AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.77
Data decisione, Autorità:
29.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00077
BS/sc
Lugano
29 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1952, tipografo, il 10 settembre 1998 ha presentato una domanda tendente
ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
In relazione a questa richiesta, l’assicurato ha allegato il rapporto 3
settembre 1998 in cui il dr. __________, specialista in neurochirurgia, ha
segnatamente diagnosticato un’importante osteocondrosi a livello l4/5 con
alterazioni alla colonna lombare ed ha consigliato al suo paziente di fare
richiesta per un’invalidità del 75% (cfr. doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti economici e medici, di cui si parlerà nei
considerandi in diritto, con proposta di decisione 6 giugno 2001 l’Ufficio
assicurazioni invalidità (UAI) ha statuito che:
"
(…)
Nel suo caso specifico, gli accertamenti
economici-professionali e medico-specialistici hanno chiarito che non vi sono i
presupposti per avviare un piano di riqualificazione professionale e che, per
contro, lei dispone pur sempre di una apprezzabile capacità di lavoro e di
guadagno. Secondo i periti del Servizio di accertamento medico dell'AI, la sua
capacità di lavoro ha avuto una flessione a partire dal 01.04.1995. Da questa
data e sino al 29.02.2000, la sua incapacità di lavoro è stata quantificata in
misura del 25%, mentre dal 01.03.2000 in poi, in misura del 50% e questo per
rapporto alle professioni precedentemente svolte e per le quali ha avuto una
buona formazione.
Partendo dunque da questi dati di fatto, le
possiamo accordare un grado di invalidità del 42%, con diritto ad un quarto di
rendita dal 01.11.2000 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - DIG 2016, media che
raggiunge almeno il 40% sull'arco di un anno ininterrotto ossia 4 mesi con un'incapacità
del 25% e 8 mesi con un'incapacità del 50%), o ad una mezza rendita se saranno
assolti i presupposti del caso di rigore (disagio economico) e infine le
possiamo concedere un grado di invalidità del 50%, con diritto ad una mezza
rendita a decorrere dal 01.03.2001, ovvero dopo un anno ininterrotto di
incapacità lavorativa e lucrativa media del 50% (art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI)." (Doc. AI _)
Con
osservazioni 19 giugno 2001 __________ dissente da tale progetto di decisione.
In sostanza egli contesta l’inizio dell’incapacità lavorativa poiché
l’infortunio che lo ha reso inabile è accaduto verso la fine di agosto 1995.
Il ricorrente contesta altresì il grado d’invalidità del 42% in quanto
l’esperienza lavorativa fatta presso il Centro al __________ ha dimostrato
un’inabilità lavorativa del 70% (Doc. AI _).
Con due
decisioni del 12 luglio 2001 l’amministrazione ha confermato quanto preavvisato
il 19 giugno 2001 (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato.
In estrema sintesi egli sostiene un’incapacità lavorativa del 100% dal 1°
settembre 1995 al 16 giugno 1996 e del 75% a partire da settembre 1998.
Non
ritiene quantificabile il suo rendimento lavorativo durante il periodo che va
dal 17 giugno 1995 fino a tutto il 1998 in quanto caratterizzato da diversi
tentativi di reinserimento professionale.
Egli
pertanto postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1° ottobre 1999,
vale a dire un anno dopo la richiesta di prestazioni assicurative.
1.4. Con risposta
4 ottobre 2001 l’UAI chiede la reiezione del gravame.
In particolare l’amministrazione rileva come la lunga istruttoria abbia
permesso di accertare in maniera approfondita lo stato valetudinario
dell’assicurato sia dal punto di vista professionale che medico.
1.5. Con
osservazioni 16 ottobre 2001 alla risposta di causa, __________ ribadisce
quanto sostenuto in sede di ricorso ed ha prodotto ulteriore documentazione
(doc. _).
Con lettera 29 ottobre 2001 l’UAI ha comunicato di non avere nulla da
aggiungere (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente
al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più
di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. Al fine di
accertare lo stato di salute di __________, nonché un’eventuale inabilità
lavorativa, l’UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) di allestire una perizia multidisciplinare.
Dalla lettura del rapporto 18 giugno 1999 risulta che i periti hanno operato
una valutazione ortopedica e psichiatrica.
A seguito del consulto tenuto il 1° giugno 1999 il dr. __________, specialista
in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato una sindrome lombovertrebrale cronica
su insufficienza L4-L5 con protusione e degenerazione discale L4-L5 ed
ha valutato che:
"
I disturbi lamentati dal signor __________ sono
credibili e relativi ad una insufficienza L4-L%. Egli non è in grado di
svolgere un’attività pesante. L’attività di tipografo invece è esigibile nella
misura del 75% (inabilità del 25%). L’attività di fotografo per contro, è
esigibile con capacità lavorativa completa . “ (Cfr. rapporto 7 giugno 2001 in
doc. AI _).
Dal punto
di vista psichico, lo specialista dr. __________, dopo aver diagnosticato un
lieve disturbo d’ansia in personalità a tratti anancastici, ha concluso che “
sul piano prettamente psichiatrico quest’A. non presenta un’inabilità
lavorativa nella sua abituale funzione di tipografo”. (cfr. rapporto 1°
giugno 1999 in doc. AI _).
Sulla base degli atti medici acquisiti e degli esami clinici effettuati, il SAM
ha proceduto alla valutazione medico – globale della capacità lavorativa:
"
(…)
L'A. non è più idoneo a lavori medio - pesanti o
con posizioni statiche.
Egli presenta, per altro, una normale capacità di
movimento e di lavoro per le mani. Le limitazioni lavorative riguardano
essenzialmente la colonna lombare. In un giudizio globale, l'A. non è dunque
più adatto a lavori pesanti, che implichino il mantenimento di posizioni
statiche ed il trasporto di pesi oltre i 10 kg.
L'A. ha alle spalle una buona cultura
professionale nel campo grafico e fotografico; sono appunto in quest'ambito da
orientare provvedimenti di riqualifica professionale.
Attualmente egli presenta, per altro, una
capacità lavorativa globale del 75% nell'ambito della fotografia e della
grafica, purché possa variare la sua posizione eretta / seduta (vedasi pure il
punto nr. 6 che segue). (…)" (Doc. AI _, pag. 8)
Pertanto
i periti hanno concluso che :
"
(…)
Egli presenta una totale capacità lavorativa nei
lavori precedentemente svolti fino al 31.03.1995.
Dal 1.09.1995, fino ad ora e continua, egli non è
più adatto ad attività pesanti e svolte in posizioni di lavoro statiche.
In attività leggere, nelle quali non debba
portare pesi sup. ai 10 kg. ca., dove possa variare la posizione seduta /
eretta, egli presenta, sempre dal 1.09.1995, fino ad ora e continua, una
capacità lavorativa globale del 75%.
La presente situazione appare ora stazionaria, ma
in futuro potrebbe peggiorare la sindrome lombovertebrale con insufficienza
L4-5. (…)" (Doc. AI _, pag. 9)
Inoltre
il SAM ha ritenuto che l’assicurato debba essere convocato dall’orientatore
professionale ed aiutato ad essere collocato nell’ambiente lavorativo.
Il 30
luglio 1999 il SAM ha poi risposto ad alcune domande formulate dall’UAI (doc.
AI _).
2.6. Con scritto
28 settembre 1999 il consulente di integrazione professionale ha deciso per un
accertamento professionale da svolgere presso il Centro __________ (doc. AI _).
Dal rapporto 6 marzo 2000 del menzionato centro risulta che l’assicurato ha
lavorato dal 15 novembre 1999 al 3 dicembre 1999 a tempo pieno per 21 ore
settimanali. Per ragioni di salute, dal 6 dicembre 1999 al 15 febbraio 2000 la
presenza è stata ridotta al 50%. L’esperienza lavorativa è stata valutata
positivamente (doc. AI _).
Al
termine dell’accertamento professionale, con relazione 31 giugno 2000 il
consulente IP ha proceduto ad una valutazione della situazione dal punto di
vista lavorativo presentando il seguente commento:
"
(…)
La perizia SAM valutava L.A. abile al lavoro
idoneo nella misura del 75% (IL fisica e psichica è sommata e valutata nella
misura complessiva del 25%).
Inizia l'accertamento presso il Centro __________
il 15.11.99 a tempo "pieno" e dopo due settimane è al 50%.A questo
proposito il Dr. __________. (FMH medicina interna) invia un certificato medico
e consiglia due soluzioni:
o ridurre il tempo di permanenza dell'A. al
Centro,
o compiere una valutazione specialistica.
Il collega __________ consulta il medico e
concordano un tempo parziale al 50% (dalle 13:15 alle 17:30); con le pause
concesse dal Centro significa compiere un orario completo settimane pari al
45%. (Da rilevare che la pausa di 15 minuti è stata considerata legittima).
Riassumendo siamo quindi passati da un ampio 75%
d'abilità lavorativa (SAM), ad uno stretto 45% (Centro __________).
Bisogna inoltre rilevare che nel passato le
opportunità di lavoro non sono mancate al Sig. __________ (vedi lettera
__________ 17 gennaio 2000). Inoltre alla luce delle capacità
professionali/conoscitive dell'A., sono convinto che l'interessato è in grado
di reinserirsi nel mondo del lavorativo. Il problema è superare la resistenza/diffidenza
nei confronti del mondo del lavoro! Ad alimentare e rinforzare questa forza
è la situazione funzionale dell'A.. Un attacco alla salute che la perizia del
SAM valuta inferiore al 25%! (una percentuale che a sua volta limita i
provvedimenti concessi dell'AI.).
A questo punto diventa importante quale
consulente, saper valutare la resistenza/diffidenza riscontrata nell'ambito
lavorativo. I motivi possono essere molteplici: o si tratta di un vero e
proprio sintomo/malessere psichico, o la valutazione delle capacità funzionali
deve essere ripresa, oppure si tratta di una modalità personale che però non è
affatto connessa al concetto d'attacco alla salute. (…)" (Doc. AI _, pag.
2)
ed ha
comunque raccomandato un ulteriore accertamento medico (cfr. doc. AI _, pag.
3).
2.7. L’assicurato
è stato quindi nuovamente sottoposto ad una perizia da parte del SAM.
Questa volta la valutazione fisica è stata eseguita dal dr. __________,
specialista in reumatologia.
Nel suo rapporto 18 aprile 2001 si legge la seguente diagnosi:
"
(…)
Lombalgie croniche di tipo meccanico con
sciatalgie bilaterali intermittenti a predominanza destra (sindrome
lombospondilogena cronica) da 8/95
-
Importante
osteocondrosi erosiva L4/5 con protrusione discale a base larga, senza elementi
clinici o radiologici per neurocompressione
-
Incipiente discopatia L3/4
-
Incipiente spondilartrosi L4/5 e
L5/S1.
Possibile incipiente coxartrosi a sn con modica
diminuzione asintomatica della mobilità a lieve sclerosi acetabolare
radiologica.
Modica diminuzione della mobilità
dell'articolazione tibio-tarsica a sinistra dopo rottura anamnestica dei
legamenti fibulo-operata nel 1976. (…)" (Doc. AI _, pag. 3-4)
Per quel
che riguarda la valutazione dell’abilità lavorativa il reumatologo ha accertato
che:
"
(…)
Abilità al lavoro:
Dal punto di vista reomatologico teorico, tenendo
conto delle diagnosi elencate ma non di eventuali problemi di ordine
psicosociale, per un'attività pesante il signor _________ è inabile la lavoro
nella misura del 100 %. In un'attività mediamente pesante e adatta, che
permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, permetta brevi
pause al bisogno, eviti movimenti di flessione, estensione o rotazione del
tronco in modo ripetuto e posizioni statiche prolungate oltre un'ora,
l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50 %. Per lavori leggeri
adatti, che rispettino i criteri sopraelencati, come grafico e come fotografo,
l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 15 %, limitazione
giustificata dalle necessità di brevi pause e cambiamenti di posizione.
Questa valutazione diverge in modo sostanziale da
quella espressa dal Dr. __________ nella sua lettera del 3.9.1998. La
divergenza può essere spiegata in parte dal fatto che il neurochirurgo afferma
di aver tenuto conto nella sua valutazione dell'iter lavorativo molto
sfortunato del paziente, oltre allo stato della sua colonna vertebrale. L'iter
lavorativo è però un fattore che non gioca alcun ruolo nella determinazione
della capacità lavorativa, e di cui non viene tenuto conto nella valutazione
precedentemente espressa. (…)"
(Doc. AI _, pag. 4)
Rispetto alla
precedente valutazione del 1999 il dr. __________
ha comunque rilevato che “soggettivamene i disturbi hanno lo stesso
carattere ma la loro intensità è peggiorata. Oggettivamente non vi sono nuovi
reperti clinici di rilievo. Gli esami radiologici realizzati mostrano una
normale evoluzione delle alterazioni degenerative precedentemente descritte"
(doc. AI _ pag. 4).
Dal punto di vista psichico, l’assicurato è stato visitato dal dr. _________
del Servizio di psichiatria e di psicologia medica.
Con rapporto 11 aprile 2001 lo specialista ha diagnosticato una sindrome somatoforme
da dolore persistente e rilevato che “sul piano strettamente psichiatrico
riteniamo che l’A. presenta una inabilità lavorativa nella sua funzione di
tipografo nella misura del 50%” (doc. AI _).
Tenuto conto dei due consulti specialistici, i periti del SAM hanno concluso:
"
(…)
L'A. presenta, ai fini AI, da un punto di vista
medico - teorico, una capacità lavorativa totale fino al 31.3.1995.
Dall'1.4.1995 fino al 29.2.2000 egli presenta una
capacità lavorativa del 75% nei lavori precedentemente svolti e per i quali ha
avuto una buona formazione.
Questa valutazione fa riferimento alle
conclusioni della prima perizia SAM.
Dall'1.3.2000 fino ad ora e continua, in maniera
provvisoria, l'A. presenta, nelle professioni precedentemente esercitate ed in
qualsiasi altra di pari impegno, una capacità lavorativa limitata al 50%.
Questa valutazione non è definitiva essendo la situazione in evoluzione e
potendo il paziente in teoria trarre un miglioramento dalle cure proposte nella
presente perizia.
Il peggioramento della capacità lavorativa è
dovuto in particolar modo alla patologia psichiatrica che specie dopo il
soggiorno al __________ è peggiorata, comportando un'incapacità lavorativa del
50%. (…)" (Rapporto 26 aprile 1999, doc. AI _, pag. 12)
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratiche VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Non viola inoltre né la Costituzione né la CEDU
non far eseguire una perizia da un organo esterno (RAMI 4‑5 1996 p. 191;
SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205). Nell'ambito del libero apprezzamento della prova,
si ammette per principio che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali fondino la decisione solo su base decisionali interne all'istituto
assicurativo. Tuttavia, si devono porre severi requisiti relativi
all'imparzialità e all'attendibilità di tali basi (RAMI 4‑5 1996 p. 191;
SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.9. Orbene, a
mente del TCA, alla perizie 18 giugno 1999 e 26 aprile 2001 del SAM non può che
essere attribuita valenza probatoria piena. I periti hanno infatti proceduto ad
una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute dell’assicurato
considerando la totalità dei disturbi riscontrati.
Inoltre essi hanno espresso un motivato e logico giudizio sull’incidenza del
danno alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurato, evidenziano dunque
un’inabilità del 25% dal 1° aprile 1995 al 29 febbraio 2000 e del 50% a partire
dal 1° marzo 2000.
Inoltre, come si vedrà in seguito, le risultanze mediche concordano con le
valutazioni di natura economica fornite dall’orientatore in integrazione
professionale.
__________ contesta tuttavia il grado di incapacità lavorativa valutato dal SAM
e questo sulla base di diversi certificati medici che, a mente del TCA, non
sono sufficienti per mettere in dubbio le risultanze delle perizie
multidisciplinari e questo per i seguenti motivi.
L’assicurato fa riferimento al rapporto 19 dicembre 1997 del dr. __________,
specialista in neurochirurgia. Dalla relativa lettura si evince che la diagnosi
posta corrisponde a quella accertata nelle perizie pluridisciplinari.
Concludendo che il paziente è confrontato con una situazione lombare di
difficile trattamento conservativo, il medico curante ha ricordato che:
"
(…)
Questo paziente di 45 anni, di formazione esecutore grafico, é
confrontato con una situazione lombare (vedi diagnosi), la quale é di
difficile trattamento conservativo e per ora non è suscettibile, a mio avviso,
di una terapia microneurochirurgica.
Il signor __________ ha tentato dì inserirsi in attività
lavorative, quali programmi di riqualificazione professionale nel mese di marzo
fino a maggio 1997 nello studio __________. Il datore di lavoro il 31.5.97 si
rivolgeva all'Ufficio Regionale di Collocamento all'attenzione della signorina
__________, __________, proponendo la possibilità di frequentare un corso
mirato su Internet presso la ditta __________, al 50%. Inoltre il signor
__________ suggeriva nel suo scritto di avviare le pratiche per un
riconoscimento della parziale invalidità. Dopo un periodo di disoccupazione, il
paziente ha trovato la possibilità di inserirsi in un programma occupazionale
come fotografo al 100%, iniziato il 20.10.97 e che terminerà con la fine di
dicembre di quest'anno.
Nel mio ultimo certificato alla __________, all'attenzione della
signora __________ risalente al 14.11.97, proponevo una attività a tempo
parziale (50% mezza giornata) nel ramo della grafica o del computer, di cui il
signor __________ possiede una certa esperienza. (…)" (Doc. AI _)
Egli ha
comunque rilevato che “malgrado i problemi al rachide lombare, sono
convinto, che la richiesta di una assicurazione invalidità al 100% sarebbe
negativa per il signor __________, relegandolo in una situazione ancora più
isolata”.
Infine il dr. __________ ha suggerito che il paziente venga sottoposto ad
una valutazione globale avendo infatti riscontrato una componente psichica del
danno alla salute (cfr. doc. AI _).
Nel rapporto
3 settembre 1998, il dr. __________, dopo aver rivisto l’assicurato il
13 agosto del medesimo anno (egli è stato comunque in cura sino al 19 settembre
1995, cfr. doc. AI _) ha rilevato che:
"
(…)
Il problema principale del paziente risiede a mio modo di vedere,
in una importante osteocondrosi a livello L41/L5 e a turbo statiche, le
quali provocano dei dolori pseudoradicolari in particolari nell'arto
inferiore destro.
Si tratta quindi di alterazioni importanti della colonna
lombare in un paziente giovane e sicuramente non simulante.
La Al deve tener conto di questa situazione, che praticamente invalidizza
parzialmente il signor __________, 1952. Prevalentemente si tratta di un
problema meccanico e statico e non di un problema coinvolgente le radici nervose
del rachide.
La protrusione discale intraforaminale sinistra a livello
L4/L5, confermata due volte dalle risonanze magnetiche del 1995 e del 1997, non
è sintomatica, per cui, data anche la situazione lombare del paziente,
sconsiglio l'indicazione operatoria, poiché né anamnesticamente, né
clinicamente vi sono segni positivi per questo procedere.
Avendo riflettuto, rivedendo il paziente, e considerato il suo
iter lavorativo molto sfortunato, in particolare lo stato della sua colonna
vertebrale lombare farei una richiesta alla Al del 75%.
Questo corrisponderebbe a una rendita di invalidità piena e
consentirebbe al signor __________ dì avere il necessario danaro per una
sussistenza degna. Se l'Al rifiutasse sto grado di invalidità, la consiglio di
introdurre un ricorso e quindi di far sottoporre il paziente a una
perizia SAM."
(Doc. AI _, pag. 3)
Dunque lo
specialista ha valutato un’invalidità del 75% nella professione
abitualmente esercitata dal ricorrente, soprattutto sulla base di
considerazioni di tipo economico ( …”considerato il suo iter lavorativo”;
..”una rendita d’invalidità piena consentirebbe al signor __________ di
avere il necessario danaro per una sussistenza degna”...) piuttosto che
mediche.
In tale contesto, il dr. __________ ha del resto evidenziato che la sua
valutazione “(..) diverge in modo sostanziale da quella espressa dal Dr.
__________ nella sua lettera del 3.9.1998. La divergenza può essere spiegata in
parte dal fatto che il neurochirurgo afferma di aver tenuto conto nella sua
valutazione dell'iter lavorativo molto sfortunato del paziente, oltre allo
stato della sua colonna vertebrale. L'iter lavorativo è però un fattore che
non gioca alcun ruolo nella determinazione della capacità lavorativa, e di cui
non viene tenuto conto nella valutazione recentemente espressa” (
sottolineatura del redattore, doc. AI _, pag. 4).
Infine, va ricordato che non spetta al medico graduare l'invalidità. Il compito
del medico consiste invece nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Infatti, l’incapacità di guadagno
(sulla quale si fonda appunto il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
Da ultimo, il dr. __________ ha proposto “di far sottoporre il paziente a
una perizia SAM”, ciò che, come visto, è stato fatto a due riprese.
Nel breve attestato 7 settembre 1999, il medico curante dr. __________,
specialista in medicina interna, dichiara di concordare con il “ parere del
Dr. __________ ( quello del 3 settembre 1999, ndr) che ritiene appropriata una
richiesta AI nella misura del 75%” (doc. AI _) e nell’altrettanto breve
lettera 20 marzo 2001 al SAM egli ha poi sostenuto che le condizioni del
suo paziente sono rimaste stazionarie, confermando un’incapacità lavorativa del
75% senza comunque apportare alcuna motivazione (doc. AI _). L’assicurato ha
anche prodotto diversi certificati del dr. ___________ che attestano
un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 settembre 1995 al 29 febbraio 1996 (doc.
_). In quello del 3 novembre 1995 egli ha unicamente certificato un’inabilità
in attività pesanti (doc. _).
Questi certificati sono scarni e non motivati e quindi non permettono di
sovvertire le conclusioni dei periti.
Infine, è vero che, come si evince dalla lettera 31 maggio 1997 del signor
__________ all’Ufficio regionale di collocamento, nel 1997 l’assicurato ha
svolto un corso di riqualificazione nel settore grafico-internet e che il datore
di lavoro gli ha proposto un impiego al 50%.
Ma è altrettanto vero che tale scritto non è idoneo a mettere in dubbio le
conclusioni formulate nelle due perizie del SAM. Infatti, anche se l’ex datore
di lavoro ha precisato di non sottovalutare il mal di schiena dell’assicurato
(che pare essere peggiorato a causa del suo prolungato impegno di
otto ore giornaliere”, sottolineatura del redattore, doc. A _), la
prospettiva di offrirgli un posto di lavoro al 50% non significa che tale
percentuale corrisponde all’inabilità lavorativa, la quale, come visto, deve
essere valutata dai medici.
2.10. Nel gravame
__________ ricorda che dopo dieci giorni di esperienza lavorativa presso il
Centro al __________ aveva segnalato all’UAI un netto peggioramento del suo
stato di salute, in special modo nella zona lombare e agli arti, e proposto di
continuare l’accertamento professionale “per mezza giornata con le relative
pause, anziché al settantacinque per cento” (cfr. lettera 28 novembre 1998,
doc. AI _).
Contestualmente egli ha pure allegato il certificato 29 novembre 1999 del dr.
__________ il quale ha confermato il peggioramento dello stato di salute ( …
recrudescenza della sintomatologia dolorosa a livello lombare e alla gamba
(soprattutto destra), con diminuita scioltezza nei movimenti, marcia più
difficoltosa e conseguente zoppia…) e concluso che:
"
In considerazione della importante patologia a
carico della colonna vertebrale che ha portato alla richiesta di rendita AI, i
sintomi lamentati dal paziente sono credibili; mi permetto di consigliare di
tenerne conto nella scelta e quantificazione dei compiti da svolgere (riduzione
del tempo di permanenza al Centro ?), o di richiedere una valutazione
specialistica più approfondita." (Doc. AI _).
Con
lettera 3 dicembre 1999 l’UAI ha dunque autorizzato l’assicurato a svolgere
l’accertamento professionale “nella misura parziale di metà tempo ( 21 ore
settimanali, quindi 4 ore e 12 minuti al giorno)” (cfr. incarto CIP, doc. A
_).
Ora, questo peggioramento è stato debitamente preso in considerazione nella
seconda perizia del SAM, anche se più per ragioni di natura psichica (sindrome
somatoforme da dolore persistenze) che fisica. L’inabilità lavorativa al 50%
nella funzione di tipografo è stata fatta decorrere dal 1° marzo 2000.
In
conclusione, considerato che le perizie del SAM sono state allestite secondo i
criteri posti dalla giurisprudenza riportata al consid. 2.8., alle stesse è da
attribuire valore probatorio pieno.
2.11. __________
rileva che nella prima perizia i periti del SAM hanno fatto decorrere
l’inabilità a partire dal 1° aprile 1995 allorquando era ancora attivo
professionalmente.
In
effetti dagli atti di causa risulta che fino al 6 settembre 1995 egli ha
lavorato presso l’__________ (doc. _).
Inoltre, il dr. __________ ha ricondotto l’inizio dei dolori lombari al mese di
agosto 1995 ( “ il signor _________ presenta lombalgie croniche di tipo
meccanico con sciatalgie intermittenti bilaterali a predominanza destra da
8/95”, doc. AI _ pag. 4) e l’inizio dell’incapacità lavorativa è stata
attestata dal dr. __________ dal 25 settembre 1995 (cfr. certificato 19
dicembre 1997 allegato al doc. AI _).
Ora, lo slittamento ad agosto/ settembre 1995 dell’incacapità lavorativa del
25% non incide sull’esito della presente procedura.
Infatti, come visto al consid. 2.4, per avere diritto ad un rendita AI
l’assicurato deve risultare inabile per un anno con una media del 40%.
Ciò è il caso a partire dal 1° novembre 1999 (4 mesi di incapacità
lavorativa al 25% e 8 mesi al 50% per una media retrospettiva del 42% ( 500 :
12 = 41,6%).
Pertanto, dopo l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, egli ha diritto
ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2000 o ad una mezza rendita se sono
assolti i presupposti del caso di rigore previsto dall’art. 28 cpv.1bis LAI.
Considerato che dal 1° novembre 2000 l’incapacità lavorativa, e, di riflesso,
al guadagno, è del 50%, l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1°
febbraio 2001, vale a dire tre mesi dalla modifica del grado d’invalidità in
applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI e non, come erroneamente ritenuto
dall’amministrazione, dal 1 marzo 2001, cioè dopo un anno di carenza ex art. 29
cpv. 1 lett. b LAI (cfr. DTF 109 V 125, ZAK 1984 133 cfr. anche Pratique VSI
2001 pag. 274).
2.12. L'assicurato
ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il suo
stato di salute e la capacità lavorativa.
Al
proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per cui non appare necessario
procedere all'allestimento di una perizia medica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§
ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2000 e ad una mezza rendita
dal 1° febbraio 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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