AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.9
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00009
BS/nh
Lugano
27 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ dal 1995 ha fruito
di provvedimenti AI per l'istruzione scolastica speciale.
La bambina è stata infatti ospitata presso il Centro psico-educativo __________
e dimessa nel mese di giugno 1999 (cfr. rapporto 22 luglio 1999 del __________
in atti AI).
A partire dall’anno scolastico 2000/2001 l’assicurata é stata inserita nella
prima classe di scuola media presso l'Istituto __________.
Precedentemente, in data 22 maggio 2000, i genitori di __________, per il
tramite del pediatra, hanno chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)
il sussidio dei costi del citato istituto ritenuti quale scolarizzazione
speciale (cfr. atti AI).
Con pronunzia 15 gennaio
2001, a conferma del progetto di decisione 31 ottobre 2000, l'UAI ha tuttavia
negato il sussidio, motivando:
" La
scuola frequentata, Collegio __________, non è riconosciuta quale scuola
speciale Cantonale e pertanto non è possibile l'assunzione delle spese da parte
nostra."
1.2. Con tempestivo ricorso
__________, per conto della loro figlia, hanno contestato la decisione
amministrativa, chiedendone l’annullamento e la conseguente assunzione da parte
dell’UAI delle spese di scolarità presso l'Istituto __________ a partire dal
corrente anno scolastico.
Dopo aver riassunto l'iter scolastico e riabilitativo finora intrapreso dalla
loro figlia, i genitori della ricorrente hanno spiegato il motivo per cui è
stato scelto di iscriverla all'Istituto __________.
Inoltre essi hanno evidenziato che __________ ha conseguito dei risultati
scolastici più che soddisfacenti a conferma di un percorso educativo consono
alle sue esigenze.
1.3. Con scritto 12 aprile 2001 i
genitori di __________ hanno prodotto un rapporto dell'ispettore scolastico
delle scuole elementari ed un rapporto dell'Istituto __________.
1.4. Con risposta 19 aprile 2001
l'UAI propone di respingere l'impugnativa. Dopo aver ricordato gli articoli di
legge applicabili, l’amministrazione ha osservato:
“In concreto la ricorrente risulta iscritta
presso l'istituto . Come già si è avuto modo di precisare (cf. dec.
TCA 7.1.1998 in re S) detto Istituto, nel quale fra l'altro non vengono impartiti
corsi speciali, non beneficia del riconoscimento di cui sopra. Il fatto che si
tratti di una scuola privata non implica del resto alcun obbligo in tal senso;
infatti una scuola privata il cui insegnamento è parificato a quello di una
scuola pubblica non può di principio essere considerata una scuola speciale
(, op. cit., p. 147).
Infine, è indubbio che una scuola privata sia in
grado di offrire all'allievo quell'appoggio che normalmente non ritrova nelle
scuole pubbliche, fatto questo che rende la scuola privata particolarmente
indicata per coloro che, a causa di difficoltà di inserimento o di
apprendimento, si adatterebbero male alle esigenze di una scuola pubblica. L'AI
ha però quale scopo quello di permettere la scolarizzazione ad allievi che
presentano deficienze fisiche o psichiche tali da precludere loro la
possibilità di seguire un ciclo di scolarità obbligatoria, tanto presso una
scuola pubblica che presso una privata.
In via abbondanziale si precisa che ad ogni modo
la sistematica delle disposizioni legali in oggetto nemmeno consentirebbe allo
scrivente Ufficio un'estensione della copertura assicurativa a dipendenza delle
particolarità del caso, quest'ultimo non fruendo in tal ambito d'alcun margine
di apprezzamento."
1.5. Interpellato dal TCA, con
scritto 14 agosto 2001 l'UFAS ha confermato che l'Istituto __________ non è
riconosciuto come scuola speciale dell'AI (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli
26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Sono assegnati sussidi per
l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e
che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono
ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. L'istruzione scolastica speciale
comprende la formazione scolastica propriamente detta, come anche, per i
minorenni incapaci o poco idonei ad assimilare i rudimenti scolastici,
provvedimenti destinati a sviluppare la loro abilità manuale e la loro
attitudine agli atti ordinari della vita e ai contatti con l'ambiente (art. 19
cpv. 1 LAI).
La necessità di ricevere
una formazione scolastica presuppone un'invalidità ai sensi degli art. 4 e 5
LAI, per la quale é necessario prendere delle misure speciali per ridurne e
annullare gli effetti (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations,
Losanna 1985, pag. 144; Meyer-Blaser, "Die Bedeutung der
Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der
Invalidenversicherung", in SZS 1989 pag. 68).
I sussidi comprendono:
a. un sussidio per le
tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni
e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non
invalidi che non hanno compiuto 20 anni;
b. un sussidio per le
spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione
dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere
i pasti o dev'essere collocato fuori di casa;
c. assegni speciali
per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre
all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da
gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura
labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo
sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli
organi sensori o da grave debilità mentale;
d. assegni speciali per
le spese connesse con il trasporto alla scuola, cagionate dall'invalidità.
(art. 19 cpv. 2 LAI)
Il Consiglio federale
stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie per l'assegnazione
dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana
disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti in favore di
bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la preparazione
all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore di bambini
invalidi frequentanti la scuola pubblica (art. 19 cpv. 3 LAI).
2.3. Rientra dunque nella
formazione scolastica vera e propria l'insegnamento dispensato ai minorenni
invalidi inabilitati a ricevere l'insegnamento di una scuola pubblica a causa
della loro invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAI).
L'insegnamento
specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può
essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento
del 20° anno d'età (art. 8 cpv. 2 OAI).
Per scuola pubblica si
intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli primario e secondario,
l'insegnamento scolastico impartito nelle classi regolari, in quelle di sostegno
e in quelle di sviluppo, così come altre forme d'insegnamento analoghe. La
scuola pubblica comprende anche l'insegnamento impartito dopo la scuola
dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a colmare lacune
scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (ufas)
definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme
particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica (art. 8 cpv. 3
OAI).
Pertanto, il minorenne capace di seguire il ciclo di scolarità obbligatoria non
può essere posto a beneficio di sussidi per la formazione scolastica speciale,
così come l'assicurato capace di seguire l'insegnamento di una classe differenziale
o di sviluppo (Valterio, op.cit., pag. 146).
Conformemente al tenore
dell'art. 19 cpv. 1 LAI, una scuola pubblica non può essere allo stesso tempo
una scuola speciale (RCC 1980 pag. 254).
Alla stessa stregua una
scuola privata il cui insegnamento é parificato a quello di una scuola pubblica
non può, di principio, essere considerata una scuola speciale (RCC 1978 pag.
31, cfr. Valterio, op.cit., pag. 147).
Per poter beneficiare dei
sussidi dell'AI, il minorenne deve dunque frequentare una scuola riconosciuta
che soddisfi le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione (art.
26 bis cpv. 1 e 2 LAI).
Il Consiglio federale ha
affidato al Dipartimento dell'interno la competenza di promulgare delle
prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a carico dell'AI
(art. 24 cpv. 1 OAI).
In virtù di questa delega
il Dipartimento ha emanato l'Ordinanza sul riconoscimento di scuole speciali
nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce all'UFAS la
competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento in modo
continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti dall'art 19
LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, é competente per il
riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS).
Né l'UAI, né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento
di una scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V
424 consid. 1a con riferimenti).
2.4. Oggetto del contendere è
dunque il sussidio da parte dell'UAI dei corsi di scolarizzazione dell'Istituto
__________, attualmente frequentato dalla ricorrente.
Come riportato ai considerandi precedenti, oltre ai presupposti materiali per
la concessione di una scolarizzazione speciale (art. 19 LAI, e 8 OAI ss), è
necessario che la scuola sia riconosciuta come scuola speciale secondo la
procedura prevista dall’ORSS. Da ricordare che in merito sono competenti sia
l’UFAS (cfr. anche art. 11 ORSS) che il Cantone dove la scuola ha la sede (cfr.
art. 12 ORSS).
Nell’evenienza concreta, l'amministrazione ha quindi respinto la richiesta
dell'assicurata poiché l’istituto in questione non è riconosciuta dal Cantone
come scuola speciale.
Interpellato dal TCA,
l'UFAS con scritto 14 agosto 2001 ha confermato che:
"
(…) vous communiquons que __________ n'est pas
reconnu en tant qu'école spéciale dans l'AI." (doc. _).
Va del resto ricordato che
in una sentenza non pubblicata del 7 gennaio 1998 in re S.F. questo Tribunale
aveva confermato la decisione con cui l'UAI aveva negato i sussidi ex art. 19 LAI
ad un’assicurata che frequentava l'Istituto __________, poiché sprovvisto del
necessario riconoscimento (cfr. inc. __________).
E' vero che la scelta dei genitori di __________ di iscriverla al predetto
istituto è stata condivisa sia dal pediatra dr. __________
( “Credo che la scelta dei genitori (di optare per la menzionata struttura
privata, ndr) sia stata giusta… cfr. lettera 22 maggio 2000 all'UAI in doc.
_) che dallo psicologo curante dr. __________ (“Inoltre è stata riproposta
l’idea dell’inadeguatezza per __________ della frequentazione di una scuola
media pubblica, e che un inserimento all’Istituto __________ poteva essere una
soluzione proponibile a condizione che ci sia un’adeguata preparazione a
livello di informazione verso la nuova struttura [la docente di sostegno si è
incaricata di provvedere ad un adeguato passaggio di informazioni.] cfr.
lettera 23 novembre 2000 del dr. __________ in doc. _) come pure dall'allora
Ispettore scolastico prof. __________. Ma è altrettanto vero che tale istituto
non è riconosciuto quale scuola speciale.
Inoltre va rilevato che nella citata sentenza 7 gennaio 1998 il TCA aveva
ravvisato che “ la ragazza presso quella scuola (l’Istituto __________, ndr)
non è soggetta ad un insegnamento speciale (cfr. pag. 6).
Fatto sta che ancora recentemente il TFA ha ribadito che il giudice, come pure
l'UAI, non hanno alcuna competenza per quel che riguarda il riconoscimento di
una scuola privata o l'avvio di una procedura di riconoscimento.
In una sentenza del 23 febbraio 1999 (pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 205)
l'Alto tribunale ha infatti confermato che un ufficio AI non ha la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento
di una scuola speciale o di avviare una procedura di riconoscimento nel caso in
cui la scuola non fosse ancora stata riconosciuta; nemmeno il giudice,
interpellato per un ricorso contro una decisione in materia di rifiuto di
sussidi, ha questo potere. L’autorità di ricorso non può dunque intimare
l’ufficio AI d’intervenire presso l’autorità cantonale competente, al fine
d’ottenere una decisione sul riconoscimento di una scuola (cfr. anche Pratique
VSI 2000 pag. 80).
Solo il TFA ha la facoltà di giudicare in ultima istanza sui presupposti
necessari per il riconoscimento di una scuola speciale (cfr. DTF 120 V 423, in
casu la decisione contestata era del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e
riguardava un istituto scolastico privato).
Visto quanto sopra, nel
caso in esame non è dato il requisito formale per un riconoscimento ex art. 26
bis LAI al fine di ottenere i sussidi previsti all'art. 19 LAI. Ne consegue
che la decisione contestata è corretta e merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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