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Numero d'incarto:
32.2000.3
Data decisione, Autorità:
10.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00003
RG/sc
Lugano
10 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 novembre 1999 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che con
decisione 31 agosto 1998, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha preteso da __________ la restituzione di fr. 17'175.-
corrispondenti alle prestazioni indebitamente percepite dal 1°febbraio 1996 al
31 luglio 1998 a titolo di rendita completiva per la moglie, avendo
l'amministrazione accertato la mancata notifica da parte dell'assicurato del
divorzio pronunciato dal Pretore di __________ con sentenza 15 dicembre 1995,
cresciuta in giudicato il 23 gennaio dell'anno successivo;
-
che con
decisione 6 ottobre 1998 l'UAI ha respinto la domanda di condono presentata
dall'assicurato in data 28 settembre 1998;
-
che,
adito con ricorso 27 ottobre 1998 avverso anzidetto rifiuto di condono, con
sentenza 7 luglio 1999 il TCA ha annullato l'atto impugnato limitatamente al
periodo 1° luglio 1996-31 luglio 1998, rinviando la causa all'amministrazione
per nuova decisione relativamente a tale periodo;
-
che con
scritto 9 agosto 1999 il TCA, annullando la precedente rettifica di dispositivo
comunicata alle parti con suo scritto 16 luglio 1999, ha confermato che oggetto
del summenzionato rinvio di cui al dispositivo della sentenza 7 luglio 1999 è
l'accertamento del presupposto dell'onere troppo grave in merito alla
restituzione delle rendite indebitamente percepite nel periodo 1° luglio 1996 -
31 luglio 1998, precisando che il rifiuto del condono riguarda le rendite
indebitamente riscosse nel periodo 1° febbraio - 30 giugno 1996;
-
che
esperiti gli accertamenti conformemente a quanto disposto dal TCA in sentenza 7
luglio 1999, con decisione 29 novembre 1999 l'amministrazione ha nuovamente
statuito sulla domanda di condono relativamente al periodo 1° luglio 1996-31
luglio 1998, respingendola per mancato adempimento del presupposto dell'onere
troppo grave;
-
che
avverso la decisione 29 novembre 1999 l'assicurato, rappresentato dal lic. jur.
__________, ha interposto tempestivo ricorso chiedendo l'annullamento della
decisione 31 agosto 1998 con cui l'amministrazione ha richiesto la restituzione
delle rendite indebitamente percepite nel periodo 1° febbraio 1996 - 31 luglio
1998; egli espone, in sostanza, che la decisione 31 agosto 1998 non è da considerarsi
valida in quanto dalla sentenza 7 luglio 1999 del TCA è emerso, per la prima
volta, che l'amministrazione non avrebbe più potuto richiedere la restituzione
delle rendite percepite dopo il 1° luglio 1996;
-
che con
risposta 14 marzo 2000 l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa precisando
di aver proceduto alla verifica del presupposto dell'onere troppo grave
conformemente a quanto stabilito nella sentenza 7 luglio 1999 del TCA;
considerato in
diritto
In ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
-
che con
il gravame l'assicurato postula l'annullamento della decisione amministrativa
31 agosto 1998, cresciuta in giudicato ed avente per oggetto la restituzione
delle rendite indebitamente percepite, mentre con successiva separata decisione
29 novembre 1999 l'UAI ha respinto la domanda di condono relativamente al
periodo 1 luglio 1996 - 31 luglio 1998, il rifiuto di condono relativo al
precedente periodo 1° febbraio - 30 giugno 1996 essendo stato confermato con
sentenza 7 luglio 1999 del TCA, cresciuta in giudicato;
-
che la
decisione 31 agosto 1998 con cui l'amministrazione ha stabilito l'obbligo di
restituzione e di cui é qui chiesto l'annullamento è cresciuta in giudicato, il
termine di 30 giorni per interporre ricorso contro la medesima davanti al TFA
essendo scaduto inutilizzato;
-
che di
conseguenza il ricorso 29 novembre 1999 è da dichiarare irricevibile, la
decisione 31 agosto 1998 non essendo più suscettibile di essere impugnata
tramite rimedio ordinario di diritto, la stessa avendo acquisito forza di cosa
giudicata;
-
che per
una eventuale correzione della decisione di restituzione 31 agosto 1998
cresciuta formalmente in giudicato e ritenuta dall'insorgente siccome "non
valida" rimane unicamente la possibilità di una sua modifica, da parte
dell'autorità che l'ha pronunciata, in via di riesame o tramite revisione
processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI
1992, 118);
-
che per
il resto col gravame - nella misura in cui inteso a conseguire indirettamente
la modifica della decisione 29 novembre 1999 relativa al condono per il periodo
1° luglio 1996 al 31 luglio 1998 - l'insorgente, limitatosi in realtà a
motivare e a chiedere l'annullamento della decisione di restituzione 31 agosto
1998, non ha sollevato censure né ha apportato nuovi elementi idonei a
modificare il giudizio circa il mancato adempimento dell'onere troppo grave
posto a fondamento del citato provvedimento formale, con cui l'amministrazione
ha in ogni caso rettamente stabilito che il reddito determinante (incontestato)
di fr. 45'047.-- supera le spese riconosciute ai sensi degli artt. 2 e segg.
LPC, che l'UAI ha altrettanto rettamente cifrato (ed anche ciò è rimasto
incontestato) in fr. 25'586.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
diretto all'annullamento della decisione 31 agosto 1998 il ricorso é irricevibile.
Nella
misura in cui ricevibile, il ricorso contro la decisione 29 novembre 1999 è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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