AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.53
Data decisione, Autorità:
04.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00053
RG/sc
Lugano
4 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 giugno 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato - che con scritto 22 giugno 2001 l'UAI,
in esito alla procedura di revisione, ha confermato il diritto dell'assicurata
a beneficiare della stessa rendita sinora erogata, non avendo costatato alcuna
modifica della situazione atta a influenzare il diritto alla rendita;
-
che contro tale
deliberazione l'assicurata ha interposto ricorso dinanzi al TCA col quale fa in
sostanza valere un peggioramento del suo stato di salute;
-
che giusta l'art. 75 OAI
sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti
amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion
fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter
OAI;
-
che tra le prestazioni
elencate nell'art. 74ter OAI figurano pure le rendite e gli assegni per grandi
invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non
sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta ad influenzare il
diritto a prestazioni (lett. f);
-
che lo scritto 22 giugno
2001 con cui l'UAI - in applicazione dell'art. 74ter OAI lett. f - ha
confermato, in esito alla procedura di revisione effettuata d'ufficio (II), il
diritto alla rendita sinora erogata, costituisce provvedimento che non riveste
carattere di decisione formale e come tale non è impugnabile dinanzi a questo
TCA (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
-
che giusta l'art. 74quater
OAI l'assicurato, nel caso in cui contesti il provvedimento emanato in virtù
dell'art. 74ter OAI, ha la facoltà di chiedere all'UAI la notificazione di una
decisione formale;
-
che l'assicurata ha
erroneamente interposto ricorso presso questo Tribunale senza chiedere
l'emanazione di una decisione formale;
-
che dovendosi per questi
motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione
deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile (cfr. 69 LAI);
-
che dal tenore del
"ricorso 26. 6. 2001" evincendosi la chiara volontà dell'assicurata
di opporsi al provvedimento 22 giugno 2001, l'atto viene trasmesso per
competenza all'UAI affinché emani una decisione formale contro cui l'assicurata
potrà nuovamente adire le vie ricorsuali, dovendosi nel merito in ogni caso
rilevare che essa già beneficia di una rendita intera d'invalidità a far tempo
dal 1. novembre 1991 (II);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
non é ricevibile.
2.- Il
"ricorso 26. 6. 2001" viene trasmesso all'UAI per le sue incombenze
conformemente ai considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster