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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.15
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00015
RG/sc
Lugano
13 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: __________ a, __________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 27 novembre 1998, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) ha fissato l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta a __________, di
professione ferraiolo, per il periodo d'osservazione della capacità
professionale presso il __________, della durata di tre mesi.
L'indennità
stabilita con decisione 27 novembre 1998 è stata confermata dall'UAI con
comunicazione 15 giugno 1999 per il periodo dall'8 giugno al 31 agosto 1999 e
con comunicazione 12 agosto 1999 per il successivo periodo dal 1. settembre
1999 al 31 agosto 2000.
1.2. Per
decisione 29 gennaio 2001 l'UAI ha adeguato l'indennità giornaliera dovuta a
far tempo dal 1. gennaio 2001, fissandone l'importo sulla base di un reddito
annuo pari a fr. 55'115.
1.3. Con scritto
25 gennaio 2001 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto all'UAI di
procedere al ricalcolo dell'indennità giornaliera in considerazione degli
adeguamenti di stipendio fissati dal CNM e dal CCL-TI per gli anni 2000 e 2001.
Con
scritto 14 febbraio 2001 l'UAI ha comunicato al rappresentante dell'assicurato
di aver proceduto al calcolo dell'indennità giornaliera tenendo conto di uno
stipendio orario di fr. 23.65, corrispondente alla classe salariale
"B" del Contratto collettivo dell'edilizia valido dal 1. gennaio
2001.
1.4. Con
tempestivo ricorso 27 febbraio 2001 l'assicurato, tramite il __________, ha
contestato la decisione amministrativa chiedendo l'adeguamento dell'indennità
giornaliera anche per il periodo 1. gennaio- 31 dicembre 2000, tenuto conto di
un aumento salariale di fr. 100 mensili per i lavoratori edili a partire dal 1.
gennaio 2000.
1.5. Nella sua
risposta 10 aprile 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, sostenendo
che l'aumento salariale di fr. 100 mensili ai lavoratori dell'edilizia è stato
concesso unicamente a partire dal 1. luglio 2000 e che in base alla richiesta
dell'assicurato l'indennità giornaliera è stata ricalcolata sulla base del
salario previsto dalla classe "B" del CCL dell'edilizia valido dal 1.
gennaio 2001. L'UAI ha infine rilevato che per quanto concerne la richiesta di
adeguamento del salario per l'anno 2000 la stessa non è stata considerata,
atteso che in base al calcolo dell'indennità effettuato tenendo conto dei dati
salariali validi al 1. luglio 2000, risultava un'indennità inferiore a quella
già versata per l'anno 2000.
1.6. Con scritto
24 aprile 2001 il __________ ha confermato la propria domanda di giudizio
precisando che l'adeguamento salariale di fr. 100.- mensili per il settore
edile è intervenuto a far tempo dal 1. gennaio 2000.
1.7. Con
osservazioni 10 maggio 2001 l'UAI, pur riconoscendo la necessità di un
adeguamento salariale di fr. 100 già a partire dal 1. gennaio 2000, ha
confermato le argomentazioni addotte in risposta di causa, evidenziando che
l'indennità versata per l'intero anno 2000 è stata calcolata sulla base di un
reddito superiore a quello stabilito nel CCL dell'edilizia.
1.8. Con
osservazioni 5 luglio 2001 il __________ ha confermando le proprie richieste
ricorsuali rilevando come l'aumento di fr. 100.- per l'anno 2000 è stato
previsto per tutti i lavoratori edili e ciò anche in caso di salario superiore
ai minimi contrattuali.
in
diritto
2.1. L'assicurato
ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione
dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa
per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua
attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di
prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora
esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se
subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più
tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne
i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv.
1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso
di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il
calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre
1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI).
L'indennità giornaliera
dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi
sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art.
24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena
attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere
ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le
persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul
reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 2007 DCPIG).
Per quanto riguarda la
fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il
salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori
indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIG).
Se l'ultimo periodo di
piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito
determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima
dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIG).
La cassa deve esaminare
d'ufficio, ogni due anni, se il reddito determinante per il calcolo
dell'indennità giornaliera ha subito modifiche e, in caso affermativo,
procedere al suo ricalcolo. Prima della scadenza di tale periodo la cassa è
tenuta a esaminare il reddito solo su richiesta motivata dell'assicurato (cifra
marginale 20012 DCPIG).
Inoltre, giusta la cifra
marg. 2013 tanto per la fissazione iniziale del reddito determinante quanto per
l'adeguamento durante l'integrazione, la cassa è tenuta a prendere in
considerazione solo gli aumenti salariali generalmente ammessi durante l'ultimo
periodo di piena attività. Tali aumenti sono considerati se l'assicurato
presenta un certificato del precedente datore di lavoro nonché se può far
valere che le condizioni salariali delle imprese analoghe hanno subito
modifiche e comprovare l'aumento fondandosi su statistiche relative ai salari. Possibilità
teoriche di promozione che si sarebbero presentate se l'invalidità non fosse
insorta non possono per contro essere prese in considerazione.
2.2. Nel caso di
specie, nel 1997 l'assicurato ha percepito un salario orario di fr.
22.60 quale ferraiolo alle dipendenze della __________ il rapporto di lavoro ha
preso fine il 30 giugno 1997, cfr. doc. AI _).
Per
decisione 27 novembre 1998, cresciuta in giudicato, l'UAI ha fissato
l'ammontare dell'indennità giornaliera dovuta per il periodo d'osservazione di
tre mesi presso il __________ sulla base di un reddito annuo di fr. 53'655 (e
quindi, per quanto è dato desumere dal conteggio, di un salario orario di fr.
23.45). Con la decisione impugnata, l'UAI ha fissato l'indennità per l'anno
2001, sulla base di un reddito annuo pari a fr. 55'115. A seguito delle
osservazioni del rappresentante dell'assicurato del 25 gennaio 2001, l'UAI ha
proceduto al ricalcolo del reddito annuo determinante per il 2001 sulla base
dei dati salariali previsti dal CCL dell'edilizia valido dal 1. gennaio 2001.
L'UAI ha così stabilito un reddito annuo determinante pari a fr. 54'111.20
(importo confermato in sede di risposta), ritenendo un salario orario
pari a fr. 23.65, senza tuttavia considerare alcun adeguamento per l'anno 2000.
In
concreto si tratta da un lato di stabilire l'ammontare del reddito annuo
determinante per la fissazione dell'indennità giornaliera per l'anno 2000,
dall'altro di verificare se il reddito annuo ritenuto dall'UAI per l'anno 2001
risulta corretto.
2.3. Orbene,
secondo il CCL dell'edilizia, a partire dal 1. luglio 2000 i salari orari
sono stati aumentati di fr. 0.55. In casu appare giustificato riferire tale
aumento al precedente salario orario considerato pari a fr. 23.45. Per i primi
sei mesi dell'anno 2000, ad ogni lavoratore è stato inoltre riconosciuto un
importo unico di fr. 600. In concreto il salario annuo da considerare per il
2000, tredicesima mensilità esclusa, ammonta quindi a fr. 50'707 ((23.45 x 176
X 6) + ([23.45 + 0.55] x 176 X 6 + 600). Con la tredicesima mensilità,
corrispondente all'8.33 del salario annuo percepito (in casu 50'707), si
ottiene un reddito annuo complessivo, nel 2000, pari a fr. 54'931.
Per il
2001, il CCL dell'edilizia valido dal 1. gennaio 2001 prevede un aumento del
salario orario di fr. 0.90, da riferire in casu al precedente salario orario di
fr. 24. Il salario annuo nel 2001 ammonta quindi a fr. 52'589 (24.90 X 176 x
12), cui è da aggiungere la tredicesima mensilità pari a fr. 4'380,
corrispondente al 8.33% del salario annuo. Il reddito determinante ai fini del
calcolo dell'indennità giornaliera per il 2001 ammonta pertanto a fr. 56'969.
In simili
circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato
all'UAI perché proceda al ricalcolo e al versamento dell'indennità giornaliera
spettante all'assicurato dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000 e a far tempo dal
- gennaio 2001, sulla base del redditi annui sopra menzionati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
2.- Il reddito
determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera dovuta dal 1. gennaio al
31 dicembre 2000 ammonta a
fr.
54'931.--. Il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera a
partire dal 1. gennaio 2001 ammonta a fr. 56'969.--.
3.- L'incarto è
retrocesso all'amministrazione perché proceda al nuovo calcolo delle indennità
giornaliere sulla base dei redditi sopra menzionati.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurato fr. 1000.-- per ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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