AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.12
Data decisione, Autorità:
08.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00012
ZA/nh
Lugano
8 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 maggio 2001
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1989 (cfr. doc. _; FUSC del __________ 1989).
In data
__________ 1998 è stata iscritta a RC la modifica statutaria e la nuova
ragione sociale __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione, la compra-vendita di bar, ristoranti,
alberghi, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 24 giugno
1998 sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1998.
Successivamente la nuova ragione sociale __________ è stata affiliata dal 1°
luglio 1998 al 30 novembre 2000.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha
iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide di
pagamento dal novembre 1998 ed a promuovere le procedure esecutive dal giugno
1999 (cfr. doc. _).
In data
28 marzo, 13 giugno, 19 settembre e 31 ottobre 2000 l'UF di __________ ha
rilasciato 5 attestati di carenza beni per un totale di fr. 11'685.25 (cfr.
doc. _).
Con
decreti del 17 novembre e 8 gennaio 2001, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del
__________ 2001).
La Cassa
ha insinuato all'UF di __________ il proprio credito provvisorio di fr.
20'916.05, il quale si è ridotto a fr. 15'230.25 dopo controllo del datore di
lavoro. Esso si riferisce ai contributi paritetici AVS non soluti per gli anni
dal 1997 al 1999 (cfr. doc. _).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in data 29 gennaio 2001 in quanto
nessun creditore ha anticipato le spese richieste dal'UF come richiesto nella
pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 marzo 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 20'916.05, in via solidale con __________ limitatamente all'importo di
fr. 3'206.30 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati
dal 1997 al 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 30 marzo 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________,
respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di aver
assunto la carica di amministratrice unica della società solo quale prestanome.
La società sarebbe stata gestita esclusivamente dai signori __________,
__________ e da __________.
La
convenuta si sarebbe fidata delle rassicurazioni sull'andamento della società
fornite da questi ultimi.
contesta inoltre di dover rispondere per i contributi antecedenti l'assunzione
del mandato di amministratrice unica (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 9 maggio 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________
riducendo l'importo del danno a fr. 15'230.25 e precisando che la
responsabilità della convenuta si estende anche ai contributi insoluti nel 1997
e nei primi sei mesi del 1998. Nel merito la Cassa ha aggiunto quanto segue:
"
Riguardo ai motivi che avrebbero portato la
società allo stato fallimentare ‑appropriazione indebita dei coniugi
__________ ‑ l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del TCA, la
responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in
relazione alla gestione della società per se stessa né alle eventuali cause di
un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 in re G.C.).
Prove: C. S.
L'argomentazione sollevata dalla controparte, per
escludere ogni responsabilità, segnatamente l'aver delegato a terzi l'intera
gestione della società, non può essere ritenuta valido motivo dì
giustificazione.
Il fatto che la convenuta non ha influito
sull'andamento della società è irrilevante, poiché, accettando il mandato di
amministratrice unica, ella si era assunta tutti gli oneri che da tale funzione
derivano (STFA 20 aprile 1998 in re C.S. e C.B.).
Inoltre, la peculiarità di aver assunto la carica
di organo formale su richiesta non esonerava la convenuta dall'ossequiare gli
obblighi intrinseci di un amministratore.
Inoltre, l'amministratrice unica deve adempiere
agli obblighi previsti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, la
quale deve andare oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari
(STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A.C.).
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni
[TFA] il citato dovere risulta accresciuto quando si tratta, come nella
fattispecie, di un amministratrice unica, ritenuto che quest'ultima deve dar
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali e che non è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in
suis" (DTF 122 III 198, consid. 3). Non solo, ma al riguardo il TFA ha
avuto modo di sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di
un'amministratrice unica sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3,
consid. 2b).
Dagli organi formali, ma in particolare
dall'amministratrice unica con diritto di firma individuale, si deve pretendere
che mantenga un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, agendo
con risolutezza, qualora gli obblighi nei confronti della Cassa non sono
adempiuti, ed assumendo i provvedimenti del caso.
Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad
esercitare un potere effettivo sulla società ‑ quali organi di
"fatto" ‑ sarebbero stati i signori __________ e __________ s,
azionisti, e __________, contabile.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di
amministratori di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla
sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S.,
consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re O.G. consid. 2.9).
In particolare, l'amministratore diligente non
può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento
alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente
alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della
rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223). Ciò
non è avvenuto, poiché la controparte ha assunto il mandato quale
"prestanome". In altre parole ella ha passivamente accettato che i
coniugi __________ gestissero la società.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che l'organo di
una società non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo di non
avere avuto specifiche conoscenze o di mancare di attitudini necessarie
all'amministrazione di una ditta (RCC 1995, pag. 50, consid. 2b).
Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere
decisionale che il mandato conferiva alla convenuta, non la scagiona dalla
propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W.P.S.B.) e
ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è
possibile anche per omissione.
Di conseguenza, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere
considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989,
pag. 115).
Prove: C.S.
Per quanto riguarda all'assunzione
d'informazioni, l'attrice evidenzia l'assenza di prove relative
all'interessamento o di solleciti di quest'ultima nei confronti degli
amministratori di "fatto" della società.
Neppure è stato dimostrato che la convenuta prese
contatto, in qualità di amministratrice unica, direttamente con la Cassa, la
quale l'avrebbe informata del debito contributivo.
Un tale comportamento è stato considerato un
disconoscimento dei doveri dell'amministratore e rappresenta una violazione del
dovere di diligenza (RCC 1992 pag. 262), ragione per cui ella deve assumersi le
conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa." (cfr. doc.
_)
1.5. Con risposta
13 giugno 2001 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha ribadito
quanto esposto in sede di opposizione, precisando:
"
Già nel settembre 2000, la convenuta si era
rivolta all'Ufficio registro di commercio nell'intento di dare le proprie
dimissioni. Soltanto per un disguido tra Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio
e __________, l'assemblea, inizialmente prevista per il 7 novembre e che
dovette essere convocata mediante pubblicazione sul FUSC, poté aver luogo
soltanto il 4 dicembre 2000.
Si fa d'altronde notare che l'ufficio di
revisione, nella persona dell'avv. __________, contrariamente alla convenuta un
professionista, non si è mai interessato della società e non ha mai sollecitato
la presentazione dei conti: "Di tale società non ho mai saputo più
nulla da quando, tre anni or sono, avevo dato la mia adesione di nomina quale
Ufficio di revisione…" (lettera 3.10.00 avv. __________ alla
sottoscritta legale, doc. _).
Prove: doc.
Ad 5
Si prende atto che l'ammontare della pretesa di
risarcimento dei danni è stata ridotta a fr. 15'230.25, cfr. doc. _.
La responsabilità solidale andrebbe estesa ad
__________, AU dal 17.2.98 al 24.6.98, doc. _.
Prove: doc.
(…)
Anche se per denegatissima ipotesi il fatto che la
gestione fosse stata curata dai signori __________ e __________ e __________
non fosse sufficiente per liberare la convenuta dalle sue responsabilità, si
ritiene che l'attrice avrebbe il dovere di verificare quanto esposto nelle
osservazioni 30.3.01, in considerazione anche del fatto che la convenuta è
praticamente nullatenente e anche in caso di accoglimento della presente
petizione si finirà verosimilmente con un attestato di carenza beni almeno
parziale. Le persone citate avendo assunto funzioni da organo, rispondono sulla
base dell'art. 52 LAVS e anche nei loro confronti il termine di prescrizione è
di 1 anno (art. 82 cpv. 1 OAVS).
La convenuta, per la quale già la presente
procedura costituisce un grosso onere, non è in grado di assumersi le spese e
il rischio per ulteriori indagini e denuncia di lite nei confronti delle
persone citate.
Prove: audizione
dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita del bar
__________, da __________ e __________ risp. Amministrazioni __________; richiamo
contabilità e corrispondenza concernente la __________ dal sig. __________,
Amministrazioni __________, dal 16.6.1998
La gestione e in particolare la gestione
contabile della società è stata delegata al sig. __________ della
Amministrazioni __________, che pure sorvegliava i pagamenti. Si tratta di una
persona con ampia esperienza di gestione di società e di gestione contabile: è
AU della Amministrazioni __________, società che ha per scopo in particolare la
consulenza e intermediazioni per esercizi pubblici e commerci in genere (doc.
_). Siede in 33 società soltanto in Ticino (doc. _). La cura in eligendo è
pertanto adempiuta.
Considerata la sua esperienza, la cura in
instruendo non necessitava di nessuna attenzione.
Per quanto concerne la cura in custodiendo, la
convenuta si è più volte informata presso il sig. __________ per quanto
concerne i pagamenti, ricevendo per risposta di inviare a lui tutte le bollette
che si sarebbe provveduto al loro pagamento. Non per niente, i verbali di
pignoramento/ACB doc. _ sono stati intimati presso la Amministrazioni
__________, così come le dichiarazioni dei salari venivano firmate non dall'AU,
ma ‑ almeno da quanto i doc. _ lasciano dedurre ‑ dal sig.
__________ dapprima e dal sig. __________ poi.
La convenuta conosceva il sig. __________ anche
perché in passato era stata dipendente di un esercizio pubblico di cui egli
curava in particolare la contabilità, ma forse anche la gestione. Sapeva quindi
che era pratico della gestione di esercizi pubblici e di contabilità e poteva
quindi legittimamente fidarsi delle sue assicurazioni, tanto più che anche da
parte dell'ufficio di revisione non vi furono interventi relativi alla
conduzione della contabilità (lettera 3.10.00 avv. __________ alla
sottoscritta).
Poteva quindi legittimamente ritenersi tranquilla
per quanto concerne il pagamento dei debiti della società, che nella misura in
cui le arrivassero, puntualmente gli trasmetteva, ed in particolare dei
contributi paritetici.
Prove: audizione
dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita dei bar
__________, da __________ e __________ risp. Amministrazioni __________;
richiamo contabilità e corrispondenza concernente la Bar __________ dal sig.
__________, Amministrazioni __________, dal 16.6.1998.
Si fa notare che la signora __________ è una
signora di origine dello __________, da lunghi anni in Ticino, ma che non ha
certo l'istruzione necessaria per entrare in un consiglio di amministrazione.
Se lo ha fatto, è stato unicamente perché conosceva appunto il sig. __________,
che poteva darle le necessarie garanzie.
Si nota tra l'altro che uno dei precedenti
amministratori della Bar __________ era il sig. __________, già amministratore
unico e poi procuratore della Amministrazioni __________, per cui la Amministrazioni
__________ ben conoscevano la società.
Prove: audizione
dell'interessata; testi; doc.
Ritenuto quanto precede, non si può certo dire
che la convenuta ha causato il danno per negligenza grave, né tantomeno
intenzionalmente. Considerate le circostanze e la sua formazione, ha fatto
tutto quanto era in grado di fare.
Ha accettato di entrare nel consiglio di
amministrazione della società conoscendo chi la gestiva e ne curava la
contabilità, persona cognita del ramo, persona da cui ha avuto l'assicurazione
che i debiti venivano pagati.
Se poi, come esposto nelle osservazioni 30.3.01,
il bar sembra essere stato venduto senza interpellarne l'amministratrice unica
(e, si presume, nemmeno la Amministrazioni __________), ciò costituisce semmai
appropriazione indebita da parte dei signori __________, cosa di cui la
convenuta certamente non risponde. Si contesta pertanto pure il nesso causale
tra l'entrata nel CdA della convenuta e il fallimento della società
rispettivamente il mancato pagamento dei contributi paritetici, se questi
ultimi non sono stati pagati in definitiva è perché l'azionista ha ceduto i
beni della società, sottraendole il substrato.
Prove: audizione
dell'interessata; testi; richiamo contratto di compravendita del bar
__________, dai signori __________ e __________; richiamo contabilità e
corrispondenza dal 16.6.1998 concernente la __________ e richiamo contratto di
compravendita __________, dal sig. __________, Amministrazioni
__________."
(cfr. doc. _)
1.6. In data 19
giugno 2001 la convenuta ha chiesto l'assunzione delle seguenti prove:
"
OItre alle prove dettagliatamente indicate nella
risposta 13.6.01, ed in particolare i richiami, i testi che si propone di
sentire sono:
__________, c/o Amministrazioni __________, che
curava la contabilità della fallita __________
__________ e __________, gerenti della fallita
__________ (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto
20 giugno 2001 indirizzato alla Cassa, la convenuta ha precisato:
"
Con petizione 9.5.2001, il vostro ufficio
avviato la procedura di risarcimento nei confronti della mia cliente,
__________, per il risarcimento di fr. 15'230.25 ex art. 52 LAVS.
Nel frattempo, sono riuscita a prendere contatto
con l'ultimo gerente e azionista della società, che si dice stupito
dell'ammontare dei contributi arretrati e convinto di aver versato ulteriori
acconti. Mi dice inoltre di essere disposto a pagare quanto effettivamente
ancora dovuto, almeno per il periodo in cui la società gli apparteneva. Gli ho
pertanto sottoposto la documentazione da voi prodotta, con preghiera di
verifica.
Nel frattempo vi sarei grata se anche la cassa
potesse procedere ad un'ulteriore verifica degli importi ricevuti in
acconto." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.4. La convenuta
ha chiesto alla Cassa di rivedere il conteggio dei contributi arretrati, in
quanto l'importo scoperto a suo dire sarebbe inferiore a fr. 15'230.25 (cfr.
doc. _).
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
2.5. La convenuta
si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa
senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo
quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991
pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_) e tenuto conto della riduzione dell'importo operato con la petizione,
risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr.
15'230.25.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stata amministratrice unica della __________ dal 24 giugno 1998 sino al
fallimento, con diritto di firma individuale.
2.9.1. __________
sostiene di aver assunto la carica di amministratrice unica della società su
esplicita richiesta di __________.
La
società sarebbe stata gestita esclusivamente dai signori __________, __________
e da __________.
Inoltre
la convenuta si sarebbe fidata delle rassicurazioni sull'andamento della
società fornite da questi ultimi.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 31
agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________, __________ e da __________ (presunti organi di fatto
della società), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid.
4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio
1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a
dire che erano __________, __________ e da __________ ad occuparsi della
conduzione e la gestione della società e che nulla le faceva presagire che la
ditta non andasse bene, sostenendo inoltre di essere stata regolarmente
tranquillizzata da parte di __________.
Tutto ciò
non è sufficiente.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del
29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a;
Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunti organi di fatto di __________, __________ e __________ a, non
giustifica comunque la passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri
obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la
prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella
causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La
convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società
anonima, accontentarsi delle rassicurazioni di __________. La convenuta avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa.
Essersi
fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo,
costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal novembre 1998.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, __________ e
__________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata
in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H
238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società
anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere
che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice
unica (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H
436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b;
cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9.2. La convenuta
sostiene di non poter essere resa responsabile del pagamento degli arretrati
contributivi precedenti l'assunzione della carica di amministratrice unica.
In
concreto la convenuta è entrata a far parte del CdA il 24 giugno del 1998. Ora,
al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati
contributivi (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo
(cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag.
269).
La
fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta.
Infatti nel 1997 rispettivamente nel 1998 non si era ancora verificato un danno
ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile o
gravemente indebitata al momento dell'assunzione della carica di
amministratrice unica da parte di __________ (cfr. cfr. doc. _). I primi
attestati di carenza beni sono stati rilasciati nel marzo del 2000 (cfr. doc.
_)
Quindi
alla luce di quanto detto sopra, la convenuta deve essere condannata anche al
pagamento dei contributi non soluti nel 1997 e nel 1998.
2.9.3. La convenuta
sostiene che la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS debba essere
solidalmente estesa all'ex amministratore unico __________.
A
prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio
__________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla
cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso
di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o
soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro
uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo
posto (DTF 108 V 195 consid. 3).
In tal
senso, dunque il TCA non può intervenire.
2.9.4. La convenuta
sostiene inoltra di essere nullatenente.
A tale
riguardo occorre rilevare la situazione economica personale descritta da
__________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a
motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza,
non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere
il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per
grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr.
STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9.5. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In
particolare non è necessario sentire i testi proposti in quanto il TCA ha tutti
gli elementi per definire la responsabilità della convenuta in relazione alla
grave negligenza nel controllo del pagamento dei contributi sociali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannata a risarcire alla Cassa __________ di
compensazione fr.15'230.25.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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