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Numero d'incarto:
32.2000.101
Data decisione, Autorità:
12.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00101
rg/fz
Lugano
12 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000
di
contro
la decisione del 13.9.2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 18.12.2000 del
Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato
assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso
tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è
infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del
Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto
federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile
1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale
federale ha ancora precisato:
" il
principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura
giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che
vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU;
cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep.
1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia
64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre
1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38
seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non
può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in
netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a
ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un
eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la
possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla
traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37
seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della
Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il
ricorso non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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