AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.3
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00003
BS
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 22
dicembre 2000 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS dell'17
febbraio 1998 __________ della
Cassa di compensazione __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
14 settembre 1999 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha accolto la petizione ex
art. 52 LAVS 17 febbraio 1998 inoltrata della Cassa di compensazione __________
e condannato __________ al risarcimento di fr. 20'972,15 per i contributi
paritetici non versati dal __________ (in seguito: ). Contestualmente
il Tribunale ha respinto la petizione 13 febbraio 1998 della Cassa nei
confronti di __________ (inc).
1.2. Con sentenza
del 22 dicembre 2000 (ricevuta dal TCA il 29 gennaio 2001) il TFA ha accolto il
ricorso di __________, ritenendo innanzitutto che la vertenza è stata a torto
decisa a Giudice unico, poiché:
"
(…)
la particolare natura dell'azione di risarcimento
dei danni giusta l'art. 52 LAVS, ma anche, in concreto, i mezzi di prova
richiamati nella risposta del convenuto in sede cantonale (testi, interrogatorio
formale, perizia, edizione documenti dall'ufficio fallimenti e dalle banche),
erano elementi tali da far apparire d'acchito, sulla base degli atti
disponibili, che si fosse ben lungi dall'ipotesi del caso di scarsa rilevanza,
così come inteso dal legislatore cantonale. (…)",
(STFA di rinvio 22.12.200, H 358/99, pag. 8).
Inoltre, il TFA ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in
relazione alla mancata assunzione di mezzi di prova elencati dal ricorrente
durante la procedura cantonale poiché:
"
(…)
Non è infatti dato a divedere per quali motivi in
prima sede non siano stati assunti i mezzi di prova richiesti e non sia stato
indicato perché se ne prescindeva. La pronunzia impugnata nulla dice a tale
proposito, né sussistono elementi tali da poter inferire che vi sia stato un
corretto apprezzamento anticipato delle prove (…)"
(STFA di rinvio 22.12.200, H 358/99, pag. 8)
Pertanto
il TFA ha disposto che:
"I. (..) il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato 14 settembre 1999 nella misura in
cui concerne le pretese nei confronti del ricorrente per il danno addebitabile
al mancato pagamento dei contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda a
complemento d'istruttoria e renda, per quel che attiene al predetto punto, una
nuova pronunzia, conformemente ai considerandi (…)" (STFA di rinvio
22.12.200, H 358/99, pag. 9)
Il presente giudizio si
riferisce dunque unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla
Cassa nei confronti di __________.
1.3. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di
__________ il __________ 1994.
__________ è stato Presidente del Cda, con diritto di firma individuale, dal 1°
aprile 1994 sino al 30 luglio 1997, dimissionando al 30 giugno 1997. __________
ha ricoperto la carica di membro del C.d.A., con diritto di firma individuale,
dalla costituzione della società fino al 30 luglio 1997; in seguito è divenuto
amministratore unico sino al fallimento della __________. __________ è stato
invece direttore dal 1° aprile 1994 al 16 ottobre 1997.
La __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in
qualità di datrice di lavoro.
In
data 30 ottobre 1997 la Cassa ha ricevuto due attestati di carenza beni da
esecuzione in via di pignoramento per complessivi fr. 24’683,55 relativi ai
contributi paritetici per il 1996 (doc. _ inc. __________).
Con
decreti del 9 dicembre (FUSC del __________ 1997) e 18 dicembre 1997 (FUSC del
__________ 1998) della Pretura di __________ è stato aperto il fallimento della
società, rispettivamente ordinata la sospensione della relativa procedura per
mancanza di attivo.
Il
fallimento è stato chiuso in quanto nessun creditore aveva anticipato le spese
e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da registro di commercio (FUSC
__________ 1998).
La
società non ha versato alla Cassa fr. 64’532,80 di contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD/AF e 2° pilastro (spese amministrative, esecutive, interessi
moratori inclusi; cfr. il relativo estratto conto contabile in doc. _ inc.
__________).
1.4. Costatato di
aver subito un danno, il 17 dicembre 1997 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.
A seguito dell'opposizione, con petizione 17 febbraio 1998, l’amministrazione
ha postulato che __________ venga condannato a risarcirle fr. 20’972,15 per i
contributi paritetici non soluti dalla __________ (acconti IV trimestre 1996 e
I trimestre 1997), in via solidale con __________ e __________.
Per
quanto riguarda l’ammontare del danno, constestato dal convenuto, l’attrice ha
precisato che:
" (...) La qualità d'organo del convenuto si è estinta con una
dimissione il 30 giugno 1997.
Ciò significa che il
suo obbligo di risarcimento del danno deve essere limitato a quello causato dal
mancato pagamento dei contributi fino a fine marzo 1997. Con la fallita
facevamo dei conteggi trimestrali. Per questo motivo, entro il 10 aprile 1997.
Per contro, egli non è responsabile degli atri scoperti, poiché i contributi
del 2° trimestre 1997 sarebbero venuti a scadenza soltanto al 10 luglio 1997,
cioè dopo la dimissione di __________.
La nostra cassa di
compensazione ha subito nel fallimento della ditta __________ un danno totale
di fr. 64'532.80 (act. 5) per contributi non pagati. La procedura del
fallimento è definitivamente chiusa, questo danno ci rimane invariato. Sotto la
responsabilità di __________ (fino al 31 marzo 1997) rimane un danno di fr.
33'034.15; occorre pertanto dedurre i contributi dovuti per il 2° pilastro
poiché non possono essere richiesti tramite questo procedimento. Rimane
pertanto un danno di fr. 20'972.15. Alleghiamo l'estratto conto della fallita
ed i certificati di salari per gli anni 1996 e 1997 (act. 11 e 12) affinché si
può controllare in ogni dettaglio i nostro conto. (...)" (Doc. _, inc.
__________)
In merito
alla responsabilità di __________ la Cassa ha osservato:
" Il convenuto, nella sua opposizione, dichiara soprattutto quanto
segue: "L'amministrazione come la gestione della __________ è sempre stata
effettuata direttamente ... dai signori __________ e __________. Tutti i
documenti e gli atti relativi alla __________... sono stati firmati dai signori
__________ e __________i, salvo qualche rara eccezione ... La legge,
permettendo la delega di tutti i compiti dell'amministrazione non inclusi ...al
nuovo art. 716 a CO, riduce la responsabilità del Consiglio di amministrazione.
... La delega legittima ad un altro organo ha quindi l'effetto di ridurre la
responsabilità di chi delega alle tre classifiche diligenze, ossia alla
"cura in eligendo, istruendo e custodiendo ... Con il nuovo diritto
azionario viene stabilito anche nel rapporto esterno una solidarietà
differenziata ... Ogni responsabile solidale può quindi far valere - gli
argomenti previsti dagli art. 43 e 44 CO".
Il danno risulta dal
periodo che va dal dicembre 1996 all'apertura del fallimento. Si vede però
dall'estratto conto (act. 5) che il modo di pagamento della fallita si mostrava
già prima molto irregolarmente. Da gennaio 1996 quasi ogni fattura doveva
essere sollecitata e messa in esecuzione. In caso di necessità possiamo pure
presentare prove per questa irregolarità nei pagamenti per periodi precedenti.
- I precetti esecutivi come tutta la corrispondenza dell'Ufficio di esecuzione
era stato inoltre indirizzato al convenuto (vedi per es. act. 9 e 10).
Il convenuto non può
statuire che egli non era sul corrente dei ritardi e pretendere che i signori
__________ e __________ erano all'altezza dei compiti a loro affidati. In altre
parole non può aver rispettato l'art. 716a CO, cioè la sorveglianza suprema
sulle persone incaricate della gestione degli affari. Doveva piuttosto
conoscere la situazione della fattila e avrebbe dovuto prendere delle misure
adatte e agire in modo che il nostro danno non sarebbe avvenuto. Il suo
comportamento deve essere considerato colpevole. (...)" (Doc. _, inc.
__________)
1.5. Con risposta
13 marzo 1998 __________, rappresentato dall’avv. __________, solleva
cautelativamente l’eccezione di nullità della decisione e della petizione per
mancata e/ o sufficiente sottoscrizione della persona legittimata.
Nel
merito, contesta l’ammontare del danno in quanto non sufficientemente
comprovato e dettagliato.
Inoltre ritiene la presente azione di risarcimento perenta poiché, come ammesso
dalla Cassa, già nel corso dei primi mesi del 1996 ogni fattura relativa ai
contributivi doveva essere sollecitata e messa in esecuzione forzata.
Per ciò
che concerne la propria responsabilità, __________ contesta che gli si possa
rimproverare una qualsiasi negligenza nell’espletamento del suo obbligo di
diligenza, poiché:
" La
diligenza richiesta dalle circostanze nello scegliere e nell'istruire le
persone in questione, qui sopra menzionate, non può essere messa in
discussione. Precisato peraltro che il qui convenuto non aveva manifestamente
il potere d'imporre alla società una volontà diversa in quanto la scelta e
l'istruzione degli altri membri del Consiglio di amministrazione nonché la
relativa assunzione avveniva per volontà del signor __________, il quale era
"a capo" dell'intero gruppo di società sopraccitato.
Non v'è chi non veda
come dette persone erano comunque qualificate e a conoscenza della necessità di
far fronte al pagamento dei premi AVS avendo sempre fatto fronte alle
prescrizioni di quest'ultima normativa negli anni precedenti. Essi erano quindi
all'altezza dei compiti a loro affidati e ne conoscevano le incombenze.
Resta pertanto da
valutare se il qui convenuto nella sua veste di presidente del Consiglio di
amministrazione ha semmai mancato al proprio dovere di sorveglianza restando
inattivo. Potendo quest'ultimo dimostrare di aver richiesto informazioni
complementari e reso attenti gli altri membri del Consiglio di amministrazione,
nonché i direttori, e l'Ufficio di revisione, seppur marginalmente al di fuori
delle proprie competenze, circa le prescrizioni della LAVS, allora egli non
potrà essere tenuto civilmente responsabile per il danno patito dalla Cassa di
compensazione __________."(risposta pag. 13/14).
1.6. Con lettera
22 maggio 1998 la Cassa ha prodotto della documentazione inerente la
regolamentazione del diritto di firma in seno all’amministrazione e l’ammontare
del danno subìto, per poi prendere posizione in merito alle contestazioni fatte
dal convenuto (doc. _ inc. __________).
In
particolare ha rilevato che:
"__________
sottolinea che solo __________ quale testa del gruppo "__________",
abbia avuto la possibilità di prendere delle decisioni e di effettuare dei
pagamenti. Egli ripete di essersi potuto fidare che __________ e __________,
che conducevano gli affari della fallita, avrebbero fatto bene il loro lavoro.
L'allegato estratto
conto (act. 10) prova che la fallita, già nel 1995, ha cominciato a lottare con
le difficoltà di pagamento. I pagamenti sono sì, sempre stati fatti, ma sempre
più spesso soltanto sulla base dei richiami, rispettivamente di precetti
esecutivi. __________ nella sua qualità di organo che agiva con cura, avrebbe
dovuto rendersi conto di queste irregolarità. Inoltre __________ era stato
membro del Consiglio di Amministrazione della ditta __________ che è pure
fallita e che era membro del gruppo "__________". Quella ditta, molto
prima della fallita, aveva delle difficoltà finanziarie. I relativi processi di
risarcimento dei danni sono pendenti presso il Vostro tribunale fra l'altro
anche contro __________ quale organo della __________. Sulla base dei documenti
di quella procedura, il convenuto conosceva le difficoltà della fallita
__________. Doveva perciò rendersi conto anche dei problemi della fallita
poiché tutte due le ditte venivano "governate" da __________.
Per quanto
necessario, chiediamo l'edizione degli atti di quel processo di risarcimento
dei danni.
Il convenuto
__________ aveva personalmente firmato la delega della fallita a nome della
__________ (act. 15) - non si può negare un coinvolgimento molto stretto degli
eventi. Non da ultimo è interessante che al nostro revisore in occasione del
controllo finale della fallita le informazioni necessari erano dati da una
ditta __________ (act. 8). La denominazione di questa ditta è: "__________
di __________ ". Richiediamo informazioni per quanto tempo la ditta __________
aveva già lavorato per la fallita. Si può sospettare che il convenuto
, anche attraverso questo canale, abbia avuto visione dei libri della
fallita rispettivamente avrebbe dovuto averla. La __________ ha avuto quale
Fiduciario anche in un altro caso del gruppo "", la società
fallita __________. E per finire __________ era organo della società __________
(act. 16) - ufficio di revisione della ___. A nostro parere con questo fatto
gli art. 727c e 727d CO non sono stati rispettati - un'altra indicazione del
comportamento scorretto del convenuto __________.
Riassumendo, a
nostra opinione, è chiaro che __________ non può avere fatto fronte al suo
obbligo di sorveglianza, previsto dalla legge, quale membro del consiglio di
amministrazione, se vuole far credere di non aver saputo niente degli scoperti,
rispettivamente che avrebbe potuto fidarsi che tutto fosse in ordine. Aveva
conoscenza di questi fatti attraversi vari canali - o almeno avrebbe facilmente
potuto avere conoscenza del fatto che le faccende andavano tutt'altro che bene
e che a noi non venivano effettuati i pagamenti.
(…)
I convenuti non
possono invocare l'art. 759 CO, contrariamente all'avviso dei convenuti questo
articolo non è applicabile a diminuire la loro responsabilità secondo l'art. 52
LAVS (AHI-Praxis 1996 p. 291ss.). (...)" (Doc. _, inc. __________)
1.7. Con scritto
del 25 maggio 1999 __________ ha preso posizione in merito a quanto sostenuto
dall'amminstrazione:
" (...) Si ribadisce peraltro come sia l'amministrazione sia la
gestione della __________ è sempre stata effettuata direttamente ed
esclusivamente dai signori __________ e __________.
Inoltre, va messo in
evidenza come, non appena venuto a conoscenza dei seri problemi finanziari
della società, il signor __________ si è adoperato per risanare la situazione
economica della __________ (si richiamano gli atti di causa di cui all'inc. no.
__________), in particolare invitando i responsabili a sottoporre la
problematica di tutto il "Gruppo __________ ", con l'aiuto dello
scrivente Studio legale, a consulenti e banche alfine di trovare una soluzione
di risanamento, la quale avrebbe permesso il versamento dei contributi entro un
termine ragionevole, in quanto non priva di possibilità di riuscita.
Per stessa
ammissione della __________, il danno risulta dal periodo che va dal dicembre
1996 all'apertura del fallimento. Come si evince dalla documentazione
richiamata, già prima di quel periodo e durante tutto lo stesso, il qui
convenuto ha fatto quanto ragionevolmente si poteva attendere da lui per
ovviare alle difficoltà della ditta. Vi sono stati parecchi incontri che hanno
portato a far esperire un rapporto dettagliato alla __________ (cfr. rapporto
situazione Gruppo __________ di cui all'inc. no. __________).
In seguito, non
appena resosi conto che gli sforzi profusi non hanno dato l'esito sperato, il
signor __________ rassegnò le proprie dimissioni, molto prima del fallimento.
In sostanza il
convenuto ha quindi fatto tutto quanto era ragionevolmente esigibile da lui per
porre rimedio alla situazione. In questo senso tanto l'avv. __________ quanto
il signor __________ della __________, potranno confermare in via testimoniale
quanto sopra ed inoltre si richiamano i succitati documenti di cui all'inc. no.
__________.
L'emergere della
mancanza di liquidità si evidenziò nel novembre 1996. Il qui convenuto si
adoperò immediatamente per evitare l'insorgere del danno senza tuttavia ch'egli
potesse altrimenti determinare qualsivoglia volontà all'interno della società o
avesse accesso ai mezzi finanziari per far fronte al pagamento delle fatture di
parte attrice.
Si contestano
recisamente le allusioni di controparte relative alle difficoltà finanziarie
precedenti, nonché alle difficoltà economiche della __________, non avendo queste
ultime influenzato la successiva mancanza di liquidità della __________. Ogni
società aveva dipendenti ed affari propri e ben distinti.
La delega
amministrativa della fallita a nome della __________, è, in effetti,
sottoscritta dal signor __________ ma corrisponde ad una volontà del signor
__________. Essa costituisce ancora un segnale a favore del convenuto e non già
il contrario.
Inoltre, l'ufficio
contabile e commerciale __________ ha unicamente prestato consulenza per
chiusure e pratiche fiscali. L'agire quale fiduciaria anche in un altro caso
del Gruppo __________ è da mettere in relazione con il prodigarsi del signor
__________ unitamente allo scrivente Studio legale per ovviare ai problemi
finanziari del Gruppo stesso.
Giusta l'art. 727c
CO i revisori devono essere indipendenti dal consiglio di
amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti.
Nel caso in esame,
il signor __________ era organo della società __________ e non revisore della
__________. Inoltre la __________
è una società
anonima la quale non si occupa unicamente di revisioni e che non ha
esclusivamente il convenuto come organo dipendente. Egli non ha mai proceduto
personalmente a verifiche o revisioni pertanto non v'è alcuna violazione delle
norme citate da controparte. Ciò non ha comunque pertinenza con la presente
vertenza salvo il tentativo di mettere in cattiva luce il convenuto.
(...)" (Doc. _, inc. __________)
1.8. Il 7 maggio
1999 il TCA ha chiesto alla Cassa di esporre un conteggio dettagliato del danno
richiesto. Questo conteggio è stato inviato con lettera 31 maggio 1999 (doc. _
inc. __________), poi trasmesso per conoscenza dal TCA al convenuto.
In data
14 settembre 1999 lo scrivente Tribunale ha poi emesso la sentenza in oggetto.
1.9. Con lettera
6 febbraio 2001 il TCA ha chiesto all'amministrazione delle informazioni in
merito al piano di dilazione che __________ ha allegato al ricorso di diritto
amministrativo contro la STCA 9 agosto 1999 concernente una procedura ex art.
52 LAVS intentata dalla Cassa nei confronti del convenuto in relazione ai
contributi non versati dalla __________ che insieme alla __________ faceva
parte del "Gruppo __________ " (doc. _ inc. __________).
In risposta, l'amministrazione ha segnatamente rilevato che il piano rateale si
riferiva ai contributi dovuti dalla ditta individuale __________, rilevando
comunque che un simile piano è stato concesso anche alla __________. La Cassa
ha poi precisato che la __________ non ha chiesto alcuna dilazione (lettera 22
febbraio 2001 doc. _ inc. __________).
Con
scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha preso posizione in merito a quanto
rilevato dall'attrice, sollevando delle contestazioni (doc. _) che hanno reso
necessario un complemento istruttorio presso la Cassa (doc. _ inc. __________).
Con
lettera 19 aprile 2001 l'attrice ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA
(doc. _ inc. __________).
Il 3
maggio 2001 il convenuto ha presentato le proprie osservazioni al succitato
scritto (doc. _ inc. __________).
Le risultanze di questo scambio di allegati, che concernono principalmente la
__________, verranno riprese nei considerandi di diritto nella misura in cui si
riferiscono alla presente vertenza.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se __________ deve risarcire alla Cassa fr. 20'972,15 a
seguito dei contributi paritetici non soluti dalla __________.
Innanzitutto nella precedente procedura giudiziaria il convenuto ha sollevato a
titolo cautelativo l’eccezione di nullità della petizione per mancata e/ o sufficiente
sottoscrizione di persona legittimata.
Egli ha
rilevato come le decisioni di risarcimento siano state sottoscritte dal gerente
della Cassa, sig. __________, e dalla responsabile del reparto legale, Dr. iur.
__________, mentre le petizioni erano state sottoscritte unicamente da
quest’ultima.
Il
convenuto ha anche osservato che dagli atti non risultava che la Dr. iur.
__________ fosse autorizzata a sottoscrivere a titolo individuale in nome e per
conto della Cassa di compensazione __________. Trattandosi di un presupposto
processuale, __________ ha chiesto al TCA di verificare il diritto di firma in
vigore presso l'amministrazione.
Dal
verbale 5/1996 del 29 ottobre 1996 risulta che il comitato della Cassa di
compensazione __________ ha conferito alla Dr. iur __________, responsabile del
settore giuridico, il diritto di firma individuale per tale settore e quindi
anche per le petizioni di risarcimento danni, ma non per le transazioni
finanziarie (doc. _ inc. __________).
È pure
vero che nel regolamento del diritto di firma datato 12 febbraio 1998 le azioni
di risarcimento danni e le petizioni devono essere firmate collettivamente. Ma
è altrettanto vero che il diritto di firma individuale conferito alla Dr. iur.
__________ nel 1996 è rimasto invariato ( cfr. “Grundsatz: Der
Kassenvorstand hat gemäss Protokoll 5/1996 vom 29.10.1996 beschlossen, für den
Bereich “Rechtsdienst” Einzelunterschrift zu erteilen. Die Verantwortliche für
den Rechtsdienstil zeichnet nicht für finanzielle Einzelunterschrift”, doc.
_ inc. __________).
Deve
essere pertanto concluso che la Dr. iur. __________ è legittimamente
autorizzata a rappresentare la Cassa attrice (sia che firmi singolarmente che
congiuntamente al gerente; cfr. anche il cartoncino firme doc. _ inc. __________).
L'eccezione
sollevata dal convenuto deve pertanto essere respinta.
2.2. Con
osservazioni 25 maggio 1999 (cfr. consid. 1.7) __________ ha postulato
l'estromissione dagli atti di causa dello scritto 22 maggio 1999 della Cassa
(cfr. consid. 1.6), poiché si tratterebbe di una vera e propria replica
inoltrata dopo il termine di scambio degli allegati.
Secondo l'art. 7 della LPTCA "il giudice dichiara chiuso lo scambio degli
allegati e ne dà comunicazione alla parti fissando alle stesse un breve termine
per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati ".
Tuttavia, deve essere rilevato, che nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali vige il principio inquisitorio: il giudice accerta d’ufficio i
fatti determinati per il giudizio, assume le prove necessarie e le valuta
liberamente (cfr. fra le tante, DTF 122 V 158 consid. 1a con riferimenti; Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
Zürich 1999,§ 23 n. 5 pag. 154).
Ciò significa
che il TCA é tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se
prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela essere in
qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti
giuridicamente importanti. In questo ordine d’idee, il TFA ha, del resto,
stabilito che determinante non é la provenienza di un mezzo di prova ma bensì
il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F.,
inedita, cfr. anche STCA 23 novembre 1999 in re G.T., inc. __________).
Nel caso in
esame, con scritto 22 maggio 1999 la Cassa ha prodotto della nuova
documentazione importante.
Di conseguenza il TCA ha concesso al convenuto la facoltà di esaminarla con la
possibilità di presentare delle osservazioni in merito, ciò che egli ha fatto
con scritto 25 maggio 1999 (doc. _ inc. __________). Infatti, nel caso in cui
una parte produce della nuova documentazione, l'autorità giudiziaria deve
ordinare uno scambio di allegati, pena la violazione del diritto costituzionale
di essere sentito (cfr. in questo senso DTF 119 V 323 consid. 1 con
riferimenti; C. Zünd, op.cit, § 19 n.7 pag. 139).
In queste circostanze non vi è alcun motivo per dare seguito alla richiesta del
convenuto.
Nel merito
2.3. Secondo
l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
2.4. __________
sostiene la perenzione del credito risarcitorio.
Va
rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei
danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante
una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in
ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati.
Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di
perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne
viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das
Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem
Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998).
"
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti, cfr. anche DTF 126
V 444 consid. 3a).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia
può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il
deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo
degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili
devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non
può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V
196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
particolare, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno
coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115
cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
2.5. Nella
fattispecie in esame, il 30 ottobre 1997 ha ricevuto degli attestati
carenza di beni datati 29 ottobre 1997 (doc. _ inc. __________).
In quel
momento la Cassa ha così avuto conoscenza di aver subito un danno e da tale
data decorre il termine di perenzione di un anno (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c,
confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die
Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag.
63).
La
circostanza che sin dagli inizi del 1996 la __________ fosse in mora con il
pagamento dei contributi non permette di anticipare il momento della conoscenza
del danno.
Solo
l’attestato di carenza beni definitivo certifica infatti l’insolvibilità del
datore di lavoro e attesta conseguentemente che la Cassa non può più richiedere
il pagamento dei contributi paritetici secondo la procedura ordinaria dell’art.
14 LAVS.
Le
decisioni di risarcimento essendo datate 17 dicembre 1997, le stesse
sono state intimate entro l’anno dalla notifica dei menzionati attestati e
quindi sono tempestive.
Ne
discende che il credito risarcitorio non è perento.
2.6. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in:
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.7. Nel caso che
ci concerne, rettamente il convenuto rileva che spetta all’amministrazione di
documentare il danno subito mediante estratti, salari, fatture, estratti conto
ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b),
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile
contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati
(STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6
gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
2.8. Nella
fattispecie in esame con la replica la Cassa ha prodotto le distinte salari
1995, 1996 e 1997 (doc. _ inc. _________) ed i rapporti delle revisioni AVS (
inc. __________).
Inoltre
l’attrice ha prodotto due estratti contabili inerenti i contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD/AF e premi LPP: il primo relativo al periodo 1996/1997 (doc. _
inc. __________), il secondo agli anni 1995 - 1997 (doc. _ inc. __________).
Dai
citati estratti contabili si distinguono chiaramente i contributi paritetici
dai premi del secondo pilastro, per cui si può evincere la destinazione dei
versamenti effettuati dalla società.
Per
quanto riguarda la registrazione dei contributi, la Cassa ha spiegato che la
prima colonna si riferisce al periodo dell’acconto (gli acconti della
__________ erano fissati trimestralmente) ed al conguaglio di fine anno, la
seconda colonna alla data di registrazione della fatture, la terza alla causale
di registrazione, la quarta al “dare” e la quinta all’”avere”, la sesta al
saldo intermedio dopo ogni operazione contabile e la settima al saldo per ogni
periodo di contribuzione.
Inoltre
si può evincere la destinazione dei singoli versamenti effettuati dalla
società contabilizzati sotto la voce “versamenti __________ ”.
Ora,
rettamente i convenuti hanno rilevano che i contributi per la previdenza
professionale (registrati con la voce “contributi PVP”) non possono essere
inclusi nel danno (cfr. SVR 1997 AVS Nr. 128, pag. 389), come invece indicato
dalla Cassa nelle decisioni di risarcimento.
La presente petizione tiene conto di questo aspetto.
Interpellata dal TCA, con lettera del 31 maggio 1999 (doc. _ inc. __________)
l’amministrazione ha allestito un conteggio dettagliato del danno richiesto
(doc. _ inc. __________).
Dal
medesimo emerge che a __________ la Cassa postula il risarcimento di
complessivi fr. 20’972,15 pari agli acconti AVS/AIA/IPG/AD/AF del IV trimestre
96 e I trimestre 1997, spese di intimazione, spese esecutive e interessi di
mora inclusi.
Tale modo
di procedere è corretto, visto che __________ si è dimesso dal CdA il 30 giugno
1997, ossia dopo la scadenza dell’acconto del I trimestre 1997 (10 aprile, cfr.
art. 34 cpv. 4 OAVS) e prima di quello del II trimestre 1997 (10 luglio).
Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi
liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha
dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla
radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di
controllo sull’attività della medesima (DTF 112 V consid. 3c e 3b).
In queste circostanze l'attrice ha dunque provato il danno richiesto con la
petizione in oggetto.
Occorre ora esaminare se i motivi di discolpa invocati da __________ sono
idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.9. Va
innanzitutto ricordato che per definizione, il danno considerato dall'art. 52
LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti
che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di
versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a).
Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono in primo luogo quelle
contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in
particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo
degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei
contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono
queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr.
RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.10. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
2.11. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989 p. 53). Nel
caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne
l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b; Locher, op. cit., p. 144 N 14).
2.12. __________
sostiene di non aver avuto alcun potere d'influenza nella __________, la cui
amministrazione e la cui gestione erano state affidate direttamente ad
__________ ed al direttore __________. Egli sostiene parimenti di poter
dimostrare di aver richiesto informazioni in merito agli oneri sociali e reso
attenti i due succitati circa le prescrizioni LAVS.
Occorre innanzitutto precisare che l’organo di una società anonima deve
prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la
gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle
istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in
custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165).
Inoltre,
ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro Infatti ad ogni
amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non
pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29
agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Non è
quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni
puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e
R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT
1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS.
Questo
principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non
pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un
amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze
tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non
aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla
legge.
2.13. Nel caso in
esame, e riprendendo il primo argomento sollevato dal convenuto, va detto che
la delega gestionale non esonerava __________, con formazione di fiduciario,
dall’avere una visione globale sulle questioni essenziali della società (cfr.
consid. 2.12).
Quale
presidente del CdA, con diritto di firma individuale (carica che ha
ricoperto per quasi tre anni) egli doveva sapere del suo specifico dovere di
vigilare affinché i contributi fossero versati regolarmente.
Del resto
che il convenuto, malgrado la delega, conoscesse la difficile situazione
economica in cui versava la società lo dimostra il tenore della disdetta del
rapporto di lavoro da lui firmata il 25 giugno 1997 ed indirizzata al direttore
__________, in cui si parla della grave situazione finanziaria e delle perdite
riscontrate nel 1995 e 1996 (doc. _ inc. __________).
A sua discolpa il convenuto sostiene inoltre di aver reso attenti __________ e
__________ sull'obbligo di versamento degli oneri sociali, sottolineando di non
avere i mezzi necessari per poter determinare la volontà della società affinché
i contributi fossero pagati.
Secondo il TCA, questa circostanza non è comunque idonea a liberarlo dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Dall’estratto contabile della Cassa (doc. _ inc. __________) risulta infatti
che dal mese settembre 1995 (per il pagamento del III acconto trimestrale, dopo
quasi un anno e mezzo dalla costituzione della società) la Cassa ha dovuto
sollecitare, mediante intimazione ex art. 37 OAVS, il pagamento dei contributi
paritetici e dal mese di marzo 1996 (acconto I trimestre 1996) sono iniziate le
relative procedure esecutive. Scoperti sono rimasti comunque i contributi a
partire dal IV trimestre 1996 e i due trimestri 1997.
__________ è stato per quasi tre anni presidente del CdA e, come visto,
conosceva bene la situazione della società.
Egli si è dimesso solo nel giugno del 1997, pur sapendo del suo limitato potere
d'azione nella società e del debito contributivo che sussisteva già da tempo.
Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, l’amministratore deve, se intende
limitare i rischi connessi alla sua funzione, deve invece rassegnare le
dimissioni quando accerta che non dispone di potere decisionale (cfr. DTF 123 V
173 consid. 3a e STFA dell’8 giugno 1998 non pubblicata in re G.S., L.S e R.S.,
H 213/219/243/96).
Al proposito, va rilevato che in una sentenza non pubblicata del 18 luglio 1995
in re R.G ( H 84/94), il TFA ha liberato da una responsabilità ex art. 52 LAVS
un amministratore, il quale, dopo che le sue sollecitazione a versare i
contributi erano rimaste inascoltate dal presidente del CdA, si è immediamente
dimesso. In particolare, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Invero questi, membro del consiglio di amministrazione della A.
SA, e contabile di formazione, doveva essere consapevole degli obblighi
rigorosi che incombono all'amministratore, e in particolare dei doveri che
impongono il tempestivo versamento dei contributi sociali.
Tuttavia, non si può dimenticare che la società è stata fondata
solo nell'agosto 1990 (iscrizione a giornale il 21 agosto e pubblicazione sul
FUSC il 30 agosto), e che essa comprendeva pochi dipendenti. Risulta che nella
società medesima, era il presidente del consiglio di amministrazione, e lui
solo, a fruire del diritto di firma individuale, gli altri due amministratori,
G. e Z., potevano firmare solo congiuntamente con il presidente o con altro
membro del consiglio di amministrazione. Gli ordini di pagamento, anche dei
contributi paritetici, venivano preparati da R. G., come confermato dalla
deposizione della teste G. R., e sottoposti a R., che però si rifiutava di
firmarli.
Le dimissioni di G., il quale ha ricoperto la carica di membro del
consiglio d'amministrazione per neanche sei mesi, sono state assai immediate
(sottolineatura della redazione). Risulta che, non appena egli s'era reso conto
che gli importi dovuti non venivano pagati, s'è preoccupato seriamente e, dopo
inascoltate sollecitazioni, ha lasciato la società (a inizio febbraio 1991),
nove mesi prima della dichiarazione di fallimento, e cioè quando i contributi
ancora avrebbero potuto venir pagati. Si ricorda infine che, come si desume
dalla stessa petizione della Cassa, la società era entrata in mora
con il pagamento dei contributi "a partire dal 1° marzo 1991 ... e dovette
essere diffidata". Prima d'allora non c'è stata alcuna intimazione per il
pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti, ai sensi dell'art. 37
OAVS. (…)"
In un'altra sentenza l'Alta Corte non ha liberato dalla responsabilità fondata
sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era
amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30
dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96). Dopo aver ricordato gli obblighi di
vigilanza e controllo, il TFA ha rilevato che:
"
...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo
che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice
operaio, ma il gruppo X.
V.B. era organo della O. SA e gli
spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto.
D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la
gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la
responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di
compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi
problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per
riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di
motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento
della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti
per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro
la O. SA ci fosse il gruppo X. ad assicurarne la gestione non discolpa il
ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non
sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli
esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era come
amministratore responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata
sottratta."
2.14. Con lo
scritto 25 maggio 1999 il convenuto assevera che, una volta appresa l'esistenza
di seri problemi finanziari della società, si è adoperato per risanare la
situazione economica della __________ e di tutto il "Gruppo __________
".
A tal
proposito egli fa riferimento alla documentazione da lui prodotta nell'ambito
dell'azione di risarcimento ex art. 52 LAVS concernente la __________ (cfr.
inc. __________).
Orbene, va ricordato che in una fattispecie concreta sussiste l’obbligo di
risarcire il danno soltanto nella misura in cui non esiste alcuna circostanza
atta a giustificare il comportamento del datore di lavoro o che esclude
l’intenzione e la negligenza grave.
È quindi
concepibile che un datore di lavoro che ha cagionato un danno a una Cassa,
malgrado una violazione delle prescrizioni dell’AVS, non è tenuto al
risarcimento dello stesso.
Ciò è il
caso quando, date le circostanze, l’inosservanza di prescrizioni appare
legittima e non colposa (DTF 108 V 186 consid. 1b; 193 consid. 2b; RCC 1985 p.
603 consid. 2, 647 consid. 3a). È quindi possibile che, procrastinando il
pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare
l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di
liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
tuttavia che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e
oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro
un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b RCC 1985 p.
604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Kunz,
op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit, pag. 7).
2.15. Dalla
documentazione prodotta dal convenuto risulta in effetti che il 28 novembre
1996 l’avv. __________, incaricato da __________ (titolare economico del
"Gruppo __________ " di cui anche la __________ faceva parte), aveva
convocato per il 18 dicembre 1996 i rappresentati degli istituti bancari per
una discussione in vista di un eventuale risanamento del gruppo.
Alla riunione [rinviata per lutto al 9 gennaio 1997 (doc. _ allegato alla
duplica 7 settembre 1998 doc. _ inc. __________)] ha partecipato anche
__________ “che cura l’aspetto contabile-commerciale- fiscale delle aziende
facenti capo al gruppo __________ ” (doc. _ allegato alla duplica 7
settembre 1998 doc. _ inc. __________).
Come si evince dalla lettera 27 febbraio 1997 dell'avv. __________ al
__________, sostanzialmente il risanamento dipendeva dalla disponibilità del
consorzio di banche a concedere nuovi crediti (almeno fr. 800'000.--) nonché il
trapasso dei debiti aziendali del Gruppo ai debiti garantiti da diritti di
pegno immobiliare e dalla concessione di un tasso d'interesse inferiore al 4%.
Quale contropartita vi era la realizzazione delle partecipazioni immobiliari di
__________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Prima di prendere una decisione in merito, a diverse riprese le banche hanno
comunque chiesto della documentazione ed un esame approfondito della situazione
economica delle diverse società appartenenti al Gruppo da parte della società
fiduciaria __________. Sulla base del rapporto steso dalla menzionata
fiduciaria, che non intravvedeva alcuna possibilità di continuazione
dell'attuale struttura del Gruppo senza un abbandono extragiudiziario dei
debiti societari o un differimento del fallimento, (doc. _ allegato al doc. _
pag. 5 inc. __________), a fine maggio 1997 le banche hanno poi rinunciato a
partecipare al salvataggio economico (cfr. ad esempio doc. _ allegato al doc. _
inc. __________).
Orbene, conformemente ai principi generali disciplinanti la valutazione dei
motivi di discolpa o di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citati al
considerando 2.13., in una recente sentenza non pubblicata del 13 dicembre 2000
in re W. C. (H 124/00 + H125/00) il TFA ha stabilito che non è determinante
sapere se un risanamento è stato proposto tempestivamente o i motivi per cui
non è stato accettato.
Determinante è invece accertare se il datore di lavoro aveva seri e oggettivi
motivi per ritenere che, in caso di non pagamento temporaneo degli oneri
sociali, esistevano delle prospettive per un imminente risanamento che avrebbe
permesso di poter solvere i contributi entro un termine ragionevole.
A tal proposito nella citata sentenza l'Alto tribunale ha rilevato che:
"
Für die Beurteilung, ob Exkulpations- oder
Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung bestehen, ist entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführer nicht entscheidend, ob rechtzeitig
Sanierungsbemühungen stattfanden und aus welchen Gründen diese scheiterten,
sondern ob ernsthafte und objektive Gründe zur Annahme berechtigten, dass -bei
vorübergehender Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge - Aussicht auf
baldige Sanierung des Unternehmens bestand und deshalb damit gerechnet werden
durfte, dass die Forderung der Ausgleichkasse innert nützlicher Frist beglichen
werden könnten."
(STFA citata, consid. 5b H 124/00 + H125/00).
In quella fattispecie il TFA non ha riscontrato validi motivi di discolpa, in
quanto la diminuzione della cifra di affari, la crisi economica del settore
edile, come pure l'ammontare del debito contributivo societario (fr. 51'981,45)
non permettevano di concludere per una illiquidità passeggera che avrebbe
permesso di solvere i contributi entro un lasso di tempo ragionevole.
Inoltre, secondo l'Alto tribunale, il fatto che il risanamento poteva essere
portato a termine solo tramite un ulteriore indebitamento e che la società
avesse diversi arretrati da pagare (in casu premi LAINF e tasse) non erano
circostanze idonee a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei
contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buon riuscita del
salvataggio economico ("Angesichts der Höhe der bestehenden
Verbindlichkeiten und der eingegangenen Risiken konnte von der vorübergehenden
Nichtbezahlung der Beiträge objektiv keine für die Rettung der Gesellschaft
ausschlaggebende Wirkung erwartet werden, was Exkulpations- oder
Rechtfertigungsgründe im Sinne der Rechtsprechung ausschliesst" cfr. STFA
citata, consid. 5a).
2.16. Nella
fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che nella lettera 3 giugno 1997
la stessa __________ ha ritenuto il prospettato risanamento come tardivo (… abbiamo
fatto del nostro meglio nonostante la situazione sia stata trascinata purtroppo
da parecchio tempo, doc. _ allegato al doc. _ inc. __________), dal
rapporto della stessa fiduciaria risulta in particolare che la ditta __________
al 31.12.1996 aveva sì un capitale proprio ma non sufficiente per far fronte ad
un prestito di fr. 80'000.-- a favore del Gruppo e che la ditta individuale
__________, che nell'operazione di salvataggio avrebbe dovuto sostenere lo
sforzo maggiore (cfr. al riguardo doc. _ allegato al doc. _ inc. __________),
aveva chiuso l'esercizio 1996 con una perdita di fr. 1'233'355 e un capitale
proprio negativo di fr. 2'665'849 (doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Inoltre, l'ammontare del debito contributivo, la concessione di un importante
ulteriore credito per il risanamento del Gruppo, in applicazione analogica dei
principi giurisprudenziali elencati al considerando precedente, non potevano
far ritenere che i contributi arretrati e quelli correnti potessero essere
oggettivamente soluti entro un termine ragionevole.
Nello scritto 23 marzo 2001 il convenuto ha ribadito che non è corretto
sostenere che gli sforzi per risolvere i problemi di liquidità siano iniziati
solo a fine 1996 in quanto le misure di risparmio erano iniziate già in
precedenza (doc. _ inc. __________); tali sforzi, per quel che concerne la
__________, sono stati del resto elencati durante la riunione del CdA del 23
giugno 1997 (cfr. doc. _ allegato al doc. _ inc. __________).
Determinante è comunque valutare se quelle misure potevano far ragionevolmente
ritenere solvibili, entro un termine ragionevole, i contributi arretrati.
Fatto sta che dal mese di settembre 1995 la Cassa ha iniziato a diffidare la
società per il versamento del III acconto trimestrale 1995 e diffidarla dal mese
di marzo 1996 per il I acconto trimestrale di quell'anno.
Scoperti sono rimasti i contributi del IV trimestre 1996, I trimestre e II
trimestre 1997.
Pertanto, le difficoltà di liquidità sono iniziate, almeno per quanto riguarda
il pagamento dei contributi, dalla fine del 1995.
Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici
e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1995, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società.
Va
ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi
durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA
del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato
all’incirca dieci mesi).
L'Alta
Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di
tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121
V 243), ciò che non è stato il caso in esame.
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
In queste circostanze __________ dovrà pertanto risarcire il danno subìto dalla
Cassa.
Va infine detto che la responsabilità differenziata a seconda del grado di
colpa di ogni singolo amministratore così come prescritto dall'art. 759 cpv. 1
CO, invocata dal convenuto, non è applicabile in un procedimento ex art. 52
LAVS, dove, per definizione, il danno da risarcire è causato da colpa
intenzionale o per negligenza grave (cfr. Pratique VSI 1996 pag. 309
consid. 3c). Ciò vale anche per la riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CO,
visto che è parimenti esclusa in caso di negligenza grave (cfr. Nussbaumer, AJP
1996, pag. 1082 e i riferimenti di dottrina alla nota 129, nonché la sua
critica in merito; cfr. anche STCA inedita 3 novembre 1998 in re A.R. e R.R.
consid. 2.14, inc. __________, cresciuta in giudicato).
2.17. Con le
osservazioni 25 maggio 1999 (doc. _ inc. __________4, pag. _) __________ ha
chiesto l'allestimento di una perizia e l'assunzione di diversi testi come pure
l'interrogatorio formale delle parti.
Egli ha anche chiesto il richiamo dall'UEF di __________ dell'incarto relativo
al fallimento della __________; dalla Cassa tutti i formulari, i conteggi, gli
estratti conto relativi agli accrediti ricevuti dalla __________ per i
contributi paritetici; dalle banche della società, segnatamente __________, gli
estratti conto della società fallita relativamente ai versamenti effettuati
alla __________, nonché i documenti di apertura del conto con relativo
cartoncino degli aventi diritto di firma e relativa estinzione della firma.
Infine __________ ha chiesto al TCA il richiamo degli atti contenuti nelle
procedure ex art. 52 LAVS concernenti la fallita __________.
Va innanzitutto precisato che, per quanto riguarda in generale la richiesta di
assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la
giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9
maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è
utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti; Locher, op. cit., § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la voluminosa documentazione acquisita durante l'istruttoria
è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non
ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario richiamare dall'UEF l'incarto della società
poiché la documentazione agli atti è stata sufficiente per accertare la
questione della perenzione dell'azione di risarcimento. Inoltre, la Cassa ha
prodotto gli atti relativi alle diverse esecuzioni forzate promosse nei
confronti della __________.
Per quel che concerne la documentazione da richiedere all'attrice, va rilevato
che la stessa è stata prodotta durante la istruttoria.
Non è parimenti necessario richiamare gli estratti bancari dal momento che nei
conteggi forniti dalla Cassa sono stati indicati tutti i versamenti eseguiti
dalla fallita. Spettava piuttosto al convenuto produrre la controprova.
Lo stesso dicasi per l'assunzione della documentazione atta accertare il
diritto di firma sui conti bancari, visto che al convenuto spettava comunque
l'obbligo di vigilanza sul pagamento dei contributi. Del resto, dai conteggi
della Cassa risulta che la maggioranza dei pagamenti sono stati registrati come
"versamenti __________ " e quindi via conto corrente postale.
L'audizione dell'avv. __________ e del signor __________ della __________ è da
ritenere superflua. Lo scambio di corrispondenza tra il legale e le banche,
come pure il rapporto della __________, documentazione allegata agli atti, sono
sufficienti per poter accertare i fatti in relazione alle trattative per il
risanamento del Gruppo.
Ininfluente
ai fini del presente giudizio appare inoltre l'allestimento di una perizia. A
prescindere dal fatto che il convenuto non ha specificato il motivo di tale
richiesta, la situazione economica del "Gruppo __________ " è
comunque facilmente rilevabile dal citato rapporto della __________.
Va infine rilevato che il giudice
cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico ai sensi
dell'art. 6 n.1 CEDU qualora ne sia stata richiesta l'organizzazione. Tale
obbligo presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, mentre
semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale o di interrogatorio di parti o di testimoni non bastano per creare un
simile obbligo (DTF 122 V 55 consid. 3a).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ __________
è codannato a versare alla Cassa di compensazione __________ fr. 20'972,15 per
i contributi paritetici non versati dalla __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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