AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.100
Data decisione, Autorità:
25.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00100
BS/nh
Lugano
25 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 9 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1968, verniciatore di carrozzeria, nel 1991 ha subito un incidente
all’avambraccio destro che gli ha procurato una lesione parziale del tendine
flessore del pollice (cfr. rapporto 3 novembre 2000 della __________, doc. AI
_).
In seguito egli ha esercitato l’attività di rappresentante di biciclette.
Conseguita la patente di gerente, l’assicurato ha poi lavorato in un bar fino a
luglio 2000.
1.2. A seguito
del riacutizzarsi dei dolori, in data 8 agosto 2000 __________ ha presentato
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una domanda di prestazioni AI per
adulti volta in particolare all’ottenimento di un reinserimento professionale
(doc. AI _).
Precedentemente egli aveva presentato alla SUVA una richiesta di prestazioni
assicurative, negata con decisione 21 settembre 2000, cresciuta in giudicato
(doc. AI _).
Dopo aver esperito degli accertamenti medici e richiamato dalla __________
l’incarto aperto a nome dell’assicurato, con progetto di decisione 19 settembre
2001 l’UAI ha respinto la domanda in quanto “ dalla documentazione agli atti
ed in particolare dal rapporto stilato dal dr. __________ risulta che lei nella
procedente professione di gerente di ristorante presenta un’incapacità
lavorativa inferiore al 20%.” (doc. AI _).
Non avendo l’assicurato presentato alcune osservazioni in merito, con
provvedimento formale 9 ottobre 2001 l’amministrazione ha confermato la proposta
di decisione.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, postulandone
l'annullamento con conseguente richiesta di una riformazione professionale.
Difatti egli contesta che il suo grado d’incapacità lavorativa sia inferiore al
20%, in quanto:
"
4.
Il sottoscritto ricorrente non condivide tale
modo di procedere.
Innanzi tutto lo stesso trova oltremodo
inopportune le allusioni di tipo soggettivo che il Dr. __________ esprime nella
lettera del 30 novembre 2000 indirizzata all'Al, (inclusa nell'incarto in
possesso dello stesso ufficio), in cui giudica arbitrariamente i disturbi del
richiedente. Nella missiva sopra citata, egli afferma che "l'attività di
gerente per un locale dì media grandezza, dove le mansioni sono prettamente
dirigenziali, è esigibile in misura completa". E' doveroso da parte del
richiedente informare che siffatte "mansioni dirigenziali" si
discostano dalla realtà ticinese, giacché un gerente ha gli stessi compiti dì
un cameriere ovvero: occuparsi della cantina, sollevare fusti di birra,
spostare casse di bevande e quant'altro.
Il medesimo, ritiene altresì tali insinuazioni
stranissime e quantomeno contraddittorie poiché in netto contrasto con la
lettera del 5 ottobre 2000 inviata dal summenzionato chirurgo al Dr. __________
dove, di fronte alla situazione in causa, proponeva invece una reintegrazione
professionale.
Oltre a quanto sopra, il sottoscritto __________
in data 11 maggio 2001 è visitato, per richiesta dell'AI, dal dottor __________
il quale costata una capacità lavorativa nella professione di gerente di
ristorante superiore al 80%. A questo proposito, a titolo puramente
informativo, il richiedente rammenta di non essere più in possesso, per ragioni
d'attestati di carenza beni, del certificato di gerenza.
In ogni caso, indipendentemente da ciò, il
ricorrente dichiara, come d'altronde ha sempre fatto, che i disturbi
all'avambraccio destro diventano dolorosi e ne limitano l'uso allorché egli
esercita uno sforzo costante anche di lieve entità
Orbene, il sottoscritto ritiene opinabile la
diagnosi pronunciata in data ricorrente era inoperoso dal 4 luglio 2000,
ovverosia da quasi un anno.
Pertanto ritengo opportuno che, al fine di
appurare al meglio la gravità della situazione, il sottoscritto sia sottoposto
ad un'ulteriore perizia medica. La stessa, per essere attendibile, dovrà essere
possibilmente effettuata a seguito di uno sforzo del braccio in questione.
Allego inoltre il certificato medico, richiestomi
dalla cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, il quale
conferma che il sottoscritto non potrebbe più svolgere attività come quelle
esercitate finora (cfr. doc. _)."
1.4. Mediante
risposta 27 novembre 2001 l’amministrazione propone la reiezione del gravame
poiché :
"
Al fine di determinare con precisione la natura
degli impedimenti ai quali è confrontato, l'assicurato è stato sottoposto ad
una perizia, eseguita dal dottor __________, specialista in chirurgia
ortopedica (cf. perizia 28.8.01, doc. n. _ inc. AI).
Questi, sottolineando fra l'altro una
"discrepanza tra l'anamnesi e l'esame clinico" e la "latenza di
quasi 10 anni fra l'inizio dei disturbi e l'incapacità lavorativa", ha
concluso che in qualità di gerente l'assicurato mantiene una capacità lavorativa
superiore all'80% (perizia, p. 2).
Da notare inoltre che le conclusioni alle quali è
giunto il perito vengono indirettamente confermate dal dottor __________,
specialista in chirurgia della mano, il quale ha ritenuto non vi fossero
particolari impedimenti che ostassero allo svolgimento dell'attività di gerente
(cf. rapp. 30.11.2000, p. 2, doc. n. _ inc. AI).
In tali circostanze ben si poteva concludere che
l'attività in questione, che fra l'altro non impone sforzi alla mano, né
movimenti ripetitivi, è esigibile nella misura stabilita, e che pertanto non
sussiste alcun diritto a misure di riqualifica professionale." (III)
1.5. In data 31
gennaio 2002 il TCA ha posto al dr. __________ alcune
domande circa l’esigibilità dell’attività di gerente svolta precedentemente dall’assicurato
(doc. _), ricevendo risposta il 20 marzo 2002 (doc. _).
Tali atti sono stati trasmessi alle parti per una presa di posizione. Le
osservazioni dell’insorgente datano l’8 aprile 2002 (doc. _), mentre quelle
dell'UAI 10 aprile 2002 (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di concedere
all'assicurato dei provvedimenti professionali in quanto non presenta un grado
d’invalidità di almeno il 20%.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p.
131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua
invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si
può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un
provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC
1970, p. 521).
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che
già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Fra i
provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento
professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI),
nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18
cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.”
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111
consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV
p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, Droit
et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pagg. 127/128). Di
regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo
integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad
una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze
medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser,
op. cit. pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una
riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura
dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i
costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op.
cit., pagg. 130/131).
2.4. L'art. 28
cpv. 2 LAI prevede che:
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
Al
proposito va rilevato che l’aspetto più importante del calcolo dell’invalidità
è l’esigibilità del conseguimento del reddito. In particolare, il tipo e la
misura dell’attività ancora esigibile si basa sulla situazione personale
dell’assicurato e sull’opinione generale. Nell’ipotesi in cui una valutazione
soggettiva dell’attività non è possibile, ci si fonda su circostanze obbiettive
(DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer/Blaser, op. cit. , pag. 202).
Va pure
precisato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questa massima permette di
pretendere dalla persona interessata un determinato comportamento, malgrado
esso presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination der
Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 71 e dottrina ivi citata).
2.5. Nel caso in
esame, l’UAI ha incaricato il dr. ________, specialista in ortopedia, di
valutare lo stato di salute dell’assicurato e di accertare l’eventuale
inabilità lavorativa.
Dal rapporto 28 agosto 2001 si legge che il perito ha posto la seguente
diagnosi:
"· Tendinite dei
flessori del polso destro in giugno 2000
· Stato dopo adesiolisi dei
flessori a livello del polso destro il 27.11.91
· Stato dopo revisione
della ferita all’avambraccio volare e distale il 17.07.91
· Stato dopo ferita da taglio
del lato palmare dell’avambraccio distale destro con lesione parziale del
flessore del pollice il 29.06.91."
Lo
specialista ha poi sostenuto che la valutazione “ è resa difficile dalla
discrepanza tra l'anamnesi e l'esame clinico e dalla latenza di quasi 10 anni
tra l'inizio dei disturbi e "l'incapacità lavorativa". Esiste
probabilmente la tendenza all'aggravamento da parte del paziente. Il mio esame
clinico mostra delle disestesie sul lato radiale del polso ed una discreta
limitazione funzionale della mano destra. Per quanto riguarda la capacità
lavorativa nella sua professione di gerente di ristorante valuto una capacità
superiore all'80%." (Cfr. doc. AI _)
Facendo
proprie le conclusioni del dr. __________, l’UAI ha dunque ritenuto che __________
presenta un’inabilità lavorativa, e di riflesso, al guadagno inferiore al 20% e
quindi ha respinto la domanda di prestazioni assicurative.
2.6. Nell’evenienza
concreta, il perito ha riscontrato delle disestesie sul lato radiale del polso
con una discreta limitazione funzionale della mano destra e concluso per
una capacità lavorativa nella professione di gerente di ristorante superiore
all’80%.
Il
ricorrente, evidenziando in particolare come nella realtà ticinese l’attività
di gerente rispecchia piuttosto le mansioni di cameriere, quali la conduzione
della cantina, il sollevare fusti di birra, lo spostare casse di bevande ecc. ,
contesta il giudizio del perito.
Interpellato dal TCA, il dr. __________ alla domanda di quantificare le
limitazioni funzionali a seguito dei disturbi fisici diagnosticati, ha
risposto:
"
Il signor ___________ presenta una limitazione
funzionale della mano e del polso a destra legata alla presenza di dolori sul
lato palmare del polso, presenti alla mobilizzazione alla fine dei movimenti.
Peraltro si verifica una discreta diminuzione della forza a livello della mano
in assenza di deficit motorio.
Praticamente l’attività di gerente di ristorante non risulta limitata dalla
leggera diminuzione di mobilità in quanto non richiede movimenti estremi a
livello del polso. Chiaramente esiste una limitazione legata alla diminuzione
della forza ed ai dolori allo sforzo per le attività pesanti (cassa di bibite)”
(doc. _).
Infine,
lo scrivente Tribunale ha chiesto allo specialista se “nella valutazione
della capacità lavorativa è stato tenuto conto che l’assicurato nell’espletare
l’attività di gerente di bar doveva sollevare e portare casse di bibite in
cantine, fusti di birra, servire i clienti con il vassoio, così come risulta
dal rapporto 13 luglio 2000 della __________ (cfr. allegato) ?”.
Rispondendo affermativamente, il dr. __________ ha precisato che “le
attività descritte nel rapporto __________ del 13.07.00 non richiedono
l’utilizzo simultaneo delle due mani. Non sono attività fini e possono quindi
essere effettuate con la mano non dominante che non presenta patologie” (doc.
_).
L’assicurato
ritiene le affermazioni del dott. __________ soggettive,
in particolare nel definire discreta la limitazione funzionale alla mano (doc.
_). A torto.
Infatti, come risulta dalla perizia, per giungere ad una simile valutazione, il
perito si è avvalso innanzitutto della nutrita documentazione medica fornitagli
dall’UAI ed ha proceduto ad una visita medica approfondita. Non è nemmeno
necessario che il TCA debba ordinare, come chiesto all’assicurato, una perizia
al fine di valutare al meglio la gravità del suo stato di salute, ritenuto che
ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare la valutazione espressa
dal citato sanitario (apprezzamento anticipato delle prove, cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
. __________
rileva inoltre che, non essendo mancino gli risulterebbe difficile sollevare le
casse, servire con il vassoio ecc.
Sostanzialmente egli ritiene che a seguito del danno alla salute vi è
un’importante limitazione nell’espletamento della mansione di gerente di bar.
Orbene,
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, secondo l’esperienza
generale della vita, un gerente di bar non si occupa prevalentemente di
attività amministrative e di controllo - leggere -, soprattutto se il bar non è
di grandi dimensioni, bensì anche dell'attività concreta del bar (cfr. STCA 18
settembre 2001 nella causa R.C. (inc. 32.1999. 105) consid. 2.10, pag. 14).
In quell’occasione, l'orientatore professionale aveva inoltre sostenuto che
l'attività di gerente può essere considerata medio pesante quando una persona
lavora da sola (ad es. in un piccolo bar). In tal caso, infatti, il gerente
deve trasportare dei pesi, come ad esempio casse di bibite tra i 10 e i 25 kg
(cfr. STCA citata, consid. 2.10, pag. 14).
Già per questo motivo, appare in casu poco probabile che, stando a quanto
risposto dal dr. __________, le attività descritte nel rapporto 13 luglio 2002
della __________, quali in particolare il portare fusti di birra, possano
essere eseguite con una mano sola, segnatamente quella che non presenta
patologie. Non è inoltre dato di sapere quale sia in concreto la suddivisione
in percentuale tra queste mansioni medio – pesanti e quelle amministrative e di
controllo. Tale risultanza è infatti importante per giungere ad un’affidabile
conclusione sulla capacità lavorativa dell’insorgente.
Pertanto, secondo il TCA, la fattispecie merita di essere ulteriormente
esaminata tramite un accertamento professionale.
Al proposito va rilevato che al medico compete la valutazione dello stato di
salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato
è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla
salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si
limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che
secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (U.
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit. , Zurigo 1997,
pagg. 74 e 75).
L’incarto dev’essere pertanto rinviato all’UAI per un approfondito accertamento
professionale, al fine di valutare, tenendo conto del danno alla salute e delle
limitazioni funzionali descritti dal
dr.
___________, in che misura l’assicurato può ancora svolgere l’attività di
gerente di bar. In esito a queste risultanze, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto ai richiesti provvedimenti d’integrazione professionale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione contestata è annullata.
§§
L’incarto è rinviato all’UAI, affinché proceda all’accertamento indicato al
consid. 2.6 e in virtù delle risultanze istruttorie statuisca nuovamente sul
diritto di __________ a provvedimenti professionali.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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