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Numero d'incarto:
32.2000.9
Data decisione, Autorità:
19.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00009
rg/nh
Lugano
19 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2000
di
contro
la decisione del 19 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
6 settembre 1999 l'assicurata, nata nel __________, collaboratrice di
ristorante e casalinga, ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) una richiesta tesa all'assegnazione di una rendita d'invalidità.
Con
rapporto 10 novembre 1999, in relazione a tale richiesta il dott. __________,
oftalmologo, ha diagnosticato:
"
OD afachia chirurgica, stato dopo intervento di
distacco retinico (tipo d'intervento sconosciuto)
OS pseudofachia complicata di risposta
infiammatoria endoculare massiccia trattata mediante antibiotici intraoculari.
Bilateralmente miopia."
attestando
che
"
La paziente presenta un visus ridotto in
entrambi gli occhi, non le è possibile eseguire lavori che richiedano estrema
precisione."
ed
evidenziando una capacità al lavoro limitata a quattro ore giornaliere nella
professione precedentemente intrapresa (collaboratrice di ristorante).
1.2. Esperita
l'istruttoria, per decisione 19 gennaio 2000 l'UAI - confermando la proposta di
decisione 28 dicembre 1999 - ha respinto la richiesta motivando:
" Secondo
l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha
diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una
mezza rendita quando é invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita
quando è invalido nella misura del 40%.
Nei casi di disagio economico (caso di
rigore) la mezza rendita può, essere assegnata ‑ su richiesta ‑
anche per un'invalidità del 40%.
Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i
congiunti per i quali è richiesta una prestazione.
Per determinare l'invalidità, si raffronta il reddito che
l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da
lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza
il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato in per cento in base
alla perdita di capacità, di guadagno.
Nella fattispecie trattasi di una
cittadina di nazionalità italiana, entrata
in Svizzera in data __________ 1995, affetta da problemi
alla vista che avevano già resi necessari precedentemente degli interventi
chirurgici di correzione. In fatto di attività lucrativa, l'esame degli atti ci permette di constatare come
dopo l'arrivo in Svizzera abbia intrapreso la professione di collaboratrice
presso il Ristorante __________, con un rapporto di lavoro stipulato a tempo
parziale, comportante un orario di 3 ore al giorno sull'arco di 5 giorni
settimanali. Per il resto della giornata
evidentemente, in qualità anche di persona coniugata
e madre di una figlia nata il __________.1998, aveva ed ha tuttora da svolgere
i compiti relativi alla conduzione della propria economia.
Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza Al, l'invalidità degli
assicurati
che esercitano solo parzialmente un'attività,
lucrativa è stabilita,
per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. Se
a lato di quest'attività, si occupano, ad esempio, del governo
della casa o collaborano nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la
quota parte dell'una e dell'altra attività e commisura il grado di invalidità
all'impedimento nei due campi d'azione.
L'assicurata poi nel corso del mese dì
gennaio 1999 si è sottoposta ad una operazione di cataratta.
Ella richiede ora la concessione di
una rendita dì invalidità.
A questo proposito, esaminati gli atti dell'incarto, non si ritiene
che vi siano i presupposti per tale concessione. Dal profilo medico infatti
risulta, normalmente ancora abile al lavoro precedentemente svolto in misura di
quattro ore giornaliere.
Pertanto addirittura questa capacità dì
lavoro le permetterebbe, in caso di collocamento adeguato, di poter esercitare
un'attività di una durata giornaliera e settimanale
superiore alla precedente cessata nel 1997.
Ciò considerato, ritenuto che anche nell'ambito casalingo non vi
siano impedimenti di natura medica, tenuto conto che le limitazioni si
producono in mestieri o mansioni richiedenti solo estrema precisione, nel caso
concreto non vi sono le condizioni per giustificare l'attribuzione di un grado
di invalidità e di una rendita."
1.3. Contro la
decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo dinanzi al TCA,
adducendo, per quanto è dato di capire, che il danno alla salute di cui è
portatrice la rende incapace al lavoro in maniera tale da giustificare
l'erogazione di una rendita d'invalidità.
1.4. Con risposta
7 luglio 1999 l’UAI ha proposto di respingere il gravame ribadendo in sostanza
l'attendibilità della valutazione medica posta alla base della decisione
impugnata.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una rendita AI a __________.
L’UAI ha
respinto la richiesta, in quanto, a suo dire, il grado d'invalidità complessivo
quale salariata e quale casalinga non giustifica l'assegnazione di una rendita
d'invalidità.
Dal canto
suo col gravame l'assicurata censura la valutazione dello stato di salute e
della capacità lavorativa posto alla base dell'atto impugnato, pone in rilievo
il fatto che nell'ambito della disoccupazione le vengano proposti lavori
incompatibili con il l'affezione di cui è portatrice e chiede, come visto,
l'erogazione di una rendita d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Se tuttavia
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di
incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività
lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "" all'incapacità al guadagno
(metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid.
1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de
l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso
dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad
adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni
consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge
e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni
attività svolta dalla comunità."
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
"
Agli assicurati che esercitano solo parzialmente
un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta
l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori
abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente
all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle
due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato,
senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame
del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà
valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti
attività lucrativa.”
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo
dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare
quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato
invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op.
cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).
2.6. In casu la refertazione
medica agli atti, in particolare il summenzionato rapporto 10 novembre 1999 del
dott. __________ (cfr. consid. 1.1) - da ritenersi concludente ai fini
probatori in quanto redatto in base ad accertamenti approfonditi, esperiti da
uno specialista nel ramo e non essendo per il resto ravvisabili agli atti
indizi capaci di metterne in dubbio l'attendibilità - attesta che a causa della
ridotta acuità visiva in entrambi gli occhi l'assicurata non è in grado di
esercitare attività richiedenti estrema precisione, mentre la stessa è da
ritenersi capace di esercitare la precedente professione di collaboratrice di
ristorante limitatamente a quattro ore giornaliere.
Orbene, ritenuto che
l'assicurata senza l'insorgenza del danno alla salute (essa presenta da anni
problemi oculistici, mentre ha subito l'intervento di cataratta solo nel
gennaio 1999) avrebbe svolto la propria attività (esercitata sino all'aprile
1997 ed interrotta per cause estranee all'invalidità, cfr. doc. AI _) in
ragione di 3 ore giornaliere per 5 giorni la settimana (ciò che è peraltro
rimasto incontestato) e considerato che quale unica controindicazione dal
profilo medico è stata evidenziata l'impossibilità di svolgere lavori
implicanti una "estrema precisione", è da ritenere siccome dimostrato
con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 6, 47)
che il danno alla salute di cui l'assicurata soffre non è tale da cagionarle
un'invalidità giustificante l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Infatti se, sulla base
delle surriferite indicazioni mediche, essa non presenta alcuna incapacità per
quanto riguarda la parte di attività salariata, lo stesso può essere ritenuto
anche per quanto riguarda l'attività di casalinga.
È infatti da ritenere
verosimile che l'affezione di cui __________ é portatrice non ha ripercussioni
sullo svolgimento delle consuete mansioni di casalinga - che secondo
l'esperienza generale della vita non implicano di principio l'esecuzione di
lavori di "estrema precisione" - o comunque non può incidere in
misura tale da giustificare, considerando anche l'accertata assenza di
conseguenze invalidanti sull'attività salariata, il riconoscimento di
un'invalidità (complessiva) di grado pensionabile.
In simili
circostanze, a ragione l'amministrazione - sulla base del referto del dott.
__________ e posta l'incontestata parte di tempo dedicata all'attività
lucrativa - ha ritenuto nella specie non adempiute le premesse giustificanti
l'assegnazione di una rendita d'invalidità.
2.7. A
motivazione del gravame, per quanto riguarda la parte di attività salariata,
l'insorgente, come visto, adduce altresì l'impossibilità di trovare un impiego
adeguato al suo stato di salute, non sussistendo da parte del mercato del
lavoro richieste d'impiego in attività compatibili con l'affezione di cui è
portatrice.
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto, la decisione impugnata
meritando di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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