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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2003.10
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2003.10
RG/sc
Lugano
21 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 6 maggio 2003
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
In relazione alla
fallita __________
Considerato in
fatto e in diritto che
-
per
decisione 21 marzo 2003 la Cassa AVS __________ ha stabilito, in applicazione
dell'art. 52 LAVS, l'obbligo per __________ di versare l'importo di fr.
3'285.55 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del mancato
pagamento da parte della __________ dei contributi dovuti sino al 30 giugno
2001;
-
con
opposizione 17 aprile 2003 alla Cassa __________ ha contestato detta decisione;
-
con
petizione 6 maggio 2003 la Cassa ha chiesto al TCA la condanna di __________ al
versamento del summenzionato importo;
-
il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate.
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF
117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316
consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio
2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il
momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA
alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato, devono essere motivate e contenere un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici;
-
la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la legge non preveda espressamente una deroga;
-
giusta
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 52 cpv. 5
LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2003, in deroga all'art. 58 LPGA, autorità di
ricorso competente in materia di responsabilità è il tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato. Il ricorso
deve essere interposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 61 LPGA);
-
nel caso
in esame, la Cassa ha emanato la decisione di risarcimento nei confronti di
__________ in data 21 marzo 2003. Contro detta decisione l'interessata ha
interposto opposizione il 17 aprile 2003;
-
in
applicazione dell'art. 52 LPGA, a seguito dell'opposizione di __________ la
Cassa avrebbe quindi dovuto emanare una decisione su opposizione suscettibile
poi di essere impugnata davanti all'autorità competente istituita all'art. 52
cpv. 5 LAVS, il rimedio della petizione a seguito d'opposizione precedentemente
previsto all'art. 81 OAVS essendo venuto a cadere con l'entrata in vigore della
nuova normativa (la citata norma d'ordinanza è infatti stata abrogata dal n. I
dell’Ordinanza 11 settembre 2002);
-
la
petizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
-
stante
quanto sopra si giustifica quindi la trasmissione degli atti alla Cassa di
compensazione affinché, conformemente all'art. 52 LPGA, proceda all'emanazione
della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa AVS __________ affinché proceda
nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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