AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.35
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00035
ZA/sc
Lugano
20 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 giugno 2000
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
società __________, con sede a __________ è stata iscritta nel Registro di
Commercio il __________ 1978 (cfr. doc. _). La società ha gestito il locale __________.
Lo
scopo sociale consisteva nell'acquisto, la gestione, l'amministrazione di
ristoranti, bar, caffè, ed ogni forma di esercizio pubblico.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dall'8 gennaio
1996 (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa di
compensazione AVS __________ dal 1° dicembre 1978 fino al 28 febbraio 1999.
La
ditta non ha saldato completamente i contributi del 1997, 1998 e 1999 per
complessivi fr. 78'470.45.
Con decreto 11 agosto 1998 del Pretore di __________ è stata concessa una
moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del __________ 1998).
In
data 4 dicembre 1998 la Cassa ha insinuato presso l'UEF di __________ il
proprio credito di fr. 57'533.45.
La
moratoria concordataria concessa l'11 agosto 1998 è decaduta senza che venisse
revocata dal Pretore (cfr. doc. _, allegato _).
Con
decreti 12 aprile 1999 rispettivamente 3 agosto 1999 del Pretore di __________
è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura
per mancanza di attivi (FUSC __________ 1999).
La
società è stata radiata d'ufficio in applicazione delle disposizioni dell'art.
66 cpv. 2 ORC.
1.2. Costatato
di aver subito un danno, l'11 aprile 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 78'470.45 relativi ai
contributi paritetici scoperti nel 1997,1998 e 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 28 aprile 2000, per il tramite dell'avv. __________, __________
contesta di essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa, in
quanto de facto non sarebbe mai stato organo della società. Organi materiali
della stessa sarebbero invece __________ e __________.
non avrebbe mai percepito alcun salario, anzi egli avrebbe immesso liquidità
nella società mediante prestiti per oltre fr. 18'000.--.
Egli
sarebbe stato informato della grave situazione in cui si trovava la società
solo poco prima della concessione della moratoria concordataria.
Il
convenuto ha contestato inoltre l'importo del danno in quanto troppo elevato ed
ha sollevato l'eccezione di perenzione poiché la Cassa sarebbe stata a
conoscenza del danno prima dell'11 aprile 1999 (cfr. doc. _).
1.4. Mediante
petizione 6 giugno 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 78'470.75 per contributi non saldati nel 1997, 1998 e 1999,
in quanto avrebbe violato il suo dovere di sorveglianza:
"
(…)
Il signor __________, nella sua opposizione alla nostra decisione
di risarcimento danni, ribadisce la sua estraneità alla conduzione economico
commerciale della società.
Il signor __________ era amministratore unico della società ora
fallito e come tale, egli doveva, secondo l'art. 716 cpv. 1 CO adempiere ai
suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si é usi
osservare nei propri affari (DTF 99 Il 179).
Come detto in precedenza, il signor __________, si difende
argomentando che altri si occupavano dell'amministrazione. Tuttavia questa
circostanza non é sufficiente a liberarlo dalle proprie responsabilità. Un
amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il
versamento dei contributi sociali alla Cassa. Egli non può estraniarsi dai
problemi della società adducendo che altri si occupavano della gestione.
Lascia intendere in sostanza che la sua presenza nel consiglio di
amministrazione é da considerare unicamente come prestanome. Questa tesi è
avvalorata quando egli afferma di non essere mai stato informato della cattiva
situazione finanziaria della società.
In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di
decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante
nei confronti della Cassa.
Per quanto concerne la contestazione dell'importo rimasto scoperto
si fa rilevare che i conteggi dei contributi sono stati allestiti in base alle
dichiarazione di salario presentateci. Non siamo a conoscenza di chi era
incaricato per la stesura di queste dichiarazioni. Come già accennato in
precedenza, in allegato inviamo la documentazione per la determinazione
dell'importo scoperto.
Relativamente alla prescrizione del diritto al risarcimento dei
danni la Cassa deve osservare quanto segue:
Come già fatto rilevare in precedenza, in data 11 agosto 1998 da
parte della Pretura di __________ è stata concessa la moratoria di concordato.
La nostra Cassa ha insinuato il proprio credito definitivo il 4 dicembre 1998.
Sempre con decreto della Pretura di __________ del 12 aprile 1999
e del 3 agosto 1999 è stato deciso il fallimento con sospensione della
procedura.
Normalmente quando la procedura di concordato non giunge a buon
fine oppure c'è una rinuncia da parte dei debitori viene pubblicata la revoca
del concordato.
In questo caso ciò non è avvenuto, e si è passati dalla
pubblicazione del decreto della moratoria di concordato direttamente alla
pubblicazione del decreto di fallimento senza nessuna comunicazione preventiva
ai diversi creditori (a questo proposito si richiama il relativo incarto dalla
Pretura).
Alla luce di questo fatto non può quindi essere rimproverata
mancanza di diligenza alla Cassa.
Per quanto riguarda la segnalazione nell'opposizione, del ruolo di
amministratori di fatto della società nei confronti dei Signori __________ e
__________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del
caso, di procedere con un'azione risarcitoria nei confronti degli stessi.
(…)" (Doc. _)
1.5. Con
risposta 7 luglio 2000 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Innanzitutto
il convenuto solleva l'eccezione di perenzione:
"
(…)
In concreto, la concessione della moratoria a scopo di concordato
è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale in data __________ 1998. Quest'ultima
recita:
" Il
Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________ comunica che, con
decreto 11 agosto 1998 è stata concessa alla __________ una moratoria a scopo
di concordato della durata di sei mesi."
Vista l'avvenuta pubblicazione, al momento stesso della
concessione della moratoria in data 11 agosto 1998, la Cassa avrebbe dovuto
rendersi conto della precarietà della situazione e quindi avere dei dubbi circa
la solvibilità della __________.
In seguito, durante la fase iniziale della moratoria (agosto‑settembre
1998), allorquando la Cassa ha insinuato il proprio credito dell'ammontare di
CHF 57'533.45, quest'ultima avrebbe dovuto attivarsi onde informarsi sul totale
dei crediti insinuati. Infatti, considerato che i crediti insinuati
tempestivamente ammontavano a CHF 224'285.60, la Cassa avrebbe dovuto accorgersi
del rischio elevato di non recuperare il suo credito di CHF 57'533.45. Per
quanto concerne l'insinuazione del credito, si precisa che la Cassa ha
insinuato il proprio in data 8 settembre 1998 e non in data 4 dicembre 1998
come addotto dalla medesima nella petizione.
Secondo la giurisprudenza, qualora il commissario del
concordato proponga la revoca della moratoria concordataria perchè gli attivi
della società non coprono i crediti privilegiati, il danno, per la Cassa di
compensazione, sorge a quel momento (STCA non pubblicata del 26.10.1994 in
re D.B.G.; STCA non pubblicata del 20.12.1994 in re B.K.M.P.C., in RDAT
Il 1995, pag. 369).
Nella presente fattispecie, in data 9 febbraio 1999, il
commissario nominato nella procedura concordataria relativa alla __________,
avv. __________, ha presentato la sua relazione, nella quale proponeva la
revoca della moratoria, alla Pretura di __________. Non vi sono dunque dubbi
che il danno per la Cassa risale al 9 febbraio 1999, data della quale la Cassa
avrebbe dovuto essere informata, soprattutto se avesse partecipato attivamente
alla procedura. Non giustifica l'attitudine della Cassa __________, la tesi
avvalorata in petizione da quest'ultima secondo la quale, normalmente, quando
la procedura di concordato non giunge a buon fine oppure c'è una rinuncia da
parte dei debitori viene pubblicata la revoca del concordato. Nella presente
fattispecie, la decadenza del periodo della moratoria concordataria non è stata
pubblicata in quanto non obbligatoria e puramente dichiarativa. In ogni caso
la Cassa di compensazione __________ era informata del fatto che la moratoria
sarebbe decaduta automaticamente in data 11 febbraio 1999 (cfr. pubblicazione
FU __________ 1998).
Alla luce di tali risultanze, è evidente come la Cassa AVS
__________ abbia mancato della diligenza necessaria ad una corretta gestione
del recupero dei contributi arretrati. Già al momento della concessione della
moratoria del concordato e dell'insinuazione del credito, sarebbe in effetti
stato suo preciso dovere di attivarsi sollecitamente e richiedere al
commissario come fossero le prospettive di incasso.
Detta attitudine passiva si è verificata pure al momento della
scadenza del termine di moratoria, momento in cui avrebbe dovuto accertarsi
della situazione della procedura e dei contenuti della relazione del
Commissario. Non si può dunque affermare che la Cassa si è comportata con la
stessa accortezza che avrebbe usato qualsiasi altro creditore che si fosse
trovato nella medesima situazione. Detto comportamento non va in alcun modo
tutelato.
Visto quanto sopra, applicando i principi della più recente
giurisprudenza del TFA, la Cassa di compensazione avrebbe, secondo la diligenza
che le è imposta, dovuto conoscere il presunto danno già ben prima del 12
aprile 1999 (data del fallimento), segnatamente al più tardi l'11 febbraio
1999, motivo per cui le pretese fatte valere in data 11 aprile 2000 sono
perente ex art. 82 OAVS." (Doc. _, pag. 6-8)
Nel
merito della vertenza, __________ ribadisce di non aver potuto influenzare in
nessun modo la volontà della società e di non essersi occupato della sua
conduzione, che era de facto nelle mani di __________ e __________. Per questo
motivo ha deciso di denunciarli in lite.
Il
convenuto ha aggiunto inoltre quanto segue:
"
(…)
Orbene, come già evidenziato in precedenza, il signor __________
non è mai stato informato della situazione della ditta e di conseguenza non ha
mai influito sulla conduzione contabile amministrativa della società, poiché da
un lato egli non aveva la necessaria competenza in questo campo e dall'altro i
signori __________ e __________ hanno sempre tenuto all'oscuro il signor
__________ sulla gestione della stessa. A questo proposito si ricorda che non
vi è colpa degli altri membri del CdA quando l'incaricato intenzionalmente si
sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del
consiglio o fornisce loro informazioni errate e affidanti (STFA 7.12.1993 nella
causa G.F.). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, l'amministratore
iscritto a RC, ma di fatto privato dei suoi poteri non può essere reso
responsabile del danno subito dalla Cassa (DTF 114 V 80).
In tutta evidenza il qui convenuto, al di là della carica che ha
ricoperto per parecchi anni, non ha in realtà mai svolto alcuna funzione in
qualità di organo e non è mai stato in condizione di influenzare in qualche
modo la volontà della SA, essendo totalmente privo di poteri decisionali. La
volontà della società era in effetti determinata esclusivamente dai signori
__________ e __________, i quali, al contrario del convenuto, erano
regolarmente stipendiati. Pertanto, nel caso concreto, è fuor di dubbio che
siamo in presenza di violazione intenzionale o di negligenza grave da parte del
convenuto. (…)"
Doc. _, pag. 5)
1.6. A seguito di due accertamenti
effettuati dal TCA, in data 14 agosto 2001 e 27 agosto 2001 l'UEF di __________
ha precisato:
"· in base ai dati rilevati dall'incarto esecuzioni in nostro
possesso, risulta che il settore preposto dello scrivente Ufficio, dopo la
comunicazione 22 febbraio 1999 del Pretore di __________, il 26 marzo seguente
aveva ricevuto una richiesta per l'erezione dell'inventario (doc. _), intimato
alle parti in data 30 marzo (doc. _). Il 12 aprile ai creditori pignoranti aveva
poi impartito un termine per dichiarare se intendevano contestare il diritto di
ritenzione (doc. _).
Il 26 aprile la società
escussa era stata diffidata a versare le rate scadute (doc. _).
· Il 12 aprile
1999 ci è contemporaneamente pervenuto il decreto di fallimento pronunciato su
istanza della società medesima, la quale avvisava il Giudice circa la
situazione di indebitamento depositando il bilancio giusta l'art. 725 e segg.
CO (doc. _)." (Doc. _)
"
(…)
vi informiamo che lo scrivente Ufficio non avverte
i creditori al momento in cui una moratoria sia scaduta, ma riavvia le
esecuzioni che erano in corso prima della moratoria stessa dal punto in cui
erano state fermate.
Nessun dispositivo di legge prescrive difatti
all'organo esecutivo di informare i creditori dell'avvenuta decadenza della
moratoria.
Nel caso particolare della __________ le date
della riattivazione delle procedure sono quelle comunicate con la nostra
precedente lettera del 14 agosto.
In base ad uno degli allegati _ sottopostivi con
la medesima lettera, alla Cassa di compensazione AVS __________ era stato
impartito un termine di dieci giorni per eventualmente contestare la ritenzione
inoltrata dal __________ il 23 marzo 1999, a contare dalla nostra notificazione
inviata a tal proposito il 12 aprile successivo." (Doc. _)
1.7 Con scritto
6 agosto 2001 la Cassa si è riconfermata nelle posizioni fin qui sostenute
(cfr. Doc. _).
1.8. Con
osservazioni 13 settembre 2001, il convenuto ha ribadito la richiesta di
assunzione di prove avanzate con la risposta (cfr. Doc. _).
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. __________
sostiene che il credito risarcitorio della Cassa sarebbe perento, in quanto al
più tardi l'11 febbraio 1999, l'attrice sarebbe stata a conoscenza del danno
subito.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili
anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388
consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno
può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui
l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito
a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid.
5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
2.3. Nell'evenienza
concreta con decreto 11 agosto 1998 del Pretore di __________ è stata concessa
una moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del __________
1998).
In
data 4 dicembre 1998 la Cassa ha insinuato presso l'UEF di __________ il
proprio credito di fr. 57'533.45.
Con
decreti 12 aprile 1999 rispettivamente 3 agosto 1999 del Pretore di __________
è stata dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura
per mancanza di attivi (FUSC __________ 1999).
Ora
il convenuto sostiene che:
"(…) Secondo la giurisprudenza, qualora il commissario del
concordato proponga la revoca della moratoria concordataria perchè gli attivi
della società non coprono i crediti privilegiati, il danno, per la Cassa di
compensazione, sorge a quel momento (STCA non pubblicata del 26.10.1994 in
re D.B.G.; STCA non pubblicata del 20.12.1994 in re B.K.M.P.C., in RDAT
Il 1995, pag. 369).
Nella presente
fattispecie, in data 9 febbraio 1999, il commissario nominato nella procedura
concordataria relativa alla __________, avv. __________, ha presentato la sua
relazione, nella quale proponeva la revoca della moratoria, alla Pretura di
__________. Non vi sono dunque dubbi che il danno per la Cassa risale al 9
febbraio 1999, data della quale la Cassa avrebbe dovuto essere informata,
soprattutto se avesse partecipato attivamente alla procedura. Non giustifica
l'attitudine della Cassa __________, la tesi avvalorata in petizione da
quest'ultima secondo la quale, normalmente, quando la procedura di concordato
non giunge a buon fine oppure c'è una rinuncia da parte dei debitori viene
pubblicata la revoca del concordato. Nella presente fattispecie, la decadenza
del periodo della moratoria concordataria non è stata pubblicata in quanto non
obbligatoria e puramente dichiarativa. In ogni caso la Cassa di compensazione
__________ era informata del fatto che la moratoria sarebbe decaduta
automaticamente in data 11 febbraio 1999 (cfr. pubblicazione FU __________
1998)".
Le
argomentazioni del convenuto non sono pertinenti per i motivi che seguono.
Corrisponde
al vero che dal momento della pubblicazione del decreto di revoca di una
moratoria, incomincia a decorrere il termine di perenzione ex art. 82 cpv. 1
OAVS (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nelle cause A. C. R., G. P. e
F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a), 4b) e 4c).
Infatti, finché
dura una moratoria concordataria, che per principio avvia il processo per
un'eventuale omologazione del concordato al fine di salvare la ditta, non si
può stabilire se il credito sarà recuperabile oppure no.
Tuttavia
nel caso di specie il Pretore non ha emanato un decreto di revoca della
moratoria concordataria per cui non si pone il problema di far partire
eventualmente il termine di perenzione da tale data. In data 22 febbraio 1999
il Pretore ha semplicemente rammentato all'UEF di __________ che la moratoria
di sei mesi concessa in data 11 agosto 1998 alla __________ è scaduta in data
19 febbraio 1999 (cfr. scritto 22 febbraio del Pretore di __________).
Nell'evenienza
concreta, il fallimento è stato aperto con decreto del 3 agosto1999. Pertanto
in quel momento il danno è sorto.
Tuttavia, è solo con decreto 3 agosto 1999 (FUSC del __________ 1999) che il
Pretore ha deciso la sospensione della procedura di fallimento.
Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura
fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di
aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine di un anno
per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag.
306 consid. 4bb). Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche
Pratique VSI 2001 pag. 194 ss):
"
C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch
im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des
Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des
Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung
im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289
Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991 S. 390).
Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des
Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle
tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die
wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V
76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen (NUSSBAUMER,
a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende Beitragsforderung Grundlage
für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine Kenntnis bei der Publikation
der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden, wenn die Ausgleichskasse zu
diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe der Beitragsforderung zu
beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7.
Januar 2000)."
Ora, gli
accertamenti effettuati dal TCA hanno permesso di stabilire che la Cassa non
poteva oggettivamente venire a conoscenza del danno prima del 3 agosto 1999.
L'UEF di __________, dopo aver ricevuto la comunicazione 22 febbraio del
Pretore (cfr. allegato _, doc. _), ha riattivato le procedure che sono rimaste
in sospeso durante la moratoria concordataria (cfr. doc. _).
In data
12 aprile 1999, la stessa società ha chiesto il fallimento depositando il
bilancio ai sensi dell'art. 725a CO (cfr. alllegato _, doc. _).
Visto che
la decisione di sospensione della procedura per mancanza di attivi è del 3
agosto 1999, mentre la decisione di risarcimento è dell'11 aprile 2000, il
credito risarcitorio non è perento.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a
quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V
26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.5. In sede di
opposizione __________ ha sostenuto che l'importo del danno indicato dalla
Cassa sarebbe troppo elevato.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti mensili secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può
consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo
le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile.
Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno
precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile
la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di
lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se
sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N.
2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
2.6. Nel caso di
specie il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito
risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe
sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla
giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza
concreta, la massa salariale degli anni 1997, 1998 e 1999 è evincibile dai
conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _).
Dopo un attento controllo effettuato dal TCA, il calcolo della
Cassa deve tuttavia essere corretto come segue.
Infatti, per quel che
concerne gli elementi del danno risarcibile, non possono essere inclusi i premi
dell'assicurazione contro gli infortuni e quelli per la perdita di guadagno in
caso di malattia (cfr. consid. 2.4).
La Cassa ha per contro
incluso nel danno i contributi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso
di malattia, di conseguenza dall'importo di fr. 78'470.45 si deve sottrarre
l'importo di fr. 15'328.55 (contributi perdita di guadagno in caso di malattia
1997, 1998 e 1999: fr. 7'930.05 + 6'342.15 + 1'056.35).
Riassumendo
il danno subito dalla cassa è di fr. 63'141.90.
Inoltre
va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi,
indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le
retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il
salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,
secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui
il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.
87). Nell'ambito della LADI, ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia
esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352).
Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia
stato versato al lavoratore.
2.7. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.8. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.9. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108
V 186ss. consid. 1b).
2.10. __________
sostiene che, benché sia stato formalmente amministratore unico della
__________, egli non si sarebbe mai occupato della gestione e amministrazione
della società. Unici amministratori de facto della società sarebbero stati
__________ e __________. Egli ha dichiarato inoltre che sarebbe stato tenuto
all'oscuro della gestione della società da parte di __________ e __________ e
che di conseguenza a lui non può essere imputata nessuna intenzionalità o grave
negligenza.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in
re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né alle cause di un fallimento.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b ; STFA non pubblicata dell'8
marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo ai presunti amministratori materiali __________ e __________, ma
anche e soprattutto all'organo formale amministratore unico __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid.
4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P.
e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con
il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non
pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni
“.
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989,
pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr.
anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF
108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita
del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
addossa tutta la responsabilità a __________, i quali gli avrebbero occultato
la vera situazione finanziaria della ditta. Egli sarebbe venuto a conoscenza delle
difficoltà finanziarie della società solo poco tempo prima della concessione
della moratoria concordataria.
Al
proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli
altri amministratori (rispettivamente del socio gerente di una società a
garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae
ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7
dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di
essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli
oneri sociali.
Nel caso
in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e
volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
- segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio
1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).
È
comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare
applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che
l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i
controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti
non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione,
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma
affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).
Le
argomentazioni sollevate dal convenuto nella fattispecie in esame non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha
infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni
in merito al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad
affermare che __________ e __________ lo avrebbero tenuto all'oscuro delle
difficoltà della società, sottacendogli invece la reale situazione di crisi che
attraversava la ditta.
L'argomentazione
del convenuto non merita tutela, in quanto, come visto in precedenza,
l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta
o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi venissero
versati alla Cassa e verificare che non ci fossero arretrati contributivi. Non
è sufficiente affermare di essere stati tenuti all'oscuro da tutto.
Essersi
fidato della presunta gestione di __________ e __________, senza una regolare
ed accurata verifica della situazione finanziaria della ditta, è segno di una
grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero permesso
di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non
pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H
132/00, consid. 8b).
Per
quanto concerne l'argomentazione secondo la quale unici responsabili del danno
sarebbero stati __________ e __________ i, giova ricordare in questo contesto
che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in
relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI
1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa
F.S., consid. 4b, H 238/98).
Se
__________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento
dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie
della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi
in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Il fatto di aver immesso
liquidità per oltre fr. 18'000.-- al fine di sanare la situazione della società
non è, per i motivi appena enunciati, sufficiente per esimere il convenuto da
una responsabilità ex art. 52 LAVS.
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima.
Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati.
Queste omissioni costituiscono una grave violazione del suo dovere di diligenza
(cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che
risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore
unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H
436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b;
cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.11. __________ ha
chiesto che vengano convenuti anche __________ e __________, in quanto
amministratori materiali della società.
A
prescindere dall'esistenza o meno degli elementi per convenire in giudizio il
__________ e __________, va comunque ricordato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di
decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio
tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la Cassa omette
di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa
ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3). In tal senso, dunque, il TCA
non può intervenire.
Del resto la Cassa ha affermato di riservarsi, dopo gli accertamenti del caso,
di procedere contro questi ultimi (cfr. doc. _).
2.12. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per
statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene
necessario assumere altre prove.
I
documenti necessari per la pronuncia della sentenza sono stati richiesti
direttamente dal TCA alla Pretura di __________.
Non è
stato precisato dal convenuto cosa chiarirebbero tutti gli incarti
concernenti la __________, da richiedere presso l'UEF di __________.
Le
audizioni testimoniali richieste sono superflue, in quanto la posizione di
__________ è stata ampiamente chiarita dal TCA (cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto concerne la richiesta di visionare le dichiarazioni dei salari ed i
conteggi relativi ai salari formulata con lo scritto 13 settembre 2001 (cfr. doc.
_), si rammenta al convenuto che tali documenti erano stati prodotti con la
petizione di causa e quindi a disposizione delle parti sin dal 6 giugno 2000
(cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ fr. 63'141.90.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà al convenuto fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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