AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.13
Data decisione, Autorità:
14.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00013
MB/sc
Lugano
14 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2000
di
contro
la decisione del 12 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1938, di formazione montatore elettricista, in seguito taxista, gerente e
venditore, è disoccupato dal 1994.
In data
16 marzo 1998 ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)
tendente all’assegnazione di prestazioni per adulti.
Secondo
il rapporto del medico curante, dottor __________, redatto all'attenzione
dell'AI, risulta che il richiedente soffre di
"
Epatite C
Ipertensione arteriosa
Esiti fundoplicatio 86 e operazione ernia
paraesofacea 91 per emorragia digestiva grave (1 mese ricovero in cure intense)
Stato depressivo cronico
Colecistolitiasi (doc. _)"
e che il
danno alla salute provoca un'inabilità lavorativa pari al 50-70%.
1.2. Pendente
causa amministrativa l'UAI ha proceduto agli accertamenti di rito, ordinando
una perizia medica a cura del dottor __________, specialista in medicina
interna e gastroenterolgia e della dottoressa __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia. Le conclusioni peritali sono state trasmesse
all'amministrazione il 9 settembre 1998 rispettivamente il 6 dicembre 1999.
1.3. Con proposta
di decisione 21 dicembre 1999, l’amministrazione ha respinto la richiesta di
rendita dell’assicurato, precisando che,
"
(…)
per determinare l'invalidità si raffronta il
reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività
ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe
oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato
in per cento in base alla perdita di capacità di guadagno.
Dalla documentazione medica specialistica
acquisita all'incarto non risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato
è portatore, comporti un'incapacità lavorativa tale da giustificare il diritto
ad una rendita." (Doc. AI _)
Con
provvedimento formale 12 gennaio 2000 l'UAI ha confermato la proposta.
Il 13
gennaio 2000 l'assicurato ha chiesto all'UAI la trasmissione delle perizie
mediche fatte esperire in corso d'istruttoria amministrativa.
1.4. Con
tempestivo ricorso 3 febbraio 2000 __________ ha impugnato la decisione
dell’amministrazione, ritendola ingiustificata e scorretta. A motivazione del
gravame l'interessato ha precisato che:
"
(…)
la perizia ordinata in data 07.09.98 se non
veniva fatta richiesta dal mio medico personale ed il sottoscritto circa otto
mesi dall'esecuzione, l'ufficio il quale ne ha ordinato l'esecuzione non ne ha
fatto nessuna richiesta, ed è quindi normale che nel frattempo le cose sono
cambiate, purtroppo in peggio dovendo subire un ulteriore intervento chirurgico
e sottopormi ad una cura assai potente e speciale onde cercare di debellare il
virus dell'epatite C., fatti non presi in considerazione nella decisione."
(Doc. _)
1.5. Con risposta
29 febbraio 2000, l’UAI ha proposto al TCA di procedere come segue:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come lo stesso sembri indirizzato
a far rilevare l'eventuale peggioramento dello stato di salute intervenuto
successivamente all'emanazione della decisione impugnata, in base alla
necessità, per l'assicurato, di sottoporsi ad un ulteriore intervento
chirurgico e ad una cura particolarmente intensa allo scopo di debellare il
pericoloso virus dell'epatite C.
Su questa circostanza, ovviamente, non possiamo pronunciarci,
mentre poniamo in evidenza che tutti i problemi di salute derivanti dalla
patologia già nota sono stati pienamente considerati nell'ambito
dell'istruttoria concernente la decisione impugnata, con l'esperimento della
perizia gastroenterologica ed epatologica del dott. __________ (cfr. all. _), e
di quella psichiatrica, effettuata dalla dott.ssa __________ (cfr. all. _),
atti dai quali è risultato un grado d'invalidità sovrapponibile che non apre la
via a prestazioni pecuniarie.
Proponiamo quindi la conferma della decisione impugnata e la
restituzione degli atti all'UAI, senza spese, affinché venga avviata una
procedura di revisione una volta effettuato l'intervento chirurgico previsto,
successivamente al decorso clinico necessario e sufficiente per delineare un
eventuale, nuovo quadro diagnostico." (Doc. _)
1.6. Con
osservazioni 13 marzo 2000 l'assicurato ha trasmesso alcuni atti medici e
esposto quanto segue:
" A
riguardo all'intervento chirurgico penso che ci sia stata una incomprensione in
quanto dalla richiesta di perizia effettuata in data 07.09.98 e relativa
perizia della dottoressa __________ non era ancora stata eseguita.
La stessa ha avuto luogo il 26.03.1999.
A riguardo alle cure dell'epatite, tuttora in corso dichiaro che
la stessa è dovuta a diverse trasfusioni sanguigne effettuate durante i diversi
interventi chirurgici subiti nel 1991.
Quindi ribadisco che tale decisione impugnata dall'AI sia errata
in quanto presa dopo 8 mesi che sia stati in possesso della perizia del Dr.
__________, dunque non tenendo conto degli eventi venuti a trovarsi a
posteriore." (Doc. _)
1.7 Pendente
causa la vicecancelliera ha sottoposto alcuni quesiti al dottor __________, che
ha fatto pervenire al TCA la propria risposta in data 21 dicembre 2000.
L'atto di
causa è stato tramesso alle parti per le osservazioni. L'UAI ha preso posizione
il 6 febbraio 2001.
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una rendita di invalidità a __________.
L'assicurato sostiene in particolare che le perizie su cui l'amministrazione ha
fondato la propria decisione non sono complete, perché non tengono conto
dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il 26 marzo 1999. Egli si
avvale quindi di un accertamento incompleto dei fatti da parte
dell'amministrazione.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50
% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro
(RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione
né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio
spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato
sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Nel rapporto
redatto all'attenzione dell'AI in data 2 giugno 1998 il dottor __________,
medico curante del ricorrente, ha dichiarato che:
" Si
tratta di un paziente che non lavora più dal 14.9.94.
Nello scorso mese di settembre venne diagnosticata al paziente una
epatite C cronica attiva, quasi certamente post trasfusionale (egli ricevette
numerose trasfusioni durante una operazione per una emorragia gastrica nel 91,
che mise in pericolo la sua vita). Dopo la cura con interferone, che ha
negativizzato il virus C, le transaminasi restano innalzate 2‑3 volte la
norma e il paziente permane stanco, abulico, dimagrito e depresso.
Considerate la lunga inattività lavorativa, l'età e la condizione
del paziente ( isolamento sociale spiccato), ritengo indicata e rendita di
invalidità almeno parziale (50‑70%)." (Doc. AI _)
Nella
perizia medica ordinata dall'UAI il 20 luglio 1998, prevista il 7 settembre
1998 (doc. _ atti AI) e trasmessa all'UAI il 21 aprile 1999, il dottor
__________, specialista in medicina interna e gastroenterologia, ha
diagnosticato:
"
(…)
-
Sindrome
astenica cronica su sindrome depressiva di grado moderato, reattiva a problemi
di natura psico‑sociale.
-
Epatite
cronica C probabilmente post‑trasfusionale (infezione probabile nel 1990)
con:
‑ assenza di segni per cirrosi epatica
‑ funzione epatica normale
‑ steatosi
epatica ed attività infiammatoria lieve sulla biopsia epatica eseguita nel 1997
‑ trattamento
con Interferon per 6 mesi inefficace nel periodo 1997‑1998.
-
Stato dopo
fondoplicatura complicata per malattia da riflusso gastro‑esofagea
attualmente asintomatica.
-
Lieve
sindrome algica cronica all'emitorace sinistro esito di toracotomia con
osteosintesi.
-
Colecistolitiasi asintomatica. (…)" (Doc. _, pag. 5)
6.Ipertensione arteriosa trattata.
precisando
che:
"
(…)
E' poco probabile che la sindrome astenica sia dovuta all'epatite
cronica C, che non è complicata da insufficienza epatica o da cirrosi e che nel
1997 mostrava solo un lieve attività infiammatoria all'esame istologico
della biopsia epatica.
L'incapacità al lavoro è provocata a mio avviso da una sindrome
astenica cronica su base depressiva, reattiva a problemi di natura psico‑sociale
(disoccupazione, ritiro della patente di guida, situazione di isolamento).
Valuto la riduzione della capacità al lavoro al 25% rispetto alla
ultima attività lavorativa, che non era di tipo fisicamente importante.
Una valutazione più precisa in merito dovrebbe essere posta da uno
psichiatra.
Per attività lavorative fisicamente più impegnative sussiste
un'incapacità al lavoro maggiore, provocata dalla sindrome algica all'emitorace
sinistro su stato dopo toracotomia con osteosintesi, ed è valutabile al 50%.
Il paziente ha svolto al 100% un'attività di imprenditore in
proprio fino al fallimento della società di cui era titolare fino alla fine del
1993. Da allora la capacità soggettiva al lavoro è progressivamente diminuita,
nel 1994 ha svolto l'attività di venditore solo al 50%.
A partire dal mese di ottobre 1997, in concomitanza con il
trattamento dell'epatite C con Interferon la capacità di lavoro soggettiva è
scesa ulteriormente. (…)" (Doc. _, pag. 6)
La
dottoressa __________, psichiatra, anch'essa interpellata dall'UAI, nel suo
rapporto peritale ha evidenziato che:
"
(…)
Dal punto di vista medico‑psichiatrico la capacità di lavoro
ha subito una riduzione pari ad almeno il 25% con la perdita dell'ultima
attività lavorativa (ma qualora avesse avuto la possibilità di reinserimento
lavorativo verosimilmente si sarebbe potuto ‑ sempre per quanto concerne
l'aspetto medico‑psichiatrico esclusivamente ‑ assistere ad un
evoluzione favorevole a proposito), mentre persistendo, anzi aggravandosi il
disagio socio‑economico e quindi psicosociale l'evoluzione è risultata
ulteriormente negativa.
Il grado di capacità lavorativa dal punto di vista medico ‑
psichiatrico risulta del 70% (mentre non è di mia competenza valutare
l'incapacità lavorativa dovuta alle altre patologie).
A proposito della
possibilità di migliorare la capacità di lavoro il perito ha precisato:
" A
mio modo di vedere l'interessato a margine non beneficerebbe di un trattamento
psicofarmacologico nè di un trattamento psicoterapico di sostegno ne avrebbero
tali tentativi una ripercussione positiva sulla sua capacità di lavoro
rispettivamente di guadagno."
(Doc. _, pag. 4)
sottolineando
che:
"
(…)
L'interessato , in ambedue le visite si è presentato puntuale
all'appuntamento, ordinato nella persona, collaborante, adeguato al contesto e
non emergevano tendenze all'accentuazione della sintomatologia rispettivamente
segni di simulazione.
Risultava orientato nei tre domini, non emergevano turbe del
pensiero, nè per quanto concerne la forma nè per quanto concerne il contenuto.
Non si evidenziano fenomeni dipspercettivi ne ideazione delirante o paranoide.
La mimica del viso risulta normale, l'eloquio è scorrevole, il tono della voce
normale, non emergono particolari turbe cognitive, la capacità di
concentrazione risulta nella norma come pure la memoria, seppure ambedue
leggermente diminuite come conseguenze di un umore depresso, di una tensione
intrapsichica importante, insonnia ribelle, diminuzione notevole dello slancio
vitale, vissuto di scarsa energia e facile affaticabilità, bassa autostima,
difficoltà a prendere decisioni, tendenza al ritiro sociale con
ulteriore
ripercussione negativa sull'umore con momenti di disperazione
intervallati da momenti di aggressività notevole, e data la scarsa capacità di
introspezione tale aggressività ed irritabilità di fondo viene proiettata
all'esterno ( a secondo il momento, una volta verso i rifugiati, una volta
contro le autorità politiche, una volta verso gli stranieri e via di seguito).
Il disagio psichico inoltre viene alimentato da una sottostante
sofferenza organica (epatite C cronica) con stanchezza, abulia e dimagrimento.
Per quanto concerne l'abuso etilico si è assistito apparentemente
ad una remissione di tale comportamento, ma a tutt'oggi egli non è in possesso
della licenza a condurre, fatto che ha contribuito negli ultimi anni ad
ostacolare la sua ricerca di attività lavorative nonché la tendenza
all'isolamento e al ritiro sociale.
Dal punto di vista strettamente medico‑psichiatrico sono
comunque dell'avviso che nonostante la presenza di un netto quadro depressivo
cronico per quanto concerne la sintomatologia psichica, essa comunque rappresenta
una reazione nell'ambito di una normalità statistica dovuta alla sofferenza
soggettiva ed oggettiva alla situazione di precarietà subtotale.
Sono quindi dell'avviso che la sindrome depressiva cronica è da
ritenere psicogena, rispettivamente reattiva ad un disagio socioeconomico
importante di durata prolungata. (…)"
(Doc. _, pag. 3)
2.5. Da un
attento esame degli atti medici assunti dall'UAI e menzionati al considerando
precedente risulta quindi che la limitazione dell'inabilità lavorativa dell'assicurato,
pari al 25%-30%, sarebbe più che altro riconducibile alle affezioni di natura
psichiatrica, non tanto a quelle fisiche.
L'assicurato
nel ricorso censura però il fatto che l'UAI non avrebbe tenuto conto in maniera
completa delle affezioni "fisiche" atte a fondare la propria
invalidità e in particolare dell' intervento chirurgico eseguito in data 26
marzo 1999.
In
proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità
giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le
tante: STFA 30.9.1998 in re A. F. c. UAI non pubbl; STFA 6 dicembre 1991 in
re R.C., pag. 5, non pubblicata; DTF 121 V pag 366 e seg consid 1b e riferimenti;
DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 112 V pag 93 e seg
consid. 3: DTF 109 V pag 179 e seg consid. 1, DTF 107 V pag 5 consid. 4a;
DTF 105 V pag 141 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente,
a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
2.6. In casu
l'UAI ha ordinato la perizia a cura del dottor __________ in data 20 luglio
1998, mentre l'esame specialistico ha avuto luogo il 7 settembre 1998.
Il
perito si è in particolare fondato:
"
(…)
-
rapporto di
degenza nel reparto di gastroenterologia dell'Ospedale __________ del
14.10.1997.
-
esami di
laboratorio ordinati dal medico di famiglia Dottor __________ nel 1998.
-
rapporto di
sonografia addominale del Dottor __________ del 22.4.1998. (…)" (Doc. _,
pag. 1)
La
perizia è stata trasmessa all'UAI nel mese di aprile 1999.
Alla luce
di questi fatti la Corte adita non può che condividere le affermazioni
ricorsuali secondo cui per la stesura della proprio referto specialistico
all'attenzione dell'amministrazione il perito non ha considerato l'operazione
effettuata il 26 marzo 1999 presso l'Ospedale __________, consistente in una
colecistectomia a ciel aperto e lisi da aderenze e plastica della parete
addominale con Ventrofil (doc. _).
Agli atti
risulta pure esservi un referto medico della dottoressa __________,
gastroenterologa, del 9 settembre 1999, che per evidenti motivi il perito non
può aver esaminato.
Poiché la
decisione è stata pronunciata il 12 gennaio 2000, questa Corte può esaminare,
da un punto di vista temporale, se l'omissione dell'esame degli atti medici
summenzionati va considerata rilevante ai fini dell'esito della vertenza e
quindi rappresenta una violazione dell'accertamento dei fatti, che giustifica
l'accoglimento del ricorso.
2.7. A tal fine
questa Corte ha ritenuto opportuno, alla luce dei referti medici e
dell'operazione a cui è stato sottoposto l'assicurato dopo la stesura della
perizia specialistica da parte del dottor __________, sottoporre all'esperto
dei quesiti supplementari.
In
particolare il TCA ha chiesto al medico se il grado di inabilità lavorativa era
riferito alle problematiche fisiche e/o a quelle psichiche e se gli interventi
di cui egli non era a conoscenza, potevano indicidere sullo stato di salute e
sul grado di inabilità lavorativa dell'assicurato.
Il perito
ha risposto come segue:
"
Nella mia perizia che si basava sulla visita
medica del 3 settembre 1998 avevo quantificato l'inabilità lavorativa al 25%.
Preciso che in base alle mie conclusioni del 21
aprile 1999 per un lavoro come quello espletato dall'assicurato prima
dell'insorgenza del danno alla salute, fisicamente non impegnativo, l'inabilità
lavorativa era dettata unicamente da motivi di natura psichica.
Non vi era inabilità di natura fisica.
Segnalavo che per lavori fisicamente impegnativi
a causa della sindrome algica all'emitorace sinistro su stato dopo toracotomia
con osteosintesi l'inabilità sarebbe stata da considerare maggiore, valutabile
al 50%, ed intendevo una inabilità globale (fisica 25% e psichica 25%).
Per una valutazione più precisa della inabilità
psichica, quantificata come sopraccitato al 25%, proponevo una perizia
psichiatrica, in seguito chiesta alla dr.ssa __________.
Mi scrive che la collega ha fissato al 30% l'inabilità
lavorativa per motivi psichici.
Sono naturalmente d'accordo con questa
valutazione specialistica, che d'altronde si discosta di poco dal mio
apprezzamento iniziale.
Ho preso atto della documentazione che mi ha
inviato riguardo l'intervento chirurgico di colecistectomia per una calcolosi
sintomatica eseguito il 26 marzo 1999 (rapporto operatorio del dr. __________
all'Ospedale __________).
Allegati vi erano anche i rapporti della
dottoressa __________ del 9 settembre del 1999 riguardo una gastroscopia e la
nuova biopsia epatica del 21 settembre 1999 ai quali è stato sottoposto il
signor __________.
In particolare l'esame istologico della biopsie
epatica mostra che il fegato non è cirrotico e l'attivitâ dell'epatite è
moderata.
Pure allegati ho trovato una lettera del 24
gennaio 2000, sempre della dottoressa, per il medico di famiglia dr. __________
con proposte di dosaggio medicamentoso riguardo un trattamento con Interferon e
Ribavirina iniziato da poco per l'epatite C.
In conclusione
tenuto conto della valutazione della dr.ssa __________ e di quanto sopra
esposto l'inabilità lavorativa totale, psichica e fisica, è del 30%.
Dal punto di vista della malattia del fegato la
nuova documentazione non porta nuovi elementi sostanziali e la mia valuazione
iniziale non è modificata.
In base alla documentazione ricevuta non posso
invece prendere posizione in modo definitivo e preciso riguardo all'ultimo
intervento chirurgico.
Con il solo rapporto operatorio non posso
valutare con certezza se il paziente ha avuto dei postumi o delle complicazioni
post-operatorie eventualmente di gravità tale da compromettere la capacità
lavorativa.
Sui rapporti della dr.ssa __________ non se ne fa
menzione.
Per una valutazione più precisa si dovrebbe
consultare il medico che ha effettuato l'intervento chirurgico."
2.8. Alla luce
delle informazioni complementari fornite dal perito questa Corte ritiene
corretto sostenere che, precedentemente all'intervento chirurgico a cui è stato
sottoposto l'assicurato nel marzo 1999, l'inabilità lavorativa in attività che
non comportano sforzi fisici, è pari al 30%. Nello svolgimento di queste
attività, infatti, solo le affezioni di natura psichica influenzano la capacità
lavorativa dell'assicurato.
È pure
giustificato affermare che la nuova documentazione non ha permesso di
riscontrare un peggioramento della malattia al fegato.
Il perito
non è invece stato in grado di chiarire, non disponendo di documentazione
sufficiente, se l'intervento chirurgico eseguito nel marzo 1999, può aver influenzato
ulteriormente la capacità lavorativa residua dell'interessato.
In simili
condizioni, tenuto conto del fatto che l' intervento è stato effettuato prima
della pronuncia della decisione impugnata e che quindi le conseguenze dello
stesso avrebbero dovuto essere considerate ai fini di una valutazione globale
dello stato di salute e della misura dell'incapacità lavorativa
dell'interessato, questa Corte deve concludere che la decisione impugnata si
fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti per stabilire il grado
di invalidità e quindi dev'essere annullata.
Il
ricorso dev'essere quindi accolto e l'incarto rinviato all'UAI affinché
stabilisca, tramite accertamenti medici supplementari, se l' intervento a cui è
stato sottoposto l'assicurato il 26 marzo 1999 (colecistectomia)
rispettivamente la gastroscopia eseguita dalla dottoressa __________ in data 9
settembre 1999, hanno inciso in maniera rilevante sullo stato di salute
dell'assicurato rispettivamente sulla sua abilità lavorativa residua.
Sulla
base delle nuove risultanze procedurali l'UAI statuirà nuovamente sul grado di
invalidità di __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è rinviato all'UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7 e
sulla base delle nuove risultanze istruttorie statuisca nuovamente sul diritto
ad una rendita di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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