AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.25
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00025-29
ZA/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Ivano Ranzanici, Efrem Beretta
(in sostituzione
di Gd Raffaele Guffi, astenuto)
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 27 aprile
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa __________,
contro
__________,
2.
__________,
3.
__________,
4.
__________,
5.
__________,
2.,3.,4.,5. rappr. da: __________,
In merito alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata costituita il __________ 1970. In
data 7 marzo 1989 è stato iscritto il trasferimento della sede a __________
(cfr. doc. _ Inc. __________). Lo scopo sociale consisteva nello sviluppo e la
fabbricazione di tutti gli articoli ed apparecchi per la ventilazione, l'aria
condizionata, come pure tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie ed immobiliari che si collegano allo scopo principale, ecc..
__________,
è stato membro del CdA dal 4 settembre 1978 ed amministratore unico dal 28 agosto
1981 al 23 novembre 1994. Da tale data sino al 26 gennaio 1998 ha assunto la
carica di presidente, ed in seguito, fino alla dichiarazione di fallimento,
quella di membro (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________,
è stato designato vice presidente dal 23 novembre 1994 e dal 26 gennaio 1998,
presidente con diritto di firma individuale.
__________,
è stato nominato amministratore delegato dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio
1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
__________,
è stato membro del CdA dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio 1998 (cfr. doc. _,
Inc. __________).
__________,
è stato membro del CdA dal 23 novembre 1994 al 12 gennaio 1998 (cfr. doc. _,
Inc. __________).
La
società __________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice
di lavoro dal 1° gennaio 1988 al 31 maggio 1999.
La ditta
è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1990 (cfr. doc. _ e
doc. _ pag. 3, Inc. __________). La documentazione agli atti attesta che
l'attrice ha inviato sistematicamente le diffide alla società dal mese di marzo
1990 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1996 (cfr. doc.
_, Inc __________). La ditta ha comunque saldato ogni arretrato contributivo
fino al 1995 (cfr. doc. _ e _, Inc. __________). A partire dal mese di ottobre
1996, la ditta non ha in pratica più pagato nulla (cfr. doc. _, Inc.
__________).
Con
decreto 28 aprile 1998 il Pretore del Distretto di __________ ha concesso alla
__________ una moratoria concordataria (FUSC del __________ 1998), revocata
l'11 marzo 1999 (FUSC del __________ 1999).
Di
conseguenza, il 6 maggio 1999 è stata dichiarata l'apertura del fallimento
(FUSC del __________ 1999).
La Cassa
ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni di __________, il proprio credito
di fr. 157'754.50 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF impagati per gli
anni 1996 (fr. 33'683.--), 1997 (fr. 123'845.45) e 1999 (fr. 226.05), per
quest'ultimo anno fino al mese di febbraio, dopo regolare controllo del datore
di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con
lettera del 23 dicembre 1999, l'Ufficio fallimenti di __________ ha informato
la Cassa che allo stadio attuale della procedura, non è in grado di stabilire
se, ai creditori chirografari, verrà corrisposto un dividendo (cfr. doc. _, Inc.
__________).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 14 febbraio 2000 la Cassa ha emesso cinque distinte
decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ e
__________ per l'importo di fr. 157'754.50 (cfr. doc. _, Inc. __________), in
via solidale con __________, __________ e __________ limitatamente a fr.
157'528.45 (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Gli ex
amministratori della __________, per il tramite dell'avv. __________ dello
studio legale __________, si sono tempestivamente opposti alle decisioni
adducendo i seguenti motivi:
"
(…)
Gli amministratori di __________ hanno operato con la dovuta
diligenza nella gestione della società.
Infatti hanno sempre confidato che la situazione societaria
potesse migliorare, consentendo di pagare gli importi scoperti, facendo fronte,
nel limite del possibile, agli impegni correnti e cercando soluzioni per
consentire alla società di superare il momento di crisi.
Innanzitutto sono state pagate, per il 1996 ed il 1997, le quote
dei contributi sociali prelevate sui salari dei dipendenti, ossia fr.
150'426,90.
Il calcolo operato dalla Cassa deve pertanto essere rettificato,
nel senso di ripartire la somma di fr. 150'426,90 negli anni 1996 e 1997,
invece di considerare un unico versamento solo per il 1996.
Gli stipendi dei dipendenti sono stati interamente pagati.
Inoltre gli amministratori non hanno percepito emolumenti durante
gli anni 1996 e 1997 (il sig. __________, dipendente della società, ha ricevuto
unicamente il proprio stipendio).
Hanno inoltre rimborsato personalmente il residuo delle imposte
alla fonte che __________ doveva versare (residuo 1997 / 1998).
Da ultimo, per poter pagare i dipendenti e la loro parte di oneri
sociali, la società si è accordata con i proprietari dello stabile in cui aveva
la propria sede (tra i quali l'avv. __________) per ritardare il pagamento
dell'affitto (di fatto tuttora scoperto).
Tra le misure per rilanciare le attività di __________ figurano
l'ottenimento di una commessa nel Canton __________ (per oltre un milione di
franchi), che, a causa di una vertenza con un subappaltatore, non ha però
portato gli esiti sperati, e la ricerca di nuovi azionisti, disposti a rilevare
la società.
Venne quindi stipulato un contratto di cessione delle azioni a dei
nuovi proprietari, che si sarebbero impegnati a continuare l'attività (portando
nuovi clienti) ed a saldare le pendenze scoperte, primi tra essi gli oneri
sociali (la cessione delle azioni sarebbe dovuta avvenire solo dopo il
versamento ai venditori di un importo pari al debito di __________ nei
confronti della Cassa di compensazione AVS).
Tuttavia, nonostante la regolare sottoscrizione di tale contratto,
gli acquirenti non onorarono i loro impegni.
Si vede dunque come gli amministratori di __________ abbiano
validi motivi di giustificazione, avendo cercato in ogni modo di far sì che la
società fosse posta in condizione di saldare gli oneri sociali scoperti.
Inoltre, già da alcuni anni, __________ aveva ceduto
all'__________ i crediti verso i propri clienti, di modo che le fatture
venivano incassate direttamente dall'istituto di credito e non
dall'azienda."
(Doc. _, inc. __________)
1.4. Con
petizioni 27 aprile 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ e
__________ al risarcimento di fr. 157'754.50, in via solidale con __________,
__________ e __________ limitatamente a fr. 157'528.45, per i contributi
paritetici non versati dalla __________ (cfr. doc. _, Inc. __________):
"
(…)
Per quanto riguarda le possibilità di superamento della crisi finanziaria
nella quale versava la società, l'attrice osserva che essa doveva essere
duratura.
Infatti, sebbene la società ha pagato i contributi sino al 1995,
degli acconti per l'anno 1996 ed i contributi maturati durante la moratoria
concordataria concessa nel 1998, è da un decennio (1990) che la società non
paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a disposizione,
qualora venisse richiesta). Tant'è che l'attrice ha provveduto all'invio di
diffide e di precetti.
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava
la società erano croniche.
Trattandosi di una morosità durevole, questa permette di dedurre
che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei
contributi.
Tale agire fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, al
quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo
della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.) e l'assunzione
degli obblighi intrinsechi alla carica in modo diligente, l'espletamento dei
quali va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA
inedita del 29 maggio 1995 in re A. C.).
Prove: C.S.
3.2
Riguardo agli enunciati motivi che avrebbero portato la società
allo stato fallimentare, l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del
TCA, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è
in relazione alla gestione della società per sé stessa né ad eventuali cause di
un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 i re G. C.).
Inoltre, l'essersi prodigato per salvare la società ed aver
profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti
argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo
formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M. e M. B.).
Prove: C.S.
3.3
Le controparti fanno inoltre osservare che, già da alcuni anni, la
società avrebbe ceduto i suoi crediti alla banca.
In questo contesto, l'attrice evidenzia che il solo fatto di avere
uno stretto rapporto di dipendenza con l'istituto di credito non è sufficiente
per escludere la responsabilità dell'organo formale.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, la condizione,
affinché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa, è
necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto
della società, assumendo le decisioni che avrebbero influito sulla volontà
della medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a
scapito di altri creditori (STFA 17 febbraio 1994 in re A e E. M.).
Mancando i presupposti giurisprudenziali, l'asserzione delle
controparti non è rilevante ai fini della vertenza.
Prove: C. S.
I convenuti contestano la ripartizione dei versamenti effettuati
dalla società per l'anno 1996, come pure l'ammontare del danno, poiché
includerebbe anche gli emolumenti 1996/1997 non percepiti dal convenuto
__________.
Dapprima, l'attrice evidenzia come la contestata ripartizione dei
versamenti effettuati dalla società risulta infondata.
Infatti, i versamenti effettuati dalla società ‑ a titolo di
acconti ‑, sono stati accreditati dalla Cassa per l'anno 1996, su periodi
ed esecuzioni espressamente indicati dal datore di lavoro all'Ufficio
esecuzioni del Distretto di __________ (Doc. _).
Ai convenuti ed allegate alle decisioni risarcitorie sono state
inviate pure le distinte salari 1996, 1997 e 1999 redatte dal datore di lavoro
medesimo e dalle quali emerge il salario versato al signor __________.
Sulle medesime non vi è alcuna indicazione riguardo a degli
emolumenti versati. Di conseguenza la contestazione è infondata e la pretesa
della Cassa è confermata.
Prove: C.S. (…)" (Doc. _, inc. __________)
1.5. Con decreti
del 28 aprile 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause (cfr. doc _, Inc.
__________).
1.6. Con
tempestiva risposta di causa i convenuti hanno postulato la reiezione delle
petizioni, protestando ripetibili, tasse e spese. Il loro patrocinatore si è
così espresso:
"
(…)
Le difficoltà nel pagamento dei contributi sorte nel 1990 non
hanno alcun legame con la presente fattispecie.
Infatti le pendenze con la Cassa AVS dei primi anni novanta
vennero definitivamente risolte dopo l'aumento di capitale del 1993 (fr.
500'000.‑ interamente liberato, doc. _), l'ingresso di nuovi azionisti ed
il conseguente inizio di una nuova gestione.
Il periodo 1990 ed il periodo 1996 ‑ 1999 non sono dunque
confrontabili.
Di conseguenza è inesatto parlare di difficoltà croniche della
società; si dovrebbe invece parlare di un primo periodo di difficoltà,
felicemente risolto, e, dopo la breve ripresa susseguente all'aumento di
capitale, di un secondo periodo di difficoltà, culminato con la procedura
concordataria e da ultimo con il fallimento.
Prove: c.s.
Ad 3.2.
Contestato.
Il fatto che l'amministrazione abbia fatto di tutto per salvare la
ditta, pagando i dipendenti e rinunciando ai propri emolumenti di membri del
consiglio d'amministrazione, è un valido motivo di giustificazione (cfr. RDAT l
1995 64 pag. 213).
Per quanto riguarda gli sforzi di salvare la ditta,
l'amministrazione si è data da fare su due fronti.
In primo luogo si è adoperata per trovare nuovi azionisti,
disposti a rilevare le azioni di __________, a continuarne e rafforzarne
l'attività, a saldare le pendenze (doc. _).
In concreto, su iniziativa dell'amministrazione, venne stipulato
un accordo tra gli azionisti ed il gruppo internazionale __________, in data 9
luglio 1997 (doc. _).
Tale accordo menzionava espressamente il debito nei confronti
della Cassa AVS, di fr. 213'152,25 (doc. _, bilancio allegato).
Purtroppo l'acquirente non dava seguito al contratto firmato,
chiedendo sempre nuove dilazioni di pagamento (doc. _). Di conseguenza veniva
emesso un precetto esecutivo nei confronti del sig. __________ (doc. _, che
aveva sottoscritto il contratto di cessione delle azioni a titolo fiduciario
per gli acquirenti.
Tuttavia il sig. __________ falliva di lì a poco (doc. _).
Gli sforzi profusi dall'amministrazione per garantire un futuro a
__________ con l'ingresso di nuovi azionisti erano dunque andati in fumo, senza
colpa alcuna da parte loro.
In secondo luogo, in accordo con i futuri azionisti, __________
aveva ricevuto un'importante commessa nel Canton __________ nel mese di luglio
del 1997.
__________ aveva ricevuto in subappalto dall'impresa italiana
__________ l'esecuzione di lavori per un totale di circa fr. 1'250'000.‑
in uno stabilimento chimico a __________ (cfr. doc. _).
Purtroppo una disputa giudiziaria sorta con un subappaltatore di
__________ (ditta __________), che presentò una liquidazione tre volte
superiore al preventivo, innescando una serie di azioni (sequestri ed ipoteche
legali anche da parte di altri fornitori e subappaltatori) che causò il blocco
del pagamento del residuo di fr. 295'212.‑ (cfr. doc. _), trasformando di
fatto quella che doveva essere un'operazione per mantenere in piedi l'attività
di __________ in una delle cause principali del mancato concordato e del
fallimento (la documentazione è compresa nell'intero incarto depositato presso
l'ufficio fallimenti del distretto di __________, che si richiama integralmente).
L'amministrazione, individuando nuovi azionisti disposti a
rilevare l'azienda e procurandosi un importante lavoro (in accordo con i futuri
azionisti), dimostrò quindi un concreto impegno per salvare la ditta.
Sia il contratto di cessione delle azioni, sia l'ottenimento del
lavoro a __________ potevano ragionevolmente far sperare nella concreta
possibilità di saldare il debito con la Cassa AVS (cfr. DTF 108 V 188).
Si ribadisce inoltre che i convenuti non hanno percepito
emolumenti quali membri del consiglio d'amministrazione durante gli anni 1996 e
1997.
Il sig. __________, direttore a tempo pieno della società,
riceveva solo il proprio stipendio, senza alcun compenso supplementare quale
amministratore.
L'avv. __________ ed il sig. __________ hanno oltretutto saldato
di tasca propria il residuo delle imposte alla fonte della società (doc. _).
Entrambi hanno poi garantito personalmente crediti dell'__________
nei confronti della società (doc. _), nonostante non vi fossero legalmente
obbligati (cfr. DTF 108 V 188).
Il signor __________ ha pure rinunciato ad un credito di fr.
600'000.‑ nei confronti della società (doc. _); erano compresi in questo
credito del sig. __________ fr. 100'000.‑ ricevuti dal sìg. __________
stesso dal __________ e rimborsati alla banca (in gran parte) dall'avv.
__________ (doc. _).
L'avv. __________, comproprietario dello stabile in cui era
ubicata la ditta, ha inoltre accettato di differire l'incasso dell'affitto
(doc. _).
In conclusione si può senza ombra di dubbio affermare che gli
amministratori di __________ hanno fatto quanto era ragionevolmente esigibile
da loro.
Prove: c.s.
Ad 3.3.
Contestato.
La società cedette all'__________ i propri crediti nella misura
del 70% per i debitori svizzeri e del 50% per i debitori esteri (doc. _).
L'entità della cessione era tale da condizionare pesantemente
l'operatività di , come dimostra la richiesta del 4 giugno 1997, in
cui si chiese che parte dei crediti che venivano incassati direttamente
dall' fosse messa a disposizione di __________ per far fronte ad
altri impegni.
Notisi che __________ incassò nella prima parte del 1997 crediti
per fr. 150'000.‑, sufficienti a rimborsare quasi interamente l'attuale
pretesa della Cassa di compensazione AVS (cfr. doc. _ ‑"ha permesso
la riduzione dell'esposizione nei vostri confronti da Fr. 650'000.‑ a
Fr. 500'000.‑"‑).
Ciò dimostra come __________ non potesse disporre liberamente dei
propri crediti, ma fosse di fatto subordinata alle decisioni della banca
creditrice, ed inoltre come __________ avesse comunque a disposizione mezzi
(crediti nei confronti di terzi) per far fronte allo scoperto con la Cassa AVS,
che però erano praticamente inutilizzabili poiché vennero incassati
dall'__________.
Ciò non consente di condannare gli amministratori al risarcimento
ex art. 52 LAVS (RDAT 1 1999 72 pag. 279).
Prove: c.s.
Ad 4
Contestato.
Nell'opposizione non si contestava il fatto che il salario del
signor __________ fosse stato soggetto al prelievo dei contributi, ma si faceva
notare unicamente che il signor __________ non aveva percepito emolumenti quale
membro del consiglio d'amministrazione (come del resto tutti gli altri
amministratori); ciò per dimostrare che gli amministratori fecero dei sacrifici
per tentare di salvare __________. Non si è invece mai sostenuto che la Cassa
AVS abbia chiesto dei contributi su emolumenti mai versati.
Per quanto riguarda la ripartizione, in sede d'opposizione si era
precisato che la somma versata da __________ rappresentava all'incirca la quota
parte dei dipendenti sul totale dei contributi chiesti per il 1996 ed il 1997.
Prove: c.s.
Ad 5
Contestato.
Il membro del consiglio d'amministrazione ing. __________ rassegnò
le dimissioni già nel 1995 (doc. _), le quali non vennero però comunicate al Registro
di commercio.
Di conseguenza l'ing. __________ (che peraltro non ebbe mai una
funzione decisionale all'interno della società, così come l'ing. __________)
non può in alcun modo essere chiamato a rispondere del mancato versamento dei
contributi alla Cassa AVS. (…)"
(Doc. _, inc. __________)
1.7. Con scritto
10 giugno 2000, il patrocinatore dei convenuti ha chiesto un dibattimento ai
sensi dell'art. 11c LPTCA (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.8. In data 7
luglio 2000, la Cassa ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da
produrre, osservando nel contempo quanto segue:
" L'attrice
prende atto della lettera datata 2 febbraio 1995 del convenuto __________ (Doc.
_), con la quale avrebbe presentato le proprie dimissioni.
L'assemblea generale, riunita in via straordinaria il 12
gennaio 1998, avrebbe preso conoscenza delle dimissioni di un membro del
CdA tre anni dopo che erano state presentate? E' un'ipotesi inverosimile,
ritenuto che nessuna spiegazione plausibile è stata fornita con l'allegato di risposta.
Inoltre, l'assemblea generale deve essere convocata ogni anno, entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale, quindi non è ragionevolmente pensabile
che le dimissioni, se realmente presentate, non siano state verbalizzate in
occasione dell'assemblea generale, che avrebbe dovuto aver luogo nel 1996 e
presentante il conto d'esercizio per l'anno 1995.
Per inciso si sottolinea che la lettera non è stata inviata per
raccomandata e neppure controfirmata da un membro del CdA a comprova della ricezione."
(Doc. _, inc. __________)
1.9. In risposta
allo scritto della Cassa del 7 luglio 2000, il patrocinatore dei convenuti
osserva:
"
(…)
Riguardo alle affermazioni in essa contenute a proposito della
veridicità della lettera del 2 febbraio 1995 dell'ing. __________, posso solo
esprimere sorpresa e disappunto.
Sorpresa e disappunto accresciuti dal fatto che controparte non ha
espressamente sollevato un'eccezione di falso, limitandosi a proferire accuse
più o meno esplicite.
Di conseguenza non entro nemmeno nel merito di tali accuse.
Chiedo comunque che codesto Tribunale inviti l'attrice a
confermare quanto scritto il 7 luglio 2000 nelle debite forme, oppure, nel caso
contrario, a rinunciare a proseguire con ulteriori polemiche."
(Doc. _, inc. __________)
1.10. La Cassa non
ha preso posizione sullo scritto dell'avv. __________ del 7 luglio 2000. (cfr.
doc. _, Inc. __________).
1.11. A seguito di
una richiesta di accertamenti del TCA, con scritto 8 febbraio 2001, il legale
dei convenuti ha documentato l'uscita dal CdA di __________ producendo il
verbale dell'assemblea del 1° dicembre 1995 dove è stato preso atto dell'uscita
del convenuto (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.12. Sempre a
seguito di una richiesta di accertamenti, la Cassa ha prodotto in data 21
febbraio 2001 il dettaglio dell'evoluzione incassi dal 1990 (cfr. doc. _, Inc.
__________).
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.2. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV
Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag.
687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique
VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dalle insinuazioni di credito (cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 157'754.50.
2.3. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag.
607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne
l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
2.6. Il
patrocinatore dei convenuti in sede di risposta ha prodotto la lettera di
dimissioni di __________ datata 2 febbario 1995 del seguente tenore:
"
mi riferisco ai colloqui avuti in questi giorni
e vi confermo le mie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione
della vostra società. Difatti a partire dal mese di maggio mi trasferirò negli
Stati Uniti per motivi professionali"(cfr. doc. _, Inc. __________).
La Cassa
ha sollevato delle perplessità sull'autenticità di tale scritto, ritenendo non
verosimile che delle dimissioni inoltrate nel febbraio del 1995 siano state
comunicate al registro di commercio solo nel 1998 e che solo il 12 gennaio 1998
siano state portate a conoscenza del CdA.
La Cassa,
dopo che è stata invitata dal patrocinatore dei convenuti a sostanziare le
proprie affermazioni sollevando l'eccezione di falso, non ha reagito
all'intimazione di questo TCA per prendere posizione in merito (cfr. doc. _,
Inc. __________).
In
seguito ad un accertamento richiesto da questo Tribunale, il legale del
convenuto ha documentato l'uscita dal CdA producendo il verbale dell'assemblea
del 1° dicembre 1995 dove è stato preso atto dell'uscita del convenuto (cfr.
doc. _, Inc. __________).
Secondo
l'art. 711 cpv. 1 CO la società notifica senza indugio al registro di
commercio, perché vi sia iscritta, l'uscita di un amministratore. Ove tale
notificazione non sia fatta entro 30 giorni, l'amministratore uscente può
chiedere direttamente la cancellazione (cfr. art. 711 cpv. 2 CO).
Nel caso
di specie, __________ ha trasmesso le sue dimissioni al CdA.
Anche se
di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, la
giurisprudenza e la dottrina dominante ne consentono l'invio al presidente del
consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, ritenuto che le stesse
non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (cfr.
STFA del 25 novembre 1999 non pubblicata nella causa S. C. e E. G. consid. 4 d
con le relative citazioni dottrinali e giurisprudenziali).
Apprezzando
le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA
non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid.
2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler
Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991,
pag. 63), questo TCA ritiene che __________ ha provato di aver dato le
dimissioni al 2 febbraio 1995 (cfr. doc. _ e allegato _ doc. _, Inc.
__________). Durante l'assemblea del 1° dicembre 1995 è stato infatti preso
atto delle dimissioni di __________, accolte all'unanimità (allegato _ doc. _,
Inc. __________).
Infatti
secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato
dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato
quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione
del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e
4b = Pratique VSI 2000, pag 293; 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche
Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.
54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai
fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è
il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure
qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel
registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
Dal
momento che nessun convenuto ha sollevato obiezioni in merito all'effettività
delle dimissioni di __________, la petizione nei suoi confronti deve essere
respinta.
2.7. Nel caso che
ci occupa, __________, __________, __________ e __________, per il
tramite del loro legale, respingono l'addebito di grave negligenza riguardo al
mancato pagamento dei contributi. Essi asseriscono di aver gestito con la
dovuta diligenza la società, confidando sempre nel superamento della crisi
finanziaria.
A causa
del mancato ottenimento di una grossa commessa della rinuncia d'investire nella
società da parte di alcuni azionisti, la ditta sarebbe fallita.
Inoltre
l'entità di una cessione di credito ad una banca avrebbe condizionato
pesantemente l'operatività della __________, che non ha più potuto far fronte
al pagamento degli oneri sociali.
Per
costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc.
__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1990 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a
precettarla (cfr. doc. _, Inc. __________). La Cassa ha dovuto inviare diffide
alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei
contributi.
I
convenuti non hanno reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi
per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.
È vero
che dopo grandi sforzi gli arretrati contributivi fino al 1995 sono stati
pagati.
È
altrettanto vero però che anche negli anni successivi i contributi non sono
stati regolarmente versati. Ora, proprio la situazione precedente l'aumento di
capitale avrebbero dovuto imporre una particolare attenzione proprio su questo
aspetto.
La ditta
era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di
discolpa ai sensi della giurisprudenza
( cfr.
consid. 2.4.). Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo.
Neanche
la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il
pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo.
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal marzo 1997 (salvo quelli del
1998 durante la moratoria concordataria), è segno di una negligenza non
indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli
amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F.,
H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
(…)"
L'Alta
Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di
tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121
V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
2.8. Gli
argomenti appena esaminati non sono dunque sufficienti a liberare da una
responsabilità ex art. 52 LAVS __________, di professione avvocato, che nel
periodo in cui ci sono stati i vuoti contributivi è stato presidente del CdA
dal 23 novembre 1994 al 26 gennaio 1998 (in seguito quale membro) e __________,
direttore della società e vice presidente dal 23 novembre 1994 e dal 26
gennaio 1998 presidente con diritto di firma individuale.
Per costante giurisprudenza federale gli amministratori devono dare prova di
tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non
essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid.
2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Essi devono conservare un assoluto
controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente loro
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF
108 V 202 consid. 3a; Frésard, op.cit. , RSA 1991, pag. 165). Se non adempiono
i loro obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va
oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA non pubblicata
del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del
19 maggio 1995 nella causa M. D), i membri del Consiglio di amministrazione
sono ritenuti responsabili del danno.
__________,
di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei
doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa
P-A. B., consid. 5b; STFA non pubblicata del 13 luglio 1999 nella causa C. J.,
consid. 3b e 3c). Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti -
come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non
pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122
III 198, consid. 3a). Quest'ultimo appunto vale anche per __________.
2.9. Per ciò che
attiene più specificatamente a __________ e __________, accettando il mandato
di membro del consiglio di amministrazione rispettivamente di amministratore
delegato, essi hanno assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano.
Dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso, che il consiglio di amministrazione
abbia disciplinato in termini cogenti, in concreto, i compiti dei vari membri.
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché
la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non
incombeva quindi solo al presidente o al vice presidente del CdA, bensì
all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso
dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata
nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001
nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c).
Si noti
in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ e __________, ne determina la
responsabilità ex art. 52 LAVS. I ricorrenti hanno omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di membro del consiglio di
amministrazione di una società anonima. Essi hanno omesso di verificare se i
contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave
violazione del loro dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).
Ne consegue
che __________, __________, __________ e __________ dovranno risarcire il danno
subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della
__________ e questo anche se essi hanno investito capitali nella società.
Infatti, secondo il TFA, il fatto che i convenuti abbiano investito nella
ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal loro patrimonio privato,
nulla cambia nella sostanza, allorquando la loro responsabilità ex art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella
causa V. J., W. e T.).
2.10. I convenuti
sostengono che il consiglio di amministrazione, individuando nuovi azionisti
disposti a rilevare l'azienda e procurandosi un importante lavoro, ha
dimostrato un concreto impegno per salvare la ditta e saldare il debito con la
cassa.
Tutto
quanto non è però sufficiente a liberare i convenuti da una responsabilità ex
art. 52 LAVS.
La
sopravvivenza della società era, a detta degli ex amministratori, incentrata
sulla possibilità di ottenere un nuovo finanziamento per il tramite del
capitale apportato dai nuovi azionisti e dall'importante commessa che questi
avrebbero creato con un gruppo internazionale.
Tali
giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolpa,
posto come gli interessati disattendono che la situazione finanziaria della
__________ era già da lungo tempo compromessa e tale da non consentire
ragionevoli affidamenti.
In
effetti il bilancio e conto economico allegati al contratto di cessione di
azioni del 9 luglio 1997 (cfr. doc. _, Inc, __________) mostrano una perdita
dell'esercizio precedente di ben fr. 1'199'474.90, con all'attivo le posizioni
"debitori" per fr. 869'045 e "lavori in corso" per fr.
341'337.55. Situazione che attesta una scarsa liquidità (se si pensa poi che
tra cassa, posta e banca figurano soli fr. 406.--), a fronte di un debito
contributivo di fr. 213'152.25, oltre a quello per fornitori, altri creditori e
stipendi da liquidare per un totale di oltre fr. 800'000.--.
Quest'analisi,
seppur sommaria, evidenzia chiaramente che la mancata corresponsione dei
contributi sociali era il frutto, come è stato appurato (cfr. consid. 2.8), di
una situazione cronica di gravi disagi finanziari, la quale non poteva lasciare
indifferenti per lungo tempo i responsabili della società e soprattutto non era
tale da permettere loro di contare su una soluzione facile, rapida e
vantaggiosa. E in effetti la cessione non poté andare in porto.
(cfr. per
altri casi: STFA non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8,
H 236+240/97; STFA non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D.,
consid. 5, H 169/95)).
Il fatto
di sperare in questa sola prospettiva denota che la società era confrontata con
delle difficoltà strutturali importanti. Del resto le difficoltà riscontrate
nel 1993 furono superate grazie all'apporto di nuovo capitale azionario,
evenienza non ripetutasi questa volta.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella
causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
Il TFA ha
pure ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione
nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una
crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza
ivi citata).
Il TCA
comprende lo sforzo profuso per portare avanti la ditta e tentare di pagare gli
arretrati contributivi. Questo però è avvenuto quasi sempre dopo che l'azienda
è stata diffidata e precettata, circostanze che denotano la precaria situazione
finanziaria della stessa, che non era assolutamente passeggera.
Anche lo sforzo dei convenuti
di pagare i salari dei dipendenti non può essere addotto a motivo di discolpa,
in quanto l'istituto dell'art. 52 LAVS serve a recuperare il mancato pagamento
dei contributi sociali non versati dalla ditta ( cfr. consid. 2.1 e
2.2).
Inoltre l'avere versato la
quota dei contributi trattenuti dai dipendenti non è sufficiente per
scagionarli da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti l'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta
dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).
I
convenuti hanno con tutta probabilità tacitato la quota trattenuta dal salario
dei lavoratori per evitare un procedimento penale ex art. 87 LAVS.
2.11. I convenuti
sostengono inoltre che l'entità di una cessione di credito alla banca
__________ avrebbe condizionato pesantemente l'operatività della __________,
che non ha più potuto far fronte al pagamento degli oneri sociali.
Nella
presente fattispecie la funzione della Banca si è limitata a quella di banca
finanziatrice (cfr. STFA del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws,
pubblicata in RDAT 2000 II, pag 293 segg; STFA non pubblicata del 13 novembre
2000 nella causa F. S., consid. 2d, H 238/98), definizione peraltro data dagli
stessi convenuti. Infatti la banca ha concesso una linea di credito di fr.
650'000.--, garantita dalla cessione del 70% dei crediti su debitori svizzeri e
il 50% dei crediti su debitori esteri (cfr. doc. _, Inc. __________). Da ciò
non si può di certo argomentare che l'incombenza di pagare i contributi fosse
stata ostacolata dalla banca, dalla quale la ditta otteneva una linea di
credito (cfr. STFA non pubblicata del 27 luglio 1998 nella causa M. P., H
269/96, pag. 8) o che la stessa agisse quale organo di fatto (cfr. STFA non
pubblicata del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws, pag 10).
La
grave situazione finanziaria della ditta non le permetteva di far fronte ai
debiti societari con la linea di credito a disposizione. La cessione di parte
dei crediti serviva a garanzia di questa linea di credito, per cui alla banca
non si può di certo accollare la responsabilità della mancanza di liquidità
della società.
2.12. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalle parti,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione 27 aprile 2000 nei confronti di __________ è respinta.
2.- Le
petizioni 27 aprile 2000 nei confronti di __________, __________, __________ e
__________ sono accolte.
§)
__________ e __________ sono condannati a versare solidalmente alla Cassa
__________ di compensazione fr. 157'754.50, in via solidale con __________ e
__________ limitatamente a fr. 157'528.45.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ fr. 700.-- di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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