AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.55
Data decisione, Autorità:
19.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00055
rg/nh
Lugano
19 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2000 di
contro
la decisione del 25 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1948, dal 1° ottobre 1997 beneficia di una rendita intera di invalidità
per un grado d'invalidità del 90% (cfr. doc. AI _).
In esito
alla procedura di revisione avviata nel luglio 1999, per decisione 25 aprile
2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha soppresso il versamento della
rendita intera, riconoscendogli il diritto ad una mezza rendita con effetto dal
1° giugno 2000, motivando:
" (…)
Se la capacita' di guadagno migliora l'assicurazione ritiene che tale
circostanza possa avere un influsso sul diritto alla rendita (riduzione o
soppressione) a decorrere dal momento in cui si puo' supporre che il
cambiamento constatato perduri (art. 88a dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidita').
Detto cambiamento dev'essere in ogni caso tenuto in considerazione allorche' e'
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuera' a sussistere. La rendita sara' ridotta o soppressa con il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Dopo revisione si riconosce un
grado d'invalidità del 55% con conseguente diritto a mezza rendita.
Infatti a seguito delle
osservazioni presentate dall'assicurato il 19.09.1999 contro la nostra proposta
di decisione abbiamo aggiornato sia la documentazione medica che economica
(inchiesta a domicilio). Tali nuovi accertamenti confermano che lo stato di
salute dell'assicurato ha subito un miglioramento e che la capacità di lavoro
può attualmente essere valutata, quale gerente, al 45%.
Un ricorso interposto contro la
presente decisione non avra' effetto sospensivo in virtu' dei combinati
disposti dell'art. 97, cpv. 2, LAVS e dell'art. 81 LAI."
1.2. Con
tempestivo ricorso datato 8 maggio 2000 l'assicurato chiede l'annullamento
della decisione amministrativa e il conseguentemente riconoscimento di un tasso
d'invalidità del 75%.
A
motivazione del gravame, con scritto 5 luglio 2000 l'assicurato precisa che
" (…)
- Mi viene
giustamente riconosciuta l'invalidità totale per quanto riguarda i servizi
trasporto allievi e raccolta rifiuti, in quanto non sono più in grado di
guidare i veicoli.
Faccio
osservare che i servizi di cui sopra rappresentano attualmente il 50% di tutte
le altre mie attività (ristorante).
- Per le
rimanenti attività mi viene riconosciuta un'invalidità del 55%, che a mio modo
di vedere non corrisponde alle mie attuali capacità lavorative.
Il signor
__________ mi ha spiegato le varie percentuali circa le mie possibilità di
lavoro, ma ritengo che le stesse sono state fissate in modo sommario e senza
giustificazione alcuna.
Le mie
condizioni di salute, dopo l'intervento chirurgico sono sì migliorate ma non
tanto da permettermi di svolgere nemmeno parzialmente le mie
precedenti attività di ristoratore e tutto quanto annesso alla conduzione di un
esercizio pubblico. Manifesto continuamente disturbi alla vista, all'equilibrio
e di comunicazione, per cui trovo enormi difficoltà in ogni minima attività,
in special modo a diretto contatto con la clientela.
Devo sempre dipendere da terze persone per ogni lavoro (vedi
approvvigionamento ristorante, lavori d'ufficio, manutenzioni esterne, servizio
clientela, ecc.).
Faccio osservare che il mio Esercizio si trova in zona molto
periferica, per cui devo sempre dipendere da terzi per recarmi al centro più
vicino __________ per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative.
La mia presenza la Ristorante si limita praticamente ad un
servizio di controllo del personale addetto, cosi come per le pulizie e
manutenzioni esterne.
Spero con
questo mio scritto di averVi dati i necessari ragguagli circa la mia
situazione, e chiedo a questo On.Tribunale di voler annullare la decisione 25
aprile 2000 dell'Ufficio Cantonale di Invalidità, e di voler fissare il mio
grado d'invalidità perlomeno al 75%."
1.3. Con risposta
di causa 26 giugno 2000 l’UAI propone di respingere il ricorso osservando che
" (…)
con riferimento al ricorso in oggetto, rileviamo che lo stesso non propone
argomentazioni specifiche, mentre l'istruttoria condotta dall'UAI appare
completa e concludente.
In particolare, vorremmo segnalare l'aggiornamento della
situazione sia medica che economica, quest'ultimo condotto per mezzo
dell'inchiesta per gli indipendenti (cfr. rapporto del 27.10.1999, ali. _),
nell'ambito della quale, dopo un'attenta e motivata analisi delle attività
ancora esigibili, si conclude per la loro permanenza nella misura del 45%, ciò
comportando un grado massimo di invalidità del 55%.
Ad avviso dell'UAI, pertanto, non sussistono e non sono stati
proposti motivi comprovati e plausibili per ritenere inadeguata la decisione
impugnata."
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della rendita intera assegnata a __________.
Con
l'atto querelato l'UAI, adducendo un miglioramento della capacità al guadagno,
ha infatti ridotto la rendita intera riconoscendo il diritto ad mezza rendita
d'invalidità a contare dal 1° giugno 2000.
Giusta
l'art. 41 LAI se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure
soppressa.
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
Anche ai
fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute.
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a;
DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b).
Le
conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica
rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio
retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito
ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede
di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.3. Nel caso di
assicurati attivi, il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di
un confronto dei redditi (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
Per
procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile
in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi
permettendo di calcolare il tasso di invalidità. Nella misura in cui i redditi
non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base
degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati
approssimativi ottenuti (metodo generale di confronto dei redditi; DTF 104 V
136 consid. 2a-2b).
La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo
il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un
calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso
(cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI
1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V
139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138;
ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid.
1.a).
Se ci si
fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio
secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve
essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo
significato (AHI praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valerio, Droits
et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità
degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato
può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al
prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si
potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri,
più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se
l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio
chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti
amministrativi.
In seguito
si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il
prodotto dell’azienda.
In fine
il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe
stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC
1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si
deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle
sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che,
congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p.
441).
2.4. Nel caso di
un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di conseguenza
il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a
stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Nel caso in
esame, dal fascicolo risulta che, interpellato dall'amministrazione nell'ambito
della procedura di revisione, con rapporto 3 agosto 1999 il dott. __________,
posta la diagnosi di
"
Il paziente è mantenuto sotto controlli regolari
da parte dell'oncologia __________ e, fortunatamente, non vi sono più reperti
sospetti per lesioni tumorali o metastatiche per cui penso che l'invalidità
debba essere decurtata a partire dal primo di luglio di almeno il 50%."
e
rilevata l'assenza di "reperti sospetti per lesioni tumorali o
metastatiche", ha dichiarato che "l'invalidità debba essere decurtata
a partire dal primo luglio di almeno il 50%" (cfr. doc. AI _).
Con
rapporto 31 marzo 2000 il dott. __________, oftalmologo, chiamato ad esprimersi
dal punto di vista oculistico sulla capacità lavorativa dell'assicurato -
portatore, consecutivamente all'intervento chirurgico di escissione di una
grossa metastasi cerebrale su citoma polmonare, anche di una persistente
diplopia - ha rilevato in particolare come l'interessato presenti molti
disturbi tra cui la difficoltà di concentrazione, difficoltà nel leggere e
nello scrivere e sia impossibilitato a guidare veicoli. Lo specialista ha
quindi indicato un'incapacità al lavoro dal profilo oculistico tra il 30% e
50%, evidenziando tuttavia come un giudizio sulla capacità lavorativa di
__________ sia possibile unicamente considerando lo stato di salute generale e
l'intero contesto della malattia (cfr. doc. AI _).
In data 6
settembre 1999 la dr.essa __________ dell'Istituto __________, presso
l'Ospedale __________, richiamando i suoi precedenti rapporti medici, ha dal
canto suo sottolineato l'assenza di cambiamenti significativi sia per quanto
riguarda la prognosi che l'andamento della malattia, rilevando per il resto il
permanente rischio di recidiva sia cerebrale che polmonare e di
metastatizzazione ossea ed epatica (cfr. doc. AI _).
Con
successivo rapporto 13 dicembre 1999 la medesima sanitaria, riconfermando il
contenuto delle precedenti sue certificazioni, ha in particolare posto in
rilievo la presenza di una "limitazione funzionale legata agli esiti
dell'intervento chirurgico cerebrale e della radioterapia cerebrale
post-operatoria con progressivo calo del visus e disturbi dell'equilibrio e
dell'articolazione della parola" (cfr. doc. AI _).
Per
quanto riguarda le valutazioni dello stato di salute e delle incidenze sulla
capacità lavorativa espresse in occasione della precedente procedura sfociata
con provvedimento formale 2 dicembre 1998, con cui l'UAI ha assegnato
all'assicurato una rendita AI intera per un grado d'invalidità del 90% (cfr.
doc. AI ), gli specialisti dell'_________ avevano osservato:
"
Paziente con microcitoma polmonare
metastatizzante alla diagnosi nel novembre '96.
La situazione di malattia rivalutata nel luglio
'98 non evidenzia segni per attuali localizzazioni di malattia.
La prognosi rimane comunque severa ed il paziente
lamenta tutta una serie di sequele neurologiche legate all'intervento
chirurgico cerebrale ed alla radioterapia successiva (instabilità alla marcia,
calo del visus, problemi nell'articolazione della parola). L'ultimo controllo
cerebrale è stato effettuato mediante TAC nell'aprile u.s. ed il quadro clinico
è stazionario. Il paziente dev'essere sicuramente considerato inabile al lavoro
al 100% e non vi sono possibilità di altri lavori confacenti al suo
stato."
rilevando
che
"
L'attività del paziente (proprietario di un
ristorante) non è più compatibile con le sequele neurologiche conseguenti
all'intervento chirurgico e alla radioterapia cerebrale."
e che
"
Il paziente presenta un'instabilità alla marcia,
un calo del visus, un'iporeflessia degli arti inferiori ed una difficoltà
all'articolazione della parola che rendono improponibile qualunque altro
lavoro.
Inoltre la prognosi legata alla malattia continua
ad essere severa a medio termine."
Sempre
nell'ambito dellla precedente procedura, con rapporto 18 maggio 1998 il dott.
__________, aveva attestato che "ci troviamo di fronte ad una remissione
della malattia tumorale ma ad una diplopia tale per cui il paziente non è più abile
al lavoro. La prognosi rimane tuttavia infausta", precisando inoltre che
l'assicurato è inabile al lavoro almeno nella misura del 70%" (cfr. doc.
AI _).
2.6. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p.
34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V
275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno
alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF
114 V 283 consid. 1c).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315
consid. 315 consid. 3c).
Il suo
compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991,
pag. 331 consid. 1c).
Il medico
non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla
capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte
dell’AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
2.7. Per
stabilire il grado invalidità dell'assicurato, titolare e gerente di ristorante
a titolo indipendente (accessoriamente, ma sempre a titolo indipendente, egli
si occupa anche del trasporto degli allievi e della raccolta dei rifiuti nel
comune proprio comune di domicilio), l'amministrazione ha quindi stabilito
l'invalidità di __________ secondo il metodo straordinario (cfr. consid.
2.3-2.4). A tale uopo l'UAI ha ordinato all'ispettorato AI di esperire
un'inchiesta per indipendenti. Con rapporto 29 ottobre 1999 l'incaricato dell'inchiesta
ha evidenziato quanto segue:
" 2. Dati
riguardanti l'azienda
2.1 Prima dell'insorgenza dell'invalidità Dal
1970 titolare del Ristorante __________
Tipo dell'azienda (ramo di attività): Ristorante,
pizzeria con cucina calda
Edifici (numero, anno di
costruzione, ecc.): 2 sale pranzo, locale bar, in totale ca.130
posti. Terrazza con ca. 80 posti, ampio posteggio. Ha concesso un diritto di
superficie al __________ per la costruzione di 3 campi.
Apertura: fino al 1997 l'esercizio pubblico era aperto dalle 0900
alle 2400. Chiusura il giorno di mercoledì
Per il trasporto allievi dispone di 3 pulmini. Per la raccolto
rifiuti dispone di 1 furgone. La raccolta effettuata per il comune di
__________ viene effettuata 2 volte la settimana.
Posizione locale (centro, ecc.): Frazione
di __________, strada per il __________, lontano dall'abitato.
Mezzi di comunicazione: raggiungibile solo con mezzi privati
Numero di dipendenti vedi punto 3.1 a tempo pieno a tempo parziale
Altri elementi importanti
nel caso specifico: Per quanto concerne l'attività nell'esercizio
pubblico afferma che prima dell'evento (1996) era presente in pratica
dall'apertura al mattino fino alla chiusura serale. Si occupava in particolare
della preparazione dei tavoli (mise en place), servizio sia al bar che in sala
pranzo e in terrazza. Occupato inoltre nella pulizia dei tavoli, pulizie
esterne, taglio erba e manutenzione dei campi da tennis. Nell'ambito
dell'esercizio pubblico era pure occupato, in collaborazione con la moglie, del
contatto con i fornitori e la clientela, direzione e controllo dei dipendenti,
controllo cassa.
Per la manutenzione dei campi da tennis e le pulizie esterne
dichiara di essere stato occupa in media 2 ore al giorno.
La raccolta dei rifiuti nel Comune di __________, compreso il
__________, veniva effettuata dall'assicurato con l'aiuto di un dipendente per
il carico dei sacchi. Impegnato inoltre, con la collaborazione di suoi
dipendenti, nel trasporto degli allievi. Di regola dalle 0900 alle 11.30 ca. I
lavori amministrativi sono sempre stati affidati a terzi.
Dichiara di essere stato occupato in lavori in media per 12 ore al
giorno.
2.2 Dopo l'insorgenza del danno
alla salute
Modificazioni dovute
all'invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2. 1
Dopo il mese di ottobre 1996 ha dovuto diminuire l'orario di
apertura dell'esercizio pubblico. Chiuso i giorni di martedì e mercoledì. Dalle
14.00 alle 1700 pure chiuso salvo i giorni di sabato e domenica. Durante il
periodo invernale, dal 20.12. al mese di marzo il ristorante resta chiuso. In
precedenza chiusura limitata a 15 giorni tra Natale ed inizio anno nuovo.
Non ha più potuto riprendere ad occuparsi dei trasporti degli
allievi, come pure della raccolta dei rifiuti. Dichiara che su consiglio medico
non guida più nemmeno la sua auto privata.
I lavori di manutenzione dei campi da tennis sono stati assunti
direttamente da responsabili del __________. Tenta di eseguire lavori di
pulizia esterni o di taglio dell'erba ma con molta difficoltà. Ultimamente si è
procurato un grave ferita alla mano. Distacco quasi totale delle dita con
ricovero d'urgenza in una Clinica di __________ per un delicato intervento.
Stava provando ad usare uno spaccalegna idraulico, lavoro che prima dell'evento
effettuava normalmente, causa lo stato un po' confusionale in cui si trova e la
debolezza visiva (per leggere deve fare uso di una lente) si è appunto ferito
gravemente alla mano.
Per quanto concerne l'attività nell'esercizio pubblico non ha più
potuto riprendere ad occuparsi del servizio della clientela ai tavoli,
preparare e pulire i tavoli ecc. Se necessario serve bibite al bar. Presenzia
dal mattino dall'orario di apertura (clientela molto limitata se non nulla),
riceve e intrattiene la clientela, controlla e dirige il personale e si occupa,
sempre con la moglie del contatto con i fornitori e con la __________ per i
lavori amministrativi.
Al pomeriggio di concede alcune ore di riposo nel suo
appartamento, sito al piano superiore, mentre la sera verso le ore 2200 lascia
il ristorante. La chiusura serale viene sempre effettuata dalla moglie.
——————————————————————————————
- Mano d'opera
3.1 Mano d'opera rimunerata
Sono menzionati sotto questa cifra solo gli/le
assicurati/e che ricevono un salario; la mano d'opera non rimunerata è
menzionata alla cifra 3.2. Se più salariati/e eseguono lo stesso lavoro e
ricevono lo stesso salario essi/e saranno indicatile una sola volta (mettendo
tra parentesi il moltiplicatore corrispondente).
Personale occupato attualmente: 1 cuoco
1 aiuto
cucina
1
pizzaiolo
1
cameriere
Per i trasporti occupa un autista a tempo parziale (Ca il
50%).Secondo il richiedente gli viene versato uno stipendio orario di fr. 20. ‑‑(N
B si tratta del Signor __________ beneficiario di rendita Al intera, vedi
allegati).
Il cuoco si occupa del trasporto allievi. Pure il cameriere viene
occupato per l'aiuto al carico e scarico dei rifiuti. Sta inoltre per ottenere
la patente di guida per autocarri.
Per sostituzioni viene inoltre occupato un autista a ore.
Per i trasporti sono quindi occupate 4 persone di cui 2 a tempo
parziale.
Negli ultimi anni il personale ha subito una diminuzione nel
numero anche in considerazione della diminuzione della richiesta.
3.2 Mano d'opera non remunerata
(per esempio, l'assicurato/a se non riceve
periodicamente un salario; membri della famiglia, ecc.)
Dopo l'insorgenza del danno
alla salute dal
Prima
dell'insorgenza
del
danno alla salute
Ore di lavoro eseguite per
Ore di lavoro eseguite per
la moglie
Dopo evento ha aumentato le sue ore di presenza e di lavoro
nel ristorante, occupandosi pure della chiusura serale
Presente di regola durante le ore di
punta, mezzogiorno e sera per il servizio ai tavoli.
- Il
figlio __________, cuoco c/o __________
Dopo evento, avendo un orario di lavoro normale, può aiutare
nell'esercizio pubblico, in particolare per il servizio della clientela,
lavori di pulizia interni ed esterni
Solo in caso di estrema necessità nel
servizio
Il figlio __________, impiegato c/o __________
Dopo evento aiuta per servizio e lavori amministrativi
(contatti con fiduciaria, pagamenti)
Come in fratello aiutava solo in caso di
necessità
Due nipoti e un pensionato
Aiutano se necessario nella raccolta dei rifiuti
Nessun aiuto
3.3 Osservazioni suppletive
Ai figli, nipoti e al pensionato AVS non viene versato uno
stipendio fisso. Eventuali regalie, salario in natura (pizze, pranzo o cena).
——————————————————————————————
- Dati riguardanti il
reddito dell'assicurato/a
4.1 Reddito dell'azíenda (senza
il valore del capitale investito) secondo
Contabilità vedi allegati
rilevazioni
personali
notifica
di tassazione vedi
allegati. Dichiarazione 99/00 proroga fino a gennaio 2000.
reddito
sottoposto a contributi AVS
(Si prega di allegare a
questa inchiesta i documenti giustificativi)
4.2 Reddito proveniente da
un'attività lucrativa accessoria
tipo dell'attività lucrativa accessoria vedi
trasporto allievi e raccolta rifiuti per il comune di __________
Eventuale datore di
lavoro attività indipendente.
Documenti giustificativi
(certificato di salario, ecc.) Per mansioni ecc. vedi quanto
esposto ai punti 2.1 e 2.2. La documentazione contabile contempla pure questa
attività.
(Si prega di allegare a questa
inchiesta i documenti giustificativi)
4.3 Spese per il conseguimento
del reddito causate dall'invalidità
Tipi di spese per il
conseguimento del reddito Importo per mese/anno
Non è stato assunto personale a tempo pieno in sua sostituzione. Due
persone a orario ridotto, mentre i familiari hanno aumentato il loro apporto
lavorativo.
Considerata la diminuzione, generale, nell'ambito della
ristorazione il personale del ristorante si può pure occupare dei lavori
accessori (trasporto allievi e raccolta rifiuti). Agli stessi, secondo
l'assicurato non è stato aumentato lo stipendio per questo motivo."
L'incaricato
ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività indicando, per ogni
singola mansione di cui si compone l'attività professionale dell'assicurato, in
termini percentuali in che misura al momento dell'esperimento dell'inchiesta
(ottobre 1999) tali mansioni risultino ancora accessibili dopo l'insorgenza del
danno alla salute:
a
b
c
- Direzione dell'azienda, contatti
clientela, fornitori, ecc.
15%
15%
amministrazione
5%
5%
- trasporto
20%
0%
- servizio
clientela
50%
20%
- Pulizie
esterne, manutenzioni (tennis ecc.)
10%
5%
100%
45%
2.8. In concreto
l'UAI ha fondato la propria decisione sull'inchiesta economica che ha concluso
per una riduzione complessiva del rendimento pari al 55%.
L'insorgente
dal canto suo sostiene di non essere più in grado, a causa del suo stato di
salute, di svolgere anche solo parzialmente l'attività di ristoratore come pure
le altre attività accessorie quali il trasporto di allievi e la raccolta di
rifiuti.
Da un
attento esame degli atti, questo TCA non può non rilevare come già in occasione
degli accertamenti medici eseguiti nell'ambito della precedente procedura - che
avevano attestato un'incapacità lavorativa tra il 70% e il 100% e che sono in
seguito stati posti alla base della precedente decisione amministrativa -
l'assicurato non presentava più "segni per attuali localizzazioni di
malattia" (cfr. rapporto agosto 1998 __________, doc. AI _) e che la
riduzione della capacità lavorativa nella summenzionata misura percentuale era
stata evidenziata con riferimento alle conseguenze neurologiche legate
all'intervento chirurgico di estirpazione del tumore e successiva radioterapia,
segnatamente l'instabilità nella marcia, il calo del visus e i problemi
nell'articolazione della parola (cfr. doc. AI _).
Occorre
osservare che la conclusione del medico curante circa l'assenza di reperti
tumorali, costatata nell'agosto 1999 nell'ambito della procedura di revisione,
non contiene elementi atti a sostanziare e documentare, dal profilo clinico, un
mutamento delle condizioni di salute tale da giustificare una modifica della
rendita. La seppur corretta e giustificata considerazione secondo cui
"non vi sono più reperti sospetti per lesioni tumorali o
metastatiche" risulta, come visto, essere già stata sostanzialmente
evidenziata in occasione degli esami da parte degli specialisti dell'__________
(cfr. doc. AI _) e dello stesso medico curante eseguiti in occasione della
precedente procedura (cfr. doc. AI _). Il referto 3 agosto 1999 del medico
curante non può di conseguenza essere considerato decisivo e concludente ai
fini della valutazione della capacità al lavoro e, di riflesso, al guadagno
dell'assicurato nell'ambito della procedura di revisione ora sub judice.
Dal canto
loro, come visto, in occasione della revisione con rapporto 6 settembre 1999 i
medici dell'__________ hanno seppur succintamente attestato l'assenza di
"cambiamenti significativi nella prognosi e nell'andamento della
malattia" (doc. AI _).
Orbene, a
mente di questa Corte le tavole processuali, considerata l'evidente discrepanza
- che nessun elemento agli atti consente di spiegare - tra le conclusioni cui è
giunto l'incaricato dell'inchiesta economica (riduzione complessiva di
rendimento del 55%) e gli accertamenti sanitari che non consentono di ritenere
siccome dimostrata una modifica sostanziale della capacità lavorativa
dell'assicurato dal profilo clinico - non contengono gli elementi probatori
atti a fondare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.
DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6, 47), un giudizio circa la capacità al
guadagno dell'assicurato nel senso delle conclusioni contenute nel rapporto
d'inchiesta e poste alla base del querelato provvedimento.
In
effetti sulla base della documentazione in atti, atteso come non vi sia stato
rilevante e sostanzialmente mutamento, dal profilo clinico, delle conseguenze
invalidanti legate all'intervento d'escissione e radioterapia cerebrale
effettuati nel novembre 1996 rispetto alle valutazioni mediche espresse
nell'ambito della precedente procedura, la conclusione circa una riduzione di
rendimento ritenuta dall'ispettorato AI non può essere considerata siccome
sufficientemente motivata e giustificata.
In simili
circostanze, questa Corte ritiene pertanto che debba essere meglio approfondito
- tramite indagini di natura medica che definiscano le effettive limitazioni ed
impedimenti dovuti alle affezioni di cui __________ é portatore e verifichino
l'ammissibilità delle singole mansioni riportate e valutate nell'inchiesta per
indipendenti - in che misura l'assicurato sia ancora effettivamente in grado di
svolgere la propria attività professionale (principale ed accessoria).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata.
§§ L'incarto è rinviato all'amministrazione perchà renda un nuovo
provvedimento dopo l'esperimento degli accertamenti conformemente al
considerando 2.8.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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