AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.18
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00018
ZA/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 marzo 2000
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
__________ 1995 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________,
con sede a __________ (Iscrizione al FUSC il __________ 1995; cfr. doc. _).
Precedentemente la società aveva la sede a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella consulenza in settori assicurativi, immobiliari e
pubblicitari, ecc..
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 4 dicembre
1996, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________
dal 1° aprile 1984 al 28 febbraio 1999.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi. Di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare alla società le diffide di pagamento a partire
dal mese di aprile 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di
agosto 1997 (cfr. doc. _).
Con
decreti 26 novembre 1998 e 29 gennaio 1999 la Pretura di __________ ha
dichiarato l'apertura del fallimento della società e la sospensione della
procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
La Cassa
ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio
credito di fr. 9'967.65 per i contributi paritetici non soluti per gli anni dal
1996 al 1998, per quest'ultimo anno per il mese di gennaio, dopo regolare
controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 20
febbraio 1999, la procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivo, siccome nessun creditore ha anticipato le spese (cfr. doc.
_).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
9'967.65, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo
1996-1998, per quest'ultimo anno per il mese di gennaio (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 29 febbraio 2000 il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità
e negligenza grave, precisando di aver sempre svolto con impegno il mandato
conferitogli, vigilando ed istruendo i responsabili "di fatto" della
società:
"
(…)
Infatti la società veniva gestita "di fatto" dal Signor __________ il quale era pure unico
azionista della medesima. In pratica tutte le decisioni inerenti la società
spettavano e venivano prese dallo stesso.
Durante la mia attività di amministratore procedevo a delle
regolari verifiche sull'andamento della società, durante le quali il signor
__________ mi assicurava sempre che tutto andava per il meglio.
Sul reale stato finanziario della società sono venuto a conoscenza
unicamente nel corso dell'anno 1998. Sino a quel momento sono sempre stato
tenuto all'oscuro sulla vera situazione della società.
Questa situazione è dovuta anche al fatto che i precetti esecutivi
emessi dalla cassa di compensazione non sono mai stati notificati al mio
domicilio (si veda PE del 13.8.1997 e del
9.2.1998 notificati ad un'impiegata della
__________ ‑ doc. _ e _) ed il signor __________ non mi ha mai
informato in merito.
A comprova del mio interessamento all'attività della società si
veda la mia raccomandata del 11 luglio 1997 (doc.
_). Dalla stessa si evince il ruolo significativo svolto dal signor
__________ nel nascondermi la reale situazione finanziaria della società!
Infatti in data 18 luglio 1997 (doc. _) mi viene comunicato che il
mancato pagamento all'Egide dei contributi LPP è dovuto unicamente ad un
disguido, senza accennare alle reali difficoltà finanziarie.
Non ricevendo risposte alle mie richieste di informazioni
sull'andamento della società ho nuovamente inviato in data 3 ottobre 1997 una
raccomandata al signor __________ con accluse le mie dimissioni quale
amministratore (doc. _).
La stessa rimase però senza riscontro, la società non si premurò a
ricercare un nuovo amministratore anche se in più occasioni mi venne confermata
la vicina nomina di un nuovo amministratore (telefax del 20.7.1998 ‑ doc. _).
In merito al danno causato alla cassa di compensazione desidero
inoltre osservare che esso concerne principalmente contributi AVS su stipendi
percepiti dal gerente, signor __________ e dai suoi familiari, signore
__________ e __________. Gli stessi hanno precise responsabilità nel fallimento
della __________. (…)" (Doc. _)
1.4. Con
petizione 24 marzo 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento
di fr. 9'967.65, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla
ditta __________ nel periodo 1996-1998, per quest'ultimo anno per il mese di
gennaio (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:
"
(…)
Nella fattispecie, il convenuto sostiene che ad esercitare un
potere effettivo sulla società ‑ quale organo "di fatto" ‑
era il signor __________, azionista unico.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di
fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità
ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA
inedita del 7 agosto 1996 in re 0. G., consid. 2.9).
Siccome la controparte era a conoscenza dei problemi finanziari
della società in ragione dei precetti esecutivi notificati per il pagamento di
altri oneri sociali, segnatamente premi relativi al II.o pilastro, egli avrebbe
dovuto esercitare un potere accresciuto di sorveglianza sull'organo materiale e
procedere ad assumere le misure necessarie per escludere la propria
responsabilità. D'altra parte, il rischio che egli potesse essere chiamato a
rispondere gli era conosciuto, ritenuto lo scritto dell'11 luglio 1997.
L'aver preannunciato le dimissioni (Doc. _) senza mai averle rese
effettive, non è sufficiente per ritenere la diligenza imposta in ambito
risarcitorio.
A comprova che il convenuto ha continuato, quale organo formale, a
rappresentare la società verso terzi sino alla dichiarazione di fallimento,
l'attrice evidenzia come quest'ultimo oltre che aver sottoscritto le distinte
salari per gli anni 1997 e 1998 (Doc. _), ha confermato tale circostanza in
occasione dell'interrogatorio 16 dicembre 1998, presso l'Ufficio fallimenti
del Distretto di __________ (Doc. _).
Il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il
mandato gli conferiva, non scagiona il convenuto della propria responsabilità
ex art. 52 LAVS (STCA del 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in
considerazione del fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche
per omissione.
Di conseguenza, non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi
imposti dalla giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze del mancato
pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
Riguardo all'assunzione d'informazioni del convenuto, l'attrice
evidenzia l'assenza di prove relative all'interessamento o ai solleciti del
convenuto nei confronti del signor __________, il quale avrebbe gestito la
società.
Infatti, lo scritto 11 luglio 1997 del convenuto alla società
(Doc. _), dimostra che la conoscenza della morosità della ditta nel pagamento
di oneri sociali, non è riconducibile all'interessamento della controparte,
bensì al coinvolgimento coattivo della stessa, quale organo formale, in
procedure esecutive della società.
Prove: C.S.
Anche l'asserzione secondo la quale il convenuto, impedito
dall'azionista, non avrebbe potuto controllare se i contributi fossero stati
pagati, ritenuto che i precetti esecutivi non venivano intimati al suo
domicilio (Doc. _), non trova fondamento, ritenuto che gli stessi sono stati
notificati alla sede della società. Di conseguenza, spettava all'amministratore
unico disporre che la corrispondenza gli pervenisse.
D'altra parte, il convenuto avrebbe potuto prendere contatto
direttamente con la Cassa, la quale lo avrebbe informato del debito
contributivo.
Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S. (…)" (Doc. _)
La cassa
osserva inoltre di aver preso conoscenza del ruolo di amministratore di fatto
di __________, riservandosi, dopo gli accertamenti del caso, di iniziare nei
suoi confronti una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS.
1.5. Con risposta
18 aprile 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato in sede di
opposizione (cfr. doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria,
i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989
pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076;
SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 9'967.65 (cfr.
consid. 1.4.).
L'importo del contendere non
è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di
allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.7. Il convenuto
sostiene che la responsabilità del danno causato alla Cassa sarebbe da
attribuire all'azionista unico della società, il quale avrebbe gestito di fatto
la stessa e avrebbe rassicurato il convenuto sull'andamento positivo della
ditta ogni qualvolta sarebbe stato interpellato.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA non pubblicata dell'8
marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo al presunto amministratore di fatto (organo materiale) __________,
ma anche e soprattutto all'organo formale, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13
novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso
contrario sarebbe come legittimare la figura "dell'uomo di paglia"
(cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H
294/94).
addossa tutta la responsabilità a __________, il quale gli avrebbe occultato la
vera situazione finanziaria della ditta.
Al
proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli
altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una società a
garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae
ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7
dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di
essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli
oneri sociali.
Nel caso
in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e
volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
- segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio
1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).
È
comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare
applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che
l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i
controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti
non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione,
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma
affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).
Le
argomentazioni sollevate dal convenuto nella fattispecie in esame non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha
minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito
al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad affermare
che __________ lo avrebbe rassicurato del buon andamento della ditta
sottacendogli invece la reale situazione di crisi che attraversava la ditta.
Egli,
ammesso che quanto sostenuto corrisponda a verità, non può, nella veste di
amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di semplici
dichiarazioni verbali. Il convenuto avrebbe dovuto verificare con mano,
perlomeno per quello che concerne i contributi paritetici, che questi venissero
effettivamente versati alla Cassa.
Pur
ammettendo che egli era stato impedito di accedere alle informazioni richieste,
non si capisce perché non si sia dimesso immediatamente. Essersi fidato
nuovamente delle dichiarazione dell'azionista di maggioranza senza una verifica
accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave
negligenza dell'amministratore unico. Questi controlli inoltre non gli
avrebbero fatto sfuggire la precaria situazione finanziaria della società (cfr.
STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 8b).
Egli
quindi, in virtù degli obblighi che gli derivano dalla carica di amministratore
unico di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo sull'attività
dell'azienda o perlomeno nessun controllo efficace ed idoneo per una verifica
concreta dei versamenti dei contributi paritetici.
Infatti
ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del
29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard,
Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
Si noti
in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
Se
__________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento
dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle presunte malversazioni di
__________ e si sarebbe dimesso immediatamente. Ora anche ammesso che il
comportamento di __________ descritto dal convenuto fosse vero, ciò non
giustificherebbe comunque la passività di __________.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Del resto, la
passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere
che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore
unico (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Inoltre
la circostanza che il convenuto non fosse venuto a conoscenza dei precetti
esecutivi intimati dalla Cassa (cfr. doc. _, pag. 2) non è sufficiente per
liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto, come visto, non
ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(cfr. STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non
pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D).
Egli
avrebbe dovuto predisporre che la corrispondenza gli venisse regolarmente
recapitata o, meglio ancora, leggerla ed analizzarla direttamente presso la
sede societaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr.
9'967.65.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster