AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.15
Data decisione, Autorità:
15.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00015
MB/nh
Lugano
15 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 11 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
febbraio 1999 __________, 1954, di professione meccanico, ha presentato istanza
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di
prestazioni dell’AI per adulti. A motivazione della domanda ha addotto una
perdita graduale della vista all'occhio destro ed un netto peggioramento ai due
occhi.
1.2. L’amministrazione,
dopo aver esperito alcuni accertamenti di natura medica ed economica, ha
respinto la richiesta di rendita dell'assicurato con proposta di decisione 19
luglio 1999, adducendo le seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione raccolta agli atti risulta
che l'assicurato può ancora svolgere attività richiedenti poco impegno visivo e
non richiedenti sforzi fisici.
La capacità di guadagno in queste attività
permetterebbe di conseguire un reddito di fr. 35'000.-- annui.
Dal momento che l'assicurato negli anni
precedenti l'insorgenza del danno alla salute non ha mai conseguito un salario
superiore a tale cifra (nel 1995 fr. 28'332.--, nel 1996 fr. 26'281.-- e nel
1997 fr. 27'663.--) non sussiste alcuna perdita di guadagno e quindi nessun
diritto a rendita AI."
1.3 Dopo aver
effettuato accertamenti supplementari circa le attività esigibili per
l'assicurato, l'UAI ha respinto la domanda di rendita con decisione 11 gennaio
2000, precisando che
"
dalla nuova documentazione agli atti ed in
particolare dopo aver preso nuovamente contatto con la dr.ssa __________
possiamo confermare che l'assicurato può ancora svolgere delle attività
richiedenti poco impegno visivo e non richiedenti sforzi fisici (portinaio o
guardarobiere in campo alberghiero, aiuto fiorista, magazziniere-venditore
ausiliario non qualificato in commerci al minuto di ferramenterie e affini).
La capacità di guadagno in queste attività
permetterebbe di conseguire un reddito di fr. 35'000.-- annui.
Dal momento che l'assicurato negli anni
precedenti l'insorgenza del danno alla salute non ha mai conseguito un salario
superiore a tale cifra (nel 1995 fr. 28'332.--, nel 1996 fr. 26'281.-- e nel
1997 fr. 27'663.--) non sussiste alcuna perdita di guadagno e quindi nessun
diritto a prestazioni AI."
1.4. Con
tempestivo ricorso 7 febbraio 2000 __________ ha impugnato la decisione
dell'amministrazione tramite l'avvocato __________, chiedendo l’assegnazione di
una mezza rendita intera di invalidità, con le seguenti motivazioni:
"2. Dalla
documentazione in atti risulta chiaramente che l'assicurato soffre di miopia
elevata di un occhio con pericolo che la stessa si estende pure al secondo
(vedi perizia dell'Ospedale __________).
-
Secondo l'attestato in atti del Dr. __________. "la
patologia oculare di cui è affetto il signor __________ comporta una visione di
fatto monoculare e quindi andrebbero evitate tutte le attività che richiedono
un elevato impegno visivo e soprattutto una visione binoculare; in altre
parole tutte le attività di tipo meccanico o industriale da svolgere mediante
l'uso di macchinari parzialmente pericolosi per il paziente stesso".
-
Rileva inoltre il perito "dispenserei il paziente da
attività fisiche gravose che richiedano un elevato impegno fisico (elevato
sforzo muscolare, sollevamento pesi) per non esporre il signor __________ al
rischio di compromettere l'acuità visiva dell'occhio adelfo esponendolo al
rischio di un aggravamento della coroidosi miopica nell'occhio sano con
eventualità di emorragia maculare come si è verificato all'OD".
-
L'assicurato soffre da anni di disturbi oculari e per questo
non ha mai potuto conseguire un reddito conforme alle sue capacità lavorative.
Attualmente comunque è invalido praticamente al 100% e non è
nemmeno in grado di procurarsi un piccolo lavoro che gli permetta di vivere,
soprattutto perché tale lavoro non esiste sul mercato."
1.5. Con risposta
29 febbraio 2000, l’UAI ha proposto di respingere il gravame rilevando che
"
le controindicazioni dovute alla mancanza della
visione binoculare siano state prese in considerazione in modo specifico nella
decisione impugnata: al dott. __________ del servizio di oftalmologia
dell'__________ è stato infatti chiesto un parere in merito all'aspetto della
capacità lavorativa residua in presenza del danno alla salute, parere reso con
referto 16.09.1999 (cfr. all. _), dal quale risulta ancora esigibile una
discreta gamma di attività, sulla base di fattori di incompatibilità ben
definiti e identificabili.
Lo stesso specialista, su richiesta dell'UAI, ha
inoltre compilato una lista delle attività da considerare totalmente esigibili,
contenuta nell'all. _; questo elenco comprende diverse professioni di facile
reperibilità quali addetto alla vendita di carburanti e piccoli servizi collaterali;
portiere, guardarobiere in campo alberghiero; aiuto fiorista; magazziniere
venditore ausiliario non qualificato in commerci al minuto di ferramenta e
affini; personale aiutante addetto ad attività collaterali semplici perlopiù di
tipo manuale.
Il complesso delle professioni esigibili sopra
elencate è retribuito mediamente nella misura di Fr. 35'000.‑ annui
(attività leggere non qualificate, per personale maschile che presenta problemi
di salute).
A nostro avviso, pertanto, non vi sono argomenti
né elementi di prova sufficienti per ritenere l'assicurato invalido in senso
economico, come richiesto dalla LAI, tenendo presente il fatto che l'assicurato
medesimo è già in partenza collocato in una fascia retributiva piuttosto bassa,
non ravvisandosi quindi l'effettiva perdita di guadagno secondo la comparazione
dei redditi, come richiesto dalla legge."
1.6 Pendente
causa questa Corte ha richiamato gli incarti fiscali dell'interessato relativi
ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.
in
diritto
In
ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
2.1. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una rendita di invalidità a __________.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.2. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione
medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno,
tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e
delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.3. In concreto
il dottor __________, medico curante dell’assicurato e specialista in
oftalmologia, ha diagnosticato:
" BIL maculopatia
miopica, più accentuata a destra" (Doc. _ atti amm)
che
provoca un'inabilità lavorativa del 100% dall'8 settembre 1998.
Lo
specialista ha in particolare precisato che il danno alla salute provoca
un'importante riduzione della capacità lavorativa nell'attività di meccanico,
in quanto vi è una ridotta funzione visiva e l'impossibilità di effettuare
sforzi fisici. Secondo il curante l'attività svolta dall'assicurato può essere
eventualmente esercitata nella misura del 30%, mentre in un'attività più idonea
in cui vi sia poco impegno visivo e in cui non debba fare sforzi fisici (il
sollevare pesi), il rendimento può essere totale.
Il dottor
__________, medico consulente dell'Ospedale __________ ha pure precisato che
"
In linea generale la patologia oculare di cui è
affetto il signor __________ comporta una visione di fatto monoculare e quindi
andrebbero evitate tutte le attività che richiedono un elevato impegno visivo e
soprattutto una visione binoculare; in altre parole mancando una corretta
percezione delle distanze e della profondità eviterei tutte le attività di tipo
meccanico o industriale da svolgersi mediante l'uso di macchinari
potenzialmente pericolosi per il paziente stesso.
Inoltre dispenserei il paziente da attività
fisiche gravose che richiedono un elevato impegno fisico (elevato sforzo
muscolare, sollevamento pesi) per non esporre il signor __________ al rischio
di compromettere l'acuità visiva dell'occhio adelfo esponendolo al rischio di
un aggravamento della coroidosi miopica nell'occhio sano con eventualità di
emorragia maculare come si è verificato all'OD."
Il
contenuto delle attestazioni mediche, in particolare la diagnosi e le
conseguenze del danno alla salute sull'abilità lavorativa dell'assicurato, non
sono contestate da nessuna delle parti. Di conseguenza possono essere poste
alla base del seguente giudizio.
2.4 Per quanto
riguarda il grado di invalidità secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che :
" l'invalidità
è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di
lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido."
Per il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Essi
devono inoltre fondarsi su medesimi criteri di valutazione, i fattori estranei
all’invalidità oppure il mercato del lavoro determinante devono essere
considerati in entrambi i redditi oppure tralasciati in entrambi (E. Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 57).
Secondo
la giurisprudenza, infine, per stabilire il reddito conseguibile a seguito
dell'intervenuta invalidità, si devono prendere in considerazione le difficoltà
obbiettive che presenta la reintegrazione, fondandosi su possibilità di impiego
realistiche e ricordando che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori
non qualificati è di regola limitato a lavori di manodopera e ad altre attività
fisiche. Si deve ugualmente tener conto del fatto che il lavoratore invalido,
che svolge un lavoro non qualificato, riceve di regola, anche in un mercato
equilibrato, un salario inferiore a quello di un assicurato valido. In seguito
al danno alla salute, il suo rendimento è infatti inferiore (Plädoyer 1998 p. 63;
STFA del 16 settembre 1997 U 249/96).
2.5. Per quanto
riguarda il reddito da valido va rilevato che, dagli atti dell'amministrazione
risulta che l'assicurato non ha mai terminato la formazione di meccanico, né
esercitato questa professione.
Egli ha
invece svolto l'attività di operaio. A titolo di reddito ipotetico non può
pertanto essere tenuto conto del reddito conseguibile nell'attività di
meccanico. Il fatto che questa attività non è più esigibile è quindi
irrilevante ai fini dell'esito del gravame.
Correttamente
quindi l'UAI non ha tenuto conto di questo reddito, considerando i redditi
conseguiti dall'interessato negli ultimi tre anni di attività lavorativa prima
della sopravvenienza dell'inabilità lavorativa e meglio nel 1995, 1996 e 1997,
pari in media a ca fr. 27'000. I dati sono stati estrapolati dai certificati
AVS. Dagli atti fiscali 1997/1998 risulta invece un reddito lordo di circa fr.
34'957 (VI).
Dall'esame
dell'incarto risulta inoltre che durante un programma occupazionale svolto nel
1997 l'assicurato ha però percepito fr. 3'380 mensili, pari a fr. 40'560 annui.
2.6 Per quanto
riguarda il reddito da invalido, l'UAI dopo aver esperito alcuni accertamenti
presso il servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________, ha tenuto conto di
un reddito in attività leggere non qualificate di fr. 35'000. In particolare ha
ritenuto ammissibile, in quanto conforme alle controindicazioni mediche,
l'attività di portinaio o guardarobiere in campo alberghiero, di aiuto
fiorista, di magazziniere-venditore ausiliario non qualificato in commerci al
minuto di ferramenterie e affini.
Secondo
lo specialista queste attività rispettano le seguenti controindicazioni:
"
Otre le attività segnalate nel suddetto elenco
ed in linea generale, sono da evitarsi attività lavorative richiedenti una
visione monoculare ed una corretta percezione della profondità, nonché attività
potenzialmente pericolose per il paziente o per terzi (ad. esempio attività di
tipo industriale che richiedono l'uso di macchinari pericolosi) ed infine le
attività fisiche particolarmente gravose richiedenti per esempio la necessità
di sollevare pesi o di spostare carichi gravosi.
Sono altresì possibili tutte le attività
d'ufficio."
2.7 A proposito
del reddito da invalido va rilevato che riguardo ai salari applicati nel Canton
Ticino questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando
approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con
sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183;
RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo
pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il
reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per
il 1992 fr. 34'000.--
per
il 1993 fr. 34'500.--
per
il 1994 fr. 35'000.--
per
il 1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è
stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998
(STCA 19.6.1998 in re E. M.).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati sinora regolarmente approvati dal TFA,
ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella
pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità... " (STFA 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del
18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24'500.--.
In una
sentenza del 29 ottobre 1999 nella causa T. S. il TCA ha riconfermato la
propria giurisprudenza.
2.8. La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata però recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), pervenuta al TCA il 24
luglio 2000, l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
"
2.- Come il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di
invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima
con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un
danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga
durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per
l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce
di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale
tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza,
gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e
devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a __________ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di
meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del
15% da parte dell'__________, per i postumi dell'incidente stradale del 29
agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta
notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della
causa non risulta che l'__________ abbia fatto capo, per determinare il tasso
d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la
graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per
l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i
necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua
media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV
no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su
dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i
salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un
uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella
medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da
operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale
ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri
uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima
istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che
gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso
d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca
di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
In una
sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L.N., __________), il TCA ha quindi
rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il
reddito da invalido tenendo conto dei criteri posti dal TFA.
2.9. Con la
sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha, tenuto conto per
la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le
seguenti considerazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Il Tribunale
federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale,
in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di
paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone? (…)" (cfr. doc. _)
Il dottor
__________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti
di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando
unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa
categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella
TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti
stavolta per settore economico. (…)" (cfr. doc. _)
Alfine di
non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si
ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge
federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per
tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto
il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente
tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC
1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella
causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des
Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza
pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali
alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del
Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On.
__________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale
chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa
al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare
i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
« (…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per
i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della
tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero
più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di
applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica
cantonale.»"
Va pure
ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario,
risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una
donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de
salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se
référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux
salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne
entre le salaires des femmes et des hommes."
Ora,
dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio
di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al
mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato
il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso
era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine,
va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere
elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40
ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que
ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40
heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail
de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8,
annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9
heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par
année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA
del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo
porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--)
per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per
le donne.
2.10 In concreto
dagli atti emerge che la rendita decorrerebbe dal 1999, in quanto l'inabilità
lavorativa è stata fatta decorrere dal 1998.
Considerato
l'eventuale adeguamento al rincaro, il reddito da invalido conseguibile nel
1999 sarebbe di poco superiore ai fr. 45'390 indicati al considerando
precedente.
Ritenuta
una riduzione massima del 25%, per tenere conto delle riduzione del rendimento
a causa del danno alla salute, il reddito da invalido conseguibile è di fr.
34'042.
Alla luce
di questi dati, quindi, anche tenuto conto del reddito da valido più elevato
possibile e meglio di quello conseguito quale operaio durante il programma
occupazionale svolto nel 1997 pari a fr. 40'560 (consid. 2.5), adeguato al
rincaro, l'assicurato non può avvalersi di un diritto alla rendita, in quanto
non raggiunge il grado minimo del 40% previsto dalla LAI.
Visto
quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso è respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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