AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.38
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00038-40
ZA/sc
Lugano
20 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 16 agosto
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
__________,
contro
__________,
2. __________,
rappr. da: avv. __________,
3.
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di
__________ il __________ 1978 (FUSC del __________ 1978, doc. _, Inc.
__________).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'esercizio di un'impresa generale di
pittura, verniciature industriali, tappezzerie di ogni genere, ecc.
è stato membro del Consiglio di amministrazione dal 23 maggio 1989 al 9 luglio
1998.
Dal 9
luglio 1998 al 7 dicembre 1998 ha ricoperto la carica di presidente del CdA,
con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).
ha ricoperto la carica di presidente del CdA dal 14 dicembre 1988 al 27
novembre 1997, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc.
__________). La radiazione è stata pubblicata il 18 dicembre 1997.
ha assunto la carica di membro del CdA dal 6 febbraio 1995 al 15 novembre 1996
(cfr. doc. _, Inc. __________) La radiazione è stata pubblicata l'11 giugno
1997.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° gennaio 1982 al 31 gennaio 1999. Precedentemente la società era
affiliata alla Cassa di Compensazione AVS __________.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette
sistematicamente diffidare e precettare la società sin dal 1995 rispettivamente
dal febbraio 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con
decreto 27 novembre 1998 il Pretore di __________ ha concesso alla __________
una moratoria concordataria (FUSC del __________ 1998) revocata in data 16
giugno 1999 (FUSC __________ 1999).
Di
conseguenza, con decreti 2 e 20 agosto 1999 della Pretura di __________, è
stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai
sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
La Cassa
ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il
proprio credito di fr. 214'751.80 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
impagati per gli anni dal 1995 al 1998, di cui fr. 206.05 per contributi su
salari rivendicati, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr.
doc. _, Inc. __________).
La
procedura fallimentare è continuata in via sommaria poiché un creditore ha
anticipato le spese (FUSC del __________ 1999).
Con
scritto 13 luglio 2000, l'UEF di __________ ha informato la Cassa che dal
deposito dello stato di riparto, ai creditori chirografari non verrà
corrisposto alcun dividendo (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 2 giugno 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ , __________ e __________ tre distinte decisioni di risarcimento
danni ex art. 52 LAVS: nei confronti di __________ per l'importo di fr.
214'545.75 (cfr. doc. _, Inc. __________), in via solidale con __________
limitatamente a fr. 176'243.70 (cfr. doc. _, Inc. __________) e con __________
limitatamente a fr. 10'451.80 (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Alle
decisioni gli ex amministratori della __________ si sino tempestivamente
opposti.
ha sollevato l'eccezione di perenzione. La convenuta sostiene che l'attrice
sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dall'insinuazione del
proprio credito nella moratoria concordataria concessa il 27 novembre 1998, per
la precisione a partire dal 15 dicembre 1998.
Nel
merito la convenuta sostiene di aver avuto all'interno della società solo una
posizione marginale e che per questo non avrebbe avuto all'interno della stessa
nessun potere decisionale. Per questi motivi non sarebbe ravvisabile nel suo
comportamento nessuna violazione né intenzionale né per negligenza grave delle
prescrizioni.
__________,
come __________, ha sollevato l'eccezione di perenzione.
La
convenuta afferma di essere entrata a far parte del CdA per sostituire un
membro dimissionario e ciò su esplicita richiesta del signor __________. Le
proprie competenze si sarebbero quindi limitate alle registrazioni contabili e
all'allestimento delle relative chiusure. Il potere decisionale sarebbe stato
nelle mani di terzi.
La
convenuta ritiene inoltre che sino al momento delle proprie dimissioni non
avrebbe avuto alcun motivo di dubitare della situazione finanziaria della ditta
visti i risultati soddisfacenti negli anni precedenti.
sostiene che la sua attività all'interno della ditta era esclusivamente
tecnica. Egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione finanziaria della
ditta, per cui esclude la propria responsabilità per il mancato pagamento dei
contributi sociali.
1.4. Essendosi
__________, __________ e __________ opposti, in diversi momenti, alle
rispettive decisioni di risarcimento, con una petizione del 16 agosto 2000 la
Cassa ha chiesto al TCA che __________ venga condannata a risarcirle il danno
di fr. 214'545.75, in via solidale con __________ limitatamente all'importo di
fr. 176'243.70 e con __________ per l'importo di fr.10'451.80.
1.4.1. Facendo
riferimento all'opposizione di __________ e __________, la Cassa in
merito all'eccezione di perenzione, ha osservato che:
"
(…)
In caso di concessione di una moratoria
concordataria ed in assenza di attestati di carenza beni, rilasciati alla fine
della procedura esecutiva in via di pignoramento, il momento della conoscenza
del danno interviene con la revoca della moratoria.
A partire da tale data decorre l'anno di
perenzione dell'art. 82 OAVS (Pratique VSI 1995, pag. 169, consid. 4b e 4c).
Nella fattispecie, il Pretore, con decreto 16
giugno 1999, ha revocato il concordato proposto ai creditori della
__________ (pubblicazione FUSC del __________ 1999).
Di conseguenza, essendo state notificate le
decisioni in data 2 giugno 2000, l'azione risarcitoria non è perenta.
(…)"
(Doc. _, inc. __________, pag. 6-7)
1.4.2. Nel merito
della responsabilità di __________ la Cassa sostiene che:
"
(…)
L'argomentazione sollevata dalla controparte, per escludere ogni
responsabilità, segnatamente sostenere di non aver avuto alcun potere
decisionale, ritenuto il ruolo secondario in seno alla società, non può essere
ritenuto valido motivo di giustificazione, per le motivazioni che verranno qui
di seguito esposte.
Prove: C.S.
3.1
All'organo formale di una società sono posti degli obblighi, ai
sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO, che devono essere assunti secondo la diligenza
che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita
del 29 maggio 1995 in re A. C.).
Secondo la giurisprudenza, ogni membro del CdA deve informarsi o
farsi informare periodicamente sugli affari più importanti della società e
qualora dovesse emergere il sospetto di un'esecuzione negligente e scorretta da
parte di chi avrebbe ottenuto la delega gestionale, ogni amministratore è
tenuto, anche al di fuori della propria sfera di competenza, ad intervenire con
decisione chiedendo i necessari chiarimenti e assumendo le misure del caso.
In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in
pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei
contributi paritetici AVS.
Dall'opposizione non emerge tuttavia che la convenuta abbia agito
nel modo sopra esposto.
Inoltre, é indubbio che la convenuta era a conoscenza degli
scoperti contributivi: ella stessa ha interposto opposizione ai precetti
esecutivi notificati alla società (Doc. _).
Infine, la convenuta è stata amministratrice della società,
dapprima quale membro ed in seguito quale presidente, dal 1989 al 1998.
Quindi il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che
il mandato le conferiva, non scagiona la convenuta dalla propria responsabilità
ex art. 52 LAVS (STCA del 13 febbraio 1995 in re W.P.S.P.). (…)" (Doc. _,
inc. __________ pag. 7-8)
1.4.3. Per quel che
concerne la posizione di __________, la Cassa ha limitato la sua responsabilità
a fr. 176'243.70, in quanto la convenuta ha dimissionato il 27 novembre 1997.
In merito alla responsabilità della convenuta l'attrice ha osservato che:
"
(…)
Anche se la carica di organo formale è assunta su richiesta, la
persona che l'assume non è esonerata dall'ossequiare gli obblighi esposti al
punto 3.1 della presente.
Inoltre, la convenuta si occupava delle registrazioni contabili
nonché dell'allestimento delle chiusure. Tale mansione le aveva certamente
permesso di sapere degli scoperti contributivi, che peraltro figurano nel conto
economico alla voce "oneri sociali" (Doc. _), e quindi ella avrebbe
dovuto assumere le misure per evitare che il danno aumentasse. Il fatto che la
società non avesse subito delle perdite è irrilevante, ritenuto che dal bilancio
al 31.12.1995 e al 31.12.1996 ben si evince la mancanza di liquidità della
società.
D'altra parte è significativo pure il motivo che avrebbe indotto
la convenuta presidente del CdA dal 1988 al 1997, a dimissionare: per motivi
personali, in quanto "si avvicinava all'età di pensionamento".
Nella fattispecie, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata
un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115), per
cui ella è responsabile del danno subito dalla Cassa.
Prove: C.S.
4.2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale della
assicurazioni, un amministratore deve essere liberato dalla sua responsabilità,
ex art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato effettivamente quale organo
della società o dalla revoca delle sue funzioni. Da quella data, egli non ha
più la facoltà di controllo sull'attività della società. Da quella data, egli
non ha più la facoltà di controllo sull'attività della società (DTF 123 V 174;
DTF 112 V 1 consid. 3c e 3d).
La convenuta __________ è stata presidente del CdA sino al 27
novembre 1997 (Doc. _), allorquando dimissionò.
Di conseguenza, la responsabilità della stessa è limitata ai
contributi paritetici insoluti per gli anni 1995 al 1997, quest'ultimo sino al
mese di ottobre (Doc. _). (…)" (Doc. _, inc. __________, pag. 9-10)
1.4.4. Per quel che
concerne la posizione di __________, la Cassa ha limitato la sua responsabilità
a fr. 10'451.80, in quanto il convenuto ha dimissionato il 15 novembre 1996. In
merito alla responsabilità del convenuto l'attrice ha osservato che:
"
(…)
Anche per questo convenuto valgono i principi della diligente
osservanza degli obblighi imposti dalla legge e già descritti al punto 3.1 del
presente allegato.
Nel merito, il Tribunale federale delle assicurazioni [TFA] ha già
esaminato l'assunzione della carica di membro del CdA per requisiti puramente
tecnici, quale motivo di discolpa, giungendo alla conclusione che non può
essere considerato tale. Infatti, per il TFA anche questo membro deve adempiere
ai propri obblighi di diligenza, che vanno oltre la prudenza che è d'uso
rispettare nei propri affari (STFA inedita del 29 agosto 1997 in re G. M. p. 7;
STFA 8 giugno 1998 in re G.S. e L.S.).
Il fatto che della gestione e, in genere, di tutti gli affari
della società, se ne occupavano altre persone, non basta di per sé, a
cancellare la negligenza del convenuto.
Quest'ultimo non può quindi essere liberato dalla sua
responsabilità con l'argomentazione che le iniziative per il pagamento dei
contributi erano curate da altri e che la sua effettiva funzione era limitata a
mansioni tecniche (STFA inedita del 29 settembre 1998 in re M. P. e F. P.).
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla giurisprudenza
(DTF 114 V 223 consid. 4a), vigilare sulle persone incaricate della gestione e
della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali.
Anche la generica affermazione di controparte, secondo la quale
egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione finanziaria della ditta,
dimostra, all'opposto, una palese passività del convenuto, quale organo
formale.
Infatti, agli atti non é affatto provato che egli si interessò o
sollecitò gli amministratori, a cui sarebbe stata delegata la gestione della
società, riguardo al pagamento dei contributi. Neppure è dimostrato che il
convenuto prese contatto direttamente con la Cassa, la quale lo avrebbe
informato del debito contributivo.
In siffatta situazione, attribuire piena fiducia agli
amministratori non può assurgere a motivo di discolpa per il convenuto: proprio
il disconoscimento dei suoi doveri quale membro del CdA rappresenta una
violazione del dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 262), ragione per cui egli
deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
5.2
Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore deve, se
intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni
quando accerta che non dispone di alcun potere decisionale (DTF 123 V 173
consid. 3a).
Il convenuto ha presentato le dimissioni da membro del CdA, in
data 15 novembre 1996 (Doc. _).
Conseguentemente, __________ impegna la propria responsabilità per
il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS sino al 31 dicembre 1995,
pari fr. 10'451.80 (Doc. _), ritenuto che gli acconti mensili da gennaio a
ottobre 1996 sono stati onorati. (…)" (Doc. _, inc. __________, pag.
10-12)
1.5. Con decreti
del 22 agosto 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Nonostante i
solleciti del TCA __________ non ha presentato l'allegato di risposta (cfr.
doc. _, Inc. __________).
1.7. Mediante
risposta 4 settembre 2000, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha
ribadito quanto espresso con l'opposizione precisando:
"
(…)
La convenuta __________ è entrata a fare parte del Consiglio di
Amministrazione dell'__________, a seguito della richiesta ‑ in tal senso
‑ da parte dell'azionista signor __________.
Questi ha sempre assicurato alla convenuta, alla quale era legato
da amicizia, che la situazione finanziaria dell'azienda era ottima.
La convenuta non ha mai eseguito, se non negli ultimi anni, la
contabilità dell'azienda ‑ allestita dal signor __________ ‑
limitandosi unicamente all'allestimento delle chiusure contabili, secondo le
indicazioni del signor __________.
In particolare la convenuta non ha mai potuto provvedere alla
redazione dei conteggi paga per dipendenti né all'allestimento dei conteggi
salari per l'AVS.
La convenuta, di fatto, non ha mai posseduto alcun potere
decisionale nell'ambito della gestione aziendale, dovendosi sempre e solo
attenere alle assicurazioni rilasciate dall'azionista.
L'esistenza di una firma collettiva a due impediva di fatto e de
iure alla convenuta di effettuare qualsiasi operazione di pagamento a favore
della Cassa di compensazione, come meglio si dimostrerà in corso d'istruttoria.
Gli aventi diritto economico gestivano in tutto e per tutto l'azienda, ivi
compresi i traffici di pagamento a favore dell'attrice.
Dall'altra parte, la convenuta veniva rassicurata ‑ oltre
che dall'azionista __________ ‑ anche dai risultati di bilanci che
dipingevano una situazione economica florida, perlomeno durante il periodo di
permanenza della convenuta in seno all'amministrazione.
Addirittura, dopo le dimissioni della convenuta, l'azionista
acquistò lo stabile dove aveva sede l'__________.
I bilanci dell'azienda per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 erano
ottimi, tanto da giustificare una ripresa di utile in occasione di un'ispezione
fiscale avvenuta il 15 aprile 1997.
Le dimissioni sono subentrate unicamente per ragioni di anzianità
e non certo per dubbi circa la solidità finanziaria dell'azienda.
Il dissesto ‑ sempre a mente dell'azionista, il quale ne
potrà dare conferma ‑ va ricercato in un mancato pagamento da parte di un
grosso committente.
Pertanto non appare nella fattispecie possibile parlare di
negligenza grave da parte della qui convenuta e ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo la convenuta ha svolto la propria attività durante
un periodo di benessere dell'__________ e nulla lasciava presagire un futuro
dissesto finanziario.
Partendo da tale concreto assunto, l'azionista __________ ha
sempre assicurato che non vi era alcun problema nel fare fronte agli impegni
della società. E le cose stavano effettivamente così.
La convenuta ‑ che non aveva ragione per dubitare di tale
affermazioni confortate dai risultati di bilancio ‑ non poteva
intervenire in alcun modo concreto nella formazione della volontà sociale,
ritenuto che chi operava in tutto e per tutto era il signor __________ e la suo
famiglia.
Anzi, lascia alquanto sconcertati il fatto che la Cassa di
compensazione ‑ che sapeva perfettamente chi fosse il vero gerente ed organo
materiale della società ‑ non abbia promosso le stesse richieste nei
confronti del signor __________.
Ci si vuole augurare che la Cassa provveda a questa manchevolezza
in tempi brevi.
Appare altrettanto strano che la Cassa abbia ritirato le proprie
pretese nei confronti del signor __________, figlio dell'azionista __________."
(Doc. _, inc. __________)
1.8. Mediante
risposta 7 dicembre 2000, __________ ha rinviato a quanto sollevato in sede di
opposizione (cfr. doc. _, Inc. __________)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.2. Le convenute
__________ e __________ ritengono perento il credito risarcitorio in quanto la
Cassa sarebbe stata a conoscenza del danno già a partire dal 15 dicembre 1998.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento
dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere
mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza
e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati.
Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di
perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura
ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid.
3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA
inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La conoscenza
del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è
stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad
un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori
della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo:
delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non
autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza
giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid.
3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei
creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid.
3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo
il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare
effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli
immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del
fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile
dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c,
Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista
del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il
relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze,
manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (RCC
1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza
secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del
datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito
della graduatoria.
2.3. Nell'evenienza
concreta, dagli atti si evince che con decreto del 27 novembre 1998 la Pretura
di __________ aveva concesso alla società una moratoria concordataria, mentre
con decreto 16 giugno 1999 l'ha revocata (FUSC del __________ 1998 e FUSC del
__________ 1999).
La Cassa
ha giustamente considerato la data della revoca della moratoria concordataria
della ditta __________, quale momento a partire dal quale deduce di aver subito
il danno che rivendica in questa sede (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo
2001 nelle cause A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a), 4b)
e 4c).
Infatti,
finché dura una moratoria concordataria, che per principio avvia il processo
per un'eventuale omologazione del concordato al fine di salvare la ditta, non
si può stabilire se il credito sarà recuperabile oppure no.
La
situazione del presente caso è simile a quella descritta in Pratique VSI 1995
pag. 173, con la differenza che qui non si è giunti ad una decisione di rifiuto
dell'omologazione, ma ad una revoca della moratoria concordataria.
A quel
momento la Cassa si è quindi resa conto di aver subito un danno in quanto ha
ritenuto il suo credito non più recuperabile.
Con
decreti 2 e 20 agosto 1999 della Pretura di __________, è stata peraltro
dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura ai sensi
dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
La
procedura fallimentare è tuttavia continuata in via sommaria poiché un
creditore ha anticipato le spese (FUSC del __________ 1999).
Le
argomentazioni dei convenuti non sono quindi pertinenti. La Cassa non poteva
essere a conoscenza del danno già dal 15 dicembre 1998, data dell'insinuazione
del credito al commissario del concordato. La giurisprudenza citata è chiara in
questo senso, il termine di perenzione parte quindi dalla revoca della
moratoria concordataria.
Essendo
la revoca della moratoria concordataria intervenuta in data 16 giugno 1999 e
considerato che le decisioni sono del 2 giugno 2000, il credito
risarcitorio non è perento.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_, Inc. __________), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _, Inc.
__________) e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _, Inc. __________), risulta
chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr.
214'545.75 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo
del contendere non è del resto stato contestato dai convenuti.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in
re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
2.8.1. __________,
ha ricoperto la carica di presidente del CdA dal 14 dicembre 1988 al 27
novembre 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________)
2.8.1.1. La convenuta
respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza affermando di essere
entrata a far parte del CdA per sostituire un membro dimissionario e ciò su
esplicita richiesta del signor __________. Le proprie competenze si sarebbero
quindi limitate alle registrazioni contabili e all'allestimento delle relative
chiusure. Il potere decisionale sarebbe stato quindi nella mani di terze
persone.
Accettando
il mandato di presidente del CdA della __________, __________ ha assunto tutti
gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001,
nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ bensì anche, e soprattutto, al presidente del CdA
__________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa
F.S., consid. 4b, H 238/98).
Il fatto
che la convenuta sia entrata nel CdA unicamente su richiesta di __________ e per
amicizia non è rilevante. In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29
maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
sostiene di essersi occupata solo delle chiusure contabili della ditta e delle
registrazioni contabili relative ai movimenti finanziari:
"
(…)
Non ho mai allestito i salari rispettivamente le
buste paga per i dipendenti della ditta. Mi venivano consegnati gli estratti
bancari dai quali risultavano le uscite per i pagamenti dei salari ed io
provvedevo alle relative registrazioni" (cfr. Doc. _, inc. __________)
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di
presidente del CdA di una società anonima, non ha svolto un sufficiente e
diligente controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del
29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard,
Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di terze persone, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
non può giustificarsi affermando che a lei in ogni caso non competeva ricevere
informazioni e che i suoi compiti erano solo quelli di aggiornare le
registrazioni contabili. Ella doveva invece vigilare affinché perlomeno i
contributi sociali venissero pagati. La convenuta non ha infatti minimamente
provato di essere stata impedita di prendere informazioni in merito al
pagamento dei contributi sociali. In realtà non ha neanche provato ad ottenere
le informazioni che le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione
finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella
causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa e non accontentarsi
delle rassicurazioni di __________ sul buon andamento degli affari.
Oltretutto
la convenuta si occupava delle registrazioni contabili e dell'allestimento
delle chiusure, per cui ella doveva sicuramente accorgersi degli scoperti
contributivi, che peraltro figuravano nel conto economico alla voce "oneri
sociali" (cfr. esempi doc. _, Inc. __________).
Comunque
sia, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità
ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società anonima. Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
La
convenuta ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati.
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza
(cfr. RCC 1992, pag. 269). Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si
tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di
amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G.
H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).
Come
rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver
dimissionato il 27 novembre 1997, la sua responsabilità deve essere limitata ai
contributi paritetici insoluti per gli anni dal 1995 all'ottobre 1997, pari a
fr. 176'243.70 (cfr. doc. _, Inc. __________).
2.8.1.2. __________
sostiene che nulla avrebbe fatto presagire al dissesto economico della ditta
visti i risultati soddisfacenti negli anni precedenti. La convenuta avrebbe
dimissionato perché prossima all'età del pensionamento. Fino alla data delle
proprie dimissioni del 27 novembre 1997 la società non avrebbe avuto problemi
finanziari.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dai primi mesi del 1995 la società è stata
in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a
diffidarla a partire dal mese di agosto del 1995 e a precettarla a partire dal
mese di dicembre del 1997 (doc. _, Inc. __________). Dal mese di febbraio del
1997 la ditta veniva praticamente diffidata e precettata regolarmente per cui
la convenuta __________ avrebbe dovuto rendersi conto che la ditta da ormai
diverso tempo faceva fatica a pagare i contributi sociali (cfr. doc. _, Inc.
__________). Anche i bilanci del 1995 e 1996 attestano una precaria liquidità
(cfr. doc. _, Inc. __________).
Il dissesto economico
sarebbe stato dovuto al mancato pagamento da parte di un grosso committente.
A parere di questo TCA, nella fattispecie risulta che, l'eluso versamento non può dirsi
dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società
e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. Finché,
alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Lo
scoperto per cui i convenuti devono rispondere si riferisce sostanzialmente a
tre anni (1995, 1996 e 1997). In particolare era dal mese di agosto 1995
(cfr. doc. _, Inc. __________), che la ditta non pagava regolarmente i
contributi, ciò che non consente di ammettere un valido motivo di
giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF
121 V 243, consid. 2.7.).
Inoltre
anche negli anni successivi i contributi non sono stati regolarmente versati.
Ora, il fatto la Cassa ha dovuto praticamente richiamare il pagamento di ogni
acconto mensile, avrebbe dovuto imporre una particolare attenzione proprio su
questo aspetto (cfr. doc. _, Inc. __________).
Inoltre
il lungo vuoto contributivo attesta la cronica situazione di illiquidità della
società, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prendere delle
decisioni importanti. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7
maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). Il TFA ha ribadito che
l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui
è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria
(STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Il
fatto che un grosso committente non abbia onorato le proprie fatture
determinando lo stato di illiquidità della società, non può essere tutelato.
Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso
di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non
incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano
onorate.
La ditta
era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di
discolpa ai sensi della giurisprudenza
(cfr.
consid. 2.6.).
Neanche
la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il
pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo.
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal mese di novembre 1996 (cfr.
doc. _, Inc. __________), è segno di una negligenza non indifferente del datore
di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva
per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F.,
H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi.
(…)"
L'Alta
Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di
tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121
V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27
giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
2.8.1.3. __________ ha
chiesto che venga convenuto anche __________, in quanto azionista di
maggioranza.
A
prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio
__________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, alla
cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso
di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o
soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette di procedere contro
uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo
posto (DTF 108 V 195 consid. 3). In simili condizioni, dunque il TCA non può
intervenire nel senso postulato dalla convenuta.
2.8.2. __________
o, è stata membro del Consiglio di amministrazione dal 23 maggio1989 al
9 luglio 1998. Dal 9 luglio 1998 al 7 dicembre 1998 ha ricoperto la carica di
presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc.
__________).
Anch'essa
come __________ sostiene di aver avuto all'interno della società solo una
posizione marginale e che per questo non avrebbe avuto all'interno della stessa
nessun potere decisionale. Per questi motivi non sarebbe ravvisabile nel suo
comportamento nessuna violazione né intenzionale né per negligenza grave delle
prescrizioni.
Al
riguardo il TCA non può che rinviare a quanto esposto ai considerandi precedenti
a proposito di __________: i motivi invocati dalla convenuta __________o non
sono tali da esimerla da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Ella avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. consid. 2.8.1.1).
Il danno
cui deve rispondere __________ è pari a fr. 214'545.75.
2.8.3. __________ ha
assunto la carica di membro del CdA dal 6 febbraio 1995 al 15 novembre 1996
(cfr. doc. _, Inc. __________) La radiazione è stata pubblicata l'11 giugno
1997.
Egli
sostiene che la sua attività all'interno della ditta era esclusivamente
tecnica, per cui a lui non gli si può addebitare nessuna colpa né intenzionale
né per negligenza grave. Egli sarebbe stato tenuto all'oscuro della gestione
finanziaria della ditta, per cui esclude la propria responsabilità per il
mancato pagamento dei contributi sociali.
Anche a
__________ spettava l'obbligo di vigilare sull'andamento della società ed in
particolare per quanto riguarda il pagamento dei contributi.
Non è
quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente
tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA
non pubblicata 29 agosto 1997 in re G.M, H 318/95; STFA del 27 marzo 2000 non
pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99 Ws, consid. 3c).
Questo
principio è stato ancora ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non
pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. __________, dove un
amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze
tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non
aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla
legge.
Anche per
__________ valgono per il resto le considerazioni fatte a __________ (cfr.
consid. 2.8.1.1).
Come
rettamente stabilito dalla Cassa, visto che __________ ha provato di aver
dimissionato il 15 novembre 1996, la sua responsabilità deve essere limitata ai
contributi paritetici insoluti sino al 31 dicembre 1995, pari a fr. 10'451.80,
ritenuto che gli acconti mensili da gennaio a ottobre 1996 sono stati pagati
(cfr. doc. _, Inc. __________).
2.9. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta
__________, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv.
2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove
giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere
respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di
prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che
sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360
consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a
edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio. I mezzi di prova richiesti dalla
convenuta, segnatamente la sua audizione e quella di __________, devono essere
rifiutati in quanto non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie, che
appare sufficientemente accertata.
Inoltre
non è necessario richiamare dall'UEF e dall'ACC l'incarto della società
(contabilità e dichiarazioni fiscali), poiché la documentazione agli atti è
sufficiente per accertare la questione della perenzione dell'azione di
risarcimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La
succitata é condannata a risarcire alla Cassa __________ fr. 214'545.75, con
vincolo di solidarietà con __________ limitatamente all'importo di fr.
176'243.70 e con __________ per fr. 10'451.80.
2.- La
petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La
succitata é condannata a risarcire alla Cassa __________ fr. 176'243.70, con
vincolo di solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr.
10'451.80 con __________.
3.- La
petizione 16 agosto 2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il
succitato é condannato a risarcire alla Cassa __________ fr. 10'451.80, con
vincolo di solidarietà con __________ e __________.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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