Appeal inadmissible for failure to translate into official language

32.2000.43Übriges Gericht18.07.2000Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Cantonal Insurance Court examined an appeal against an invalidity insurance decision. By prior order, it had granted the appellant a final 10-day deadline to translate the appeal into Italian, warning that failure to do so would lead to inadmissibility. The deadline expired without compliance. Relying on cantonal procedural rules and federal case law on the territoriality of languages, the court held that the filing could be declared inadmissible. It therefore did not enter into the merits, charged no court fee, and placed the costs on the State.

Omnilex-Regeste

Art. 1a, 2 et 8 LPAss; admissibility of an appeal filed in a non-official language and effect of a peremptory order to translate it. Under the principle of territoriality of languages in judicial proceedings, a cantonal court may declare an appeal inadmissible when it is not filed in the canton’s official language and the appellant fails to cure the defect within a final deadline granted by the court. Such a measure does not violate federal law, constitutional language freedom, or Article 6 ECHR, provided the party had an effective opportunity to regularize the filing (consid. on language requirement and formalism).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2000.43

Data decisione, Autorità: 18.07.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00043

fz/fz

Lugano 18 luglio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000 di


contro

la decisione del 13.4.2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 29.5.2000 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

admissibilitylanguage of proceedingsofficial languageformal requirementssocial insuranceinvalidity insurancecostsinadmissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal complied with the cantonal language requirement and was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was not admissible because it was not submitted in the official language and the granted final deadline expired unused.

Extrahierte Begründung

The court relied on cantonal procedural rules and federal case law recognizing that appeals written in a language other than the canton’s official language may be declared inadmissible without violating federal law. Since the appellant failed to translate the filing within the peremptory deadline, the appeal had to be rejected as inadmissible.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs

Extrahierter Entscheid

No court fee was charged, and costs were borne by the State.

Extrahierte Begründung

Given the inadmissibility ruling, the court waived the judicial fee and allocated the expenses to the State.

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