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Numero d'incarto:
32.2000.14
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00014
RG/sc
Lugano
2 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 1 febbraio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1° marzo
1995 __________, 1955, ausiliario di rotativa alle dipendenze della società
editrice __________, beneficia di una rendita AI per un grado d'invalidità del
50%.
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata nell'agosto 1999, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici ed economici di cui
si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 1° febbraio 2000 ha
confermato il diritto ad una mezza rendita:
"
(…)
Dopo gli accertamenti è stato confermato il
diritto alla rendita che viene attualmente corrisposta con un grado
d'invalidità del 50%.
- Una revisione della rendita è prevista per il
01.12.2002.
Dall'esame della documentazione medica acquisita
agli atti in sede di revisione d'ufficio, avviata in agosto 1999, si rileva che
l'assicurato presenta tuttora una incapacità al lavoro nella misura del 50%.
(…)" (Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso pervenuto al questo TCA il 4 febbraio 2000 l'assicurato -
rappresentato __________ ha impugnato la decisione amministrativa chiedendone
l'annullamento e conseguentemente il riconoscimento di una "incapacità
lavorativa nella misura di almeno il cinquanta per cento".
Nel
gravame viene in particolare esposto:
"
(…)
Il 16 di agosto del 1999 ‑ tramite il nostro Istituto di
Patronato ‑ fu inviato al competente Ufficio Al il questionario,
debitamente riempito, per la revisione della rendita, dal quale si evince la
dichiarazione di netto peggioramento. Il sopraccitato stato di peggioramento
viene di fatto comprovato dalla allegata notifica d'incapacità di guadagno
annunciata, in data 30/10/99, dal __________ (datore di lavoro dell'istante)
alla __________, società assicuratrice per il secondo Pilastro.
Allo scopo di supportare convenientemente la richiesta di
revisione della rendita l'assicurato presentava relazione medica formulata da
dottor __________, dalla quale facilmente si evince che l'assicurato è affetto
da morbo di Buerger in modo importante. Purtroppo la scienza insegna che tale
malattia è irreversibile e progressiva. Per cui risulta di non facile
comprensione come l'Ufficio AI competente non abbia tenuto in debito conto
questa importante e seria patologia, tanto che si può presumere che l'inviarlo
forzatamente al lavoro possa creare ulteriori danni allo stato di salute
dell'istante.
Si fa notare che l'assicurato, come si evince dalla relazione
medica del dottor __________, è stato ricoverato per ben tre settimane al
__________ dove fu sottoposto ad una cura molto importante per impedire un
progredire della patologia, più sotto si deve leggere che questa cura non ha
sortito gli effetti sperati.
Il nostro Istituto, sempre a nome e per conto dell'assicurato, in
data 17/12/99, provvide ad elevare opposizione alla deliberazione
summenzionata.
Dietro la nostra opposizione l'Ufficio AI diede il termine sino al
28/1/2000 per inviare una nuova ed esaustiva documentazione medica.
Provvedemmo, a quel punto, a contattare telefonicamente il funzionario
dell'Ufficio AI chiedendo se bastava la relazione del dottor __________
(summenzionata) ad ovviare alla documentazione medica richiesta, ci fu risposto
che la sopraccitata relazione era sufficiente per entrare nel merito di detta
richiesta.
In data 1/2/2000 l'Ufficio AI ha comunicato l'allegata
deliberazione, con la quale di fatto viene negato il riconoscimento ad un grado
invalidante maggiore.
L'art. 8 al cpv. 1 LAI così recita: "il provvedimento deve
essere idoneo a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità
di guadagno". Pertanto risulta di difficile comprensione come sia stata
respinta una richiesta di revisione della rendita, quando una patologia grave
come quella sopportata dal nostro patrocinato può creare ben più gravi da mettere
in serio pericolo l'ipotesi di recupero produttivo dell'assicurato.
Si fa altresì notare che già nel luglio del 1997 la dottor
__________ al quesito posto dall'AI, così rispondeva:
Essendoci la necessità di spostarsi regolarmente durante il lavoro
a piedi facendo anche dei dislivelli all'interno dello stabilimento, il
paziente nelle condizioni attuali effettivamente soffre di una incapacità
lavorativa nella misura di almeno in cinquanta per cento. L'inizio
dell'incapacità lavorativa sulla base degli atti è da situare nell'anno
1993/94.
Tenuto conto di questa importante e scientifica dichiarazione
risulta contro lo spirito della legge il rifiuto di una maggiorazione della
rendita. Inaccettabile perchè si rifiuta il giudizio scientifico e non si tiene
conto minimamente del mercato del lavoro che ogni giorno diviene sempre di più
impietoso nei confronti di quanti, meno fortunati, perdono il controllo della
totale produttività.
In data 12 settembre 1997 il __________, rispondendo ad un quesito
posto da codesto spettabile Tribunale, rispondeva che non era ‑ allora ‑
in grado di assicurare un lavoro al __________ rispettoso della propria salute.
Riservandoci ogni ulteriore mezzo di prova per questi motivi
piaccia a codesto lodevole tribunale giudicare: l'istanza è accolta, la
deliberazione AI annullata, tasse, spese e ripetibili." (Doc. _)
1.4. Con risposta
29 febbraio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo che la procedura di revisione ha
potuto beneficiare di tutti gli accertamenti dei caso i quali, nell'ambito
della procedura di revisione, attengono essenzialmente alla verifica
sull'eventuale sussistenza di un peggioramento sostanziale dello stato di
salute, che abbia ripercussioni sulla capacità di guadagno.
Orbene, in tal senso non è stata riscontrata alcuna variazione, in
quanto, secondo i rapporti dei medici curanti (dott. __________, rapporto
25.11.1999, ali. _ ‑ dott. __________, rapporto 14.09.1999, ali. _)
l'assicurato, nonostante la comparsa dei morbo di Bücher, conserva inalterata
la propria abilità Iavorativa dei 50%.
Tale circostanza è espressamente confermata nel rapporto del dott.
__________ (cfr. ali. _, cit., punto 3 dei formulario, voce
"diagnosi"); nell'ambito dei calcolo dei grado d'invalidità, si è
quindi tenuto conto, specificamente, degli effetti di questa patologia.
Non essendovi elementi ulteriori, particolarmente per quanto
riguarda la variazione della capacità di guadagno, che risulta appunto inalterata
tenendo conto di tutti i fattori patologici riscontrati, l'UAI ritiene che la
decisione impugnata sia senz'altro aderente alla realtà dei fatti emersa nel
corso dell'istruttoria." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato, l'UAI ha infatti confermato il precedente grado d'incapacità
al guadagno del 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
·
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
·
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica ed economica,
l'amministrazione ha confermato il precedente grado d'invalidità del 50%
stabilito con decisione 15 ottobre 1998. Dagli atti emerge infatti che con
rapporto 14 settembre 1999 il dott. __________, generalista, confermando la
diagnosi di "morbo di Bürger, insufficienza arteriosa, stadio secondo D
all'arto inferiore destro, esiti, di simpatectomia lombare a destra" ha
quindi evidenziato che non vi è stato "nessun miglioramento
soggettivo", indicando una "sintomatologia persistente" e
rimandando per il resto ai precedenti suoi rapporti. Il sanitario ha quindi confermato
un grado d'incapacità lavorativa del 50% a partire dal gennaio 1996 (doc. AI
_).
Parimenti,
nel suo rapporto 25 novembre 1999 il dott. __________, internista, ha
evidenziato un'incapacità lavorativa del 50% dovuta all'affezione dovuta all'
"arteriopatia dell'arto inferiore destro su morbo di Bürger",
precisando che la capacità lavorativa dell'assicurato è suscettibile di
miglioramento unicamente tramite "assegnazione di un altro tipo di
lavoro…piuttosto sedentario che non necessita alcun sovraccarico dell'arto inf.
dx" (doc. AI _). Dal fascicolo emerge inoltre che con successivo rapporto
1° dicembre 1999 il medesimo sanitario, relativamente alle ripercussioni
invalidanti dovute alla cennata affezione ha precisato che "la situazione
è molto compromessa attualmente sia per quanto riguarda la probabilità di
trovare un lavoro, dato il fatto che è stato licenziato, sia quo alla
possibilità di scegliere il tipo di lavoro tenuto conto della menomazione che
il paziente presenta" (doc. _).
L'insorgente
sostiene esservi stato un "netto peggioramento" delle condizioni di
salute, le quali - come vien fatto rilevare nel gravame - già nel luglio 1997
il dott. __________ avrebbero provocato una "incapacità lavorativa nella
misura almeno del cinquanta percento".
2.6. In concreto,
sulla base della summenzionata refertazione medica agli atti - cui non può che
essere attribuita valenza probatoria piena, l'accertamento delle condizioni di
salute (confermata al 50% sia dal generalista che dallo specialista) apparendo
approfondito ed il conseguente giudizio circa la capacità lavorativa
dell'assicurato quale ausiliario di rotativa risultando del tutto logico e
motivato (sulla valenza probatoria dei rapporti medici cfr. DTF 123 V 176, DTF
122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28
novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita) - a
giudizio di questa Corte è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel
campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142) che,
contrariamente a quella che sembra essere la tesi ricorsuale, non vi è stata
una rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurato tale da
incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in base
agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante delle
condizioni economiche dell'assicurato.
A
quest'ultimo proposito, per quanto riguarda in particolare le asserite
difficoltà di reperimento di un impiego adeguato allo stato di salute dell'assicurato,
giova osservare che secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di
lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
respinto, la decisione impugnata meritando di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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