AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.71
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00071
RG/sc
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 31 maggio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 giugno 1995, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di rendita presentata da __________,
casalinga, non raggiungendo l'invalidità il minimo previsto dalla LAI (doc. AI
_).
1.2. Con istanza
24 marzo 2000 l'assicurata ha rinnovato la sua richiesta, adducendo un
peggioramento del suo stato di salute (doc. AI _).
1.3. Con
decisione 31 maggio 2000 l'UAI non è entrato in merito della stessa motivando:
"
Con decisione del 13.6.1995 è stata respinta la
domanda intesa all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Un nuovo esame di una domanda sullo stesso
oggetto è possibile solo quando è reso verosimile che la situazione si è
modificata in modo sostanziale. Ciò non si avvera nell'evenienza concreta.
Dalla nuova domanda non si evince alcun nuovo
elemento che comprovi l'avvenuto peggioramento allo stato di salute
dell'assicurata." (Doc. AI _)
1.4. Contro la
decisione di non entrata in materia è tempestivamente insorta l'assicurata
tramite la dr.ssa __________ facendo valere che:
"
A nome e per conto della mia paziente, la
signora __________ faccio formalmente opposizione alla decisione
dell'assicurazione federale per l'invalidità che respinge la richiesta intesa
ad ottenere una rendita.
Opposizione approvata e sostenuta pure dalla
Dr.ssa __________ specialista in reumatologia che da anni segue la paziente.
Sono quindi del parere che bisogna accettare la
richiesta di una rendita di invalidità, prendendo in esame i numerosi atti a
disposizione e valutando la clinica attuale." (Doc. _)
1.5. Con risposta
di causa 10 agosto 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
"
con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo
che, per quanto attiene all'attività salariata, la sua interruzione definitiva
è avvenuta a causa della seconda gravidanza e non per motivi di salute, come
risulta dal questionario per il datore di lavoro di cui all'allegato 6, mentre,
per quanto riguarda l'attività di casalinga, dall'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica, di cui allegati 8 e 9, emerge
un grado di invalidità massimo pari al 26%, largamente insufficiente per poter
accedere alle prestazioni pecuniarie dell'AI.
Nell'ambito della procedura di revisione, l'UAI
ha verificato se fosse intervenuto, nel frattempo, un cambiamento determinante
dello stato di salute o della capacità di guadagno tale da causare una
modificazione del diritto alle prestazioni, secondo il combinato disposto degli
articoli 41 LAI e 88 a OAI.
Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata
nel caso di specie, come risulta, in particolare, della risposta all'UAI della
Dr.ssa __________, datata 25.05.2000 (cfr. all. _), dalla quale emerge
chiaramente che la situazione viene considerata "quasi" invalidante
(non essendo quindi tale in misura determinante), mancando del tutto,
nonostante l'esplicita richiesta dell'UAI in tal senso, la descrizione dei
fattori inabilitanti specifici che avrebbero potuto costituire motivo di
invalidità.
La descrizione generica contenuta nella
certificazione citata conferma quindi la sostanziale stabilità dello stato di
salute e del quadro inabilitante, così come era già stato valutato nella
precedente istruttoria." (Doc. _)
1.6. Con scritto
21 agosto 2000 la rappresentante dell'assicurata ha presentato ulteriori
osservazioni producendo della documentazione medica (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Ove la rendita
è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti
modificato in misura rilevante (art. 87 questi cpv. 3 e 4 OAI).
Questa
regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita
era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio
dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in
giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984
pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c,
RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se
l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in
modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata
irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in
materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).
Se
l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di
esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione
dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC
1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.3. Se
l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel
merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è
effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389
consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270;
Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In
quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura
applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98
consid. 3a).
Se
l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla
precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda.
Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta
è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art.
28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC
1983 pag. 389 consid. 2b).
2.4. Analogicamente
alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in
modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in
rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita
quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando
l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Nel caso in
esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico
punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon
diritto di esaminare il merito della richiesta.
Nel corso
della procedura amministrativa relativa alla domanda oggetto del presente
gravame, con certificato medico 18 aprile 2000 la dr.ssa __________, medico
generalista, ha attestato:
"
(…)
Se le patologie che
compromettono lo stato di salute della signora __________ sono sostanzialmente
invariate ben diversa è la situazione clinica attuale con una netta
progressione della malattia, in particolar modo della malattia reumatica.
Ribadisco quindi l'intenzione di non accettare la
vostra decisione ma quanto meno accettare di voler verificare l'evoluzione
della malattia e lo stato clinico attuale della paziente." (Doc. AI _)
(La sottolineatura è del redattore)
Con
successivo certificato 25 magio 2000 la medesima sanitaria ha osservato:
"
(…)
del 10.5.00 nei termini concessi e confermo che da
oltre un anno la paziente sopracitata presenta in maniera molto più frequente
delle esacerbazioni dell'asma cronica con importante dispnea, che necessitano
oltre la cura medicamentosa di base frequenti somministrazioni di cortisonici
per bocca.
La patologia preponderante rimane la malattia
infiammatoria cronica a livello articolare con coinvolgimento delle piccole e
delle grandi articolazioni ma soprattutto da un anno dall'articolazione
dell'anca sinistra e delle caviglie in seguito a sinoviti e formazioni cistiche
che procurano dolori persistenti in posizione eretta e soprattutto alla
deambulazione. La patologia algica articolare è progressiva da circa un anno,
obbliga la paziente ad assunzione regolare giornaliera di antalgici e
antiinfiammatori. Malgrado la terapia la situazione clinica attuale incide
in maniera preponderante sulla normale attività di casalinga e di madre, a tal
punto da essere quasi invalidante. (…)" (Doc. AI _) (La sottolineatura è
del redattore)
Con
rapporto 15 giugno prodotto nelle more della presente procedura, la dr. essa __________,
ha dal canto suo evidenziato:
"
Conosco la paziente dal 1994, abbiamo sempre
discusso di una poliartrite o una collagenosi con sinoviti recidivanti e
anticorpi antinucleari positivi.
Ultimamente peggiorando della situazione
soprattutto della caviglia destra dove è stata confermata anche una
capsulosinovialite reattiva nell'ambito di un'artrite. Lo stato clinico mostra
una sinovite alle due caviglie, meno del polso destro e nel gomito sinistro.
Sinovite presente anche alle due ginocchia con riduzione della motilità delle
anche bilaterali.
Esami del sangue:
(vedi copie allegate).
Conclusione:
Si tratta di una polisinovite probabilmente su
base di una collagenosi ancora non ben definita.
La paziente è peggiorata dal punto di vista
delle sinoviti al 1994 con motilità delle articolazioni ridotta anche se per il
momento è sotto terapia di cortisone perorale.
Senz'altro è da discutere una terapia di base,
cosa che volevo fare tranquillamente con la paziente. Vista la sofferenza
probabilmente entra in considerazione la terapia di Methotrexat."(Doc. _)
(La sottolineatura è del redattore)
Infine,
con scritto 21 agosto all'attenzione del TCA la dr.ssa __________, precisando
quanto esposto nell'atto ricorsuale, ha in particolare sottolineato come:
"
(…)
Dai documenti allegati risulta che la paziente
era asintomatica per quanto concerne l'artrite reumatoide. (Vedi rapporto
Ospedale __________ novembre 1994).Nel 1997 viene operata dal Dottor __________
per sinovite del ginocchio destro con versamenti recidivanti (vedi rapporto
allegato del 14.5.97) allora si era eseguita una risonanza magnetica del
ginocchio ed una scintigrafia ossea di cui allego la copia, importante per il
raffronto odierno.
Dall'inizio del 1999 la paziente presenta
importanti e continui dolori che coinvolgono la caviglia sinistra per cui viene
più volte visitata dagli specialisti che l'hanno in cura Dottoressa __________
e Dottor __________ che propongono un intervento chirurgico per l'importante
cisti sinoviale a livello della caviglia sinistra (i documenti sono in possesso
della Dottoressa __________).
Dal mese di marzo 2000 la signora __________
presenta una sintomatologia algica importante alla caviglia destra che si
assomma ai dolori della contro parte, sintomatologia costante in posizione
eretta che ne impedisce la normale deambulazione e la posizione eretta per un
breve periodo.
Gli ultimi accertamenti dimostrano che anche a
livello della caviglia destra vi è una capsulosinovite acuta (vedi risonanza
magnetica del 26.4.2000 e scintigrafia ossea del 27.5.99).
Concludendo, come ben esposto dalla reumatologa
Dottoressa __________ in data 15.6.2000 (vedi allegato) la signora
__________ presenta un peggioramento della poliartrite reumatica con
coinvolgimento delle due caviglie, peggioramento che ha necessitato l'inizio di
una terapia specialistica medicamentosa con Salazopirin.
La patologia sopraesposta in concomitanza con
la patologia asmatica pregiudica in modo importante l'attività di casalinga:
attività che ritengo limitata oltre il 50%.
(…)" (Doc. _)
(La sottolineatura è del redattore)
Alla luce
di quanto precede, a mente di questo TCA, sulla base della citata
documentazione medica, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di
certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996
Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI
1994 pag. 210/211) che rispetto alla situazione presente al
momento dell'emanazione della precedente decisione, le condizioni di salute
dell'assicurata hanno subito un peggioramento (cfr. consid. 2.5) tale da
giustificare un esame materiale della nuova domanda da parte
dell'amministrazione. Del resto, in base alla documentazione medica prodotta
pendente lite, con osservazioni 16 febbraio 2001 (XI) l'UAI stesso ha
riconosciuto la necessità di procedere ad un approfondito accertamento della
fattispecie.
Ne
consegue che gli atti devono essere ritrasmessi all'amministrazione perché
entri nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed esamini se la modifica
di circostanze ritenuta attendibile in questa sede è effettivamente avvenuta ed
in che misura essa incide sulla capacità al guadagno dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
vengono ritrasmessi all'UAI perché entri nel merito della richiesta di
prestazioni del 24 marzo 2000.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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