AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.68
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00068
RG/sc
Lugano
31 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 6 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
classe 1954, con istanza 23 gennaio 2001 ha chiesto l'assunzione da parte
dell'AI delle spese relative all'intervento di cataratta all'occhio destro,
eseguito il 21 settembre 2000, nonché all'acquisto di occhiali quale mezzo
ausiliario ottico.
1.2. Esperita
l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi
di diritto, per decisione 6 agosto 2001 l'Ufficio Assicurazione invalidità
(UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:
" In
virtù dell'art. 12 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'Al
prende a carico un provvedimento sanitario, se questo trattamento è in grado di
migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità
di svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.
Esiste un'invalidità allorché il danno alla salute fisica o
mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o di lunga
durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.
L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli assicurati invalidi
o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto al provvedimenti
reintegrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro capacità di
guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo sfruttamento. Questo
diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile dell'attività.
Bisogna considerare che è imminente allorché si può prevedere
un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire. Se l'insorgenza
dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento dell'insorgenza
resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.
La sua affezione oculare, considerato il suo carattere
unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio
della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della
capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali.
La cura della sua cataratta non può pertanto essere a carico
dell'Al, poiché non riveste carattere di provvedimento integrativo ai sensi
della LAI.
Automaticamente neppure gli occhiali possono essere posti a carico
dell'Al poiché non a complemento di provvedimenti sanitari a spese
dell'Al." (Doc. AI _)
1.3. Avverso la
decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso col
quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI almeno dei costi relativi
all'acquisto degli occhiali.
Nel suo
gravame essa fa in particolare valere:
" con
la presente inoltro ricorso contro la decisione dell'Al del 6 agosto 2001, qui
allegata.
Prima di entrare nel merito della decisione ne contesto la forma
generica, che non analizza in nessun modo la mia situazione, di cui l'Al é
perfettamente a conoscenza.
Sono affetta da dermatite atopica costituzionale dalla nascita e
con decisione 25.3.1988 mi è stata accordata un'invalidità del 75%. A seguito
di un leggero miglioramento di salute dal 1.02.1990 ho lavorato a tempo
parziale, ricevendo una rendita invalidità del 45% (decisione dopo riesame del
1.10.1991).
Grazie alle cure ricevute, a fine 1998, il mio stato di salute è
notevolmente migliorato. Volontariamente ho così deciso di rinunciare alla
rendita di invalidità, che mi ha permesso in quegli anni di curarmi in modo
adeguato, sia fisicamente che psicologicamente.
A causa dalla dermatite atopica sono affetta da una cataratta
all'occhio destro che mi è stata diagnosticata nel 1984, all'età di trent'anni.
l consigli dei medici furono di attendere il più a lungo possibile prima di
intervenire chirurgicamente. Così fu fino all'inizio 2000, quando la vista
peggiorò al punto da crearmi seri problemi a casa e sul lavoro, limitandomi
nello svolgimento delle mie attività.
Il 21.9.2000 sono stata operata, dal Dr. __________, di cataratta
all'occhio destro. Con gli occhiali che portavo precedentemente all'operazione
non potevo più vedere e quindi non potevo ricominciare né a lavorare nè a
svolgere qualsiasi altra attività. Inoltre mi occorreva un occhiaie scuro da
sole che mi proteggesse dal riverbero della luce, che provoca dolore all'occhio
operato. Ho dovuto quindi farmi fare degli occhiali provvisori con cui ho
ripreso le mie attività e che ho portato per ca. sei mesi.
Dopo questo periodo, nel giugno 2001, la vista si è modificata e
stabilizzata e sono stata costretta di nuovo a sostituire tutti gli occhiali
con quelli che uso attualmente e che mi permettono di vedere molto bene.
Non entro nel merito della cura della cataratta in quanto non so
se, nel mio caso, sia a carico dell'Al o della Cassa Malati, ma ritengo che le
spese per gli occhiali debbano essere prese in considerazione.
Contesto l'affermazione generica della decisione nella quale si
dice che: "La sua affezione oculare, considerato il suo carattere
unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio
della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della
capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali".
Purtroppo l'unilateralità dell'affezione non è garantita nel senso
che in futuro anche l'occhio sinistro, proprio a causa della malattia
costituzionale, può essere colpito da cataratta. Inoltre ho problemi di vista
anche all'occhio sinistro, quindi modificandosi notevolmente la vista
all'occhio destro ha un'influenza in generale sul campo visivo. In ogni caso
senza l'intervento avrei avuto seri problemi nel regolare svolgimento dei
lavori abituali.
Ritengo quindi, a norma degli art. 8 cpv. 1 e 12 della LAI, di
aver diritto alla prestazione richiesta, e chiedo quindi che la decisione dell'Al
del 6 agosto 2001 venga annullata e che mi venga rimborsata la spesa per gli
occhiali." (Doc. _)
1.4. Nella
risposta di causa 12 settembre 2001 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione
del gravame osservando:
" L'Allegato
all'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità presenta una lista di mezzi ausiliari che possono essere presi a
carico. Fra questi figurano anche gli occhiali, con la precisazione che la
copertura è attuabile alla condizione che gli stessi costituiscano un
complemento importante di provvedimenti sanitari di integrazione.
Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti
sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente
all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di
tale capacità.
La condizione di base è che sussista uno stato di invalidità, o
che tale stato sia perlomeno imminente.
Per quanto attiene in particolare al caso della cataratta, l'Al
non considera sussista invalidità in caso di diminuzione unilaterale della
vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una visione binoculare
nell'ambito della propria professione: "il n'y a ( ... ) pas d'invalidité
en cas de diminution unilatérale de la vision (p. ex cataracte ou cicatrice sur
la cornée) lorsque l'autre oeil a une vision normale, dans la mesure où le
métier exercé n'exige pas una vision binoculare ou si, dans ce métier, un effet
éblouissant n'a pas un effet perturbant (p. ex chauffeur de bus ou travail sur
écran) (Direttiva concernente le misure mediche reintegrative, marg. 37)".
L'assicurata esercitando la professione di impiegata d'ufficio,
una visione binoculare non si rivela strettamente necessaria.
L'intervento di cataratta non è quindi direttamente volto alla
reintegrazione professionale.
Ne consegue che nel presente caso gli occhiali non costituiscono
un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione, e quindi
non possono essere presi a carico." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR
1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a
a) provvedimenti sanitari;
b) provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) somministrazione di mezzi ausiliari;
e)
pagamento di indennità giornaliere.
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che, la reintegrazione è necessaria, quando l'assicurato, a causa
della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o
non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile
attività (RCC 1970, p. 521), senza l'applicazione di un provvedimento
reintegrativo.
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già
all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Per quel
che concerne in particolare i provvedimenti sanitari, l’assicurato può
pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la
capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF 115 V
199 consid. 5a; DTF 101 V 58).
2.3. L'art. 12
LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione
professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di
guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV
Nr. 47 p. 132).
La norma
persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello
delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza
tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli
esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).
La legge
definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi
alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato
patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti
alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze,
essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali,
come cura vera e propria del male (T. Locher, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea Francoforte 1994, p. 189). La giurisprudenza ha sempre parificato lo
stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia,
non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag.
217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente
alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF 104
V 81, consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a).
Di regola
l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o
correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella
misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo.
Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro
dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia
esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (SVR 1995 IV Nr.
34 p. 90; DTF 112 V 349; DTF 105 V 19; DTF 100 V 101 consid. 1a, 98 V 208
consid. 2). Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può
essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV
Nr. 34 p. 90).
Se vi è
possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno
va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199 consid. 5a;
Maurer, op. cit., p. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in un
determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V 199 consid.
5a; DTF 98 V 211).
Entro un
certo lasso di tempo minimo il risultato ottenuto, da un punto di vista della
capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima (DTF 115 V
199 consid. 5a).
La rilevanza
dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività esercitata o
che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione (DTF 115 V 199 consid. 5a)
Miglioramenti
esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid. 5a;
Locher, op. cit. P.190).
Di
conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa
viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede
infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e
insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c; DTF 101 V 52
consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una rendita
intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.
2.4. Fra i
provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i
mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).
In virtù
dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in
un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per
imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale.
Giusta la
2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto
costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari di
integrazione. Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine di
evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la
notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF
124 V 10 consid. 5b, bb).
Inoltre
giusta la cifra 7.01* dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'AI del 29 novembre 1976 (OMAI), gli occhiali vengono considerati
mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di
provvedimenti sanitari d'integrazione").
L'assicurato,
che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria
persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali
mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art.
21 cpv. 2 LAI).
I mezzi
ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e
adeguato.
L'assicurato
sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo
ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza
invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21
cpv. 3 LAI).
In virtù
della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo
questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art.
21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni
complementari riguardanti:
a. la consegna dei mezzi ausiliari;
b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili
rese indispensabili dall'invalidità;
c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze
persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Il
Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la
summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).
Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha
diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo
se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le
mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di
assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel
numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224
consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985
pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in
re M.V.).
La lista
contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le
categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve
esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è
esaustiva o semplicemente indicativa (RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990
pag. 211 consid. 2b, RCC 1983 pag. 205 consid. 1b, RCC 1979 pag. 225 consid. 1;
STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
2.5. Nella
fattispecie in esame l'UAI ha negato l'assunzione dei costi per l'intervento di
cataratta ritenendo che l'affezione di cui ___________ è portatrice non provoca
una diminuzione della capacità al guadagno o della capacità di svolgere lavori
abituali, rispettivamente non ha riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari non
costituendo il porto di occhiali un complemento a provvedimenti sanitari
d'integrazione. A mente dell'amministrazione, infatti, l'assicurata presenta
una diminuzione unilaterale della vista, ciò che tuttavia non costituisce
ostacolo all'esercizio della propria professione né allo svolgimento di lavori
abituali.
Dal canto
suo l'insorgente sostiene che senza l'intervento di cataratta all'occhio destro
avrebbe avuto problemi nel regolare svolgimento della sua professione (essa è
alle dipendenze del comune di Lugaggia quale vice- segretaria e contabile a
tempo parziale), adducendo inoltre di presentare problemi anche all'occhio
sinistro, il quale potrà in futuro esse "colpito da cataratta". Col
gravame l'assicurata rivendica in particolare la copertura delle spese relative
all'acquisto degli occhiali che essa porta a seguito dell'intervento di
cataratta all'occhio destro.
2.6. In merito
alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un
occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258
e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (la sottolineatura è del redattore):
"
(…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt
aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder
Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmologische Erfahrung zeige
aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert
werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens
sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten
betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre
dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit
nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für
die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle
sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar
(Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer
auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5.
Juli 1968. Danach würden medizinische Sachverständige seit längerem darauf
hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und
benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei.
Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den
Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle)
beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist
fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunde Auge durch Ueberanstrengung
zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit
geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim
Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse
sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen
sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation
diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die
Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht
und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhnungszeit auch
beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren
Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu
kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden
Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen
auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem.
Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und hohen
Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als
vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle
spielten. (…)"
In una
successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'alta
Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione
monoculare ha precisato (la sottolineatura è del redattore):
"
(…)
3.‑ Au cours de la procédure judiciaire
cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant,
le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30
mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes
présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des
métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des
personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore
productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré
rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie
et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide
d'une correction optique adéquate. (…)"
2.7. Dai rapporti
7 febbraio e 27 marzo 2001 del dr. __________, oculista, emerge che __________
é affetta da cataratta giovanile all'occhio destro nonché da dermatite atopica.
Essa è stata quindi sottoposta ad intervento di cataratta nel settembre 2000.
In occasione del controllo medico eseguito nell'ottobre 2000 essa presentava
un'acuità visiva, con correzione, pari a 1.0 (cfr. doc. AI _). Gli atti medici
non evidenziano per contro alcuna affezione all'occhio sinistro.
Dalla
certificazione medica agli atti si evince quindi che l'assicurata presenta una
visione normale dell'occhio sinistro e che la sua affezione oculare ha quindi
carattere unilaterale.
Orbene,
alla luce della giurisprudenza sopra citata e sulla base della certificazione
medica agli atti, questo TCA non intravede motivi che permettono di ritenere
che la perdita della visione binoculare, dovuta a cataratta all'occhio destro,
possa nel caso concreto ostacolare l'assicurata sia nell'esercizio della sua
professione di segretaria e di contabile a tampo parziale - per lo meno in
misura idonea a provocare una notevole diminuzione della capacità al guadagno
ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI - sia nello svolgimento, per la restante parte
d'attività non salariata, delle mansioni abituali. Ciò tantomeno se si considera
che per sua natura la cataratta è un'affezione che si sviluppa progressivamente
lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per adattarsi al suo handicap
(cfr. RAMI 1986 pag. 258 e segg., sopra citato; cfr. anche VSI 2000 pag. 300 e
segg.).
Nella
fattispecie non appaiono quindi adempiute le premesse per il riconoscimento da
parte dell'AI dell'intervento di cataratta quale provvedimento sanitario ai
sensi dell'art. 12 LAI. A ragione l'amministrazione ha quindi parimenti negato
l'assunzione delle spese per l'acquisto di occhiali quale mezzo ausiliario, non
costituendo essi un complemento importante di un provvedimento sanitario ai
sensi dell'art. 21 cpv. 1 LAI e della cifra 7.01* OMAI.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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