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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.62
Data decisione, Autorità:
06.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00062
BS
Lugano
6 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ed ora sull'istanza tendente alla
tassazione della nota d'onorario
richiamati, - l’ordinanza 31
agosto 2001 del Vicepresidente del TCA con cui l’assicurata è stata posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria tramite lo studio legale __________;
- la STCA
22 ottobre 2001, cresciuta in giudicato, che ha respinto il gravame;
vista, - la lettera
1° febbraio 2001 mediante la quale l'avv. __________ ha chiesto la tassazione
della sua nota professionale, pari ad un onorario di fr. 2'772.-- (70% di fr.
3’960.--), più spese per fr. 357,80 ed IVA per fr. 238.--;
considerato che, a) Secondo l’art. 69 LAI
gli articoli da 84 a 85bis LAVS si applicano per analogia.
L’articolo
85 cpv. 2 lett. f LAVS prevede in particolare che la procedura inerente il
Tribunale cantonale delle assicurazioni deve soddisfare tra l’altro il seguente
requisito:
" è
garantito il diritto a farsi patrocinare. Ove sia giustificato al ricorrente è
concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria.”
b) In ossequio
alla giurisprudenza del TFA la questione di sapere se e a quali condizioni
esiste nella procedura cantonale di ricorso il diritto all'assistenza
giudiziaria gratuita deve essere stabilito in base al diritto federale, mentre
la regolamentazione concernente la commisurazione dell’indennità per gratuito
patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175
consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p.
114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).
Nell’ambito
dell’assicurazione vecchiaia, infatti, e, quindi, anche nell’ambito dell’assicurazione
invalidità, il diritto federale non stabilisce i criteri per la fissazione
dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio, così come non
prevede i criteri per la fissazione dell’ammontare delle spese ripetibili (DTF
110 V 362 consid. 1b; cfr. anche per analogia STFA non pubbl. del 13 dicembre
1995 in re W. A).
Diversa è
invece la situazione per quel che concerne il calcolo delle spese ripetibili in
materia di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie e
assicurazione militare, nei cui ambiti l’importo delle citate spese è
determinato in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza
tener conto del valore litigioso (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 87
lett. g LAMal e art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; RAMI 1997 p. 319ss).
c) In caso di
gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati
per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di
diverso tenore (SZS 1991 p. 186; cfr. DTF 110 V 362‑365 consid. 3b).
Nel
Cantone Ticino, l'art. 22 cpv. 2 della Legge di procedura davanti al TCA
dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla
fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore
litigioso.
Questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61 cpv. 1 lett. g della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali -
LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320, adottata dal Parlamento il 6
ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore) che prevede che l'importo delle
ripetibili è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e della complessità.
Del resto in una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e
pubblicata sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998) il
Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA), anche nelle materie in cui
il diritto federale lascia spazio alle disposizioni cantonali, come
nell’assicurazione invalidità. Tale norma, che stabilisce l'onorario normale
per le cause nell'ambito delle assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra
l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che prevede il valore litigioso quale
base di calcolo dell'onorario.
Va ancora ricordato che nei settori in cui la fissazione dell'ammontare
dell'indennità relativa all'assistenza giudiziaria non è di diritto federale,
il TFA deve limitarsi ad esaminare se l'applicazione del diritto cantonale
conduce ad una violazione del diritto federale (DTF 110 V 362 consid. 1b). In
tale ambito, il TFA conferisce ai Cantoni e alle istanze cantonali di ricorso
un vasto potere di apprezzamento (DTF 111 V 49; DTF 110 V 58 e 365; DTF 98 V
126; cfr. anche RAMI 1997 p. 321 e DTF 125 V 409 consid. 3a).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1997 p. 319 il TFA ha avuto modo di stabilire che
in materia di LAINF, di LAMal e LAM, non invece in ambito LAVS, LAI, LPC, LIPG
e LAF, l'Alta Corte esamina liberamente se la sentenza cantonale viola il
diritto federale.
d) Con decreto
del 12 dicembre 2000 nella causa B., 32.1999.59, il TCA ha statuito che l’art.
36 della Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (LTG) non è applicabile alle
cause in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Questa norma prevede
che in caso di assistenza giudiziaria, l'onorario dovuto dallo Stato al patrocinatore
d'ufficio è pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa degli avvocati del
Cantone Ticino.
In
particolare, lo scrivente Tribunale - facendo riferimento alla menzionata
sentenza del Consiglio di moderazione - ha rilevato che, citiamo:
"
… nel campo delle assicurazioni sociali l'art.
36 LTG, applicabile per la determinazione dell'onorario in assistenza
giudiziaria negli ambiti giuridici per i quali la TOA - che contrariamente
all'art. 22 cpv. 2 LPTCA non contiene alcuna norma che stabilisce i criteri per
determinare l'ammontare delle ripetibili e la rimunerazione in assistenza
giudiziaria - definisce i criteri di fissazione dell'onorario del patrocinatore
di fiducia, ha quindi perso la sua portata specifica.
Inoltre, l'art. 36 LTG verrebbe tenuto in considerazione unicamente in quegli
ambiti delle assicurazioni sociali dove il diritto federale non ha stabilito
dei criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità relativa al
gratuito patrocinio (LAVS, LAI, LPC, LIPG e LAF).
Pertanto, alfine di garantire una uniformità in tutti i settori delle
assicurazioni sociali, anche alla luce del nuovo art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA,
questo TCA ritiene che l'indennità per gratuito patrocinio venga determinata
unicamente sulla base dei criteri elencati all'art. 22 cpv. 2 LPTCA”.
e) La
valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale parametro
un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (S.
Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, Tesi 1989, p. 137).
f) In una
sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA ha stabilito che l’importo
di fr. 2’000.-- (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una
procedura davanti al TFA, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza
giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi
necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra Massima
istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500.--).
g) Nel caso
concreto, dalla nota professionale risulta che il patrocinatore dell'assicurata
ha indicato complessivamente 18 ore ad una tariffa oraria di fr. 220.— per
complessivi fr. 3'960.--, ridotta, del 70%, a fr. 2’772.—.
Per la fattispecie in esame, di difficoltà media per un avvocato versato
nell'assicurazione sociali, egli ha steso un ricorso di 10 pagine (domanda di
assistenza giudiziaria e lista degli allegati inclusi). Il legale ha inoltre
scritto al TCA di non avere alcune osservazioni in merito ad un complemento
peritale eseguito d’ufficio. Altri atti istruttori particolari non vi sono
stati.
Dalla nota professionale risulta inoltre che il patrocinatore ha avuto dei
colloqui telefonici e personali con la propria cliente ed ha esaminato gli atti
trasmessi dal Tribunale.
Richiamata la giurisprudenza federale riportata nel consid. e), tenuto anche
conto del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni sociali, che
solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid. 4b), appare
giustificato riconoscere un onorario di fr. 2'000.--.
Le spese figuranti nella nota professionale di fr. 357,80 appaiono verosimili e
vengono perciò integralmente riconosciute.
La nota è quindi tassata nella misura di fr. 2'357,80, più
fr. 179,20 di IVA al 7,6%.
Per questi motivi
decreta
1.- La nota
professionale dell'avv. __________ è tassata in fr. 2'537.--, IVA inclusa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro
l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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