AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.49
Data decisione, Autorità:
07.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00049
ZA/nh
Lugano
7 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 settembre
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________
1997 (cfr. doc. _, FUSC del __________ 1997). In precedenza la società era
domiciliata a __________. Con modifica statutaria del 22 aprile 1998, la sede è
stata trasferita a __________ (FUSC del __________ 1998).
Lo scopo
sociale consisteva nella produzione e l'utilizzazione di ogni tipo di
tecnologia e di know-how, nonché il commercio dei relativi prodotti finiti,
ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 7 gennaio
1998 al 9 aprile 1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale (cfr.
doc. _). La radiazione venne pubblicata il 15 aprile 1999.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro con effetto retroattivo dal 1° dicembre 1997. Lo stralcio della società
è avvenuto il 31 luglio 1999.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla
costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide dal mese di agosto 1998 ed ha promosso delle
procedure esecutive dal mese di settembre 1998.
Con
decreti del 4 maggio 1999 e 7 luglio 1999, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC __________
1999).
La Cassa
ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 128'378.45 per
contributi paritetici insoluti per gli anni 1998 e 1999, di cui fr. 17'647.30
per contributi su salari rivendicati, dopo regolare controllo del datore di
lavoro (cfr. doc. _).
La
procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo in
data 26 luglio 1999, siccome nessun creditore aveva anticipato le spese, come
richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc.
_).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 3 luglio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
110'731.15 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel
1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 24 luglio 2000, __________, rappresentata dallo Studio legale
__________, respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, adducendo
di aver assunto la carica di amministratrice unica della società su esplicita
richiesta di __________, il quale avrebbe determinato la volontà della società,
essendone egli di fatto "il padrone". In ragione di ciò l'opponente
non avrebbe avuto nessuna possibilità di influenzare l'andamento della società.
avrebbe comunque sempre fatto presente a __________ che dovevano essere versati
con priorità i contributi sociali.
L'immissione
di nuovi capitali promessa dagli azionisti destinati inoltre al pagamento dei
contributi insoluti, avrebbero rassicurato l'opponente (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 14 settembre 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 110'731.15, in quanto la convenuta non avrebbe ottemperato
agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come
segue:
"
(…) Le asserzioni sostenute dalla controparte,
segnatamente che ella avrebbe segnalato al signor __________ la priorità del
pagamento degli oneri sociali come pure il fatto che sarebbe stata rassicurata
da quest'ultimo sul verosimile apporto di liquidità, che avrebbe permesso il
pagamento degli oneri sociali scoperti, non possono assurgere a motivo di
discolpa.
Riguardo alle informazioni assunte dalla
convenuta e ai solleciti presentati al signor __________ non vi sono prove.
Apparentemente, neppure in occasione dell'audizione, avvenuta il 18 gennaio
2000, della convenuta nel procedimento penale sono state fornite prove
documentali.
Riguardo all'affidabilità delle informazioni
ricevute dai due azionisti di un'immissione di capitali, si rileva quanto
segue.
La convenuta aveva presenziato, nel giugno 1998,
ad una riunione, durante la quale erano stati evidenziati i gravi problemi
finanziari della società ma ove nessuna soluzione concreta era stata apportata.
Il 29 gennaio 1999 la convenuta era stata
informata della possibilità di un'immissione di nuovi capitali, che avrebbero
potuto avvenire, tra l'altro, tramite la vendita di un appartamento del signor
__________.
Tuttavia, nel periodo intercorso tra giugno 1998
e gennaio 1999 la società aveva già ricevuto sia delle diffide sia dei precetti
per l'incasso degli acconti relativi ai contributi paritetici. Essi erano stati
notificati alla convenuta, la quale aveva peraltro interposto opposizione (Doc.
_). Per inciso si precisa pure che la convenuta aveva sottoscritto le distinte
salari 1997 e 1998 (Doc. _ e _).
Inoltre, la convenuta esercitava la funzione di
segretaria in seno alla ditta. Di conseguenza, le era fornita la possibilità di
controllare l'andamento della società e verificare se il signor __________ dava
seguito ai solleciti, riguardo al pagamento dei contributi.
In siffatta circostanza, l'attendibilità
dell'informazione, concernente la possibilità di immissione di capitali nella
società, doveva insospettire la convenuta, la quale ‑perlomeno al 29
gennaio 1999 ‑ avrebbe dovuto procedere al pagamento dei contributi
escussi, utilizzando quindi il potere che il mandato le conferiva, oppure
dimissionare, se le semplici promesse non si fondavano su riscontri
sufficientemente affidabili.
Purtroppo non aver fatto uso del potere
decisionale che il mandato conferiva alla convenuta, non la scagiona dalla
propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S.
B.) e ciò in considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è
possibile anche per omissione.
Prove: C.S.
In considerazione dell'affermazione di
controparte, segnatamente il ruolo di amministratore di fatto del signor
__________, l'attrice ha provveduto a notificargli la decisione di risarcimento
danni."
(cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
del 25 ottobre 2000 la convenuta, ribadendo quanto espresso con l'opposizione,
ha precisato:
"
Si contestano integralmente le affermazioni di
parte attrice; motivo di discolpa e di esclusione delle responsabilità non è
unicamente costituito dal fatto che la signora __________ é stata assunta dal
signor __________.
Il __________ determinava autonomamente ed in
maniera esclusiva l'andamento della società. Tutte le decisioni, come si
dimostrerà nel corso dell'istruttoria, venivano prese da lui, che de facto era
il padrone della ditta. E' ovvio, alla luce di quanto esposto che il
__________, con la nomina di una persona giovane ed inesperta, che peraltro non
aveva mai in precedenza rivestito una tale funzione, ha evidentemente
approfittato della situazione per poter gestire a suo piacimento, in maniera
indisturbata e senza interferenze di sorta gli affari della società.
A conferma di quanto esposto va rilevato che il
signor __________ ha insediato quale amministratrice unica della __________ la
signora __________ ancor prima che quest'ultima avesse cominciato a lavorare
per la ditta ed in ogni caso senza conoscere minimamente le sue qualità e le
sue capacità amministrative.
Si danno per integralmente riportati in questa
sede, onde evitare inutili ripetizioni, l'istoriato ed i fatti elencati ai
punti da 1 a 10 dell'opposizione del 24 luglio 2000 inoltrata dalla signora
__________ (Cfr. Doc. _ della presente vertenza).
Si contesta decisamente l'affermazione di
controparte secondo cui la signora __________ non abbia ossequiato ai suoi
obblighi intrinseci di amministratrice.
Come già espresso in
sede di opposizione si ribadisce che la signora __________ ha cercato di fare
tutto il possibile, con la massima diligenza, per quel che riguardava la sua
funzione.
(…)
Al proposito, proprio
per dimostrare chi era il "padrone" e chi prendeva le decisioni
all'interno della __________ si citano quali testi in particolare i signori
__________ (, il quale ha seguito tutta la vicenda), il signor
__________ (, che era il capo stabilimento della ditta), il signor
__________ (Procuratore della Banca , che era la persona a cui
__________ faceva riferimento per ottenere affidamenti bancari), il signor
__________ (procuratore dell' di __________, persona di contatto del
__________ per quanto riguardava la __________), l'architetto __________ e la
signora __________ di __________, la quale ha già redatto una dichiarazione
(cfr. Doc. _).
(…)
Tutte le decisioni (compresa quella relativa alle
retribuzioni salariali e all'ammontare delle stesse) venivano prese dal signor
__________, il quale tra l'altro ‑ nonostante era al corrente per i
motivi esposti della situazione disastrata in cui versava la ditta e in
particolare del mancato pagamento degli oneri sociali ‑ si procurava uno
stipendio mensile di franchi 13'000.‑ ! (cfr. Doc. _)
Abbondanzialmente, a ulteriore dimostrazione di
chi in realtà "comandava" alla __________, si allega una lettera ‑
datata 9 aprile 1999 (ma inviata via fax solo il 12 aprile!) e indirizzata al
signor __________ dall'avv. __________ ‑ dalla quale si evince in
particolare che "le trasmetto come convenuto una bozza di verbale
assembleare straordinario con cui l'assemblea prende atto delle dimissioni
dell'AU attualmente in carica e designa il nuovo amministratore".
E' evidente che il signor __________, licenziato
(con l'unico e disperato atto compiuto di sua volontà dalla signora __________)
più di una settimana prima, aveva ancora le redini della società in pugno e,
all'insaputa della stessa AU, ne stava architettando la sostituzione. Questo
fatto dimostra una volta per tutte il ruolo marginale svolto realmente dalla
signora __________.
Inoltre nella stessa lettera l'avvocato
__________ chiede a __________ una delucidazione sulla situazione contabile e
di bilancio della società; inequivocabile al proposito, alla luce di quanto
contenuto nello scritto citato, è il fatto che il signor __________ fosse il
datore di lavoro e padrone incontrastato della __________.
Prove: testi,
documenti, edizione di documenti, richiamo atti, perizia, sopralluoghi
Ad. 4 contestato
La signora __________ ha a più riprese segnalato
al signor __________ il fatto che il pagamento degli oneri sociali costituiva
una priorità.
Come si è dimostrato la signora __________ non
era il datore di lavoro e quindi viene a cadere l'obbligo sussidiario di
risarcimento nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.
(…)
In casu si fa notare che la signora __________ ha
a più riprese ha fatto presente la situazione della ditta al signor __________,
come del resto si evince dal verbale di interrogatorio del 18 gennaio 2000
davanti al Ministero Pubblico, dal quale emerge che "io dicevo al
signor __________ che bisognava pagare dapprima gli oneri sociali, ma lui
continuava a rassicurarmi, dicendo che presto sarebbero entrati soldi nella
società".
Questo conferma quanto esposto nell'opposizione
del 24 luglio 2000 (Doc. _) e cioè che il signor __________ e il signor
__________, azionisti della società non hanno dato seguito a quanto da loro stessi
prospettato.
Si rileva al riguardo come l'entrata degli
importi dì circa 300 e rispettivamente 500 milioni di lire (cosa questa
ribadita anche nel corso dell'interrogatorio in sede penale) avrebbe permesso
senz'altro il pagamento degli oneri sociali arretrati; in ogni caso la signora
__________ dopo le sue continue proteste nei confronti del signor
__________ per il pagamento dei contributi
sociali e le relative conseguenze di eventuale mancato pagamento degli stessi,
si era tranquillizzata e fidata sapendo che da lì a poco ci sarebbe stata
un'immissione di capitali nuovi per dare ossigeno alle casse della società e
per permetterle la sopravvivenza.
(…)
Analogamente, nel caso in esame la signora
__________, la quale ‑come si è già ribadito ‑ sottostava alle
decisioni imposte dal signor __________, non aveva de facto voce in capitolo (e
neppure la competenza) e temeva risvolti negativi sul piano lavorativo per quel
che riguardava la sua persona se avesse preso personalmente in mano la
situazione: la riprova è data dai fatti avvenuti nel mese di aprile 1999.
In ogni caso si
ribadisce che vi sono testimoni che potranno dimostrare che la signora
__________ ha riferito a __________ che gli oneri sociali erano da pagare, in
quanto era quest'ultimo che si occupava degli stessi." (cfr. doc. _)
1.6. Con
osservazioni del 6 dicembre 2000, __________ ha precisato quanto segue:
"
Le trasmetto con la presente nuove prove
supplementari che documentano il vero ruolo che ha avuto il signor __________
nell'ambito della ditta __________.
Si tratta in particolare di estratti conto
mensili controfirmati da __________, il quale oltre che a decidere e a dare
istruzioni su ogni singolo movimento, aveva tutta la situazione della ditta
sotto il suo controllo.
Fra gli allegati figurano anche un ordine di
acquisto, a nome della __________, del 12/13 febbraio 1998 firmato dal
__________; un contratto con un dipendente firmato anche dal __________, il
quale aveva preso in prima persona tutti gli accordi con il dipendente in questione
e numerosi prelevamenti effettuati dal __________ (il quale intascava, nella
maggior parte dei casi, gli importi per se stesso).
Inoltre un documento prova che la somma di
franchi 2'400.‑ prelevata all'__________ è stata parzialmente usata per
pagare dei precetti esecutivi in corso; tale elemento probatorio dimostra che
era il __________ a decidere personalmente tutte le questioni inerenti la
__________.
Infine, a ulteriore dimostrazione di chi decideva
in ditta, si allega una lettera dell'ispettorato delle : il
__________ ha aggiunto a mano ". Pagare alla
scadenza"." (cfr. doc. _)
1.7. A seguito di
un accertamento operato dal TCA, in data 19 settembre 2001, l'Avv. __________
ha prodotto ulteriori documenti ed ha richiesto l'assunzione di altri mezzi di
prova (audizione testi, richiamo e edizione documenti).
In
risposta ai quesiti posti dal TCA, in data 13 settembre 2001, __________ si è
così espressa:
"
1)
Nel giugno 1998, cioè quattro mesi dopo il mio
inizio, vi fu una riunione degli azionisti della __________, presenti:
__________, direttore generale ed azionista
__________, azionista
__________, azionista
__________, ex proprietario __________
__________, ex proprietario __________
__________, cognato ed avvocato del __________
presenti anche
__________, capo stabilimento
__________, segretaria e amministratrice unica
Durante tale riunione feci notare a tutti la
mancanza di liquidità ed i debiti che si erano già accumulati e mi fu chiesto
di stampare alcune voci contabili. Tra questi vi erano debiti verso fornitori
di materie prime, stipendi e soprattutto oneri sociali. Bisogna notare che la
__________ ha iniziato l'attività all'inizio di dicembre 1997, il monte salari
mensile si aggirava attorno a CHF 70'000.‑‑ e che il primo
versamento fatto ad un ente sociale avviene il 5 maggio 1998 per un importo di
CHF 5'957.95 a favore delle Imposte alla Fonte.
Per ciò che concerne l'AVS, l'unico versamento
eseguito fu in data 11 settembre 1998 pari a CHF 10'184.40. Al terzo pilastro LPP
non sono mai stati fatti versamenti mentre l'unico alla __________ è stato di
CHF 15'000.‑ in data 18 dicembre 1998 dopo che la sottoscritta ed il
__________ erano stati convocati presso gli uffici di __________ dove era stato
pattuito un programma di rientro che non è mai stato rispettato.
Il __________ sapeva esattamente l'importanza del
pagamento degli oneri sociali e conosceva benissimo le conseguenze che avrei
avuto io in qualità di amministratrice unica.
A più riprese la Signora __________, colei che mi
fece conoscere il __________, ribadiva l'importanza del pagamento degli oneri
sociali.
Il problema principale era che il __________ era
avido di denaro e che prima dava priorità a se stesso, poi ai fornitori, poi
agli operai (che secondo lui guadagnavano troppo), poi alla sottoscritta e da
ultimo gli oneri sociali.
Verso maggio 1999 quando la __________ era chiusa
ed in attesa del decreto di fallimento il Signor __________ dell'__________ mi
comunicò di essergli arrivata all'orecchio l'informazione che un noto legale
bellinzonese aveva consigliato il __________ di trovare un amministratore unico
giovane ed inesperto che fosse più facile da manipolare.
A quella data non avevo ancora compiuto i 25
anni, la mia inesperienza unita all'ambizione di una carriera professionale più
interessante mi fecero illudere che quella fosse una buona occasione
professionale.
Da come il __________ mi descrisse la situazione
della __________, delle aspettative future, delle possibilità di guadagno,
sembrava fosse l'occasione del secolo per la mia carriera.
Per convincermi a fidarmi di quanto raccontava,
mi fece vedere diversi articoli di giornale nei quali veniva descritto come un
miracolo ciò che lui aveva fatto con la fallita __________. Alla fine scoprii
che era stata tutta una manovra ben architettata.
A più riprese durante il periodo trascorso (dal
gennaio 1998 al marzo 1999) il __________ continuava a rassicurarmi sul fatto
che la situazione si sarebbe risolta poiché lui ne aveva i mezzi e le capacità.
Lo avevo anche minacciato che se le cose non si fossero sistemate avrei
lasciato la carica e mi sarei licenziata (era circa nel dicembre 1998). Fu
allora che annunciò alla sottoscritta e al Sig. __________, nonché al
__________ che stava cercando di vendere il suo appartamento di __________ che
avrebbe apportato circa CHF 300'000 di liquidità. Purtroppo questo non è
avvenuto ed a marzo 1999 licenziai il __________. Ormai era troppo tardi per
lasciare la carica.
Le mie mansioni erano prettamente burocratiche.
Tenevo la contabilità, emettevo fatture, facevo gli stipendi, gli annunci di
infortunio, ecc...
Le mansioni in più rispetto ai passati impieghi
erano il prelievo presso le banche e la partecipazione a colloqui con gli enti
e con le banche. Il mio incarico quale amministratrice unica era
prevalentemente di facciata.
Era lui che apriva e vagliava la posta in arrivo
e che marcava sulle fatture la scadenza di pagamento (che puntualmente non
veniva rispettata a causa dei gravi problemi finanziari).
Lui era al corrente della situazione finanziaria,
dei precetti esecutivi che arrivavano e delle umiliazioni che subivo
giornalmente sia dai fornitori che dagli operai. Ero infatti io che dovevo
mediare con gli operai in merito ai salari da versare, lui rimaneva dietro le
quinte e tirava i fili degli avvenimenti. Sino al mio arrivo era il __________
che svolgeva le mansioni d'ufficio ed era lui che aveva pattuito con i
fornitori i termini di pagamento.
Purtroppo quando ho capito come stavano
effettivamente le cose era troppo tardi per tornare indietro. Alla fine ho
realizzato di essere stata usata quale prestanome da un personaggio furbo e
scaltro.
Mi aveva talmente plagiato che il 23 marzo 1998
ho noleggiato per lui un televisore presso la __________ poiché lui avendo un
permesso B non poteva farlo. Dopo varie raccomandate ed un precetto esecutivo
contro il __________ per le rate scadute sono riuscita a risolvere questa
situazione e ho giurato che non avrei mai più fatto da prestanome in tutta la
mia vita." (cfr. allegato _ doc. _)
1.8. Invitata a
prendere posizione sullo scritto del 19 settembre 2001 e la relativa
documentazione allegata (cfr. doc. _ e allegati), in data 15 ottobre 2001 la
Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr.
doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta
dunque a fr. 110'731.15 (cfr. consid. 1.4.).
Tale
importo non è del resto stato contestato dalla convenuta.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. __________ è
stata assunta in qualità di segretaria dal 1° marzo 1998 ed ha ricoperto la
carica di amministratrice unica della società dal 7 gennaio 1998 al 9 aprile
1999 (cfr. doc. _), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
2.6.1. __________
respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza. La convenuta sostiene
di aver assunto la carica di amministratrice unica della società su esplicita
richiesta di __________, il quale avrebbe determinato la volontà della società,
essendone egli di fatto "il padrone". In ragione di ciò __________
non avrebbe avuto nessuna possibilità di influenzare l'andamento della società.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 31
agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (procuratore con firma individuale e presunto organo
di fatto) bensì anche, e soprattutto, all'amministratrice unica __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa S., consid. 4b,
H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo
di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa
C., consid. 3b, H 294/94).
addossa inoltre tutta la responsabilità a __________, il quale avrebbe
approfittato dell'inesperienza della convenuta per gestire autonomamente la
società. Ella sarebbe stata di fatto privata dei suoi poteri.
Al
proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli
altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una società a
garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae
ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA del 7 dicembre
1993 nella causa F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere
stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri
sociali.
Nel caso
in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e
volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
- segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re S. e del 9 maggio
1993 nella causa B. e STCA del 31 marzo 1995 nella causa W).
È
comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare
applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che
l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i
controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti
non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione,
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma
affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
tuttavia sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il TFA ha
avuto modo in passato di pronunciarsi su casi dove gli amministratori sono
stati tenuti all'oscuro, nonostante le ripetute lagnanze degli stessi, della
situazione finanziaria della società e del pagamento dei contributi (cfr. STFA
del 11 ottobre 1995 nella causa F., H 105/93; STFA del 30 marzo 1993 nella
causa S., H 195/92; STFA del 7 dicembre 1993 nella causa F., H 222/92). In
particolare nella STFA del 30 marzo 1993 nella causa S., H 195/92, l'Alta Corte
ha ritenuto che:
"
(…)
c) Di regola, che altre persone esercitino il
potere effettivo nella società anonima in qualità di organi di fatto non incide
sulla responsabilità di quelle che solo in modo formale rivestono la funzione
di consiglio di amministrazione. Nel caso in esame non può però essere
considerato che S. abbia accettato intenzionalmente di diventare amministratrice
unica della società senza poter nel contempo esercitare i diritti e gli
obblighi di un organo responsabile di una società anonima nel senso previsto
dalla legge. Bisogna invece ammettere, in base alla fattispecie accertata dalle
precedenti istanze, che l'opponente sin dall'inizio intendeva assumere questa
funzione e le rispettive responsabilità, ma che ne è stata impedita a causa del
comportamento assunto dagli organi di fatto della società. Si deve in tali
circostanze riconoscere che S. ha fatto - come statuito dalla precedente
istanza - quanto era ragionevolmente esigibile da lei, nelle condizioni in cui
operava, e che l'hanno portata e costretta, giustamente, a lasciare presto la
carica (…)"
non ha sostenuto di essere stata impedita di raccogliere informazioni in merito
al pagamento dei contributi sociali, anzi ella ne ha sollecitato il pagamento
sin dai primi mesi del suo mandato (cfr. consid. 1.7).
Ora, uno
degli aspetti considerati dal TFA per negare la responsabilità delle convenute
nelle sentenze citate, era proprio quella di essere state tenute all'oscuro di
tutto, nonostante le continue lagnanze dell'amministratrice unica.
Un altro
elemento che emerge dalle sentenze sopracitate è la corta permanenza in seno
alla ditta. Diversa è invece la situazione di __________. La convenuta, pur
consapevole del mancato pagamento tempestivo dei contributi sociali (cfr.
consid 1.7), vi è rimasta per ben 16 mesi come amministratrice unica.
L'arretrato contributivo ammonta a ben fr. 110'731.15. In simili condizioni il
TCA deve concludere che la convenuta ha avuto un comportamento gravemente
negligente.
Se anche
la convenuta avesse sollecitato ripetutamente il pagamento dei contributi,
senza esito, essa avrebbe dovuto dimettersi subito e non attendere fino al 9
aprile 1999 per farlo. Va pure sottolineato che sin dalla costituzione, la
ditta era in mora con il pagamento dei contributi e che praticamente dal mese
di luglio 1998 (salvo l'acconto di giugno 1998 pagato in settembre dello stesso
anno) la ditta non ha pagato alcunché (cfr. doc. _). La convenuta era
sicuramente a conoscenza dell'arretrato contributivo, visto che era lei stessa
ad interporre l'opposizione ai precetti esecutivi (cfr. doc. _).
La
convenuta, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha dunque svolto un
sufficiente controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del
29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a;
Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ o, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
Il
comportamento del __________ non giustifica comunque la passività di
__________. Ella non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che,
secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo,
avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che
l'amministratore unico può delegare compiti - tra cui anche quello di curare
che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal
vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA
non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
Secondo
la giurisprudenza, i doveri cui si è sottratta la convenuta risultano accresciuti quando si tratti, come in
concreto, di un'amministratrice unica (STFA non pubblicata del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.6.2. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per
statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene
necessario assumere altre prove.
In particolare non è necessario procedere all'audizione dei testi proposti
dalla convenuta in quanto, indipendentemente dal presunto ruolo di organo di
fatto di __________, il TCA ha raccolto sufficienti elementi per determinare la
responsabilità ex art. 52 LAVS di __________ (cfr. consid. 2.6.1.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa cantonale di
compensazione fr. 110'731.15.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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