AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.36
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00036
ZA/nh
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 8 giugno 2000
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
rappr. da: __________,
contro
avv. __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
__________ 1998 é stata iscritta a Registro di commercio la società __________,
con sede a __________ (cfr. doc. _), precedente ragione sociale __________
(cfr. doc. _), che prima del trasferimento in Ticino era iscritta a registro di
commercio di __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella produzione, l'importazione, l'esportazione e il
commercio all'ingrosso o al minuto di prodotti di ogni genere per la
manutenzione, la pulizia e l'igiene di stalle per ogni tipo di animale, ecc..
è stato amministratore unico della società __________ fino al 21 luglio 1998,
con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________
dall'11 luglio 1997 al 31 dicembre 1998.
In data
20 aprile 1999 è stato rilasciato un attestato di carenza beni di fr. 10'200.55
relativo ai contributi paritetici non saldati dalla __________ nei due primi
trimestri del 1998 (cfr. doc. _).
Con
decreti 6 e 18 ottobre 1999 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura
del fallimento della __________, rispettivamente la sospensione della procedura
per mancanza di attivi (FUSC del __________ 1999).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 7 aprile 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
13'463.50 pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel 2° semestre
del periodo 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 3 marzo 2000 il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità e
negligenza grave.
Egli
sostiene inoltre di aver provveduto al pagamento dello scoperto fatto valere
dalla Cassa:
"2. Anlässlich
einer Besprechung vom 17.06.1998 hatte ich mich ausdrücklich nach dem Vorliegen
von AHV‑Abrechnungen erkundigt Danach waren die bereits vorliegenden AHV‑Beitrags-
abrechnungen 1997 und 1998 bezahlt. Offen war scheinbar eine Beitragsabrechnung
01.01.1998 ‑ 30.06.1998. Diesbezüglich wurde meinerseits die Anweisung
erteilt, dass diese Beitrags- abrechnung zu bezahlen sei. Eine Kontrolle für
die effektive Bezahlung der Beitragsabrechnung war infolge Ausscheidens
des
Unterzeichnenden nicht mehr möglich. Meine diesbezügliche Stellungnahme vom
14.03.2000 sowie die dort erwähnte Demission vom 21.07.1998 befinden sich bei
Ihren Akten.
- Mit Verfügung vom 07.04.2000 wird nun der geltend gemachte
Betrag reduziert auf Fr. 13'463.50. Fallen gelassen wurde die Jahresabrechnung
1998 vom 26.02.1999 in der Höhe von Fr. 1'951.30. Grund für die Reduktion war
offensichtlich die Erkenntnis, dass der Unterzeichnende infolge Demission zum
Zeitpunkt des Beitragsverfügungs erlassen vom 26.02.1999 nicht mehr
verantwortlich sein konnte für die Bezahlung.
Entgegen der Auffassung der __________ trifft dies jedoch zu
für die Nachtragsabrechnung 1997 vom 29.01.1999 sowie auch auf die
Monatspauschale Juni 1998 vom 15.06.1998.
Im Rahmen der einem Verwaltungsrat obliegenden
Sorgfaltspflicht gehört es lediglich, die zur Bezahlung der Beitragsabrechnung
notwendigen Anweisungen zu erteilen und soweit möglich, auch die diesbezügliche
Kontrolle für die Bezahlung zu führen. Die entsprechende Anweisung für die
Bezahlung der Monatspauschale Juni 1998 wurde erteilt.
- Zum Zeitpunkt der Anweisung zur Bezahlung ausstehender AHV‑Beitragsabrechnungen,
insbesondere Juni 1998, war die __________ aufgrund der Kontostände bei der
__________ und bei der __________ durchaus liquide (vgl. Postenauszüge per
31.07.1998). Weiter hatte der Unterzeichnende auch Vorsichtsmassnahmen
getroffen, indem bei der __________ noch im September 1997 ein
Kontokorrentkonto, "Sozialversicherungsbeiträge" eingerichtet worden
war, welches zwar per 31.12.1997 nur einen Habensaldo von Fr. 994.85 aufwies.
Der Unterzeichnende war betreffend dieses Kontokorrentkontos bis zu seinem
Ausscheiden einziger Zeichnungsberechtigter."
(cfr. doc. _)
1.4. Con
petizione 8 giugno 2000, tradotta in italiano il 26 giugno 2000, la Cassa ha
postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 10'200.55, per i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________
(precedente __________) nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.
La cassa
ha precisato che il timbro con la dicitura "pagato" (bezahlt) che
figura sull'attestato di carenza beni del 20 aprile 1999 (cfr. doc. _) é
riferito unicamente alle spese d'esecuzione pagate dall'attrice stessa.
La Cassa
ha ridotto a fr. 10'200.55 l'importo del danno fatto valere con la decisione di
risarcimento (fr. 13'463.50), in quanto al momento dell'emissione del conteggio
aggiuntivo del 29 gennaio 1999 relativo al 1997, il convenuto non era più
amministratore unico della società.
Nel
merito l'attrice osserva quanto segue:
"
3.3 Responsabilità del convenuto
Secondo
la conferma trasmessaci dall'Ufficio del registro di commercio del Canton
__________ e le informazioni del convenuto, quest'ultimo è stato Consigliere
d'amministrazione unico della già ditta, fino alla sua uscita dal Consiglio
d'amministrazione il 24 luglio 1998 (cfr. scritto di dimissioni del 21 luglio
1998). In tal modo il convenuto ha dunque pure contribuito in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale della __________. In quanto
tale il convenuto è pure stato responsabile del conteggio e del pagamento
corretti dei contributi AVS e CAF nei confronti dell'attrice. Da quanto appena
esposto si può desumere che il convenuto, quale Consigliere d'amministrazione
unico della già ditta, va reso responsabile del danno oggetto della petizione.
Per ragioni
di completezza occorre aggiungere che soltanto il 5 giugno 1998 è stato
possibile allestire il conteggio annuale 1997, dato che il convenuto non ha
provveduto a inoltrare entro i termini, come è suo dovere quale datore di
lavoro, i relativi documenti dei salari (Art. 35 capoverso 3 OAVS), e ha dunque
violato il dovere di conteggio. Per tale motivo soltanto in data 15 giugno 1998
è stato possibile emettere i conteggi forfettari relativi al periodo dal 1°
gennaio fino al 30 giugno 1998, e in assenza di indicazioni corrispondenti da
parte del convenuto, non è neppure stato possibile fatturare prima dei forfait
trimestrali o mensili.
(…)
In casu
non è dunque sufficiente contestare semplicemente una colpa o asserire che non
vi sarebbe più stato il tempo necessario per controllare il pagamento effettivo
(cifra 2 risposta questionario del 14 febbraio 2000). Il convenuto deve piuttosto
essere in grado di esporre su quali elementi poggia la propria assenza di
colpa, cosa ha intrapreso concretamente per evitare il danno. Quale Consigliere
d'amministrazione unico, il convenuto era infatti responsabile sia del rispetto
del dovere di conteggio che di quello di pagamento. Tali doveri dovevano essere
rispettati da lui personalmente. Non è possibile delegare né trasferire tali
doveri in maniera giuridicamente sufficiente dal profilo della LAVS o
vincolante per terzi né ad altre persone soggiacenti al dovere né a impiegati
della ditta, ad es. alla signora __________. Alle affermazioni del convenuto
in tal senso non è perciò possibile dar seguito (cifra 2 risposta questionario
del 14 marzo 2000). La negligenza grave è dunque data se il convenuto non ha
versato i contributi. Non sta dunque all'attrice dover provare la negligenza
grave del convenuto.
5.2 Obbligo
di pagamento
Il
forfait del mese di giugno 1998 del 15 giugno 1998, esigibile per il 30 giugno
1998, era da pagare entro il 10 luglio 1998 (Art. 34 cpv. 4 OAVS). AI momento
del colloquio del 17 giugno 1998, citato dal convenuto, è invero possibile che
tale forfait non fosse ancora pervenuto, ciò però non toglie nulla al fatto
che occorreva pagare tale fattura entro il 10 luglio 1998 e che il convenuto
era Consigliere d'amministrazione unico fino al 24 luglio 1998 e dunque in tal
senso unico responsabile. Contrariamente all'avviso del convenuto non è dunque
sufficiente "dar ordine" di pagamento degli importi dovuti (cifra 2
dell'opposizione), tanto meno visto che quest'ultimo era ancora responsabile
per il pagamento degli importi per la durata di due settimane intere oltre il
termine di pagamento.
Il
convenuto non può dunque voler asserire che un controllo del pagamento effettivo
del conteggio dei contributi non sarebbe più stato possibile in seguito
all'uscita dal Consiglio d'amministrazione (cifra 2 dell'opposizione). Inoltre
il convenuto non può seriamente asserire che faceva parte del proprio dovere di
diligenza unicamente l'impartire gli ordini necessari al pagamento del
conteggio dei contributi e, in quanto possibile, l'eseguire il controllo relativo
a tale pagamento (cifra 3 dell'opposizione). Infatti, come sopra esposto gli
era possibile effettuare tale controllo, e inoltre la giurisprudenza del
Tribunale federale applica in questo contesto un parametro severo, da cui con
certezza non è possibile desumere nulla a favore del convenuto. Altrimenti
starebbe all'attrice sopportare il comportamento del convenuto che
contravviene all'obbligo di diligenza, cosa che ovviamente non è possibile
supporre.
Il
convenuto deve inoltre ancora provare che l'ordine di pagamento del forfait più
volte citato sia stato dato, ciò che però, come esposto, non potrebbe né
giustificare né discolpare il suo comportamento.
5.3. Obbligo
di controllo
Non è
inoltre neppure vero che il 17 giugno 1998 sarebbero (già) stati pagati i
conteggi dei contributi AVS 1997 e 1998 (cifra 2 risposta questionario del 14
marzo 2000), dato che fino alla fine di giugno 1998 il contributo dovuto
ammontava a Fr. 18'969.‑ (fattura conteggio annuale 1997 e conteggio
forfettario relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998), di modo che
il convenuto, contrariamente a quanto asserisce, non poteva partire dal
presupposto che i conteggi dei contributi venissero pagati regolarmente.
A
questo riguardo il convenuto avrebbe dovuto ottemperare ai propri obblighi di
controllo . Anche se un Consigliere d'amministrazione che non è incaricato
della gestione degli affari, giusta l'art. 716a CO, non è tenuto a vigilare su
ogni singolo affare delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza,
ma si può limitare alla vigilanza sull'attività della gestione e dell'andamento
degli affari. Ciò comporta però che s'informi costantemente sull'andamento
degli affari, che chieda rapporti, che li studi, che richieda, se necessario,
informazioni supplementari e che tenti di chiarire errori (RCC 1989 p. 108).
Non vi sono indizi che provino che il convenuto abbia ottemperato alla propria
responsabilità nella maniera sopra esposta. La fattura del conteggio annuale
1997 è stata infatti pagata soltanto in data 1° luglio 1998. Era ancora
scoperto e da pagare il conteggio forfettario del 15 giugno 1998, fatto per il
quale il convenuto va reso responsabile.
(…)
5.5. Ignoranza del Consigliere d'amministrazione
relativa ai pagamenti di contributi ancora dovuti:
Inoltre
l'obiezione della mancata conoscenza relativa a
contributi
ancora dovuti non può rappresentare un motivo di giustificazione o di discolpa.
Ciò perché il convenuto non sembra essersi impegnato in maniera sufficiente per
il pagamento dei contributi dovuti. E' dunque impensabile che l'attrice debba
sopportare le conseguenze del fatto che il convenuto non ha eseguito
l'attività di controllo dovuta e non ha vigilato sulle persone con obblighi
interni. Il convenuto è dunque responsabile del danno oggetto della petizione.
5.6 Motivi
per il fallimento della ditta:
Infine
è pure irrilevante per quali motivi sia sopravvenuto il fallimento della ditta,
dato che neppure la mancanza di mezzi finanziari della società è sufficiente di
per se stessa quale motivo di giustificazione o di discolpa. Un datore di
lavoro deve piuttosto esporre motivi concreti che facciano apparire come lecita
o non colposa la sua violazione delle prescrizioni legali dovuta alla mancanza
di liquidità (RCC 1985 pag. 621 consid. 4). Il convenuto non è però in grado di
addurre tali motivazioni. Anzi, quest'ultimo asserisce che quando ancora
ricopriva la funzione di Consigliere d'amministrazione unico ed era dunque
unico responsabile, la ditta disponeva di sufficienti mezzi e presenta le
relative prove in tal senso (cifra 4 dell'obiezione come pure cifra 4 del
questionario)."
(cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
19 settembre 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato in sede di
opposizione, precisando inoltre che le pretese di risarcimento danni richieste
dall'attrice sarebbero state pagate il 3 maggio 1999:
"
Per le sue pretese di risarcimento, la parte
attrice si basa sulla fattura forfettaria del periodo dall'01.01. al
30.06.1998, con data del 15.06.1998. La decisione sulla contribuzione risale al
15.06.1998. Si contesta il fatto che questa decisione sia stata recapitata
all'ex __________. La decisione sulla contribuzione del 15.06.1998, messa agli
atti, è stata recapitata alla __________; fatto incontestato anche dalla parte
attrice.
Soltanto la decisione di tassazione del
31.12.1998 è stata indirizzata alla __________. A quel momento, il convenuto
non faceva più parte del consiglio d'amministrazione. A causa dell'errore
d'invio della fattura forfettaria del periodo dall'01.01. al 30.06.1998, il
sottoscritto non poteva essere a conoscenza della decisione per tempo e come
consigliere d'amministrazione. Inoltre, il convenuto invoca il fatto che questa
fattura di contribuzione è stata saldata (vedi documenti giustificativi _).
Alla cifra 1.4 dell'azione, la parte attrice
afferma che la voce "pagato" si riferisce soltanto alle spese
d'esecuzione. Questa affermazione è indubbiamente falsa. Nei documenti
giustificativi è infatti stato apportato il timbro della parte attrice. Dai documenti
giustificativi A15 / A16 risulta che la parte attrice ha pagato le spese
d'esecuzione di CHF 13.‑‑. Se il timbro "pagato"
(03.05.1999) si riferisse soltanto al pagamento delle spese d'esecuzione, esso
sarebbe stato apportato sulla parte sinistra del documento giustificativo 19, e
non sulla parte destra, dove è indicata la fattura di contribuzione di CHF
10,200.55. Il convenuto invoca quindi l'avvenuto pagamento del credito di
contribuzione. Gli importi sono stati saldati.
(…)
Quali
motivi di giustificazione il convenuto ha addotto quanto segue:
ad
5. Motivi di giustificazione e di discolpa (obbligo di pagamento e obbligo
di controllo)
Il 17.06.1998 sussisteva un bilancio annuale
provvisorio per il 1997. A quel momento, su richiesta del sottoscritto era
stata stilata una lista di creditori per il mese di giugno 1998, dalla quale
risultava che il conteggio del 1997, in data del 05.06.1998, era ancora
scoperto dell'importo di CHF 9'390.35. Il sottoscritto ha dato chiaramente
l'ordine di effettuare immediatamente il versamento di CHF 9'390.35, in data
del 05.06.1998. La parte attrice ha ricevuto l'importo. Il convenuto ha quindi
svolto in maniera molto accurata il suo obbligo di controllo.
Il 02.07.1998 è stato discusso il bilancio
annuale. Durante questa discussione il convenuto ha potuto accertarsi che il
conteggio annuale del 1997 era effettivamente stato saldato il 01.07.1998, e
che quindi le istruzioni del sottoscritto erano state seguite (A24). Al
contrario di quanto afferma la parte attrice, il convenuto non si è soltanto
limitato a dare l'ordine di pagamento, ma ha anche controllato l'esecuzione di
quest'ultimo.
La stessa cosa è avvenuta anche con la pretesa di
contribuzione. Durante la seduta del 17.06.1998, il conteggio forfettario per
il 1998 del 15.06.1998 non sussisteva ancora. In occasione della stessa
riunione, il sottoscritto si è espressamente informato sull'esistenza di un
tale conteggio. Durante la seduta del 02.07.1998 sul bilancio annuale, la
__________ ha accennato a un'eventuale esistenza di tale conteggio, che
tuttavia è risultato non ancora sussistere. Il sottoscritto ha istruito
telefonicamente la signora __________ di effettuare il pagamento del conteggio
forfettario (da gennaio a giugno 1998) immediatamente al 10.07.1998.
(…)
(cfr. doc. _)
1.6. Con
osservazioni del 5 ottobre 2000, la Cassa ha aggiunto quanto segue:
(…)
"Per quanto attiene al riferimento che il
convenuto fa alla tassazione del 31 dicembre 1998, occorre rilevare che non ne
figura alcuna negli atti. Non risulta dunque possibile ricostruire le
argomentazioni del convenuto a tale proposito.
Se il convenuto intendesse far riferimento alla
decisione di tassazione d'ufficio del 4 dicembre 1998, rimane da menzionare che
quest'ultima ha il medesimo contenuto del calcolo forfetario del 15 giugno 1998
che, come noto, è stato inviato alla __________, a cui vanno aggiunti Fr. 70.‑
di spese di esecuzione. E' del resto stato necessario allestire questa
decisione di tassazione perché il convenuto non ha pagato il forfait mensile
del mese di giugno 1998 e in tal modo ha tra l'altro causato un danno
all'attrice.
(…)
Per quanto riguarda il conteggio dei contributi
1997 si rinvia pure a quanto esposto dall'attrice e si sottolinea il fatto che
il reddito dei dipendenti __________ ed __________ versato nel 1997 è stato
conteggiato unicamente in data 22 giugno risp. 10 luglio 1998, mentre sarebbe
stato necessario annunciare all'attrice tali redditi entro la fine di gennaio
1998 (articolo 35 capoverso 3 LAVS). E' dunque accertato che il convenuto ha
violato il proprio obbligo di allestire i conteggi. Tale violazione degli
obblighi del datore di lavoro non ha infatti nulla a che vedere con il
versamento dei contributi e non è dunque sanata con l'asserito versamento dei
contributi, soprattutto visto che il versamento dei contributi AVS 1997 è
avvenuto evidentemente sulla base di un importo di salario troppo esiguo,
rendendo così necessaria l'emanazione di un conteggio complementare 1997 del 29
gennaio 1999. Il convenuto nel frattempo aveva però lasciato il consiglio
d'amministrazione della ditta.
A causa delle omissioni del convenuto, in
occasione dell'emissione del forfait mensile del mese di giugno 1998 (periodo
di contribuzione 01.01.1998 fino al 30.06.1998) del 15 giugno 1998, per un
totale di Fr. 10'200.55, non è neppure stato possibile rilevare correttamente
l'intera massa salariale e dunque i contributi AVS. A causa delle omissioni del
convenuto, l'ammontare dei contributi fatturati quale forfait è infatti
risultato essere troppo esiguo. In tal senso l'omissione del convenuto relativa
al computo corretto dei contributi 1997
ha certamente a che vedere con il forfait mensile del mese di giugno
1998 e vi è una correlazione determinante in questo senso.
(…)
- Motivi di giustificazione e di discolpa
Nella fattispecie non interessano gli affari
interni della ditta. Il convenuto ammette infatti di aver già saputo in data 17
giugno 1998 del credito dell'attrice, che però non ha né intrapreso dei
provvedimenti concreti né provveduto egli stesso a saldare il credito. Il
preteso ordine di versare i contributi in sospeso, dato a chiunque sia ‑
il convenuto non fornisce alcuna informazione in merito ‑senza alcun
controllo né accertamento se davvero è stato effettuato il versamento, non riesce
a liberare il convenuto dalla propria responsabilità. Per l'attrice è inoltre
molto sconcertante il fatto che il convenuto continui a sostenere
l'affermazione infondata secondo cui l'attrice avrebbe già ottenuto l'importo
rivendicato (si veda in merito quanto esposto alla cifra 1: danno).
Anche il presunto colloquio del 2 luglio 1998
concernente il bilancio 1997, di cui non è possibile trovare alcuna traccia
negli atti, se davvero dovesse aver avuto luogo, non c'entra nulla con la
fattispecie, dato che il danno rivendicato, come più volte sottolineato,
riguarda il forfait mensile del mese di giugno 1998 (periodo di contribuzione
01.01.1998 fino al 30.06.1998) e non i crediti in sospeso dell'anno 1997.
Questi ultimi in data 2 luglio 1998 non erano tra l'altro neppure ancora
stabiliti, contrariamente a quanto asserisce il convenuto, dato che le
notifiche dei salari 1997 per i dipendenti __________ ed __________ sono state
inoltrate in ritardo, risp. con data 22 giugno e 10 luglio 1998, né tantomeno
erano stati saldati e che resero necessaria l'emissione del conteggio
complementare 1997 del 29 gennaio 1999 (vedi sopra cifra 3.3 in merito). Il
fatto che il convenuto fosse a conoscenza dei crediti sospesi del 1997 è
inoltre documentato dal documento di prova 1 del convenuto (in merito al
conteggio AVS). In tale scritto viene affermato che nei confronti dell'attrice
non sono stati conteggiati tutti i redditi versati durante l'anno 1997. Di modo
che le affermazioni del convenuto secondo cui i propri ordini relativi al
versamento dei contributi AVS dovuti sarebbero stati ossequiati, sempre che li
abbia veramente dati, sono totalmente prive di fondamento, soprattutto dato che
il documento 24 che dovrebbe fungere da sostegno a tali affermazioni, non è
presente negli atti. Non è dunque possibile parlare di una sorveglianza su un
conteggio e un versamento corretti dei contributi AVS, così come il convenuto
era tenuto a eseguirli.
Il forfait mensile del mese di giugno 1998
(periodo di contribuzione 01.01.1998 fino al 30.06.1998), sussisteva davvero,
anche se il convenuto non fosse ancora stato a conoscenza dell'ammontare
esatto, dato che il convenuto sapeva che per l'anno 1998 non erano ancora stati
versati contributi AVS. Doveva dunque essergli chiaro che l'attrice era in
possesso di un corrispondente credito basato sul diritto pubblico, che poggiava
sugli obblighi del datore di lavoro cui sottostava il convenuto,
indipendentemente dal momento in cui è stato emesso il forfait mensile per il
mese di giugno 1998, che il convenuto non aveva però saldato. Il convenuto
ammette inoltre che la __________ aveva attirato la sua attenzione su tale
circostanza. Dal verbale del colloquio del 17 giugno 1998 non è infatti
possibile desumere alcun indizio, secondo cui il convenuto avrebbe dato ordini
relativi al versamento dei contributi AVS dovuti. Le affermazioni contrarie del
convenuto si rivelano una volta di più essere delle mere affermazioni di parte.
Il convenuto non riesce neppure a liberarsi dalla
propria responsabilità, affermando di aver dato ordine alla signora __________
di versare il forfait mensile per il mese di giugno 1998, dato che è evidente
che tale forfait non è stato versato; questo fatto va addebitato al convenuto
in qualità di unico membro del consiglio d'amministrazione della ditta. Egli
non poteva delegare in maniera giuridicamente valida tale obbligo di versare il
contributo, senza accertarsi che sia effettivamente stato adempiuto.
A ciò si aggiunge che il forfait mensile per il
mese di giugno 1998 era esigibile per il 30 giugno 1998, e che occorreva
versarlo entro il 10 luglio 1998. Il convenuto ammette però di essersi occupato
unicamente il 10 luglio 1998 di tale fattura, e di aver presumibilmente puntato
al versamento della medesima."
(cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dai
conteggi prodotti (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai
quaderni dei salari (cfr. doc. _), dall'insinuazione di credito all'UEF di
__________ (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non
saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 10'200.55 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere come
tale non è stato contestato dal convenuto (cfr. doc. _).
2.4. Con il suo
allegato di risposta il convenuto sostiene che in data 3 maggio 1999 l'importo
del danno di fr. 10'200.55 relativo ai due trimestri del 1998 sarebbe stato
pagato.
Egli sostiene
che il termine "bezahlt" che figura sul doc. _ si riferisce
all'importo di fr. 10'200.55 e non, come asserisce la Cassa, alle spese di
esecuzione.
Questo
TCA, dopo un attento esame degli atti, ritiene che l'importo oggetto del
contendere non è stato saldato dalla __________ per i motivi che seguono.
È
evidente che la dicitura "bezahlt" cui si riferisce il convenuto era
riferita alla spese di esecuzione. Infatti la Cassa ha prodotto tutte le
ricevute dei pagamenti all'UEF relative alle spese di esecuzione (cfr. doc. _).
Inoltre se la __________ avesse effettivamente pagato l'importo di fr.
10'200.55 non sarebbe difficile per il convenuto fornirne la relativa prova.
Tuttavia ciò non è avvenuto.
Dall'estratto
conto della __________ non emerge il pagamento cui fa riferimento __________.
Egli, dopo le dettagliate osservazioni del 5 ottobre 2000 della Cassa, non ha
né risposto a queste ultime, né documentato quanto asserito in sede di
risposta. Come giustamente rilevato dalla Cassa, non incombe all'attrice
provare di non aver ricevuto il pagamento, ma incombe al convenuto provare di
aver versato l'importo di fr. 10'200.55 a tacitazione dello scoperto
contributivo.
Apprezzando
le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA
non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid.
2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in
Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63), questo TCA ritiene che l'importo di fr. 10'200.55 non è
stato saldato né dalla __________ né dal convenuto.
2.5. Egli
rimprovera inoltre alla Cassa che la decisione di contribuzione oggetto del
contendere é stata inviata alla __________ e non alla __________.
Il
convenuto si contraddice palesemente poiché è lui stesso ad aver asserito che
"Durante la seduta del 17.06.1998, il
conteggio forfetario per il 1998 del 15.06.1998 non sussisteva ancora. In
occasione della stessa riunione, il sottoscritto si è espressamente informato
sull'esistenza di un tale conteggio. Durante la seduta del 02.07.1998 sul
bilancio annuale, la __________ ha accennato a un'eventuale esistenza di tale
conteggio, che tuttavia è risultato non ancora sussistere. Il sottoscritto ha
istruito telefonicamente la signora __________ di effettuare il pagamento del
conteggio forfetario (da gennaio a giugno 1998) immediatamente al 10.07.1998
(cfr. doc. _, pag. 5).
Visto
quanto sopra egli era chiaramente a conoscenza del conteggio del 15 giugno
1998. Inoltre la fiduciaria __________ rappresentava la __________, per cui
ogni comunicazione doveva per forza essere notificata alla __________ che era
gestita dall'amministratore unico __________ (cfr. doc. _).
In
conclusione l'affermazione secondo cui il convenuto non sarebbe venuto a
conoscenza del conteggio del 15 luglio 1998 non può essere tutelata.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla
corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.9. __________
ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo di aver
dato ordine ad una dipendente della fiduciaria __________ di provvedere al
pagamento del conteggio del 15 luglio 1998, per cui non gli si potrebbe
addebitare nessuna colpa.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b ; STFA non pubblicata dell'8
marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza
necessaria alla corretta gestione degli affari sociali dovevano imporre al
convenuto un controllo rigoroso del pagamento degli oneri sociali, trattandosi
di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr.
STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H
238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F.
F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). Non è del resto sufficiente dare ordine a
terze persone di effettuare il pagamento (tale ordine non figura comunque nel
verbale del 17 giugno 1998), senza controllare poi che questo venga
effettivamente eseguito. Il convenuto sapeva inoltre che i contributi del 1998
non erano ancora stati pagati e che una decisione in tal senso sarebbe giunta
alla ditta entro il primo semestre del 1998 (per la precisione 15 giugno 1998,
cfr. doc. _).
Ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni".
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989,
pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr.
anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF
108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita
del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati (e ciò indipendentemente dal fatto che egli abbia dato o meno l'ordine
di pagamento). Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere
di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
__________,
di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta
dei doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella
causa A., H 436/00, consid. 3b; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella
causa P-A. B., consid. 5b), doveri che risultano
accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico
(STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00,
consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.10. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza __________ è condannato a versare alla __________ l'importo di
fr. 10'200.55.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster