AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.4
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00004
bs/gm
Lugano
20 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione 27 gennaio 2001
ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa di comp. AVS __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione
alla fallita
__________,
ritenuto che con petizione 27 gennaio 2001
la Cassa di compensazione __________ ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 20'886,90 pari ai contributi paritetici non versati dalla
__________ per gli anni 1998 e 1999, di cui il convenuto ricopriva la carica di
socio gerente;
visto lo scritto 7 marzo 2001 della Cassa
AVS __________ all'avv. __________ firmato per accettazione dal convenuto
Signor __________ del seguente tenore:
" in relazione alla
pratica citata a margine ed alla conversazione telefonica odierna, con la
presente le comunichiamo che:
-
vista la nostra lettera
del 20 febbraio 2001 con la quale in sostanza veniva accettata l'opposizione
del signor __________ del 22 dicembre 2000 e che di conseguenza l'importo
richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni del 28 novembre 2000
veniva ridotto a fr. 14'473.75;
-
considerata la
richiesta del signor __________ del 23 febbraio 2001 tendente ad ottenere una
dilazione di pagamento sull'importo rimasto scoperto di Fr. 14'473.75, e
ritenuto che la nostra Cassa ha accettato tale richiesta come proposto dal
signor __________;
al fine di stralciare la
pratica ancora in sospeso presso il Lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, chiediamo che la presente lettera sia sottoscritta dal signor
__________ in segno di accettazione e ritornata alla nostra Cassa." (cfr.
Doc. _);
considerato che, di conseguenza, con
lettera 15 marzo 2001, la Cassa postula lo stralcio della causa (cfr. Doc. _);
rilevato
che questa transazione può essere omologata in quanto conforme alla legge, per
cui la causa va stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto (cfr. Pratique VSI
1999 pag. 213 che conferma la giurisprudenza in SVR 1996 AVS No. 74 pag. 223);
richiamato lo scritto 22 marzo 2001 del TCA
in cui è stato chiesto all'avv. __________ se è intenzione del suo mandante di
rinunciare alle ripetibili, questione che non è stata infatti regolata dalla
convenzione (doc. _) e preso atto della risposta del legale in cui chiede che
venga pronunciato il giudizio sulle ripetibili (doc. _);
rilevato che segnatamente in caso di
transazione viene riconosciuta una indennità per ripetibili se la situazione
processuale lo giustifica (cfr. DTF 109 V 71, 107 V 127; 106 V 126, Ch. Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
Zurigo 1999, § 34 n. 9);
ritenuto che, sulla base della
documentazione prodotta dal convenuto, la Cassa ha ridotto il danno a fr.
14'473.75 (doc. _), per cui si giustifica l'assegnazione di una indennità per
ripetibili. Dal momento che il legale non ha redatto l'allegato di risposta e
tantomeno il testo della convenzione, appare adeguato fissare l'indennità a fr.
300.--;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a __________
fr. 300.-- di indennità per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster