AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.123
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00123
rg/nh
Lugano
13 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 novembre 2000 emanata
da
Cassa federale di compensazione, 3003 Berna,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel __________, in data 29 settembre 2000 ha presentato una richiesta
volta all'ottenimento di un assegno per grandi invalidi (AGI) dell'AI.
1.2. Esperita
l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi
di diritto, per decisione 23 novembre 2000 la Cassa federale di compensazione
ha assegnato ad __________ un assegno per grandi invalidi di grado medio con
effetto dal 1° settembre 2000.
Queste le
motivazioni poste alla base della decisione amministrativa:
"
Conformemente alla legge per l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ha diritto alle prestazioni seguenti:
Hanno diritto a un assegno per grande invalido
dell'AVS le persone domiciliate in Svizzera, beneficiarie di una rendita di
vecchiaia, e che presentano una grande invalidità media o grave. E' considerato
come grande invalido l'assicurato che, in ragione della sua invalidità,
necessita in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. Sono reputati atti
ordinari della vita, i sei atti seguenti:
1° ‑ vestirsi e svestirsi; 2° ‑
alzarsi, sedersi e coricarsi; 3° ‑ mangiare; 4° ‑ lavarsi; 5° ‑
andare al gabinetto; 6° ‑ spostarsi.
La grande invalidità è considerata di grado medio
quando una persona, anche utilizzando dei mezzi ausiliari,
‑
necessita di un aiuto regolare e importante da parte di terzi per compiere
almeno quattro atti ordinari della vita, o
‑
necessita di aiuto regolare e importante da parte di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita e necessita, inoltre, di una sorveglianza
personale permanente.
La grande invalidità è considerata di grado elevato
quando una persona, anche utilizzando dei mezzi ausiliari, necessita di aiuto
regolare e importante da parte di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e quando il suo stato necessita, inoltre, di cure permanenti o di
una sorveglianza personale.
Il diritto all'assegno per grande invalido
dell'AVS nasce il primo giorno del mese in cui l'assicurato soddisfa tutte le
condizioni di diritto, e presenta una grande invalidità di grado medio o
elevato da almeno un anno.
Dalla documentazione agli atti (domanda di
prestazioni) risulta che l'assicurato è dipendente da terzi per compiere 4 atti
quotidiani della vita (vestirsi‑svestirsi, mangiare, lavarsi e
spostarsi).
Dal 01.09.1999, lei presenta una grande
invalidità di grado medio. Di conseguenza, ha diritto a un assegno di questo
grado a partire dal 01.09.2000." (doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato - rappresentato
dalla moglie e dalla figlia - postulando il riconoscimento di un assegno per
grandi invalidi di grado elevato. Nel gravame viene in particolare fatto
valere:
"
Il paziente sopra menzionato (Marito,
rispettivamente Papà), soffre da diversi anni e tuttora, in maniera gravissima
e purtroppo inesorabile, del morbo di Alzheimer.
Il suo stato di salute psico‑fisico e mentale
ha subito ancora, in questi ultimi mesi, un repentino ed inarrestabile
peggioramento.
Lo stato dei fatti si riassume così con la
assoluta necessità quotidiana, da parte della moglie e parzialmente anche dal
figlio, di accudire ed aiutare permanentemente il marito, affinchè lo stesso
sia in grado di compiere tutti e 6 gli atti quotidiani della vita.
Questo resoconto dell'attuale situazione, era già
anche stato confermato da parte del geriatra Dr. __________, Capo Servizio
__________, il quale optava già, con la sua lettera del 24.10.2000, per
l'ottenimento di un'invalidità di grado elevato.
Di conseguenza, visto quanto sopra esposto,
auspichiamo che il nostro ricorso venga accettato, e che sia quindi
riconosciuto l'assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado elevato."
1.4. Con risposta
20 febbraio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo:
"
Con progetto 10 ottobre 2000, poi integrato
nell'impugnata decisione, l'UAI ha stabilito che l'assicurato presenta una
grande invalidità di grado medio.
Con tempestivo ricorso la moglie ed il figlio
dell'assicurato contestano il grado di grande invalidità stabilito, sostenendo
che nel frattempo le condizioni del ricorrente avrebbero subito un netto
peggioramento. Si accenna altresì alle osservazioni 24 ottobre 2000 prodotte
dal dottor __________, Caposervizio del reparto di geriatria dell'Ospedale
__________, in base alle quali lo stato dell'assicurato meriterebbe il
riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Esaminati gli atti in questione lo scrivente
Ufficio non può che riconfermare integralmente la propria presa di posizione
iniziale.
In effetti, giusta l'art. 36 cpv. 2 OAI la grande
invalidità è di grado medio se l'assicurato necessita di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna
di una sorveglianza personale permanente.
Il grado è invece elevato allorquando
l'assicurato necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli
atti ordinari della vita (inteso tutti gli atti ordinari, ndr) ed il
suo stato richiede inoltre cure permanenti o sorveglianza personale (cpv. 1).
Nel presente caso il ricorrente, affetto dal
morbo di Alzheimer, è ancora in grado di compiere due dei sei atti ordinari
della vita, così come è stato attestato dalla moglie dello stesso nel
formulario di richiesta di prestazioni (cf. doc. n. _ inc. AI). In tali
circostanze non è quindi possibile riconoscergli lo statuto di grande invalido
di grado elevato.
E del resto nemmeno le affermazioni del dottor
__________ conducono a diversa conclusione. Questi, precisando che la
valutazione operata dall'UAI è "sicuramente pertinente", pone
l'accento sul fatto che l'assicurato necessita di una continua sorveglianza
(cf. doc. n. _ inc. AI). Vi è però che tale circostanza non è di per sé
sufficiente, essendo le condizioni poste dall'art. 36 cpv. 1 OAI (aiuto per
tutti gli atti della vita e cure permanenti) cumulative.
D'altro lato giova ricordare che eventuali
peggioramenti di salute intervenuti dopo l'emanazione della decisione non
possono venire considerati che in casi del tutto eccezionali, allorquando siano
adempiute determinate condizioni. Non è però il caso nella fattispecie.
Qualora si accertasse un effettivo peggioramento,
l'assicurato ha infatti sempre la facoltà di introdurre una nuova richiesta
volta al riesame della situazione.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto
lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e,
conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. _)
1.5. Con scritto
26 febbraio 2001 le rappresentanti dell'assicurato hanno ribadito le
argomentazioni esposte nel gravame.
1.6. In data 28
giugno 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti al dott. __________, capo
servizio dell'Unità geriatrica dell'Ospedale __________.
Le
risposte del dott. __________ datate 5 luglio 2000 sono quindi state trasmesse
all'assicurato e all'UAI, i quali con rispettive osservazioni 6 agosto 2000 e
20 agosto 2000 hanno riconfermato le loro antitetiche domande di giudizio.
1.7. Con scritto
27 agosto 2001 l'assicurato ha preso posizione sulle osservazioni 20 agosto
dell'UAI ribadendo in sostanza le sue precedenti argomentazioni.
1.8. Con scritto
pervenuto al TCA in data 30 agosto 200, la Cassa federale di compensazione, nel
termine assegnatole dal TCA per pronunciarsi in merito al gravame ed ai
successivi atti acquisiti nell'incarto, ha comunicato di non aver nulla da
aggiungere a quanto già osservato dall'UAI.
1.9. In data 5
settembrer 2001 l'UAI ha infine precisato di non aver osservazioni da formulare
a quanto esposto dall'assicurato con osservazioni 27 agosto 2001.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’erogazione a __________ di un assegno per grandi invalidi di
grado elevato. L’amministrazione ha infatti riconosciuto una grande invalidità
di grado medio, in quanto l'assicurato necessita dell'aiuto di terze persone
per compiere 4 atti quotidiani della vita.
Ai sensi
dell'art. 42 cpv. 1 LAI gli assicurati domiciliati in Svizzera, se sono grandi
invalidi, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, sempreché non spetti
loro un assegno per grandi invalidi giusta la legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni o secondo la legge federale sull'assicurazione militare.
L'assegno è erogato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui sono stati compiuti i 18 anni di età e, al più tardi, fino alla fine del
mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata oppure del
mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento.
2.3. E' grande
invalido l'assicurato che, in seguito alla propria invalidità, ha bisogno
dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di
una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI).
L'art. 36
OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
-
il
grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari
della vita" e "il suo stato richiede inoltre cure permanenti o
una sorveglianza personale";
-
il
grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari,
"necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la
maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure
"di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente";
-
il
grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari,
necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita",
oppure "di sorveglianza personale continua", oppure "in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla
sua infermità". L'assegno di grado esiguo è pure dato, allorquando,
"a causa di un grave danno agli organi sensori o di
una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti
sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi
forniti in modo regolare e considerevole".
Infine,
spetta all’Ufficio per l’assicurazione invalidità determinare, per le Casse di
compensazione, il grado della grande invalidità (art. 43bis c.p. 5 seconda
frase LAVS).
2.4. Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato
deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto
di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia
sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo
atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della
vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato
abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una
singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di
tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.
50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
-
nel
cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli
alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto
delle dita;
-
nel
farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi
o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;
nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può
spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi
per stabilire il contatto con l'ambiente abituale.
Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
2.5 Nel caso in
esame, del questionario relativo alla richiesta di un assegno per grandi
invalidi compilato in data 6 ottobre 2000 dalla moglie dell'assicurato emerge
che quest'ultimo necessita dell'aiuto di terze persone per l'esecuzione
dell'atto del vestirsi, della funzione parziale del taglio degli alimenti
nell'ambito dell'atto del mangiare, di tutte le singole funzioni relative
all'atto dello spostarsi e, per quanto riguarda la pulizia personale, delle
funzioni parziali del lavarsi, pettinarsi e fare il bagno (doc. AI _). Non è
stata per contro indicata alcuna necessità di aiuto per quanto riguarda gli
atti ordinari dell'alzarsi/svestirsi/coricarsi e dell'andare al gabinetto.
Dal
questionario emerge inoltre che l'interessato necessità sia di cure permanenti
che di una sorveglianza personale di giorno e di notte (a quest'ultimo riguardo
nel questionario è precisato che l'assicurato "non è da lasciare da
solo").
Con
progetto di decisione 10 ottobre 2000 l'UAI, sulla base di quanto indicato nel
questionario, ha stabilito il diritto ad un assegno per grande invalido di
grado medio non abbisognando l'assicurato dell'aiuto di terzi per il compimento
di tutti gli atti ordinari della vita.
Nella sua
presa di posizione sul progetto di decisione dell'UAI, con scritto 24 ottobre
2000 il dott. __________, caposervizio geriatria dell'Ospedale __________ - che
aveva già avuto modo di confermare la compatibilità delle summenzionate
indicazioni fornite nel questionario con le costatazioni mediche da esso
effettuate - ha osservato:
"
Tenendo conto del grado di assistenza necessario
negli atti ordinari della vita le vostre conclusioni arrivano a riconoscere un
grado medio di invalidità, a partire dal 01.09.00.
Ora, se la valutazione in questo senso è
sicuramente pertinente, occorre tener presente che il paziente, affetto da
malattia di Alzheimer, presenta importanti disturbi comportamentali che
rendono necessaria una praticamente continua sorveglianza su tutto l'arco della
qiornata. Questi disturbi che si caratterizzano con stati di importante
agitazione e aggressività e che sono all'origine di un costante conflitto
coniugale, sono esasperati anche da un aspetto anosognosico secondario alla
stessa malattia di Alzheimer che impedisce alla paziente una corretta e
adeguata presa di coscienza della propria situazione. Ciò ha avuto tra l'altro
come conseguenza un sistematico rifiuto di tutte le proposte finora avanzate
per sgravare la famiglia con il ricorso ad assistenza istituzionale (Centri
Diurni __________, Centro Diurno Casa per Anziani di __________, Centro Diurno
Organizzazione __________), costringendo la famiglia al ricorso ad
un'assistenza personale da parte di un infermiere domiciliare con scopi di
attivazione del paziente, mobilizzazione, elaborazione di stati di tensione
psichica. Inoltre un intervento di aiuto famigliare per l'assistenza al governo
della casa è attualmente indispensabile.
Sulla base di tale situazione clinica mi permetto
di proporre di rivedere il progetto avanzato considerando la possibilità di
riconoscimento di un'invalidità di grado elevato. Ciò costituirebbe un
importante aiuto al mantenimento del signor __________ a domicilio evitando una
sua istituzionalizzazione in lunga degenza." (doc. AI _)
Con
provvedimento formale 23 novembre 2000, sulla base delle constatazioni e delle
indicazioni fornite dall'UAI, la Cassa federale di compensazione ha confermato
il diritto ad un assegno di grado medio.
2.6. Con il
gravame l'assicurato, adducendo un repentino peggioramento dello stato di
salute intervenuto negli ultimi mesi e richiamando l'attestazione 24 ottobre
2000 del dott. __________, ha postulato il riconoscimento di un assegno di
grado elevato l'interessato necessitando dell'aiuto e dell'assistenza di terze
persone nel compimento dei 6 atti ordinari della vita.
Pendente
lite questo TCA ha sottoposto al dott. __________ alcuni quesiti in relazione
alla necessità da parte dell'assicurato dell'aiuto di terze persone per il
compimento di atti quotidiani quali l'alzarsi, il sedersi e il coricarsi nonché
l'andare al gabinetto, chiedendo altresì al medico di pronunciarsi in merito ad
un eventuale peggioramento dello stato di salute psico-fisico intervenuto
successivamente alle situazione descritta nel questionario 6 ottobre 2000.
Con
scritto 5 luglio 2001 il citato sanitario ha risposto alle domande postegli dal
TCA osservando:
"‑ Pur essendo in grado il paziente di svolgere autonomamente, dal
punto di vista funzionale gli atti quotidiani menzionati (alzarsi/
sedersi/coricarsi e andare al gabinetto) è sicuramente necessaria da parte dei
famigliari una costante sollecitazione e sorveglianza all'integrazione di tali
atti nell'organizzazione spazio‑temporale della giornata; le capacità
pianificatorie‑esecutive del paziente essendo compromesse. Concretamente,
per esempio il paziente deve essere sollecitato periodicamente a recarsi alla
toilette per crescenti stati di agitazione che da solo non riesce ad
interpretare.
‑
Dall'ottobre 2000, malgrado l'intervento farmacologico, abbiamo assistito ad
un ulteriore progressivo aggravamento del deficit cognitivo del paziente,
legato alla progressione della conosciuta malattia di Alzheimer. Tale
peggioramento è stato sostanzialmente costante e regolare nel tempo, come in
genere è tipico per questa malattia. Per gli atti ordinari della vita elencati
(alzarsi/sedersi/ coricarsi e l'andare al gabinetto) il paziente resta ancora
sostanzialmente autonomo sul piano funzionale, non richiedendo aiuto di terze
persone. Si riconferma per contro, in modo ancora più marcato, l'esigenza
soprammenzionata di una pressoché costante sorveglianza. Va inoltre segnalata
una maggiore difficoltà in atti di base della vita quotidiana (lavarsi,
vestirsi, alimentarsi) prima autonomamente assunti, che necessitano attualmente
assistenza parziale." (doc. _)
Nelle
loro osservazioni allo scritto 5 luglio del dott. __________, le parti si sono
riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. L'assicurato ha inoltre
prodotto un ulteriore scritto del dott. __________ datato 3 agosto 2001, nel
quale viene ribadita la necessità di una costante sorveglianza e sistematica
sollecitazione dell'assicurato per l'esecuzione anche di atti quotidiani quali
l'alzarsi/sedersi/coricarsi e l'andare al gabinetto come pure la necessità di
un costante accompagnamento dovuta anche allo stato depressivo dell'assicurato
(cfr. doc. _).
Si tratta
ora di stabilire se sono nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti
la concessione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato. Posta
l'incontestata - e per altro comprovata - necessità d'aiuto per il compimento
di atti ordinari quali il vestirsi/svestirsi, lo spostarsi, il mangiare (anche
limitatamente al taglio degli alimenti) e il provvedere alla propria pulizia
(pur escludendo il radersi) nonché di cure permanenti e di sorveglianza
personale continua (cfr. questionario 6 ottobre 2000, cfr. doc. AI _; cfr.
anche decisione impugnata), occorre unicamente esaminare se l'assicurato
necessita anche dell'aiuto di terze persone per l'esecuzione degli atti
ordinari quali alzarsi/sedersi/coricarsi e l'andare al gabinetto.
2.7. Dalle
precisazioni fornite dal dott. __________ in data 5 luglio 2001 emerge che
l'assicurato, ancorché capace dal profilo funzionale di svolgere autonomamente
gli atti quotidiani dell'alzarsi/sedersi/ coricarsi e dell'andare al gabinetto,
a motivo della mancanza di capacità pianificatorie-esecutive necessita di una
costante sollecitazione e di sorveglianza per l'esecuzione degli stessi. Al
proposito il sanitario ha menzionato, a titolo esemplificativo, la necessità di
sollecitare l'assicurato a recarsi al gabinetto a causa di crescenti stati di
agitazione che l'assicurato da solo non è in grado di interpretare.
Orbene,
alla luce di quanto precede si deve concludere che se da un lato l'assicurato
necessita - come visto - di una continua sorveglianza personale su tutto l'arco
della giornata non potendo essere lasciato da solo a causa del suo stato
mentale e psichico, dall'altro lato le precisazioni fornite dal dott.
__________ in corso di causa consentono di ritenere siccome dimostrato con la
certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 125
V 195, DTF 121 V 6, 47, DTF 118 V 289), che per l'esecuzione degli atti
dell'alzarsi/sedersi/coricarsi e dell'andare al gabinetto __________ abbisogna,
seppur in maniera indiretta ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid.
2.4), dell'aiuto di terze persone, atteso che senza la sollecitazione da parte
di terzi è da ritenere che tali atti rimarrebbero incompiuti a causa del suo
stato psichico e mentale, il quale, come rilevato in sede medica, è tale da
compromette le sue capacità pianificatorie ed esecutive.
Tale è
quindi la situazione effettiva presente sino a ottobre 2000, dopo di che
risulta addirittura essere intervenuto un peggioramento del deficit cognitivo
dell'assicurato, dovuto alla progressione della malattia, che ha tra l'altro
reso necessario l'aiuto diretto di terze persone anche per singoli atti
precedentemente assunti in maniera autonoma dall'assicurato (cfr. XII).
Questa
circostanza appare tuttavia irrilevante ai fini del presente giudizio, in
quanto sulla base delle considerazioni che precedono a __________ deve comunque
essere riconosciuto un assegno per grande invalido di grado elevato a far tempo
dal 1. settembre 2000.
In simili
circostanze, a far tempo dal 1. settembre 2000 ad __________ deve essere
riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________
ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal
1° settembre 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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