AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.57
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00057
RG/sc
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
di professione operaio forestale, il 5 febbraio 1998 ha presentato una
richiesta tendente all'assegnazione di una rendita d'invalidità.
In
relazione a tale richiesta il medico curante dott. __________, generalista, ha
diagnosticato una "degenerazione discale L3/L4 e L4/L5 con una
protusione discale importante al livello L4/L5 con restringimento del canale e
soprattutto compressione della radice L5 a sinistra" (doc. AI _).
Sulla
base di accertamenti medici ed economici esperiti nell'ambito della procedura
amministrativa - di cui si dirà nel prosieguo in quanto necessario ai fini del
giudizio - per decisione 13 aprile 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) ha assegnato all'assicurato una mezza rendita a far tempo dal 1° marzo
1998 per un grado d'invalidità del 60%. L'amministrazione ha considerato che:
"
(…)
Sulla base dei dati medici si può definire una
capacità lavorativa del 50% in attività leggere e del 70% in attività molto
leggere.
Il guadagno realizzato nell'attività di
boscaiolo, prima che si manifestasse la malattia a carattere parzialmente
invalidante, era di Fr. 44'032.-- annui.
Il reddito conseguibile in un'attività
confacente, non qualificata, è di Fr. 17-18'000 annui. Da questi dati si ricava
una perdita di guadagno del 60% circa.
Si rinuncia alla messa in atto di provvedimenti
professionali reintegrativi in quanto non permetterebbero un maggior recupero
della capacità di guadagno." (Doc. AI _)
1.2. Contro la
decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato, rappresentato dalla
suo datore di lavoro, l'Azienda __________, il quale ha (implicitamente)
postulato l'assegnazione di una rendita intera, sostenendo che __________, a
causa del danno alla salute di cui è portatore, non può essere ritenuto in
grado di svolgere le attività ritenute siccome esigibili dall'amministrazione
sulla scorta della refertazione medica agli atti.
1.3. Con risposta
8 novembre 1999, l'UAI si è riconfermato nella propria decisione ed ha chiesto
la reiezione del gravame, osservando:
"
(…)
- Per quanto attiene il grado di invalidità,
rileviamo coma la motivazione del ricorso non proponga, in effetti, prove
contrarie decisive, limitandosi bensì ad una enunciazione generica di
inabilità, mentre l'indicazione di un fattore inabilitante specifico (guida
veicoli) viene associato ad un eventuale, ulteriore peggioramento dello stato
di salute, che sarebbe tuttavia da valutare, se del caso, con una nuova
procedura, successiva a quella che ha dato origine alla decisione impugnata.
Gli accertamenti dell'UAI sono stati comunque
esaurienti e circostanziati: il rapporto della consulente in integrazione
professionale del 20.12.1999, infatti, ha preso in esame tutte le risultanze
presenti all'incarto, sia di ordine medico che relative alla possibilità di
integrazione professionale, giungendo a calcolare una capacità di guadagno
residua oscillante fra il 38,6 e il 40,9%, corrispondente ad un grado di
invalidità del 61,4 / 60,9%. (…)" (Doc. _)
1.4. Con scritto
6 luglio 2000 il rappresentante dell'assicurato ha sostanzialmente confermato
le motivazioni e le conclusioni contenute nell'atto ricorsuale (VI).
in
diritto
2.1. A norma
dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
· la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
La misura
dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido."
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.2. Onde
accertare lo stato di salute del ricorrente, l'amministrazione ha sottoposto
l'assicurato ad una perizia medica specialistica a cura del Dipartimento di
neurochirurgia del Kantonsspital __________, il quale con referto 22 febbraio
1999 ha diagnosticato:
"
(…)
Diskopathien L3/4 und L4/5, leichte Progression der
Diskopathie L4/5. Mediane Diskusprotrusion L4/5, angedeutete para-mediane Lage
links mit Tangierung der Nervenwurzel L5 ohne bedeutende Einengung des
Spinalkanals auf dieser Höhe. (…)"
(Doc. AI _)
e
osservato, in merito alla capacità lavorativa ed alle possibilità di
reintegrazione, che
"
(…)
Die leichte Zunahme und gleichzeitige Progredienz
der Diskopathien L4/5 lässt einerseits vermuten, dass der Patient die
angegebenen Beschwerden hat, andrerseits empfehIen, dass er als Waldarbeiter
nicht mehr eingesetzt wird. In seinem Alter würde die Weiterführung dieser
schweren Tätigkeit zu einer echten Invalidisierung führen, auch für
theoretische leichtere Tätigkeit.
Als Waldarbeiter ist der Patient definitiv als
100 % Invalide zu betrachten.
Bezüglich EntwickIung seiner Beschwerden seit der
Absetzung der schweren Tätigkeit bis zum Datum unserer ambulanten Untersuchung,
hat sich angeblich nichts wesentliches verändert. Der Patient übertreibt seine
Beschwerden, weil er befürchtet, wieder als Waldarbeiter arbeiten zu müssen,
wenn er angeben würde, dass seine Beschwerden nachgelassen haben. Entsprechend
dieser Vermutung und in Anbetracht der Tatsache, dass der Patient gar nicht
motiviert ist, sich eingliedern zu lassen, bleibt lediglich die theoretische
Einschätzung seiner Arbeitsbelastbarkeit festzulegen. Für eine wechselartige
Arbeitstätigkeit, teils sitzend, teils stehend, teils gehend, ohne Heben von
Gewichten schwerer als 3 Kg, ohne dauernde vorübergeneigte Oberkörperstellung,
kann der Patient theoretisch 6 Stunden täglich eingesetzt werden, entsprechend,
nach unserer Ansicht einer gesamten Arbeitsunfähigkeit von 50 %. Eine
entsprechende Umschulung ist theoretisch denkbar, ob der Patient sich einer
solchen Umschulung motiviert unterzieht, ist jedoch zu bezweifeln. Nach unserer
Ansicht steht dem Patient eine volle lnvalidität nicht zu." (Doc. AI _)
Dal
fascicolo emerge inoltre che con rapporto 14 aprile 1998 il dott. __________,
neurochirurgo, aveva avuto modo di rilevare come
"
(…)
In qualità di boscaiolo, sicuramente, il paziente è da considerare
inabile in misura piena. Qualora il datore di lavoro gli offrisse la
possibilità di un lavoro molto più leggero, nel quale il paziente non debba
sollevare pesi ingenti o restare per molto tempo in posizioni scomode, una
ripresa del lavoro come boscaiolo sarebbe allora possibile nella misura del
50%. In una qualsiasi altra attività, nella quale il sollevamento dei pesi
sia limitato e non superi i 10/15 Kg e il paziente abbia la possibilità di cambiare
regolarmente posizione fra statico e dinamico, ci potrebbe pure essere una
capacità lavorativa del 50%. Dubito, comunque, che una ripresa del lavoro
in una qualsiasi attività sia possibile e dubito anche che un tentativo di
reintegrazione professionale giunga a buon fine. (…)" (Doc. AI _)
Agli atti
figura pure un rapporto del dott. __________, generalista, datato 19 febbraio
1998, il quale evidenziando una totale incapacità lavorativa quale boscaiolo,
ha ritenuto l'assicurato in grado di svolgere un'attività lavorativa che non
comporti sforzi fisici (doc. AI _).
2.3. Le
risultanze peritali sono indi state sottoposte alla Consulente in integrazione
professionale dell'AI, la quale con rapporto 20 dicembre 1999 ha in particolare
osservato:
"
(…)
Danno alla salute e conseguenza
Il danno alla salute è descritto nella perizia affidata al Dr.
med. __________ della clinica neurochirurgica del Kantonsspital di __________;
in sintesi: da una diagnosi di Discopatie L314 e L415, protrusioní discali mediane
L4/5 (...), l'assicurato risulta inabile nella sua professione Operaio
forestale/Boscaiolo; questo tipo di attività è da considerare troppo pesante
per lo stato di salute; si definisce un'abilità medico-teorica del 50% per
mansioni generiche di tipo leggero; inoltre, dove non sia costretto a sollevare
pesi superiori a 3 kg, dove possa alternare regolarmente la postura (seduto, in
piedi, in movimento), evitando la posizione monotona della parte superiore
del corpo, (...) là dove fossero contemplate tutte queste limitazioni, si
potrebbe ipotizzare una presenza sul posto di lavoro di 6 ore quotidiane (che
corrisponderebbe ad un 70% circa), si tratta verosimilmente di attività
normalmente riservate a personale femminile.
Il dover evitare la posizione eretta prolungata, gli sforzi fisici
maggiori e tutta la serie di impedimenti sopra esposti, significa prevedere
possibilità di collocamento quasi nulle; seppure teoricamente possibile,
un'attività lucrativa che possa contemplare tali limitazioni, non è facilmente
offerta a personale con problemi di salute (i datori di lavoro paventano una
mancata tenuta regolare).
(…)
Reintegrazione professionale
Come si è già spiegato più in alto, nel caso specifico possiamo
solo ipotizzare il finanziamento di un periodo di introduzione al lavoro in
attività generiche leggere e confacenti con lo stato di salute, presumibilmente
le attività normalmente riservate al personale femminile.
Le indicazioni medico‑teoriche sulle esigibilità,
evidenzíano che l'assicurato può essere considerato abile al lavoro, in misura
parziale anche in attività generiche leggere (50%) ed in attività perfettamente
adeguate (circa 6 ore ai giorno cioè 70% di un tempo di lavoro normale);
nell'uno e nell'altro caso si può quantificare una capacità di guadagno
variante tra i 17‑18'000 franchi all'anno.
Provvedimenti professionali
Una riqualifica professionale di base, non entra in linea di conto
per le scarse conoscenze scolastiche di base, anche nella lingua italiana.
Le misure d'integrazione professionale contemplate dalla LAI,
possono essere suddivise in due grandi categorie; la prima di queste, prevede
che i provvedimenti professionali vengano eseguiti ed attuati presso strutture
convenzionate con l'Al (Centri di formazione come __________, __________, ... )
dove si dispensano formazioni volte a raggiungere livelli di qualifica o di
semiqualifica solida (quindi mediante regolare tirocinio federale, pratico o
empirico, la durata della formazione può variare da un minimo di due ad un
massimo di quattro anni); la seconda di queste, prevede l'esecuzione dei
provvedimenti presso qualsiasi altro operatore, in particolare da un datore di
lavoro, quindi secondo una metodologia "en emploi" (essendo attività
di tipo generico la durata del provvedimento varia da un minimo di 1 ad un
massimo di 6 mesi a seconda della complessità delle mansioni da imparare). La
seconda categoria potrebbe essere l'unica adatta al signor __________
(purtroppo tale provvedimento non può essere ordinato a priori perché dipendente
dalla disponibilità di un potenziale datore di lavoro a mettere a disposizione
un posto di formazione che poi dovrebbe sfociare in un'assunzione definitiva).
Conclusioni
Elemento medico
L'assicurato presenta un danno alla salute le cui conseguenze risultano
dalla documentazione medica agli atti.
Sulla base dei dati medici si può definire una capacità lavorativa
medico teorica del 50% in attività generiche leggere e del 70% in attività
molto leggere (massimo pesi di 3 kg).
Elemento economico
Considerati gli elementi medici, professionali ed economici messi
in luce, riteniamo di poter sostenere quanto segue.
Il guadagno realizzato, nell'attività di Boscaiolo presso
l'Azienda __________ era, nel 1996, di fr. 44'032.‑ annui.
Il reddito teorico esercitando un'attività confacente non
qualificata, potrebbe essere di circa fr. 17-18'000. ‑ annui.
La capacità di guadagno residua varia dal 38,6 al 40, 9%.
L'analisi di cui sopra, fa sì che si che si possa considerare
adeguata l'attribuzione di una mezza rendita da parte dell'Assicurazione
invalidità." (Doc. AI _)
Sulla
base della documentazione medica agli atti e del rapporto della Consulente AI,
col querelato provvedimento l'UAI ha stabilito un grado d'invalidità del 60%
risultante dal raffronto di un reddito da invalido di fr. 17'000-18'000.- che
l'assicurato potrebbe ancora conseguire in attività leggere o molto leggere,
con un reddito ipotetico da valido pari a fr. 44'032.-.
Con il
gravame l'assicurato contesta in sostanza l'esigibilità delle attività che,
sulla base degli atti medici all'inserto, l'amministrazione ha giudicato
compatibili con il suo danno alla salute.
2.4. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.5. Nel caso in
esame, alla luce della refertazione medica agli atti, in particolare della
perizia del Dipartimento di neurochirurgia del Kantonsspital __________ e della
valutazione del dott. __________ del 14 aprile 1998 (cfr. consid.2.2) -
entrambe redatte sulla base di accertamenti approfonditi e completi
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - è da ritenere siccome
dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 111 V 188 consid. 2b) che
l'assicurato presenta ancora una capacità lavorativa del 50% in attività
leggere non comportanti lo spostamento e sollevamento di pesi superiori a 10-15
kg e nelle quali egli possa regolarmente cambiare posizione (seduta, eretta, in
movimento), mentre in attività non comportanti il sollevamento di pesi sino a 3
kg egli presenta una capacità lavorativa di 6 ore giornaliere.
Del resto
le tavole processuali non contengono elementi o concreti indizi idonei a
contraddire tale conclusione.
In simili
condizioni, anche la valutazione del 20 dicembre 1999 della Consulente AI,
laddove viene ritenuta una capacità lavorativa di __________ del 50% in
attività leggere rispettivamente di ca. il 70% in attività molto leggere, non
può che essere condivisa.
2.6. Dal profilo
economico, per quanto concerne la fissazione del reddito da invalido, l'UAI,
sulla scorta della succitata refertazione medica e della valutazione della
Consulente AI, ha concluso che l'assicurato potrebbe conseguire un reddito
annuo di fr. 17'000-18'000.
A tal
proposito va ricordato che riguardo ai salari applicati nel Canton Ticino
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando
approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con
sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183;
RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo
pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il
reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è
stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998
(STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C).
I parametri
utilizzati dal TCA sono stati sinora regolarmente approvati dal TFA, ad esempio
nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in
SVR 1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999
in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P, 4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio
2000 in re B.C.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle
assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'__________, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto
1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata
nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'__________ abbia fatto capo, per determinare il tasso
d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la
graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per
l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i
necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle
circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
2.7. In casu, alla
luce della succitata giurisprudenza, occorre rilevare che se da un lato la
valutazione della Consulente appare corretta per quanto riguarda la
considerazione di un'esigibilità in attività leggere pari al 50%,
rispettivamente in attività molto leggere pari a ca. il 70%, lo stesso non può
dirsi per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido, in relazione
al quale la Consulente ha oltrettutto ritenuto di dover applicare, per la
determinazione del reddito conseguibile in attività molto leggere, i salari
applicabili al personale femminile.
Tale modo
di procedere non può tuttavia essere ritenuto corretto.
Al
proposito infatti, il TFA ha già avuto modo di affermare che, in situazioni del
genere, occorre considerare i salari che un uomo può conseguire esercitando
attività leggere in un mercato equilibrato del lavoro. Voler applicare i salari
realizzati in attività leggere dalla manodopera femminile, equivarrebbe, sempre
secondo la Corte federale, “... a valutare doppiamente - e inammissibilmente -
la diminuita capacità lucrativa dell’interessato” (STFA 24.7.1997 in re W.-A.
c. M.; cfr. anche STFA 12.11.1996 in re __________ c. F., 7.1.1997 in re
__________ c. D.).
A titolo
di esempio, giova ricordare che con sentenza 27.4.1999 il TCA ha ritenuto
esigibile lo stipendio conseguibile da manodopera maschile nel caso di un
assicurato in grado di sollevare il braccio sinistro solo fino all'orizzontale
cui erano impedite le attività che provocavano vibrazioni e che non poteva
portare pesi superiori ai 5 kg (STCA 27.4.1999 in re G.T. c. __________;
sull'applicazione del salari in attività leggere versati ad assicurati di sesso
maschile con limitazione di sollevare e trasportare pesi oltre i 5 kg cfr.
inoltre STCA 13.7.1995 in re B. c. __________).
Nella
sentenza 7.5.1999, il TCA ha inoltre considerato esigibile il reddito
conseguibile da personale maschile in attività leggere da parte di un
assicurato in grado di svolgere unicamente attività molto leggere da
esercitarsi prevalentemente a livello del piano di lavoro (STCA 7.5.1999 in re
L.D.S c. __________).
Orbene,
considerata in concreto una capacità lavorativa del 70% in attività
molto leggere, pur tenendo conto del massimo della riduzione consentita (25%)
applicata al salario stabilito per simili attività nel settore privato nel 1998
(45'390) e senza, inoltre, considerare probabili adeguamenti che
comporterebbero un aumento del reddito da invalido per l'anno 2000 (anno
determinante per la determinazione dei redditi ai fini del calcolo
dell'invalidità, la decisione impugnata essendo stata emanata nell'aprile 2000;
cfr. RCC 1991, 332, RCC 1989, 123; DTF 116 V 248 consid. 1a), é solo
ipotizzando un salario ipotetico da valido, nel 2000, di oltre fr. 71'000.-
annui, che dal raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 23'830.-
(70% di 45'390 ulteriormente ridotto del 25%) emergerebbe un tasso d'invalidità
giustificante l'erogazione di una rendita intera d'invalidità (66 2/3%).
Ora, non
v'è chi non veda come l'ipotesi di un reddito da valido di tale importo appare
del tutto irrealistica ed inverosimile, dagli atti emergendo chiaramente come,
negli anni precedenti il manifestarsi dell'incapacità lavorativa, l'assicurato
ha percepito quale operaio forestale fr. 41'731,40 nel 1995 rispettivamente fr.
44'031,60 nel 1996 (cfr. doc. AI _).
D'altronde,
alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le
circostanze particolari, é da ritenere verosimile che senza il danno alla
salute, considerato il citato aumento del salario dal 1995 al 1996 e
dell'ulteriore aumento della retribuzione oraria da fr. 20.35 nel 1996 (doc. AI
_) a fr. 24.30 nel 1998 (doc. AI _), nell'anno determinante dell'emanazione della
decisione (2000) l'assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo lordo
non inferiore a fr. 48'000.-. In simili circostanze l'eventualità di un tasso
d'incapacità al guadagno inferiore al 50% con conseguente modifica della
decisione amministrativa a detrimento dell'assicurato non appare in concreto
ipotizzabile.
Considerato
quanto precede, la decisione con cui l'UAI ha riconosciuto il diritto di
__________ all'erogazione di una mezza rendita d'invalidità merita di essere
tutelata.
2.8. Con il
gravame l'insorgente ha chiesto al TCA di procedere, eventualmente, ad una
ulteriore valutazione medica.
Al
proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché la
documentazione medica agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del
presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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