AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.103
Data decisione, Autorità:
11.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00103
BS/sc
Lugano
11 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1952, funzionario __________, è affetto da una sindrome lombovetrebrale.
In data 29 gennaio 1999 è stato operato tramite una fissazione intersomatica
per via posteriore a livello L4/5, intervento eseguito dal dr. __________,
specialista in neurochirurgia (doc. AI _).
Su incarico del Servizio medico della __________, il dr. __________,
specialista FMH in medicina generale, ha peritato l’assicurato. Egli ha
accertato una capacità lavorativa residua del 50% e proposto un pensionamento
parziale per motivi di salute (doc. _).
Il 20 luglio 2000 la Direzione generale delle __________ ha quindi deciso di
ridurre il tempo di lavoro dell’assicurato al 50% con pensionamento parziale
per la rimanenza (doc. _).
Dal 22 gennaio 2001 __________ ha iniziato una nuova attività al 50% quale
revisore presso l’ispettorato __________ (doc. _).
1.2. Il 4 agosto
2001 __________ ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI
_).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 4 ottobre
2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda, motivando
come segue:
"
(…)
Per quanto riguarda la sua richiesta assicurativa
all'AI, dobbiamo constatare che la documentazione medica specialistica da noi
acquisita non consente di riconoscerle una incapacità lavorativa sostanziale
nell'ambito delle sue mansioni amministrative e in altre adeguate allo stato di
salute.
Non vengono in particolare evidenziare
alterazioni cliniche di rilievo e sono ritenute normalmente esercitabili le
professioni che permettano di evitare il sollevamento dal suolo di pesi
superiori a 5 kg., i movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il
tronco, rispettivamente l'assunzione di posizioni statiche per periodi maggiori
di un'ora senza interruzione (seduto e/o eretto). D'altro canto è considerato
in grado di spostarsi liberamente sia su terreni piani che sconnessi, può
salire e scendere scale senza impedimento e fare uso in maniera normale delle
braccia e delle mani." (Doc. _)
Mediante
osservazioni 8 ottobre 2001 ____________ ha contestato quanto proposto
dall’amministrazione (doc. _).
Con decisione del 18 ottobre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della
richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite
del suo legale, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza
rendita dal 1° agosto 2000.
Sostanzialmente egli contesta le conclusioni del referto del dr. __________,
poste a fondamento del giudizio querelato, poiché in contrasto con quanto
attestato da tre medici:
"
(…)
Il primo è il dott. __________, che ha operato il
ricorrente, il quale, in un referto inviato al dott. __________, ha affermato
(doc. _) che
" Sono
del suo parere, che, a lungo termine, un'inabilità lavorativa del 50 % sarà
inevitabile."
Vi è anche il dott. __________, medico curante
del ricorrente (dunque il medico che meglio di tutti conosce il paziente), che
ha costantemente attestato l'inabilità al lavoro del signor __________ ed
ancora di recente, dopo aver preso atto della decisione dell'Ufficio
invalidità, ha riaffermato che il ricorrente è inabile al 50 % (doc. _).
Da ultimo il dott. __________, incaricato
dall'amministrazione federale di svolgere una perizia, la cui conclusione è
stata (doc. _).
" si
deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale in questa attività
non è più data, valutando al 50 % quella residua."
Vi è quindi una concordanza di ben tre pareri
medici, il che avrebbe dovuto suggerire all'Ufficio invalidità di non segue
acriticamente le conclusioni, opposte, del dott. __________.
Non si dimentichi oltretutto che la perizia del
dott. __________ è stata allestita nell'ambito di una procedura sfociata in una
decisione, quella della direzione generale delle ________ del 20 luglio 2000
(doc. _).
L'inabilità lavorativa al 50 % è dunque già stata
confermata in una decisione regolarmente cresciuta in giudicato.
Data la discrepanza tra detta decisione (ed i
pareri medici posti a suo fondamento) e quella impugnata con il presente
ricorso (basata su un altro parere), si chiede che venga ordinata una nuova
perizia medica. (…)" (Doc. _)
1.4. Con risposta
27 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame.
In estrema sintesi l’amministrazione rileva la fondatezza della perizia
rispetto agli attestati medici contenuti nell’incarto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una mezza rendita
d'invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv.
2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. A seguito
della domanda AI, l’amministrazione ha sottoposto ___________ ad una perizia ad
opera del dr. ____________, specialista in reumatologia.
Dal referto 22 giugno 2001 risulta che il perito ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
-
Sindrome lombovertebrale e - spondilogena residuale a sinistra
in stato dopo intervento decompressivo e stabilizzante di L4/5 per prolasso
sottolegamentare mediale e stenosi del canale spinale con discopatia
degenerativa (29.01.1999 con laminectomia L4, artrotomia e recessotomia L4/5
bilaterale, foraminotomia L5 bilaterale, discectomia radicale; PLIF L4/5 con
gabbie lordozzanti e fissazione sospesa da L4 e L5).
-
Netto disequilibrio muscolare nel cinto pelvico con
accorciamento degli ischiocrurali ed indebolimento degli addominali.
-
Ipertensione arteriosa trattata. (…)"
(Doc. AI _, pag. 5)
Per quel
che concerne la valutazione dello stato di salute dell’assicurato in relazione
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha precisato che:
"
(…)
Alla luce delle mie constatazioni cliniche e su base della
documentazione radiologica a disposizione confermo l'assenza di alterazioni
cliniche di rilievo così come già constatato dal neurochirurgo Dr. __________
in precedenza (vedi sua lettera all'AI del 14.09.2000, cit.). Dal lato
funzionale vi sono i regolari limiti della mobilità lombare dati dall'intervento
decompressivo-stabilizzante effettuato al livello L4/5, senza che il quadro
deponga per un'irritazione biomeccanica con di conseguenza una sindrome
vertebrale solo minima.
In concordanza con il neurochirurgo ma anche con il perito Dr.
__________ (sua relazione del 28.04.2000, cit.) ritengo esigibile in maniera
normale un'attività lucrativa che permetta al paziente di evitare l'alzare di
pesi dal suolo superiori a 5 kg, dei movimenti ripetitivi di flessione/
estensione con il tronco, rispettivamente l'assunzione di posizioni statiche
per periodi maggiori di un'ora senza interruzione (seduto e/o eretto). Il
paziente può spostarsi liberamente, sia su terreni piani che sconnessi e può
salire e scendere scale senza impedimento. Può far uso in maniera normale delle
sue braccia e delle sue mani.
Dall'01.01.2001 è stato trasferito in una sezione doganale dove
svolge il lavoro di revisore, attività che stando alle sue descrizioni non
comporta mansioni limitanti. Ritengo il paziente quindi per questo tipo di
lavoro abile al 100%. Al posto di lavoro precedente il paziente era costretto a
lavorare prevalentemente in posizione sedentaria. L'obbligo di interrompere
questa attività con pause regolari (10 minuti ogni ora circa) senza altre
mansioni limitanti avrebbe ridotto il rendimento all'80% (con un'incapacità
lavorativa del 20%). Le condizioni attuali del paziente sono da considerare
quelle definitive senza che si possano prevedere modifiche significative della
valutazione della capacità lavorativa per il prossimo futuro. (…)"
(Doc. AI _, pag. 7)
Infine, lo specialista non ritiene che vi siano dei provvedimenti
sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa del ricorrente.
Sulla
base di questa perizia, l’UAI ha dunque respinto la domanda di prestazioni.
Con il presente gravame, l’assicurato contestata le conclusioni del dr.
__________ poiché in contraddizione con diversi pareri medici.
2.5. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM
1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv.2 Cost. ) rispettivamente 6 CEDU, non può
essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna
(DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe
(DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nell’incarto risultano in particolare i seguenti atti medici.
Con rapporto 14 marzo 2000 il medico curante, dr. __________, attesta
un’inabilità lavorativa del 50% (contenuto nel dossier dell’amministrazione
federale, doc. AI _), ribadita nel certificato medico 6 novembre 2001 (doc. _).
Nel
referto 28 aprile 2000 il dr. __________, incaricato dal Servizio medico della
____________ di peritare l’assicurato, in merito alla capacità lavorativa ha
sostenuto che:
“
"
(…)
Capacità lavorativa attuale, a medio e a lungo termine?
Il signor __________ svolge sicuramente un'attività motto leggera
dal lato fisico che però, purtroppo, viene svolta prevalentemente in posizione
seduta. Dato che in queste condizioni i dolori insorgerebbero ed aumenterebbero
dopo 2 ore e, nonostante la possibilità di muoversi e camminare,
persisterebbero, si deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale in
questa attività non è più data, valutando al 50% quella residue, che dovrebbe
essere limitata a 4 ore giornaliere per poter dare la possibilità al paziente
di riposare nel tempo rimanente. II signor __________ valuta questo rendimento
come adeguato, asserendo non poter più svolgere questa attività in misura
superiore.
Evidentemente teoricamente il paziente potrebbe svolgere un lavoro
leggero che non comporti il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori ai 5
kg, prevalentemente in posizione eretta con possibilità di muoversi, camminare
e a volte sedersi, come ad esempio sorvegliante o custode, eventualmente anche
in misura totale.
E' quindi compito dell'Azienda esaminare la possibilità di
attribuire al signor __________ un posto di lavoro con queste caratteristiche."
(doc. AI _).
Nella
lettera 6 giugno 2000 alla Direzione generale delle __________, il dr.
__________, del citato Servizio medico federale, preso atto che presso la
__________ all’assicurato non può essere garantita un’attività in cui possa
alternare la posizione del corpo, con riferimento alla perizia del dr.
__________ ha ribadito che l’interessato è da considerare a medio-lungo termine
abile al 50%. Contestualmente egli ha confermato che il ricorrente sarà
prepensionato per motivi medici al 50%, con retrocessione di classe di
stipendio (cfr. doc. AI _), ciò che è poi avvenuto (doc. _).
Sebbene il dr. __________ concorda in particolare con il dr. __________ per
quanto concerne l’esigibilità dell’assicurato in attività adeguate (“ In concordanza
con il neurochirurgo ma anche con il perito dr. __________ (sua relazione del
28.04.2000 cit.) ritengo esigibile in maniera normale un’attività lucrativa che
permetta al paziente di evitare l’alzare i pesi dal suolo superiore a 5 kg, dei
movimenti ripetitivi di flessione/ estensione con il tronco, ripetitivamente
l’assunzione di posizioni statiche per periodo maggiori di un’ora senza
interruzione (seduto e/o eretto). Il paziente può spostarsi liberamente, sia su
terreni piani che sconnessi e può salire e scendere le scale senza impedimento.
Può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani “, perizia
pag. 7), egli ha tuttavia formulato un diverso giudizio in merito alla
capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di segretario svolta prima
del danno alla salute. Infatti, il dr. __________ ha valutato un’inabilità del
50% ( “Il signor __________ svolge sicuramente un’attività molto leggera dal
lato fisico che però, purtroppo viene svolta prevalentemente in posizione
seduta. Dato che in queste condizioni i dolori insorgerebbero ed aumenterebbero
dopo 2 ore e, nonostante la possibilità di muoversi e camminare,
persisterebbero, si deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale
in questa attività non è più data, valutando al 50% quella residua …”,
referto 28 aprile 2000 pag. 5), mentre il perito dell’AI ha ritenuto
l’assicurato abile all’80% (“Al posto di lavoro precedente il paziente era
costretto a lavorare prevalentemente in posizione sedentaria. L’obbligo di
interporre questa attività con pause regolari (10 minuti ogni ora circa) senza
altre mansioni limitanti avrebbe ridotto il rendimento dell’80% (con
un’incapacità lavorativa del 20%)”, doc. AI _ pag. 7).
Ora, a mente del TCA, la perizia ordinata dal Servizio medico della
____________ non può essere presa come base di giudizio. Innanzitutto perché –
contrariamente a quelle fatta esperire dall’UAI - non è stata allestita da uno
specialista in reumatologia. Inoltre, il giudizio del perito incaricato
dall’amministrazione appare più dettagliato e convincente. Infine, la
circostanza che la Direzione delle __________ per emettere la decisione di
prepensionamento si sia basata sul referto del dr. __________ non è un motivo
sufficiente per scostarsi dalle risultanze del dr. __________.
Inoltre, né lo scritto 6 giugno 2000 del dr. __________, né il rapporto 14
marzo 2000 del dr. __________ sono idonei a sovvertire le risultanze del perito
dell’AI. La prima valutazione si basa infatti sul referto __________ che, come
visto, non è da ritenere determinante ai fini della presente vertenza. Mentre
quella del medico curante non è completa visto che ha comunque proposto di
consultare il dr. __________ in merito alla capacità lavorativa del paziente.
Tantomeno concludente è lo scarno certificato 6 novembre 2001 (doc. _).
Ora, in data 14 dicembre 1999 il dr. __________, specialista in neurochirugia,
ha scritto che “ a lungo termine, un’inabilità lavorativa del 50% sarà
inevitabile “ poiché “indubbiamente persiste una sintomatologia residuale
del rachide lombare”, precisando tuttavia che “ sono comunque sicuro
che il fattore predominante consista in una mancanza di buona volontà”
(cfr.. doc. AI). Non solo, ma nello scritto 14 settembre 2000 all’UAI, quindi
prima della nuova attività di revisore, lo specialista in neurochirurgia ha
rilevato che “il paziente è attivo come funzionario di dogana. Non dovendo
svolgere lavori pesanti, questa situazione mi sembra ideale e dovrebbe, a mio
modo di vedere, permettere al paziente di lavorare a tempo pieno”,
proponendo comunque una valutazione medica complementare (doc. _), ciò che
l’amministrazione ha in seguito fatto incaricando il dr. __________ di
espletare una perizia reumatologica.
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia- cui non può che essere
attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) - è da ritenere dimostrato con la certezza
richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a;
DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.
263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta un’inabilità lavorativa
nella attività di segretario doganale, e di riflesso, un’incapacità al guadagno
dell’20% non sufficiente per riconoscere una prestazione assicurativa.
In via
abbondaziale va rilevato che, pur volendo ammettere una piena inabilità
nell’attività di segretario doganale esercitata prima del danno alla salute, il
ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI.
Infatti, procedendo al raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr consid.
2.3), ritenuto che l’attuale funzione di revisore è stata giudicata dal dr.
__________ pienamente esigibile (“Dall’1.01.2001 è stato trasferito in una
sezione doganale dove svolge il lavoro di revisore, attività che stando alle
sue descrizioni non comporta mansioni limitanti. Ritengo il paziente per questo
tipo di lavoro abile al 100%”, doc. AI _, pag.7), preso atto che, come
risulta dallo scritto 20 luglio 2000 delle __________ (doc. ), tale funzione
rientra nella classe di stipendio 13 (fr. 77'167.— cfr. doc. _), fronte ai fr.
90'242.— (classe 17, doc. _) di retribuzione annua quale segretario,
l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 14,5 % (90'242 – 77'167
x 100 : 90'242). Questo senza considerare probabili adeguamenti che
comporterebbero un aumento dei due redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno
in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire
l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), adeguamenti che
verosimilmente non apporterebbero una determinante modifica del grado
d’invalidità.
2.7. L’assicurato
ha chiesto al TCA di esperire una perizia.
Occorre ricordare che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti)). Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questa Corte, la
documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
In
conclusione, tenuto conto di quanto riportato nei considerandi precedenti, la
decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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