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Numero d'incarto:
32.2000.48
Data decisione, Autorità:
12.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00048
cs
Lugano
12 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 15 maggio 2000
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato che, - con due distinte
decisioni del 13 aprile 2000 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________ a beneficio di una rendita d'invalidità di fr. 1'978 mensili
con decorrenza dal 1° gennaio 2000, e suo marito, __________, a beneficio di
una mezza rendita d'invalidità di fr. 997 al mese con effetto dal 1° gennaio
2000 (doc. _ inc. __________e __________);
-
contro le
predette decisioni sono tempestivamente insorti gli assicurati con due distinte
impugnative, per il tramite della loro rappresentante (doc. _ inc. __________ e
inc. __________);
-
con
scritto del 18 luglio 2000 l'amministrazione, allegando la risposta della Cassa
di compensazione federale, ha proposto di respingere entrambi i ricorsi;
-
in data 9
novembre 2000, in seguito ad un accertamento esperito dal TCA, la Cassa ha
emanato un nuova decisione concernente __________, assegnandole una rendita di
fr. 1'994 (doc. _);
-
chiamata
a presentare osservazioni in merito, la rappresentante dell'assicurata, con
lettera del 9 gennaio 2001, ha dichiarato di ritirare il gravame presentato da
__________ e di mantenere il ricorso interposto da __________ (doc. _);
-
a norma
dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha
già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i
Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su
delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992
pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli
decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992
pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V
236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
-
nel caso
in esame la nuova decisione è stata intimata dopo la risposta di causa per cui
è da ritenere come proposta di giudizio;
-
tuttavia
la causa è divenuta priva di oggetto avendo la ricorrente ritirato il proprio
gravame;
-
secondo
la giurisprudenza, in virtù dell’art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS la persona
assicurata, e patrocinata, che in una procedura cantonale di ricorso vince la
causa ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (Pratique VSI 1994 p.
189; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81). Nell’ambito di tale articolo il TFA ha
statuito che vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la
situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene
privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71).
Questa
situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai
ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al
Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese
dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC
1984 p. 283);
- nella
fattispecie in esame, la situazione procedurale giustifica il riconoscimento
alla ricorrente del rimborso delle spese di patrocinio (cfr. STCA del 24 marzo
1997 in re D. U.). Con la nuova decisione la Cassa ha infatti aumentato
l'ammontare della rendita;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
- non si
prelevano né tasse né spese.
La Cassa
verserà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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