AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.60
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00060
RG/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 14 maggio 1995 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato
a __________, vittima di un infortunio occorso nel giugno 1991, una rendita
(intera) d'invalidità limitatamente al periodo 1° ottobre 1992 - 31 luglio
1994, negando per contro il diritto a prestazioni successivamente a tale data,
il tasso d'invalidità a far tempo dal 1° agosto 1994 essendosi ridotto in
misura tale da non più raggiungere il minimo previsto dalla LAI.
Per
quanto riguarda le prestazioni dell'assicuratore infortuni __________con
decisione su ricorso datata 14 settembre 1995 il TCA ha riconosciuto
all'assicurata un grado d'invalidità del 35% a far tempo dal 1° giugno 1995.
1.2. A seguito di
una nuova domanda datata 22 gennaio 1996, per decisione 27 febbraio 1996 l'UAI
ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni, non ravvisando alcun
peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato in
occasione della precedente decisione amministrativa.
1.3. Con istanza
11 gennaio 1999 __________ ha nuovamente presentato una domanda tendente
all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
1.4. Esperita
l'istruttoria di cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 15
maggio 2000 l'UAI ha respinto la nuova richiesta non raggiungendo l'invalidità
i minimo pensionabile:
"
(…)
Nel caso concreto già con decisione intimata
all'assicurata in data 27.02.1996 era stata respinta una precedente richiesta
di prestazioni.
L'assicurata figura portatrice di un danno alla
salute, di tipo infortunistico e per gli esiti del quale è intervenuto e
interviene l'Istituto assicurativo __________, con il riconoscimento di una
rendita avente un grado di invalidità o di incapacità lucrativa del 35%.
In occasione recente della revisione del caso
assicurativo, la __________ e in particolare il suo medico fiduciario non hanno
constatato alcun peggioramento dello stato invalidante rispetto agli anni
addietro ed è proprio per questo fatto che la rendita __________ è stata
confermata nella percentuale già citata.
Di conseguenza anche l'AI non può far altro che
associarsi a questa valutazione, motivo per cui non vi sono i presupposti per
giustificare un diritto a prestazioni, non raggiungendo il grado di invalidità
i minimi pensionistici previsti dalla Legge federale.
A maggior ragione questa valutazione diventa
sostenibile se si considera che la leggera sindrome lombo-vertebrale descritta
dal medico circondariale della __________ e dal medico specialista curante
dell'assicurata non costituisce alcun fattore di impedimento essenziale al
lavoro." (Doc. AI _)
1.5. A seguito
della domanda di revisione presentata dall'assicurata, con decisione 21 gennaio
2000 la __________ ha confermato il precedente grado d'invalidità, non
ravvisando alcun peggioramento dello stato postinfortunistico giustificante un
aumento del grado d'invalidità precedentemente stabilito (doc. AI _).
1.6. Contro la
decisione dell'UAI è tempestivamente insorta l'assicurata tramite la __________.
Col gravame, richiamando in particolare le certificazioni del medico curante,
essa ritiene sostanzialmente che la presenza di limitazioni funzionali
attribuibili ad affezioni extra-infortunistiche provocherebbe, insieme alle
conseguenze infortunistiche, un'incapacità lavorativa tale da giustificare
l'erogazione di una rendita d'invalidità.
1.7. Con risposta
17 luglio 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame evidenziando, in
sintesi, come dal profilo medico la patologia extra-infortunistica, compiutamente
valutata in sede istruttoria, non sia tale da influire sul grado d'invalidità
dovuta agli esiti infortunistici che gli accertamenti medici eseguiti dalla
__________ hanno confermato essere del 35%.
1.8. In data 30
gennaio 2001 il TCA ha chiesto alcune informazioni al medico curante
dell'interessata circa l'esito di alcuni accertamenti medici eseguiti dopo il
maggio 2000 (V).
La
documentazione medica prodotta dal citato sanitario è quindi stata trasmessa
alle parti le quali con osservazioni 9 febbraio rispettivamente 22 marzo 2001
si sono riconfermate nelle proprie domande di giudizio (VIII, X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Ove la
rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti
modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questa
regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita
era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio
dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in
giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984
pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c,
RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se l'assicurato
non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da
influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile,
nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991
pag. 270 consid. 1a).
Se
l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di
esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione
dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC
1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.3. Se
l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel
merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è
effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389
consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz,
Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In
quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura
applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98
consid. 3a).
Se
l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla
precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda.
Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta
è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art.
28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC
1983 pag. 389 consid. 2b).
2.4. Analogicamente
alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in
modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. In casu
l'insorgente rimprovera all'amministrazione di non aver tenuto conto, ai fini
della graduazione dell'invalidità, dei fattori invalidanti dovuti a malattia,
segnatamente ai disturbi alla schiena di cui fa stato la certificazione medica
agli atti, i quali, sommati agli accertati - e incontestati - esiti
infortunistici cagionanti un'incapacità al guadagno pari al 35%,
provocherebbero un'invalidità almeno del 40%.
Nel corso
dell'istruttoria esperita dall'amministrazione a seguito della nuova domanda
oggetto del presente gravame, con rapporto 19 aprile 1999 il medico curante
dott. __________, posta la diagnosi di "grave artrosi secondaria al
calcagno destro con dolori alla deambulazione" - con riferimento
quindi alle affezioni riconducibili all'infortunio del giugno 1991 - ha
attestato un'incapacità lavorativa del 50% dal 10 marzo 1998.
Con
rapporto 27 gennaio 1999 il dott. __________, dal canto suo, ha certificato
un'incapacità lavorativa pari al 40% dovuta agli esiti infortunistici con
riferimento alla diagnosi di "esiti dopo frattura del calcaneo, stato
dopo artrodesi dell'articolazione sottoastralgica piede destro. Artrosi post
traumatica dell'articolazione calcaneo-cuboidea piede destro". (doc.
AI _).
Con
successivo rapporto datato 14 marzo 2000, il medesimo specialista,
riconfermando un grado di incapacità al lavoro del 40-50% a motivo delle affezioni
dovute ad infortunio, ha altresì evidenziato la presenza di una "lieve
sindromelombo-vertebrale senza segni radicolari" (doc. AI _).
Con due
certificati prodotti pendente lite, il medico curante dott. __________ ha
dapprima dichiarato di "ritenere la paziente inabile almeno al 40% in
seguito agli esiti dell'infortunio del 01.06.1994", precisando che la
"paziente lamenta grossi disturbi del piede destro con dolori
nevralgici e anche bruciori. La deambulazione risulta disturbata e verso
pomeriggio subentrano dolori lombari dati dai problemi statici" e che
"un'attività come operaia risulta più realisticamente fattibile nella
misura della mezza giornata lavorativa" (doc. _). Nel successivo
certificato il medico ha quindi dichiarato che "la paziente presenta
dolori cronici lombari statici in seguito in parte all'esito della frattura
calcaneare destra e all'artrodesi dell'articolazione sotto-astrogalica del
piede destro" sottolineando che "la sintomatologia con dolori
pseudoradicolari delle gambe inducono al momento ad un ulteriore
approfondimento" e ritenendo di dover "attendere l'evoluzione
in atto e gli approfondimenti previsti in questi giorni" (doc. _).
Alla luce
di queste ultime considerazioni, come visto, il TCA ha chiesto al sanitario
interessato di produrre la documentazione relativa agli ulteriori preannunciati
accertamenti.
Dando
seguito a tale richiesta, il dott. __________ ha quindi prodotto il rapporto
relativo all'esame TAC lombare eseguito dal dott. __________, il quale conclude
evidenziando la presenza di una "lieve spondilosi del segmento L3-5 e
moderata spondilartrosi L4-5 e L5-S / minima protusione dorso-mediale del disco
L5-S1 / non segni di ernia discale né di compressione radicolare né del sacco
durale ai livelli esaminati" (VI).
Infine,
dal rapporto concernente l'esame effettuato dal chirurgo dott. __________
nell'ambito degli accertamenti medici effettuati dalla __________ emerge che:
"
Soggettivamente
l'assicurata si lamenta dei soliti dolori al piede destro ma anche alla
schiena.
Oggettivamente si
trova un piede destro con un'artrodesi talo-calcaneare completamente bloccata.
Ci sono disturbi ai movimenti estremi di estensione/flessione all'articolazione
Chopart con lieve artrosi. Esiste un'ipestesia e disestesia nel dermatoma di S1
del piede destro, su una regione di 14 x 15 cm.
Il neurologo ha parlato di una lesione locale del
nervo peroneo superficiale nel senso di un piccolo neuroma.
Esiste anche una lieve sindrome lombo-vertebrale
senza segni radicolari con segno di tendomiosi alla cresta iliaca posteriore
destra.
La situazione è stata discussa in esteso con la
paziente, insieme al nuovo medico circondariale, il dr. __________. ortopedico.
La paziente per il momento non vuole sottoporsi
a nessun nuovo intervento, neanche al nervo, se non le danno la garanzia che
dopo andrà meglio (v. anche la lettera del dr. __________ del 6.9.1999).
Per la lieve sindrome lombo-vertebrale, la
paziente non necessita di cure speciali." (rapporto __________ 11.11.99,
sub. doc. _ pag. 4)
2.6. Orbene, alla
luce della citata documentazione medica, emerge che l'assicurata, oltre
all'affezione riconducibile all'infortunio le cui conseguenze invalidanti sono
rimaste immutate rispetto alla precedente decisione amministrativa, presenta
attualmente (momento della decisione impugnata) una problematica alla schiena,
alla quale tuttavia nessun elemento agli atti consente di attribuire valenza
invalidante.
Infatti
né dal certificato del dott. __________ - il quale ha evidenziato trattarsi di
"leggera sindrome lombovertebrale" la quale "non sembra
costituire un fattore di impedimento essenziale" - né tantomeno dalle
certificazioni mediche prodotte dall'insorgente a sostegno ella propria
richiesta (cfr. certificati medici 16 giugno 1999 (che tra l'altro riferisce,
come visto, al pari del precedente rapporto 19 aprile 1999 - sub. doc. AI _ -
di un'incapacità del 40% dovuta agli esiti infortunistici) rispettivamente 29
maggio 2000 del curante dott. __________; cfr. anche rapporto 7 giugno 2000 del
dott. __________) - la quali si limitano invero a diagnosticare la presenza di
una siffatta affezione indicando in maniera del tutto generica un'incapacità
lavorativa e senza fornire indicazione alcuna circa le effettive limitazioni
che l'assicurata incontrerebbe nello svolgimento dell'attività lavorativa -
emergono elementi idonei a giustificare un diverso giudizio circa il grado
d'invalidità dell'assicurata.
Non
essendo stata riscontrata, sulla base dei concludenti e pertinenti accertamenti
medici eseguiti dall'assicuratore LAINF, alcuna rilevante modifica per quanto
riguarda gli esiti infortunistici, l'assicurata è da ritenere invalida, con la
certezza richiesta nelle assicurazioni sociali, nella misura precedentemente
stabilita del 35%.
Nessun
elemento agli atti giustifica per il resto l'esperimento di ulteriori
accertamenti medici volti a definire l'incidenza sulla capacità lavorativa e,
di riflesso, di guadagno, dell'insieme delle affezioni di cui __________ è
portatrice.
In tale
ottica alla richiesta dell'insorgente di procedere ad una perizia
multidisciplinare questo TCA ritiene di non dar seguito.
Al
proposito giova infatti ricordare che quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992
in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
In
concreto, alla luce delle considerazioni che precedono, la documentazione agli
atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio.
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui ricevibile il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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