AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.16
Data decisione, Autorità:
24.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00016
RG/sc
Lugano
24 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 10 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che con
decisione formale 10 gennaio 2000 - in ossequio al giudizio di rinvio 29 maggio
1998 della Commissione federale di ricorso AVS/AI per persone residenti
all'estero ed in esito al complemento istruttorio e consecutiva deliberazione 5
agosto 2000 dell'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona (UAI) - l'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (Ufficio federale AI) ha stabilito
il diritto dell'assicurato ad una mezza rendita d'invalidità (rispettivamente
ad una rendita completiva per la moglie e una rendita semplice per entrambi i
figli) a decorrere dal 1° gennaio 1994 sino al 30 giugno 1994;
-
che con
tempestivo gravame 8 febbraio 2000 l'assicurato - rappresentato dall'__________
-
ha postulato l'annullamento della decisione 10 gennaio 2000 dell'Ufficio
federale AI e rispettiva deliberazione 5 agosto 1999 dell'UAI e chiesto
conseguentemente il riconoscimento di una mezza rendita anche dopo il 1° luglio
1994, nonché l'erezione di una perizia medica;
-
che con
risposta di causa 14 marzo 2000 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame;
considerando in diritto
-
che
contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli
interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e
art. 84 cpv. 1 LAVS);
-
che i
gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi
di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale
di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);
-
che se un
ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità
competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di
lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
-
che
questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati
residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di
un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in
cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in
cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1 LAVS);
-
che nel
caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia, ha
esercitato la sua attività lavorativa in Svizzera quale frontaliero dal 1987 al
1991 (doc. AI _);
-
che,
conseguentemente, competente a giudicare il ricorso avverso la decisione
formale 10 gennaio 2000 dell'Ufficio federale AI - le cui motivazioni, per
quanto attiene alla graduazione e decorrenza dell'invalidità, sono contenute
nella deliberazione 5 agosto 1999 dell'UAI - è la Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero, la stessa
autorità, d'altronde, che con giudizio 29 maggio 1998 ha annullato la
precedente decisione dell'Ufficio federale AI e disposto il rinvio della causa
per un complemento istruttorio;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 8 febbraio 2000 di
__________.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI per persone residenti all'estero.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster