AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2000.17
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00017
ZA/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 marzo 2000
ai seni dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
__________ 1997 è stata costituita la società __________, con sede a __________
(Iscrizione al FUSC il __________ 1997; cfr. doc. _). Precedentemente la
società aveva la sede a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella produzione, il commercio e la distribuzione di
prodotti cosmetici, protesi e tessili.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società, dalla
costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc.
_).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire
dal mese di ottobre 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese
dicembre 1997 (cfr. doc. _).
Con
decreti 30 novembre 1998 e 14 gennaio 1999 la Pretura di _______ ha dichiarato
l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231
LEF (FUSC del __________ 1999).
La Cassa
ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il
proprio credito di fr. 25'035.75 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti per gli anni 1997 e 1998, per quest'ultimo anno fino al mese di
giugno, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data 21
aprile 1999, la procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa con il
rilascio di un attestato di carenza beni a seguito di fallimento per l'intero
credito insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
25'035.75, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo
1997-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di giugno (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 23 febbraio 2000 la convenuta, per il tramite dell'avv. __________,
respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, precisando di aver
incontrato enormi difficoltà nella gestione degli affari della ditta per colpa
della precedente gestione. La convenuta afferma che già nel corso del 1997 la
società era fallimentare. In seguito la situazione d'insolvenza sarebbe
precipitata nel corso del 1998, in quanto l'azionista di maggioranza non
avrebbe più anticipato somme di denaro. Ella tuttavia avrebbe fatto tutto il
possibile per salvare la ditta, ma visto il perdurare dello stato fallimentare
della società, ha dovuto chiedere il fallimento (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 24 marzo 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 25'035.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1998, per quest'ultimo anno
fino al mese di giugno (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:
"
(…)
Nella fattispecie, l'attrice, pur comprendendo la situazione di
disagio relativa alla gestione della società, dovute all'inadempienza
dell'amministrazione precedente nonché al disinteresse dell'azionista, che
avrebbe rinunciato all'immissione di capitali per salvare la società, deve
purtroppo rilevare che tali argomentazioni non sono considerate, dalla costante
giurisprudenza, validi motivi di discolpa.
Infatti, all'organo formale di una società sono posti a carico
degli obblighi, ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO, che devono essere assunti
secondo una diligenza che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri
affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A.C.).
Secondo il TFA il citato dovere risulta accresciuto quando si
tratta, come nella fattispecie, di un amministratore unico, ritenuto che
quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della
"diligentia quam in suis" (DTIF 122 Ili 198 consid. 3).
Dall'organo formale, ma in particolare dall'amministratore unico
con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantenga un assoluto
controllo degli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora
gli obblighi nei confronti della Cassa non sono adempiuti, ed assumendo i
provvedimenti del caso.
Inoltre, il fatto che la convenuta era a conoscenza dello stato
fallimentare della società già nel 1997, si imponeva la convocazione di
un'assemblea generale, per l'assunzione di misure di risanamento e, in caso di
esito negativo, si doveva avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 cpv. 2
CO, dell'indebitamento della società.
Dall'opposizione non emerge che la convenuta abbia agito nel modo
sopra esposto.
Di conseguenza, non avendo la stessa ottemperato agli obblighi di
diligenza e vigilanza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
All'asserzione della convenuta, secondo la quale avrebbe fatto
tutto il possibile per salvare la società, l'attrice rileva che, secondo la
giurisprudenza del TCA, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per sé stessa
né ad eventuali cause di un fallimento (STCA 14 giugno 1995 in re G. C.).
L'essersi prodigata per salvare la società ed aver profuso ogni
sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti
sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale
(STCA del 18 gennaio 1996 in re M e M. B.).
Prove: C.S.
Segnatamente all'insolvenza della società, si rileva che la
giurisprudenza ha ritenuto la valutazione di questo argomento in modo
restrittivo e solo se esistono particolari circostanze atte a giustificare il
comportamento del datore di lavoro, quali il breve periodo di scoperto
contributivo o la carenza di liquidità passeggera.
Nella fattispecie la morosità della società è iniziata sin
dall'affiliazione avvenuta nel 1997. L'attrice ha dovuto, come peraltro risulta
dai dettagli evoluzione incassi (Doc. _), diffidare e precettare tutti i
contributi richiesti per gli anni 1997 e 1998. Un solo acconto per l'anno 1997
è stato pagato.
Trattandosi di una morosità durevole, questa permette di dedurre
che la società ha procrastinato e differito costantemente il pagamento dei
contributi. Tale agire fa sorgere la responsabilità degli amministratori, ai
quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo
della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.).
Inoltre, vi è un elemento determinante che consiste nel fatto che
la convenuta era a conoscenza delle difficoltà finanziarie in cui si trovava la
società, ragion per cui ella avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione
ed assumere le relative misure (DTF114 V 219, consid. 4a e 4b). (…)" (Doc.
_)
1.5. Con risposta
2 maggio 2000, la convenuta ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione,
solleva l'eccezione di perenzione argomentando:
"
(…)
Nel caso di specie, per sua stessa ammissione, l'attrice ha
conosciuto l'insolvenza della __________ al momento della pubblicazione
dell'apertura del fallimento, apparsa sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino
il 2 febbraio 1999 (doc. _).
Da qui, verosimilmente per preservare la perenzione della
procedura l'emanazione della decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
contro l'organo formale della __________ il 1. febbraio 2000 (doc. _).
Senza volersi chinare troppo sulla copiosa giurisprudenza in
materia, e lasciando a questo Lodevole Tribunale il compito di esaminare se la
petizione sia ricevibile, è d'uopo rilevare come l'attrice abbia ricevuto
notizia dell'apertura del fallimento della __________ non con la pubblicazione
del medesimo sul Foglio Ufficiale cantonale n. _ del __________99, bensì già
con lo scritto 25.1.99 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
(doc. _), inviato tanto alla convenuta in qualità di amministratrice unica
della fallita quanto ai creditori noti della stessa (come da art. 233 LEF).
L'attrice ha sicuramente ricevuto tale comunicazione, essendo la propria
qualità di creditore nota all'UEF a seguito delle procedure esecutive pendenti
dal 1998 (cfr. doc. _; edizione dall'attrice dell'incarto integrale afferente
alla __________).
Ne consegue che se l'attrice ritiene sorta l'nsolvenza della
__________ con la pubblicazione del fallimento (doc. _ pag. 3 primo paragrafo),
allora il termine di perenzione di un anno per far valere le proprie pretese di
risarcimento danni contro l'organo formale della società non è decorso dal
2.2.99, bensì dalla data di ricezione della comunicazione 25.1.99 dell'UEF di
__________, vale a dire il 26.1.99 (come risulterà dall'incarto, di cui è
richiesta edizione, dell'attrice; si confronti inoltre la data del fax ‑
26.1.99 ‑ con il quale la convenuta inviava al proprio legale copia della
circolare in questione, doc. _).
Ne discende che, accogliendo le stesse argomentazioni attoree
(doc. _, pag. 3, primo paragrafo), la petizione 24.3.00 è irricevibile per
intervenuta perenzione della procedura di risarcimento, datata 1.2.2000.
(…)" (Doc. _, pag. 9-10)
Nel
merito della vertenza la convenuta ha precisato quanto segue:
"
(…)
Agli inizi della propria attività in qualità di amministratrice
unica, la convenuta aveva dovuto affrontare diverse difficoltà di carattere
gestionale, in quanto il precedente amministratore non aveva mai allestito né
consegnato alla nuova amministrazione la contabilità relativa agli esercizi del
1996 (doc. _).
Comunque la convenuta poteva contare, oltre che sulla propria
tenacia nel voler dare un'impronta positiva e di successo alla società, sulla
presenza del socio maggioritario e dei suoi capitali.
L'entusiasmo per quanto di socialmente utile la __________
rappresentava per le numerose donne, non solo ticinesi, ma anche svizzere,
colpite da un cancro al seno e in seguito sottoposte a mastectomia, era
rafforzato dal buon sostegno economico assicurato dall'azionista __________.
Egli non si era limitato ad entrare a far parte della società come
azionista, ma, forte della convinzione che la __________ sarebbe diventata una
ditta importante a livello svizzero, rinomata non soltanto per gli scopi
altamente sociali perseguiti, ma anche e soprattutto per la considerevole
potenza economica che avrebbe col tempo rappresentato, ne aveva pure finanziato
l'aumento del capitale azionario, liberando ulteriori franchi fr. 200'000.‑‑,
sì da portarlo dagli iniziali fr. 100'000.‑‑ a complessivi nominali
fr. 300'000.‑‑, in data 28 febbraio 1997 (doc. _, doc. _). Con
questi versamenti si era potuto far fronte ai debiti societari contratti nel
1996 sotto la precedente gestione (richiamo della contabilità della società
presso la Pretura di __________).
Le difficoltà gestionali incontrate agli inizi della propria
attività d'amministratrice unica non potevano quindi avere per effetto di far
desistere la convenuta dal progetto, né in qualità di dipendente della società,
per la quale si impegnava a fondo nel fornire consulenza alle potenziali
clienti, concludendo con numerose di queste contratti di vendita (richiamo
della contabilità della __________ dalla Pretura di __________), né in qualità
di amministratrice.
Gli ostacoli iniziali non fecero desistere neppure l'azionista
maggioritario, __________, il quale, ben conscio del fatto che, inizialmente,
la società avrebbe necessitato di un considerevole finanziamento per funzionare
e per poter, soltanto dopo alcuni anni, restituire un riscontro finanziario
soddisfacente, non esitava a versare alla __________ le somme necessarie per
far fronte alle spese correnti del momento (doc. _).
Tant'è vero che la convenuta aveva potuto procedere al tempestivo
versamento dei contributi paritetici dei dipendenti della società relativi al
primo e al secondo trimestre del 1997, al versamento dei salari dei dipendenti
della società, nonché al saldo delle varie fatture dei fornitori di materiale e
servizi della ditta (doc. _; richiamo della contabilità della __________ dalla
Pretura di __________).
Alla luce dei finanziamenti che giungevano dall'azionista, la
convenuta non poteva, né doveva, essere ragionevolmente tenuta a preoccuparsi
oltre misura delle risultanze del primo bilancio allestito per la società agli
inizi del 1998 (doc. _).
Ella conosceva bene le intenzioni del finanziatore, sul quale
sapeva di poter contare sino al momento in cui la __________ non avesse
ottenuto il bacino di clientela necessario per essere a tutti gli effetti una
ditta attiva in campo sanitario e economicamente autonoma.
(…)
Considerata la ricezione dei finanziamenti durante il 1997, i
quali avevano permesso di coprire sia i contributi paritetici richiesti, sia
gli stipendi dei dipendenti e le prestazioni dei fornitori, la convenuta non
aveva ritenuto, legittimamente, di doversi preoccupare oltre misura; ella
infatti sapeva ‑ e la situazione sin lì vissuta non poteva che rafforzare
simile convinzione ‑ che i necessari innesti di capitale sarebbero presto
giunti a copertura dei contributi che la Cassa avrebbe reclamato per il 1998 e
del contributo, peraltro nel dicembre 1997 non ancora diffidato, per il quarto
trimestre 1997.
L'analisi della situazione concreta in cui si è trovata la
__________ in tutto il 1997 e durante la prima metà del 1998, per la quale la
convenuta era stata sì designata amministratrice unica, ma dove di fatto tutte
le decisioni più importanti per la società erano vincolate alla volontà
dell'azionista finanziatore, il quale era l'unico che in definitiva controllava,
mediante la rifusione degli importi necessari, il funzionamento della società e
influiva in modo determinante sulla formazione della volontà sociale (DTF
114 V 79, cons. 3), non era tale da indurre un qualsiasi amministratore a
rilevare che la società si trovasse in una situazione fallimentare. Semmai, si
trovava in una situazione, inizialmente solo temporanea, di mancanza di
liquidità finanziaria, le cui difficoltà venivano costantemente riassorbite
mediante l'arrivo dei finanziamenti.
Prove:
‑ documenti
‑ testi, in part. __________, contabile della società
‑ richiamo
della contabilità della __________ dalla Pretura di __________
Contestato.
La convenuta ha osservato la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali.
Non è esatto sostenere a priori che la ditta fosse in stato
fallimentare già nel 1997.
E' necessario valutare la situazione concreta e oggettiva in cui
si trovava la __________ nel 1997, e per simile analisi non è sufficiente
basarsi unicamente sui bilanci contabili della stessa, peraltro resi soltanto
nei primi mesi del 1998.
Infatti la __________ era una società la cui attività necessitava
inizialmente di un primo periodo di formazione del bagaglio di clientela.
Soltanto in seguito, una volta stabiliti proficui contatti, la
società avrebbe potuto continuare la propria attività in modo economicamente
autonomo, sussistendo attraverso i soli proventi rappresentati dalla
produzione, il commercio e la distribuzione di prodotti cosmetici, protesi e
tessili.
Era di contro chiaro che durante i primi anni, in attesa di farsi
conoscere, la società avrebbe necessitato di finanziamenti esterni.
Di questa realtà ne era a conoscenza la convenuta, che non doveva
quindi ragionevolmente allarmarsi per il fatto che inizialmente la __________
non disponeva di riscontri contabili particolarmente positivi ‑ sia detto
comunque che la clientela aumentava visibilmente nel corso dei mesi, sino ad
arrivare, nel solo Cantone Ticino, all'epoca in cui il fallimento è stato
dichiarato a 350 contratti, tutti conclusi dal 1997 in avanti (richiamo della
contabilità della __________ dalla Pretura di __________) ‑ cosi come ne
era a conoscenza il finanziatore azionista che si era impegnato, e la
cronistoria della società ne ha dato atto, a rifondere i mezzi economici
necessari al rilancio dell'attività.
Non è pertanto esatto rimproverare alla convenuta il fatto di non
aver convocato un'assemblea generale per l'assunzione di misure di risanamento,
poiché tali misure erano già in atto nel corso del 1997 e del 1998.
L'avviso dell'indebitamento della società ai sensi dell'art. 725
cpv. 2 CO è stato dato al Giudice non appena questo si è manifestato, vale a
dire non appena la convenuta ha avuto conoscenza del rifiuto del finanziatore
di rifondere ulteriori capitali.
Stante la situazione di fatto che si presentava ancora nel corso
del 1998, la convenuta era legittimata a credere che la società si trovasse in
difficoltà momentanee, le quali si sarebbero risolte ben presto, grazie
all'arrivo degli ulteriori finanziamenti promessi. (…)"
(Doc. _, pag. 3-5 / 11-13)
La
convenuta sostiene che la ditta si trovata di fronte ad una situazione di
illiquidità temporanea, argomentando:
"
(…)
La società, affiliata presso l'attrice dal mese di gennaio 1997,
ha potuto pagare senza alcun problema i contributi relativi ai primi due
trimestri del 1997.
Con la fine di quell'anno la __________ si è trovata confrontata a
una difficoltà, temporanea, di liquidità: per questo motivo il versamento del
contributo per il terzo trimestre ha potuto essere saldato solo il 23.1.98.
In quel periodo però i pagamenti delle spese necessarie per
permettere la sopravvivenza della società erano tali da non consentire alla
convenuta di operare anche il pagamento della quota per il quarto trimestre
1997, per il quale si attendeva il prossimo innesto finanziario e non essendo
del resto tale versamento ancora stato diffidato (doc. _).
L'ulteriore finanziamento da parte dell'azionista è però
sopraggiunto unicamente in data 27.5.98. Per questo motivo la convenuta, con
senso critico, ha deciso di sospendere il versamento del proprio stipendio già
a decorrere dal mese di aprile 1998 (doc. _), pur continuando comunque a
svolgere le proprie mansioni, incontrando nuove clienti e concludendo con le
stesse nuovi contratti, in modo da ridurre i passivi del bilancio e poter
contare su nuova liquidità.
Sempre per questo motivo la società ha posto fine ai contratti di
lavoro con i propri dipendenti, rispettivamente per il mese di aprile e di
giugno 1998 (doc. _).
La convenuta ha ritenuto di dover dare precedenza al pagamento
delle obbligazioni "vitali", eticamente parlando, per la ditta, e
meglio il pagamento degli stipendi sino alla fine dei contratti di lavoro con
le dipendenti oltre che delle fatture di alcuni fornitori, trovandosi però in
questo modo a non disporre della liquidità per pagare i contributi alla
scadenza. Tuttavia, essendo agli inizi del 1998 le intenzioni del finanziatore
ancora confermate (cfr. versamento del 27.5.98), la convenuta aveva ritenuto di
avere motivi più che validi per posticipare il pagamento dei contributi
paritetici.
Sulla base di tali comprensibili considerazioni la convenuta
poteva ragionevolmente ritenere che il saldo dei contributi paritetici scoperti
sarebbe intervenuto in tempo utile.
Neppure la possibilità di salvare la società in questo modo poteva
essere esclusa a priori. Difatti, riducendo temporaneamente i dipendenti della
società e rinunciando sine die al proprio stipendio, pur continuando a
prodigarsi per il bene della ditta, la convenuta aveva inteso ridurre il più
possibile le spese correnti, sì da consentirle, con il prossimo finanziamento
il versamento delle fatture arretrate, tra cui quella dei contributi
paritetici. Il provvedimento adottato aveva carattere puramente temporaneo e
verteva al versamento dei contributi entro un termine ragionevole (RCC
1998, p. 259, cons. 4b; DTF 114 V 78, cons. 5c).
Le, a quel punto legittime, aspettative della convenuta non hanno
purtroppo trovato concretizzazione, visto come, senza preavviso, l'abituale
finanziatore non ha più inteso procedere ad ulteriori immissioni di capitale.
Questo fatto non può comunque annullare i molteplici sforzi e gli impegnativi
sacrifici messi in atto dalla convenuta per salvare la __________ (DTF
108 V 183).
Temporalmente parlando, i contributi impagati sono stati limitati
a tre (dal quarto trimestre del 1997 al secondo del 1998). Non è quindi dato
di parlare di situazione debitoria cronica, considerato poi come il prossimo
finanziamento, sul cui arrivo la convenuta non poteva avere dubbi, avrebbe
consentito il saldo integrale.
L'omissione al pagamento dei contributi paritetici in tale
contesto appare scusabile e comprensibile: a quel momento tale modus
operandi appariva oggettivamente indispensabile per la continuazione della
società, su cui si erano incentrati tanti sforzi, ciò che poi avrebbe permesso
il saldo delle pendenze di Iì a poco.
(…)
È falso sostenere che la morosità della __________ è iniziata sin
dalla sua affiliazione alla Cassa di compensazione, avvenuta il primo giorno
dell'anno 1997.
I primi due trimestri del 1997 sono stati regolarmente e
tempestivamente versati.
Dai dettagli evoluzione incassi (doc. _) si rileva che l'attrice
ha diffidato il pagamento dei contributi paritetici del terzo trimestre 1997 in
data 31 ottobre 1997; nondimeno, l'acconto è stato corrisposto nel corso del
mese di gennaio 1998, senza che l'attrice dovesse avviare una procedura
esecutiva per l'incasso.
La diffida per il pagamento dell'importo afferente al quarto
trimestre è intervenuta soltanto il 3 aprile 1998 (doc. _).
Non è quindi esatto parlare di morosità durevole nei confronti
della __________; si è invece trattato di una carenza di liquidità temporanea,
dovuta a brevi ritardi con i quali i finanziamenti arrivavano. (…)" (Doc.
_, pag. 14-17)
1.6. Con scritto
23 maggio 2000, la Cassa ha osservato quanto segue:
"
(…)
Ad 1 pag. 4 nel merito
La società non ha mai pagato il I e Il trimestre del 1997, in
quanto il formulario di affiliazione è pervenuto all'attrice solo nel mese di
giugno 1997 (Doc. _). Di conseguenza, è stato possibile emettere unicamente il
III e IV trimestre 1997.
Ad 1 pag. 5 nel merito
La controparte ha ragione quando afferma che non è stato inviato
il precetto esecutivo datato 5 dicembre 1997 e riguardante i contributi
paritetici del III trimestre 1997 pari a f r. 3'176.90.
Trattasi di un errore commesso dal funzionario dell'ufficio
competente, il quale, per una svista, non ha effettuato il necessario
controllo.
Ad 2 pag. 6 nel merito
L'attrice ha promosso l'esecuzione datata 29 gennaio 1999, per
l'incasso dei contributi paritetici relativi al III trimestre 1998 (Doc. _).
Ovviamente la procedura è stata sospesa con l'apertura del fallimento.
Ad 1 in diritto
Per quanto riguarda la perenzione dell'azione risarcitoria, si
evidenzia quanto segue.
Qualora la procedura di fallimento di una società è in via
ordinaria o sommaria, la conoscenza del danno è data, di regola, al momento del
deposito della graduatoria (DTF 113 V 180).
Nella fattispecie, la pubblicazione del deposito della graduatoria
è avvenuta il 23 marzo 1999. L'anno di perenzione, previsto dall'art. 81 cpv. 2
OAVS, sarebbe quindi venuto a scadere il 22 marzo 2000. (…)" (Doc. _)
1.7. Con le
osservazione del 5 giugno 2000, il legale della convenuta ha precisato:
"
(…)
Ad. 1. ‑ pag. 4. ‑ Nel merito
Prima di essere affiliata presso l'attrice la __________ era
affiliata presso la Cassa di compensazione AVS del Cantone di __________,
Cantone in cui, prima del trasferimento, la società aveva la propria sede.
l contributi paritetici afferenti al l e Il trimestre 1997 sono
stati evidentemente percepiti dalla Cassa Cantonale di __________ e non sono
quindi rimasti scoperti; caso contrario l'attrice ne avrebbe di certo preteso
il pagamento (richiamo della contabilità della __________ dalla Pretura di
__________).
Infatti, nel momento in cui la convenuta venne designata
amministratrice unica della società, a far tempo dal 19 dicembre 1996, ella si
impegnò nel regolamento dei pagamenti arretrati o lasciati in sospeso dalla
vecchia amministrazione, sistemando così anche quanto la __________, sotto
l'egida della precedente direzione, doveva alla Cassa di compensazione di
__________, e continuando ad effettuare il pagamento dei contributi richiesti
sino all'affiliazione presso l'attrice.
La __________ ha pertanto pagato il l e Il trimestre del 1997.
Prove: richiamo della contabilità della __________ dalla
Pretura di __________
Ad. 1. ‑ pag. 5. ‑ Nel merito
Evaso.
Ad. 2. ‑ pag. 6. ‑ Nel merito
Non è esatto sostenere che la procedura di cui alla domanda
d'esecuzione 29 gennaio 1999 dell'attrice sia stata sospesa con l'apertura del
fallimento.
Alla domanda di esecuzione in questione, l'UEF di __________ non
ha dato seguito a causa della già intervenuta dichiarazione di fallimento
contro la debitrice.
L'attrice, che si presume cognita di procedure esecutive, avrebbe
dovuto sapere che, ex. art. 206 LEF, durante la procedura di fallimento non è
possibile promuovere nuove esecuzioni per crediti sorti prima della
dichiarazione di fallimento.
Ritenuto il contenuto della comunicazione di fallimento 25 gennaio
1999 dell'UEF di __________ (doc. _. già agli atti), la domanda di esecuzione
dell'attrice di cui al doc. _ era quindi ingiustificata.
Prove: ‑ documenti, in particolare doc. _ già agli
atti
‑ edizione
dell'attrice dell'incarto integrale afferente alla __________
Ad. 1. ‑ In diritto
Lo scrivente legale è a conoscenza sia dell'esistenza sia del
contenuto dell'abbondante giurisprudenza relativa all'art. 82 OAVS e al momento
della conoscenza del danno subito, la quale è data, di regola ma non in modo
assoluto, al momento del deposito della graduatoria del fallimento.
Nondimeno, il momento della conoscenza del danno va stabilito dal
profilo soggettivo più che da quello oggettivo, e meglio da quando la Cassa
deve riconoscere, prestandovi adeguata attenzione, che le circostanze non le
permettono più di procedere alla riscossione dei contributi secondo la
procedura ordinaria, in ragione dell'insolvenza del debitore.
Ora, l'insolvenza della __________, per sua stessa
ammissione, è stata conosciuta dall'attrice con la notizia del fallimento
della società, data con circolare 25 gennaio 1999 dell'UEF di __________a
(…)"
(Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Il convenuto
ritiene perento il credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe stata a
conoscenza del danno già a partire dal 25 gennaio 1999, poiché l'attrice
sarebbe stata informata dell'apertura del fallimento direttamente dall'UEF di
__________ (cfr. doc. _).
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 2001 pag. 98 consid. 2a;
Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il
deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo
degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili
devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non
può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V
196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
2.4. Nell'evenienza
concreta, dagli atti emerge che con decreti 30 novembre 1998 e 14 gennaio 1999
la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società
in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 1999). La
pubblicazione dello stato di graduatoria è avvenuta il 23 marzo 1999 (FUSC del
__________ 1999) per cui, conformemente a quanto esposto al considerando
precedente, da questa data ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di
un anno (Pratique VSI 2001, pag. 98 RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in
RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht
des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Come già
spiegato, per far decorrere il termine di perenzione è comunque necessario che
la Cassa abbia avuto conoscenza di aver subito un danno, per cui la
pubblicazione (provvisoria o meno) dell'apertura del fallimento non è
rilevante. Con la pubblicazione dell'apertura del fallimento del 2 febbraio
1999 (FUSC del __________ 1999), la Cassa non era in grado di conoscere ancora
il danno, che, come confermato dall'attestato di carenza beni a seguito di
fallimento del __________ 1999, è stato portato a conoscenza della cassa con la
pubblicazione dello stato di graduatoria, circostanza determinante per
stabilire la decorrenza del termine ex art. 82 cpv.1 OAVS. Quindi, secondo la
giurisprudenza del TFA, l’apertura del fallimento in via sommaria non coincide
con il momento della conoscenza del danno (DTF 116 V 77 in fondo con
riferimenti; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à
une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag.
406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, pag. 110).
Ritenuto
che la decisione di risarcimento é del 1° febbraio 2000, la stessa é
stata quindi intimata entro l’anno dalla pubblicazione dello stato di
graduatoria.
Ne
discende che il credito risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076;
SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), nonché dalle precisazioni
fornite in data 23 maggio 2000, risulta chiaramente l'importo dei contributi
non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 25'035.75 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non è del resto stato contestato dalla convenuta.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.9. La convenuta
sostiene che sin dall'inizio avrebbe incontrato delle difficoltà nella gestione
degli affari della società dovute alla negligenza della precedente
amministrazione. La situazione d'insolvenza della società sarebbe precipitata
nel corso del 1998, quando l'azionista di maggioranza ha deciso di non
immettere più capitali nella società.
Il
perdurare dello stato fallimentare della società avrebbe indotto la convenuta,
malgrado gli sforzi intrapresi per salvare la ditta, a chiedere il fallimento.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che la società è stata in mora col pagamento dei
contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (cfr.
doc. _). Dal quarto trimestre del 1997 la ditta non ha in pratica più pagato i
contributi paritetici.
I
presunti sforzi della convenuta per salvare la ditta ed il differimento del
pagamento dei contributi per tale scopo, secondo la giurisprudenza, possono
essere invocati soltanto a condizioni molto restrittive (cfr. consid. 2.7.),
non realizzate nel caso concreto.
Infatti
quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese.
Già dall'ottobre 1997 la società ha iniziato ad essere in mora con il pagamento
dei contributi e dal dicembre del 1997 ad essere precettata. A mente del TCA la
ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per
ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata
nei precedenti considerandi.
D'altra
parte la convenuta non ha neppure reso verosimile che vi erano dei seri e
oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro
un breve termine. Gli argomenti della convenuta sono tutti incentrati sul fatto
che l'azionista di maggioranza, che per un certo periodo ha immesso capitale
per il pagamento dei debiti, avrebbe continuato a farlo anche in futuro.
Ora, non
è concepibile che l'amministratrice unica di una società anonima abbia riposto
tutte le speranze di una ripresa solo nell'eventualità che l'azionista di
maggioranza continuasse ad immettere capitali nella ditta. È quindi chiaro che
i mezzi per pagare i debiti aziendali non provenivano più, da ormai troppo
tempo - o mai lo sono stati - dalla produzione di utili aziendali.
La
situazione di crisi che stava attraversando la ditta doveva indurre la
convenuta a prendere delle decisioni importanti, quali ad esempio quelle
offerte dall'art. 725 CO o rassegnare le proprie dimissioni per tempo e non
attendere che il finanziatore della società smettesse di versare denaro. In tal
senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e
fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure
drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V.,
H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ribadito che l’organo
della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a
conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA
del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
In queste
circostanze dunque il differimento dei pagamenti è stato cronico, per cui,
almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi di una situazione
di illiquidità passeggera.
In
effetti, l'aver lasciato procrastinare costantemente il pagamento dei
contributi paritetici e l'averlo lasciato irrimediabilmente differire è segno
di una negligenza non indifferente, la quale è suscettibile di fare sorgere la
responsabilità dell'amministratore, cui incombe per legge la massima vigilanza
nella conduzione e nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi, se prima si erano
sempre versati regolarmente i contributi (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 nella causa M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Infatti,
come sopra rilevato, la Cassa non ha più incassato alcunché dal quarto
trimestre del 1997, per cui non era immaginabile che la società potesse
oggettivamente pensare di solverli entro breve.
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ancor più
grave appare la negligenza della convenuta se si pensa che è restata nel CdA,
quale amministratrice unica, senza ricevere, a detta della stessa, la
documentazione contabile richiesta relativa all'esercizio del 1996. Ella
avrebbe dovuto esigere la visione di tale documentazione il più presto
possibile, anzi, meglio, prima della sua nomina quale amministratrice unica, e
se questa non le veniva consegnata, rassegnare le proprie dimissioni subito e
non attendere che il finanziatore della società smettesse di immettere
capitali.
Visto quanto precede __________ deve essere resa
responsabile del danno cagionato alla Cassa per aver violato i doveri che
risultano dalla carica di amministratrice di una SA, doveri che risultano
accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice unica
(DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a)
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
ella ha rinunciato al proprio salario per un certo periodo (cfr. consid 1.5.).
Infatti, secondo il TFA, anche il fatto che la convenuta abbia investito nella
ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato,
nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella
causa V. J., W. e T.).
2.10. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dalla convenuta,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero
alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua
conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti,
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53
N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ fr.
25'035.75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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