AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.87
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00087
RG/sc
Lugano
7 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 13 settembre 2000
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
nata nel __________, casalinga e ausiliaria di pulizia, ha presentato in data 3
aprile 1996 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità in
quanto affetta da periartropatia omero-scapolare tendinotica a destra dopo
trauma contusivo con rottura del sovraspinoso, stato depressivo e asma
bronchiale d'origine allergica.
1.2. Per
decisione 9 marzo 1998 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha respinto la
richiesta di prestazioni ravvisando un'invalidità complessiva pari al 36% (24%
quale salariata, 12% quale casalinga).
1.3. Con sentenza
8 luglio 1999 il TCA ha accolto il gravame interposto dall'assicurata avverso
la decisione amministrativa rinviando gli atti all'UAI per nuova decisione dopo
l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica nonché l'effettuazione
di una nuova inchiesta domiciliare per persone attive nell'economia domestica.
1.4. Esperiti i
nuovi accertamenti, con provvedimento formale 13 settembre 2000 l'UAI ha
assegnato a __________ un quarto di rendita dal 1° settembre 1995, riconoscendo
un'incapacità al guadagno complessiva pari al 43% . A motivazione della propria
decisione l'UAI ha considerato:
" Secondo
l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha
diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una
mezza rendita quando è invalido per almeno la metà e a un quarto di rendita
quando è invalido nella misura del 40%. Nei casi di rigore (condizioni
economiche disagiate) il diritto alla mezza rendita può venir riconosciuto
anche con un grado d'invalidità del 40%.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 della legge federale
sull'assicurazione invalidità, è basato sul concetto di invalidità permanente
o sulle conseguenze di una malattia di lunga durata.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
I presupposti dell'incapacità al guadagno in modo permanente sono
compiuti allorché si può presumere che nè un miglioramento nè un peggioramento
dello stato di salute debba intervenire in futuro. In questo caso esiste
diritto a rendita a partire dal momento in cui è presente un'incapacità di
guadagno pari almeno al 40%.
MALATTIA DI LUNGA DURATA:
Quando non entrano in considerazione i presupposti per
l'invalidità permanente. In questi casi il diritto a rendita nasce quando vi è
stata, per un anno e senza notevoli interruzioni, un'incapacità al guadagno
pari almeno al 40%.
Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza AI, l'invalidità degli
assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa è stabilita,
per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. a lato di
quest'attività si occupano, ad esempio, del governo della casa o collaborano
nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la quota parte dell'una e
dell'altra attività e commisura il grado di invalidità all'impedimento nei due
campi d'azione.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può,
ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la
determinazione del grado di invalidità.
Nel caso in questione l'incarto é stato nuovamente esaminato alla
luce delle osservazioni presentate __________ alla proposta di decisione del
16.2.2000.
Dalla nuova indagine risulta quanto segue.
Il Servizio Accertamento Medico AI conferma che l'assicurata può
ancora svolgere delle attività leggere e potrebbe quindi conseguire, lavorando
a tempo pieno, fr. 24'150.‑‑ annui.
Considerando però che la signora __________ era impiegata in
misura del 59%, in realtà può conseguire unicamente fr. 14'248.‑‑
(dati 1993).
Confrontando tale reddito con quanto conseguito prima
dell'insorgenza del danno alla salute (fr. 24'504.‑‑ nel 1993) si
determina una perdita di guadagno, quale salariata, del 42%.
Quale casalinga fa invece stato un'incapacità, del 50%; i motivi
di questa valutazione sono già stati precedentemente indicati e cioè è
influente il fatto che l'assicurata è madre di due figli con handicap
necessitanti di cure e attenzioni particolari.
Il calcolo complessivo del grado AI risulta quindi dal seguente
specchietto:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità
‑‑‑‑‑‑‑‑‑- ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑------
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑----
salariata 59.‑‑ % 42.‑‑
% 25.‑‑ %
casalinga 41.‑- % 50.‑‑
% 20.‑‑ %
‑‑‑‑‑‑‑‑--
Grado d'invalidità complessivo 45.‑‑
%
=====
Dal 1.9.1995 (dopo un anno di attesa) sorge quindi il diritto ad
un quarto di rendita AI." (Doc. _)
1.5. Contro la
suddetta decisione l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso tramite
l'__________, la quale, contestando in sostanza le percentuali d'invalidità
ritenute dall'UAI sia per quanto riguarda la parte d'attività salariata che
quella di casalinga, conclude per l'assegnazione di una rendita AI per un grado
d'invalidità del 53%.
Nel
gravame viene in particolare esposto:
" I
fatti
L'UAI dì Bellinzona, con la decisione formale che porta la data 13
settembre u.s., ha statuito un grado di invalidità complessivo pari al 45%.
Il grado di invalidità è stato accertato a' sensi dell'art. 4 LAI
per l'attività di casalinga ed a' sensi dell'art. 28 LAI per l'attività di
casalinga. Il medesimo è riassunto nel seguente specchietto:
attività
quota
parte
limitazione
grado
d'invalidità
salariata
59%
42%
25%
casalinga
41%
50%
20%
grado di invalidità complessivo 45%
Nella concreta fattispecie non sono contestate le quote parti di
attività adottate dall'UAI (59% salariata e 41% casalinga) tuttavia la
ricorrente ritiene di presentare limitazioni superiori a quelle ritenute dall'UAI
nei due ambiti di attività.
La richiesta di prestazioni Al è già stata oggetto di esame da
parte del lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Per brevità, è
richiamato l'intero incarto no. __________ (sentenza dell'8.7.1999).
I motivi
Con la citata sentenza dell'8 luglio 1999, gli atti erano stati
retrocessi all'UAI per una nuova decisione dopo l'esecuzione di nuovi
accertamenti indicati nei considerandi di diritto.
Accogliendo le motivazioni di parte ricorrente, il lodevole TCA
aveva
Þ giudicato
incompleto e non concludente l'accertamento SAM nell'indicare le limitazioni
della ricorrente nell'attività di casalinga
Þ espresso alcune perplessità in merito
all'accertamento domiciliare a cura dell'assistente sociale.
L'UAI ha dunque nuovamente sottoposto la fattispecie medica al SAM
(cfr. rapporto dott. med. __________ del 3 febbraio 2000) ed all'assistente
sociale (cfr. inchiesta domiciliare del 14 dicembre 1999).
a) limitazioni nell'attività di salariata
L'UAI determina una limitazione del 42%
fondandosi sull'assunto "Il Servizio Accertamento medico AI conferma
che l'assicurata può ancora svolgere delle attività leggere e potrebbe quindi
conseguire, lavorando a tempo pieno, fr. 24'150. ‑‑ annui".
Il SAM, e per esso il dott. __________,
precisa nel suo rapporto del 3 febbraio 2000 che "A causa della
patologia reumatologica citata al nostro punto F 1 l'assicurata non può alzare
pesi al di sopra dei 10 kg, non deve eseguire lavori manuali pesanti, non deve
lavorare con le braccia elevate al di sopra dell'orizzontale, non deve lavorare
su scale a pioli e può lavorare solo talvolta in posizione eretta o piegata in
avanti."
Il lodevole Tribunale Federale delle
Assicurazioni in una recente sentenza del 9 maggio 2000 in re A. (I 482/99) ha
riaperto, determinando altri parametri, la questione dei salari medi fondati su
dati statistici. In tale sentenza di principio, la lodevole Alta Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali. La questione atta a sapere se e in
quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali (danno alla salute, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri
questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo uso
corretto del potere di apprezzamento che le compete. La lodevole Alta Corte ha
precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito di lavoro.
La ricorrente di nazionalità turca,
senza una formazione professionale specifica e scolastica, scarsa conoscenza
della lingua italiana, occupata a tempo parziale, molto limitata fisicamente e
madre di tre figli di cui due invalidi, può ragionevolmente e a pieno titolo
pretendere di una riduzione che influenza un ipotetico reddito da invalida di
almeno il 15%.
Orbene, il reddito conseguibile da
invalida, a tempo pieno, nell'esercizio di una attività leggera - stante ai
rilevamenti statistici utilizzati dall'UAI - ammonta a fr. 24150.‑‑
annui. Applicando a tale importo annuo alla percentuale di riduzione testé
evocata (15%), risaliamo dunque ad un reddito ipotetico da invalida di fr.
20'500.‑‑ all'anno. Considerato inoltre che la ricorrente era
occupata in misura del 59%, in realtà la medesima può conseguire un reddito
ipotetico da invalida di fr. 12'100.‑‑ all'anno.
Dal confronto del reddito ipotetico che
la ricorrente potrebbe conseguire da invalida (fr. 12'100.‑‑
all'anno) ed il salario che la medesima avrebbe conseguito se non fosse
divenuta invalida (fr. 24'504.‑‑), emerge dunque un grado in
incapacità lucrativa, limitatamente all'attività di salariata, pari al 50 %.
b) limitazioni nell'attività di casalinga
Per le casalinghe non si applica il
criterio dell'incapacità di guadagno, ma la loro invalidità è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili
alla richiedente la rendita Al, con i lavori che può eseguire una persona sana,
secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate nelle
direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità alle cifre 2122 e ss.
Il lodevole TCA aveva espresso alcune
perplessità in merito all'accertamento domiciliare esperito dall'assistente
sociale in data 5 agosto 1997, segnatamente per quanto riguarda la postazione
5.1.6. relativa alla cura dei figli. La ricorrente è infatti madre di due
gemelli adulti portatori di handicap, dei quali beneficia di un assegno per
grandi invalidi (AGI) di grado elevato mentre l'altro di un AGI di grado medio.
Ciò significa che un figlio necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi
per compiere tutti gli atti ordinari della vita mentre l'altro necessità
dell'aiuto di terzi per la maggior parte di tali atti.
L'inchiesta domiciliare successivamente
esperita (14 dicembre 1999), proprio per quanto attiene alla postazione 5.1.6.,
ha valutato una percentuale degli impedimenti al 20% su punti 20 di assegnata
importanza (ergo: 4 %).
Tale valutazione, contestualmente al
quadro familiare testé evocato (e, aggiungiamo, un naturale orgoglio di mamma
che porta la medesima a non ammettere di non saper più accudire al meglio i
propri figli in particolare se anch'essi invalidi), appare oltremodo modesta.
La ricorrente può ragionevolmente e a pieno titolo pretendere una valutazione
di una percentuale degli impedimenti almeno di almeno il 75 % su punti 20 di
assegnata importanza (ergo: 15 %).
La somma delle valutazioni
percentuali risultanti dall'inchiesta domiciliare effettuata in data 14
dicembre 1999 in base alle direttive UFAS 2122 e ss ammonta dunque al 58.5%
(grado, corretto al punto 5.1.6., che si riferisce alla situazione descritta
dalla ricorrente nel rapporto datato 4 gennaio 2000).
Il calcolo complessivo del grado AI risulta quindi dal seguente
specchietto
Attività
quota
parte
limitazione
grado
d'invalidità
Salariata
59%
50%
29%
Casalinga
41%
58%
24%
grado di invalidità complessivo 53%
La ricorrente ha dunque diritto dal 1. settembre 1995 ad una mezza
rendita Al." (Doc. _)
1.6. Con risposta
di causa 22 dicembre 2000 l'UAI, sulla base del rapporto complementare 15
dicembre 2000 a cura del consulente IP, propone di procedere ad una reformatio
in pejus sulla base delle seguenti considerazioni:
" In
data 7 febbraio 1994 l'assicurata, nell'ambito della propria attività
lavorativa in qualità d'ausiliaria delle pulizie, è scivolata, riportando in
particolare una contusione alla spalla destra. Le terapie riabilitative messe
in atto dai medici curanti non hanno sortito gli effetti sperati.
In data 2 aprile 1996 l'assicurata ha inoltrato domanda di
prestazioni Al. Con decisione 9 marzo 1998 l'UAI ha stabilito un grado di
invalidità del 36%, ottenuto da una valutazione globale circa gli impedimenti
sia nell'ambito dell'attività lavorativa che di quella di casalinga.
Il ricorso interposto contro la suddetta decisione è stato accolto
in data 8 luglio 1999, e gli atti sono stati retrocessi allo scrivente Ufficio
affinché si procedesse ad un complemento istruttorio. In particolare si è
richiesto venisse effettuata una nuova indagine al domicilio della ricorrente,
cosi come sono state chieste delucidazioni al Servizio di accertamento medico,
affinché venissero meglio specificate le attività che la ricorrente era ancora
in grado di svolgere.
In data 4 gennaio 2000 l'assistente sociale incaricata rassegnava
quindi il richiesto rapporto, che per l'essenziale conferma il precedente. In
definitiva è stato fissato un grado di inabilità nella professione di casalinga
del 50%.
Da parte sua il SAM in data 3 febbraio 2000 ha specificato quali
sono le attività che l'assicurata non è più in grado di svolgere.
Sulla scorta degli ulteriori accertamenti in data 22 marzo 2000
l'UAI ha quindi emesso un nuovo progetto di decisione nel quale si è fissato un
grado di invalidità del 45%, stabilendo in particolare un grado di limitazione
del 42% nell'attività di salariata e del 50% nell'attività di casalinga. Preso
atto delle nuove osservazioni inoltrate dall'assicurata ‑ che si avrà
modo di riprendere in prosieguo di esposto ‑ con decisione 13 settembre
2000 l'UAI ha confermato il grado di invalidità del 45%.
La decisione è stata nuovamente impugnata.
La ricorrente contesta innanzitutto il grado d'inabilità del 42%
nell'attività salariata.
Paragonando il reddito ch'essa ritiene potrebbe teoricamente
guadagnare da invalida (fr. 12'100.‑) con quello che avrebbe potuto
guadagnare senza invalidità (fr. 24'504.‑), si ottiene un grado di
incapacità in ambito di lavoro salariato del 50%. Ritenuto ch'essa lavorava
nella misura del 59%, si otterrebbe quindi una percentuale d'invalidità per
attività lavorativa del 29%.
Tale modo di procedere non può essere condiviso dallo scrivente Ufficio.
Come giustamente rilevato dalla ricorrente, il lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni, basandosi su di una sentenza del Tribunale federale, ha
recentemente modificato la propria giurisprudenza relativa ai criteri di
calcolo volti alla determinazione del reddito ipotetico da invalido.
Al proposito è stato stabilito che, esercitando un'attività
leggera ed adeguata al proprio stato di salute, una donna potrebbe annualmente
conseguire un reddito ammontante a fr. 33'587.‑ (dec. TCA 21.9.2000 in re
I).
Tale reddito è ancora soggetto ad una diminuzione nella misura
massima del 25%, diminuzione che consente l'adeguamento del reddito ipotetico
alla situazione personale dell'assicurato.
Nel presente caso, in base alla valutazione effettuata dal consulente
in integrazione professionale la ricorrente, esercitando a tempo pieno una
professione consona alle sue capacità, sarebbe in grado di conseguire un
reddito teorico ammontante a fr. 27'810.‑ (cf. annesso).
Considerato che l'assicurata esercitava la propria attività
lucrativa nella misura del 59%, otteniamo un reddito di fr. 16'407.90.
Paragonando il reddito così ottenuto all'ultimo salario conseguito
dall'assicurata prima del sopraggiungere dell'infortunio, otteniamo una
limitazione percentuale del 33% che, riferita al 59% di attività, equivale ad
un grado d'invalidità del 19,5%.
Contestato è altresì il grado di invalidità del 20% relativo
all'attività di casalinga. Si noti di straforo come a tale risultato l'UAI
fosse giunto già in sede di proposta decisionale. Appare quantomeno strano come
in quell'occasione non solo non sia stata formulata alcuna critica al riguardo,
ma addirittura sia stato affermato che "l'apprezzamento delle limitazioni
nello svolgere le mansioni di casalinga non è (…) oggetto di
contestazione" (oss. __________ 7.4.2000, doc. N. _ inc. AI) ...
Ad ogni modo, a detta del rappresentante della ricorrente,
quest'ultima avrebbe sottaciuto le reali difficoltà riscontrate nell'accudire i
due figli gemelli invalidi. La percentuale d'inabilità in tale ambito non
sarebbe quindi del 20%, come attestato dall'assistente sociale, bensì
addirittura del 75%.
Di transenna si può innanzitutto rilevare come l'esame
dell'incarto non permetta sicuramente di evidenziare nell'assicurata una
personalità repressa, o che presenti un'inclinazione a minimizzare le
difficoltà cui è confrontata. Almeno per quanto attiene alle problematiche
direttamente legate al suo stato di salute si può semmai notare una tendenza
contraria: "il decorso del pensiero è in pratica costantemente polarizzato
sui dolori che sono elaborati in chiave ipocondriaca" (perizia SAM
19.12.1997, doc. n. _ inc. AI).
Per quel che concerne i risultati dell'indagine esperita
dall'assistente sociale, non v'è ragione alcuna di scostarsi da quanto
affermato dalla stessa assicurata, la quale rileva che, fatta salva una maggior
difficoltà per quanto attiene allo specifico compito del taglio degli alimenti,
essa svolge i propri compiti senza particolari problemi, come in precedenza.
D'altro canto giova rilevare che nel frattempo il figlio
__________ si è sposato e non abita più con i genitori; è ora la nuora che lo
accudisce: "nel complesso l'assicurata ha delegato il proprio impegno alla
nuora" (rapporto ass. soc. 4.1.2000). L'assistente sociale ha inoltre
sottolineato come l'altro figlio, __________, non essendo più sottoposto a
pesanti cure farmacologiche, sia ora più indipendente: "da quando la
farmacologia è stata ridotta __________ è più autonomo e parzialmente capace di
provvedere a se stesso" (idem).
Malgrado ciò le difficoltà lamentate dalla ricorrente sono state
ampiamente considerate, tant'è che in definitiva è stata stabilita una
percentuale di impedimento del 20%.
Come si potrà constatare dall'analisi del rapporto, di tali
limitazioni è stato largamente tenuto conto anche per quanto attiene alle altre
voci prese in considerazione.
La valutazione globale, che peraltro si basa su constatazioni
precise e complete, non si presta pertanto a censura alcuna.
In conclusione quindi, sommando la percentuale di invalidità
presentata nell'esercizio d'una attività lucrativa (19,5%), alla percentuale di
invalidità nell'attività di casalinga (20%), otteniamo un grado di invalidità
complessivo del 39,5%, grado in relazione al quale nessuna rendita può essere
accordata.
In considerazione di quanto sopra, il grado di invalidità
stabilito nella decisione impugnata (45%) non risulta più conforme ai nuovi
criteri giurisprudenziali, e deve quindi essere modificato.
Per tale ragione si chiede a codesto lodevole Tribunale di fissare
il grado di invalidità della ricorrente al 39,5%, essendo espressamente
prevista dalla legge la facoltà di procedere ad una reformatio in peius."
(Doc. _)
1.7. Con scritto
30 gennaio 2001 a nome dell'assicurata l'__________ contesta l'esistenza degli
estremi giustificanti una refomatio in pejus, confermando integralmente il
contenuto del gravame.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Perchè sia
possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
-
che ci
si trovi in presenza di un danno alla salute;
-
che sia
costatata un'incapacità di guadagno;
-
che
l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla
salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare
in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti
legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
"non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità
per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si
consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In
tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza
soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo
diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività
lucrativa”.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 125 V 146.
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve
stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Inoltre
va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a
una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
2.6. In casu col
gravame l'assicurata censura l'errata quantificazione della percentuale
d'invalidità stabilità dall'amministrazione per quanto riguarda l'attività
salariata (25%). Rileva in particolare che, a causa del danno alla salute di
cui è portatrice, svolgendo un'attività leggera giudicata siccome esigibile dal
profilo medico (fatto questo rimasto incontestato) essa é in grado di
conseguire un reddito pari a fr. 12'000. Essa evidenzia quindi come dal
raffronto di tale reddito con quello (incontestato) da valido di fr. 24'504
emerge, considerata l'incontestata quota parte riferita all'attività lucrativa
del 59%, un'incapacità al guadagno pari al 29%.
Essa
sostiene infine che, contrariamente a quanto stabilito dall'UAI alla luce della
nuova inchiesta domiciliare, il tasso d'invalidità quale casalinga, ritenuta
una limitazione di rendimento pari al 58%, debba essere fissato al 24%.
L'insorgente conclude per un grado d'invalidità complessiva pari al 53%, con
conseguente diritto all'erogazione di una mezza rendita.
Quo alla
graduazione dell'invalidità quale salariata - cui le parti concordano
nell'attribuire una quota parte del 59% (rispettivamente del 41% quale
casalinga) -, posta l'incontestata esigibilità in attività di tipo leggero
nelle quali l'assicurata non debba "alzare pesi al di sopra dei 10 kg,
… eseguire lavori manuali pesanti, … lavorare con le braccia elevate al di
sopra dell'orizzontale, … lavorare su scale a pioli" e nelle quali
possa "lavorare solo talvolta in posizione eretta o piegata in
avanti" (cfr. rapporto SAM 3 febbraio 2000, doc. AI _), questo TCA non
può che rilevare come né il calcolo operato dall'amministrazione né quello
proposto con il gravame consentono di correttamente determinare il discapito
economico subito dall'assicurata.
2.7. Occorre
infatti ricordare, per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido
conseguibile in attività come quelle giudicate in casu siccome accessibili, che
relativamente ai salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio
1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag.
223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando
approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, aveva stabilito che in
attività leggere non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento completo
in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera
maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
L'importo
di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000
(STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA
19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR
1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel
febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad
un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata
dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti
economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Nel caso
in esame, posta la piena esigibilità in attività leggere adeguate in cui
l'assicurata sarebbe in grado di conseguire, considerando un grado d'occupazione
del 59%, un reddito annuo di fr. 19'816 (59% di fr. 33'587), e ritenuta una
ulteriore riduzione complessiva cifrabile in misura non superiore al 18% per
tener conto della riduzione di rendimento dovuta alle particolari limitazioni
provocate dal danno alla salute (col gravame l'insorgente sostiene addirittura
una percentuale di riduzione inferiore pari al 15%), dal raffronto del reddito
da invalido così ottenuto di fr. 16'249 annui con il reddito ipotetico da
valido di fr. 24'504, emerge un tasso d'invalidità del 33,7%.
Ora,
considerata una quota parte d'attività salariata del 59%, il discapito
economico di __________, per quanto riguarda l'attività lucrativa, è del 19.8%.
In simili
circostanze, dopo arrotondamento di tale percentuale al 20% (cfr. DTF 122 V
335), pur considerando il tasso d'invalidità quale casalinga addotto
dall'insorgente (24%, contrariamente al 20% stabilito dall'UAI), il grado
d'incapacità al guadagno complessivo è del 44%.
Considerando
invece un'invalidità quale casalinga pari al 20%, la perdita economica
dell'assicurata è pari al 40%.
In simili
condizioni, l'invalidità __________ è tale da giustificare l'erogazione di un
quarto di rendita.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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