al lavoro nella
misura del 50 %. (…)" (Doc. AI _, pag. 13)
Sulla
base di questa perizia pluridisciplinare, l’UAI ha dunque ritenuto l’assicurata
inabile nella sua precedente professione del 40% dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1996 e del 50% dal 1° gennaio 1997.
Trattando la domanda 14 settembre 1999 come tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv.
2 LAI, il diritto alla mezza rendita è stato riconosciuto dal 1° settembre 1998
(un anno dalla nuova richiesta).
Con il presente gravame l’assicurata contestata la valutazione della perizia
pluridisciplinare.
2.6. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM
1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. Nell’evenienza
concreta, l’assicurata contesta la valutazione del SAM facendo riferimento allo
scritto 27 novembre 2001 del suo medico curante, dr. __________, il quale ha
osservato:
" (…)
La documentazione in mio possesso la conosco, per
cui mi limito a citare alcuni punti della valutazione finale dell'AI.
1.- La
perizia ortopedica richiesta dall'A.I conclude ad una incapacità lavorativa del
50% - 60%.
2.- La
perizia psichiatrica conclude ad un'incapacità lavorativa del 20%-30%, con
prognosi riservata.
3.- Vi
sono anche i disturbi della sfera urogenitale e della zona terminale
dell'apparato digerente, che non sono stati fatti oggetto di perizie specifiche.
È evidente che i vari gradi d'incapacità
lavorativa non si sommano matematicamente, ma è altrettanto evidente che si
possano integrare per peggiorare il grado di incapacità di un apparato rispetto
a quando è considerato come ente a se stante.
Non ho per contro mai visto un'incapacità in un
apparato che migliori l'incapacità di un altro apparato.
Ed è quanto mi sembra sia stato valutato in
questo caso, poiché già solamente a livello ortopedico si parla di
un'incapacità del 50-60%, mentre la valutazione globale conclude ad un 50%.
Ora, anche con la più grande fantasia, mi risulta
difficile immaginare come possa essere utilizzato il soggetto in qualità di
forza lavorativa al 50%.
Inoltre è anche difficile concepire una
riqualifica in un soggetto dalla scarsa scolarizzazione e dal basso tasso
intellettivo, complicato dai problemi psichiatrici.
Questo è quanto dovevo per una valutazione globale
della problematica presentata dalla signora __________." (Doc. _)
Va
innanzitutto rilevato come il SAM abbia proceduto ad una completa ed
approfondita valutazione dello stato di salute dell’assicurata considerando la
totalità dei disturbi riscontrati, basandosi, oltre ai consulti specialistici
riportati al consid. 2.5, sulla nutrita documentazione medica acquisita agli
atti.
Dal punto di vista ortopedico l’assicurata è stata ritenuta inabile al 50-60%
nella sua professione di inserviente d’ospedale (addetta alle pulizie), in
particolare a causa delle problematiche riscontrate ai piedi. Il consulto
psichiatrico ha concluso per un’incapacità del 20-30%. Per quel che concerne la
patologia venosa, invece, l’inabilità è stata accertata al 30%.
I periti hanno poi valutato globalmente un’abilità tra il 40 e il 50%,
dal 1° gennaio 1997 riferita al lavoro precedentemente esercitato ed in
attività da svolgere prevalentemente in piedi con trasporto di pesi non
superiori ai 10-15 chili. Essi non hanno quindi addizionato matematicamente
ogni singola inabilità. Al proposito merita ricordare che nella sentenza non
pubblicata del 4 settem-bre 2001 nella causa SDS (I 338/01) il TFA ha avuto
modo di specificare che “in caso di perizia allestita dai medici del SAM le
diverse patologie della persona assicurata e le interazioni fra le stesse
vengono valutate da esperti del ramo; il giudizio globale circa il grado
d'inabilità lavorativa scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati, al fine di stabilire se le affezioni riscontrate siano
o meno sovrapponibili ed eventualmente in quale misura”, rilevando che “
la questione a sapere se i singoli gradi d'inabilità si possano sommare, e se
del caso in quale misura, è una questione squisitamente medica che, di
principio, il giudice non rimette in discussione”.
Ora, la
valutazione dell’inabilità lavorativa globale del 50%, a cui il dr. __________
fa riferimento, corrisponde all’esigibilità dell’assicurata in attività semisedentarie
e più leggere. Quindi non si riferisce al lavoro di addetta alle pulizie
presso l’__________, attività che svolgeva prevalentemente in piedi.
Il medico curante sostiene inoltre
che i disturbi della sfera urogenitale e della zona terminale dell’apparato
digerente non sono stati oggetto di perizie specialistiche.
Orbene, dall’esame della perizia del SAM risulta come le succitate affezioni
siano stati debitamente prese in considerazione e messe in relazione ad
un’eventuale capacità lavorativa.
Difatti i periti, riferendosi al consulto del dr. _________, hanno rilevato che
“lo specialista prende pure in considerazione le altre patologie di sua
competenza, cioè la lieve incontinenza ed il sospetto rettocele. Nel consulto
chirurgico del 27.02.2001 egli esprime la sua valutazione d’incapacità
lavorativa per queste affezioni” (doc. AI _ pag. 11). Inoltre, lo stesso
dr. __________ ha rimarcato che “per i problemi di defecazione e la lieve
incontinenza urinaria, la paziente è costretta a recarsi diverse volte durante
il lavoro al gabinetto, senza che la sua capacità lavorativa sia diminuita”
(cfr. rapporto 27 febbraio 2001 allegato alla perizia SAM doc. AI _).
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia - cui non può che essere
attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - è da ritenere dimostrato con la certezza
richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a;
DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.
263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che ______________ presenta un’inabilità
lavorativa nella precedente attività, e di riflesso, un’incapacità al guadagno
tra il 50-60 %, dal 1° gennaio 1997.
Altresì confermata è l’incapacità lavorativa del 40%, sempre nell’attività a
suo tempo esercitata dall’assicurata, dal 1° gennaio 1986, così come risulta
dalla prima perizia del SAM datata 20 marzo 1987 (doc. AI _).
2.8. Tenuto conto
delle risultanze peritali, l’amministrazione ha stabilito, in applicazione
dell’art. 48 cpv. 2 LAI, un diritto alla mezza rendita dal 1° settembre 1998,
ossia un anno prima della seconda domanda di prestazioni (14 settembre 1999)
poiché quest’ultima è stata presentata oltre dodici mesi dopo l’inizio al
diritto ad una rendita (1° gennaio 1987, dopo l’anno di carenza ex art. 29 cpv.
1 LAI). Rettamente.
Secondo
il TFA, infatti, il termine retroattivo d’inizio della prestazione in caso di
una nuova domanda susseguente ad una precedente decisione di rifiuto della
rendita va determinato giusta l’art. 48 cpv. 2 LAI (DTF 109 V 117 consid. 4),
il quale
stabilisce
che
" se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto,
le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se
l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la
richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."
(Sottolineatura del redattore).
Nel momento stabilito in base alla norma citata devono inoltre essere adempiuti
anche i presupposti dell'art. 29 cpv. 1 LAI
(DTF 109 V 117 consid. 4; DTF 97 V 59 consid. 1).
Occorre
comunque precisare che, secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti
motivanti il diritto” si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale
che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca,
in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni
abituali.
Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva
dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto
alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire
il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. DTF
100 V 120; RCC 1984 pag. 420).
Nel caso in esame, a seguito della prima domanda, all’assicurata è stata
riconosciuta un’invalidità del 40% dal 1° gennaio 1987. Tuttavia, come visto,
la richiesta di prestazioni è stata respinta in quanto a quell’epoca, per avere
diritto ad una mezza rendita, l’interessato dove trovarsi in una situazione
finanziariamente gravosa, ciò che non è stato il caso della ricorrente. Con la
decisione 27 maggio 1987 di rifiuto sono così venuti a meno anche gli effetti
della domanda ( “Ist ein Leistungsbegehren rechtskräftig abgewiesen worden,
so verliert die Anmeldung, mit der es geltend gemacht worden ist, ihre Wirkung;
ein späterer Leistungsanspruch kann nur durch eine neue Anmeldung gewahrt
werden”, Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgesetzes zum IVG, Zurigo
1997, pag. 283 in fine).
Quindi, per delimitare il diritto alle prestazioni assicurative, fa stato la
seconda domanda inoltrata il 14 settembre 1999, da considerare come tardiva ai
sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI.
Ne consegue, dunque, che rettamente l’amministrazione ha fissato al 1°
settembre 1998 l’inizio del diritto alla mezza rendita.
Inoltre, nulla agli atti permette di ritenere siccome adempiuti i requisiti per
riconoscere anterioremente una prestazione assicurativa come previsto dall’art.
48 cpv. 2 seconda frase LAI.
Infine, in via abbondanziale va rilevato che ai sensi delle disposizioni transitorie
finali relative alla modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione della LAI), la
ricorrente non aveva diritto né ad un quarto di rendita secondo il nuovo
articolo 28 LAI (in vigore dal 1° gennaio 1998), né ad una revisione della
rendita ex art. 41 LAI. I capoversi 1 e 2 delle citate disposizioni
transitorie, valide dal 1° gennaio 1998, prevedono infatti che
" Dalla
sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite
d’invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.
Le rendite assegnate in base a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento
devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge. Se la revisione rileva un grado d’invalidità del 33 1/3
per cento almeno, l’importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che
siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.” (Sottolineatura del
redattore).
Siccome a seguito della prima domanda l’assicurata non ha avuto diritto ad una
rendita d’invalidità, le succitate disposizioni non trovano applicazione.
In conclusione, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va
respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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