AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.11
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00011-12
ZA/nh
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 27 gennaio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa __________,
contro
__________,
2.
__________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio di
__________ il __________ 1997 (FUSC del __________ 1997), a seguito delle
modifiche statutarie, segnatamente la nuova ragione sociale (precedente
__________), il trasferimento della sede (da __________ a __________) e il
cambiamento della composizione del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. _,
Inc. __________).
Lo scopo
sociale consisteva nello studio e la realizzazione di soluzioni abitative
globali, i servizi e l'assistenza tecnica nel settore, la ricerca, la
promozione immobiliare, ecc..
__________,
è stato designato presidente del consiglio di amministrazione della società dal
10 febbraio 1997 al 14 agosto 1997, con modalità di firma individuale (cfr.
doc. _, Inc. __________).
i, ha assunto la carica di membro del CdA dal 10 febbraio 1997 al 14 agosto
1997, con modalità di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. __________).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
Con
decreti 2 novembre 1998 e 1° dicembre 1998 il Pretore del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art.
231 LEF (FUSC dell'__________ 1998).
La Cassa
ha pertanto insinuato all'Ufficio fallimenti del Distretto di __________, il
proprio credito di fr. 4'328.85, per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD
insoluti per il periodo febbraio-luglio 1997, dopo regolare controlo del datore
di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con
scritto 8 marzo 1999, l'UF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio
attuale della procedura, non è previsto alcun dividendo per i creditori
chirografari (cfr. doc. _, Inc. __________).
Nel corso
dell'istruttoria preliminare, la Cassa ha rilevato dai conti della __________
(quindi dalla precedente ragione sociale) un'eccedenza contributiva, al 31
gennaio 1997, di fr. 2'417.90. Tale importo è stato quindi accreditato in
acconto dei contributi scoperti della fallita società. Di conseguenza,
l'ammontare dei contributi paritetici AVS insoluti dalla __________ è stato
limitato a fr. 1'910.95 (cfr. doc. _, inc. __________)
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 2 dicembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ e __________ due distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52
LAVS di fr. 1'910.95, in via solidale tra di loro (cfr. doc. _ e _, Inc.
__________).
1.3. Gli ex
amministratori della __________ si sono tempestivamente opposti alle decisioni
motivando (le due opposizioni collimano):
"(…) Sostanziale tuttavia è il concetto di
responsabilità derivante da danni causati mediante violazione intenzionale o
per negligenza grave, le prescrizioni.
Nella causa pendente si vuole semplicemente
segnalare quanto segue:
a) il ricorrente assunse la carica d'amministratore in data 24
febbraio 1997 uscendo nell'agosto 1997. In questo brevissimo periodo poté
verificare come la situazione societaria non consentisse una regolare
continuazione. Questa situazione portò al licenziamento di tutti i dipendenti per
fine maggio 1997.
b) sentita tuttavia la necessità di avere una persona disponibile,
transitoriamente venne assunta la signorina __________, per il periodo giugno e
luglio. Il contratto a tempo determinato venne poi chiuso alla scadenza.
c) il conteggio redatto e introdotto in data 11 maggio 1998
conferma ampiamente quanto descritto nei punti precedenti.
d) sulla base del conteggio redatto, gli amministratori fecero
fare un versamento ritenuto adeguato e sufficiente per la copertura degli
oneri assicurativi.
e) unicamente in data successiva venne rilevato come gli assegni
famigliari, dal dipendente della __________, regolarmente riconosciuti, non erano
stati oggetto di un rinnovo di autorizzazione e quindi, con prassi ricorrente,
la cassa AF non li riconosceva.
f) nel frattempo il beneficiario, signor __________, aveva
lasciato definitivamente la Svizzera e quindi non era rintracciabile per la
completazione degli atti di richiesta. Purtuttavia da ritenere come i termini
dei sei mesi per la richiesta erano, a quel momento, ormai trascorsi.
Ora nella fattispecie non si può certamente
affermare che l'amministratore si sia comportato in modo negligente od abbia
volutamente violato i disposti di legge. Dimostrato come abbia fatto tutto il
necessario per ottemperare a quanto di sua competenza ed assunto che non si può
pretendere che un Amministratore provveda alla dettagliata verifica di ogni
singola posizione, si ritiene che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto
possibile e concesso nella sue responsabilità e nelle sue possibilità. Oltre
pretendere, si ritiene voler responsabilizzare un dirigente per dettagli che,
ovviamente, non possono a lui essere attribuiti.
Nella fattispecie è ampiamente dimostrabile come
le direttive siano state eseguite e applicate, gli interventi per limitare od
escludere danni assicurativi siano stati fatti tempestivamente; non solo, ma
intervenendo profondamente e brutalmente con il licenziamento di tutto il
personale." (cfr. doc. _ e _, Inc. __________).
1.4. Essendosi
__________ e __________ opposti alle rispettive decisioni di risarcimento, con
petizioni del 27 gennaio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che i convenuti
vengano condannati solidalmente al pagamento di fr. 1'910.95 motivando:
"
L'argomentazione sollevata dalle controparti,
per escludere ogni responsabilità, segnatamente l'aver fatto, nel breve periodo
di appartenenza al CdA della fallita società, tutto quanto era possibile, non è
da ritenere sufficientemente valida, per le motivazioni che verranno esposte.
Dapprima, va rilevato che __________ ‑
quale presidente ‑ rispettivamente __________ ‑ quale membro ‑
dovevano, secondo l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 del CO, adempiere ai propri
obblighi con ogni diligenza.
La diligenza che deve essere osservata va oltre
la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA inedita del 29 maggio
1995 in re A.C. p. 6; DTF 179).
Dall'esposizione dei fatti, la circostanza
secondo la quale la contabilità e la gestione della società sarebbero state
curate da un dipendente della stessa, non basta di per sé a cancellare la
negligenza dei convenuti.
In particolare, gli amministratori diligenti non
possono mettere in pericolo, o lasciare che sia messo in pericolo, il
versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà agli amministratori,
conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della
gestione e della rappresentanza, affinché rispettino la legge (DTF 114 V 223
consid. 4a).
In siffatta situazione, tale controllo non doveva
certamente essere difficoltoso, ritenuto che la delega sarebbe stata attribuita
ad una sola persona. Infine, non va dimenticato che uno dei convenuti è
fiduciario. Proprio in ragione della specifica formazione della signora
__________ non potevano esserle sconosciute sia le conseguenze di un mancato
pagamento dei contributi paritetici AVS sia gli strumenti legali per evitare
una sua responsabilità personale.
Di conseguenza, si potrebbe addirittura
ipotizzare che i convenuti abbiano assunto la carica di organo formale quali
prestanome, fidandosi, ma senza una stretta vigilanza, della persona a cui
sarebbe stata affidata la gestione della società.
Prove: C.S.
3.1
Per quanto riguarda "l'adeguato e
sufficiente versamento per la copertura degli oneri sociali, che sarebbe stato
effettuato dalla fallita società sulla base del conteggio salari", la
Cassa rileva che la fallita __________, durante il periodo in cui è stata attiva, non ha mai effettuato
alcun versamento a titolo di contributi paritetici AVS.
Per contro, l'importo di
fr. 2'417.90, dedotto dai contributi dovuti dalla fallita società (Doc. _), è
riferito all'accredito dell'eccedenza contributiva della __________, precedente
ragione sociale (Doc. _).
Per quanto riguarda la
questione relativa agli assegni familiari, l'attrice ha proceduto ad un
accertamento presso il competente Servizio degli assegni familiari, a seguito
del quale è emerso che nessuna richiesta per l'ottenimento di assegni familiari
è mai stata presentata.
Inoltre, l'attrice
precisa che la fallita società neppure ha dichiarato assegni familiari
anticipati sulla distinta presentata in data 11 maggio 1998 e relativa all'anno
1997 (Doc. _).
Prove: C.S.
3.2
Da ultimo, con
particolare riferimento al periodo di appartenenza al CdA dei convenuti,
l'attrice prende atto che quest'ultimi sono stati organi formali della società
per un periodo relativamente breve.
Tuttavia, tale fatto
deve essere valutato nell'insieme delle circostanze del caso. La permanenza nel
CdA dei convenuti collima con il periodo di attività della fallita società: dal
febbraio 1997 all'agosto 1997, ritenuto che dall'agosto 1997 al fallimento,
dichiarato nel novembre 1998, la fallita società è stata inattiva (cfr.
opposizione punti a e b a pag. 2).
Di conseguenza, il breve
periodo non può assurgere a valido motivo per escludere la responsabilità dei
convenuti.
Si evidenzia, d'altra
parte, che la distinta salari datata 11 maggio 1998, oggetto della
presente vertenza, è stata sottoscritta dal convenuto __________.
In questo contesto, i
convenuti devono pertanto assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi alla Cassa." (cfr. doc. _, Inc.
__________)
1.5. Con decreti
del 14 dicembre 1999 e 5 maggio 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Mediante
risposta del 21 febbraio 2000, __________ e __________ chiedono la reiezione
della petizione, ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione. In
particolare precisano che:
"5) Confermato. Salvo rilevare come la Cassa __________, non
esprima un parere ed una motivazione sulla situazione degli assegni famigliari.
Bisogna rilevare come il direttore signor __________, fosse
padre di tre figli e che la moglie non avesse alcuna attività professionale
dipendente o indipendente. In ogni caso il diritto a percepire gli assegni
famigliari spettava al signor __________. Si precisa che lo stesso __________
era dipendente della società sin dalla costituzione, ben antecedente alle entrate
dei convenuti quali amministratori, e quindi avesse acquisito un diritto agli
assegni. Il precedente amministratore, inoltre, era un professionista e quindi
avrebbe certamente amministrato la società in modo tale d'avere tutto in
regola. In questo ambito la contabilità interna della stessa ha riconosciuto il
diritto agli assegni al dipendente Sig. __________. Nella fattispecie si è poi
rilevato che la tessera degli assegni non era stata richiesta e quìndi la Cassa
__________, al momento del nostro inoltro definitivo della dichiarazione, non
riconosceva gli assegni. Si ricorda che l'importo è simile al valore residuo,
richiesto dalla parte attrice, a titolo di risarcimento.
La procedura di richiesta venne correttamente anticipata da
una richiesta d'informazione, alla data d'inoltro del modulo, da parte del
nostro collaboratore signor __________. Si rileva che il diritto venne ritenuto
decaduto secondo la vecchia disposizione la quale prevedeva, al contrario
dell'attuale dei cinque anni, un periodo massimo di sei mesi per la richiesta
di aggiornamento di un diritto agli assegni famigliari.
In diritto:
1 ) Contestata la gravità della negligenza
-
Viene integralmente contestato il contenuto e le motivazioni
della parte attrice. Gli amministratori non hanno violato alcun obbligo, avendo
tenuto una situazione degli stipendi e delle trattenute ordinata, tramite il
contabile della società, confermata dalla risultanza della richiesta della
parte attrice.
-
Esagerate, per non dire temerarie, le affermazioni della parte
attrice. La diligenza deve essere commisurata alla situazione aziendale ed
essere di natura organizzativa e di controllo. E' impensabile che un
amministratore possa verificare in ogni dettaglio l'operare di un contabile
allo scopo istruito ed organizzato. Si dovrebbe nella realtà, procedere al
controllo di ogni singola pezza documentale, controllare i conteggi, verificare
l'esistenza di tutti i dettagli e di tutti i documenti: in altre parole fare il
contabile incluso il pagamento. Il responsabile non può entrare in simili
dettagli, pena quella di bloccare tutte le attività societarie.
E' stato riconosciuto come al CDA spetti il compito di
organizzazione e di rilascio di direttive, sempre commisurate all'importanza
della società e della struttura, spetta al collaboratore eseguirle in modo
corretto e disciplinato. Un errore causato da un collaboratore dipendente della
società, quale il mancato aggiornamento di una tessera di AF, non può a giusta
ragione costituire colpa grave nei confronti degli amministratori, in
particolare se riferito ad un breve periodo.
3.1 Viene contestato quanto dichiarato dalla parte attrice nei
confronti della mancata richiesta di assegni famigliari. Come detto la stessa
venne preceduta da un domanda informativa del signor __________, collaboratore
della __________, alla quale venne correttamente risposto che il periodo
concesso per la richiesta di assegni arretrati decadeva dopo sei mesi. Al che
abbiamo rinunciato ad iniziare una pratica senza sbocco.
Falsa l'affermazione relativa al mancato versamento di
contributi durante il periodo di amministrazione da parte dei convenuti.
Proprio a conferma della cura con cui venne seguito il mandato vi è la prova
del pagamento eseguito in data 27 giugno 1997, prima di inoltrare
le dimissioni da amministratore. Non avendo ricevuto nuove polizze e, dopo aver
fatto un calcolo di quanto dovuto e tenuto conto degli assegni, venne disposto
il pagamento della somma di CHF 2'761.‑‑. L'affermazione deve
quindi essere ritenuta se non falsa almeno tendenziosa e rivolta a far apparire
le parti convenute dei semplici incapaci. Che portasse ancora la denominazione
vecchia ha semplicemente un valore derivante dalla burocrazia interna della
parte attrice.
Prova: testo, documento allegato _
3.2 Si rileva come la società esistesse da anni sotto la ragione
sociale di __________, la ragione venne poi modificata in __________ quasi
contestualmente all'entrata dei convenuti quali amministratori.
I convenuti sono subentrati al precedente amministratore in
modo concreto e non in modo negligente come, a torto e con scopi precisi, più
volte dichiarato dall'attrice. Rilevato come la situazione finanziaria e la
redditività dell'azienda non rientrassero nei termini corretti, venne deciso,
con un tempismo notevole, di sospendere le attività licenziando il personale
nei termini contrattuali previsti. Venne poi assunta con un contratto speciale
un'impiegata d'ufficio, nella parte terminale, per liquidare le pendenze
societarie e chiudere l'attività.
Il ricorso all'affermazione di "negligenza grave" è
divenuto consueto, ripetitivo e, in modo allarmante, usato con senso coercitivo
se non di minaccia. Tale concetto, secondo il nostro avviso e, fortunatamente,
anche secondo l'avviso dei Tribunali, deve essere usato in modo appropriato.
Prova: estratto RC, pubblicazioni, atti di fondazione."
(cfr. doc. _, Inc. __________)
1.7. In data 13
marzo 2000, la Cassa osserva:
"
Con riferimento all'ordinanza del 23 febbraio 2000 concernente la
causa di cui a margine, l'attrice comunica di non avere altri mezzi di prova da
produrre.
Tuttavia, si sottolinea che il Doc. _, allegato
alla risposta, corrisponde alla ricevuta del pagamento, sulla quale vi è
indicato "acconto del 1. trimestre 1997"ed è riferito alla
società __________, con indirizzo __________.
Come mai i convenuti hanno pagato con questa
polizza, la quale non aveva né la ragione sociale né l'indirizzo corretti?
Alla ricezione del pagamento e non essendo
pervenuta alcuna comunicazione particolare al riguardo, la Cassa lo ha
contabilizzato a favore di questa società, il cui saldo positivo è stato
peraltro dedotto dallo scoperto della società __________.
Quindi nessuna affermazione tendenziosa da parte
della Cassa.
Le argomentazioni sollevate non sono atte ad
escludere la responsabilità dei convenuti. Di conseguenza, l'attrice ribadisce
quanto espresso in petizione." (cfr. doc. _, Inc. __________)
1.8. A seguito di
un accertamento operato dal TCA, in data 28 marzo 2001, la Cassa ha prodotto i
conteggi del 1995, 1996 e 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in
RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Come indicato nel consid. 2.2.2. il
danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per
motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi
dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (cfr.
Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota
parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid.
7a).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_, Inc. __________), come pure dall'estratto conto del 21 gennaio 2000 (cfr.
doc. _, Inc. __________) e dall'insinuazione di credito (cfr. doc. _, Inc.
__________) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, per costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re
G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
I
convenuti sostengono che nessuna violazione intenzionale o per grave negligenza
può essere loro attribuita.
I due
convenuti non possono liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS
sostenendo che la contabilità e la gestione erano curate da un dipendente della
società. I due convenuti hanno una formazione professionale tale (fiduciaria
commercialista e controller dipl. fed.) che è impensabile che essi non
sapessero quali sarebbero state le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi, per cui dovevano perlomeno vigilare affinchè i contributi
paritetici venissero versati alla Cassa. Essi non dovevano di certo compiere
tutte le mansioni che competono ad un dipendente istruito nella gestione
aziendale. Si trattava solo di verificare che i contributi sociali venissero
pagati.
L’organo
di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del
personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura
in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza
(cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165).
Essi
quindi, contravvenendo agli obblighi che derivano loro dalla carica di membri
del CdA di una società anonima, non hanno svolto nessun tipo di controllo
sull'attività dell'azienda.
Ad ogni
amministratore spetta, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Pertanto
l'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni
raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di
chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le
prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116,
consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA
non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso
dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V
202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita
del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Inoltre
tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto per
__________ - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non
pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122
III 198, consid. 3a). Inoltre il convenuto __________ non risulta essere così
estraneo alla gestione della ditta dal momento che è stato proprio lui a
firmare la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per il 1997.
2.8. I convenuti,
durante la breve durata di appartenenza al CdA (10 febbraio 1997 - 14 agosto
1997), avrebbero fatto tutto quanto era possibile per salvare al ditta.
I
convenuti in realtà si contraddicono quando da una parte sostengono di non
essersi mai occupati della contabilità aziendale e del pagamento dei
contributi, mentre dall'altra pretendono di aver fatto tutto il possibile per
salvare la ditta e pagare i contributi scoperti. Per ciò che attiene alla corta
permanenza dei convenuti nel CdA, sorge spontaneo il quesito di capire come mai
due persone qualificate si siano imbattute in una gestione che, fatti alla
mano, non ha prodotto alcunché. La ditta ha iniziato la propria attività, con
la nuova ragione sociale e con un nuovo CdA il 10 febbraio 1997, interrompendola
pochi mesi dopo. Per tutto il periodo di affiliazione alla Cassa la nuova
ragione sociale non ha versato nulla a titolo di contributi paritetici, per cui
è difficile individuare un qualsiasi motivo di giustificazione atto a
scagionare i convenuti. Essi prima di entrare a far parte del CdA avrebbero
dovuto verificare la situazione patrimoniale della ditta ed accettare il
mandato solo se ci fossero state le premesse per un'attività che potesse
perlomeno garantire il salario ai dipendenti con il relativo versamento degli
oneri sociali. La documentazione agli atti conferma invece che tali garanzie
non c'erano e che i convenuti hanno omesso di verificarne l'esistenza. Inoltre
la precedente ragione sociale __________ è stata diffidata e poi precettata per
l'incasso dei contributi dovuti per il 1° trimestre del 1997, ciò che avrebbe
dovuto spingere i nuovi amministratori ad analizzare i motivi di tale ritardo
(cfr. doc. _, Inc. __________).
Diversa
sarebbe la situazione se, dopo anni di attività della ditta, questa attraversa
un periodo di illiquidità e che per un breve periodo è costretta a differire il
pagamento dei contributi paritetici al fine di poter salvare l'azienda.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS,
occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e
oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro
un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985
p. 604 consid. 3a).
Del resto
non è dato di sapere cosa i convenuti abbiano concretamente fatto per salvare
la ditta.
2.9. I convenuti
sostengono inoltre che, sulla base del conteggio salari, avrebbero provveduto
al versamento di un adeguato e sufficiente importo a copertura dei contributi.
Il
documento 1 allegato alla risposta del 21 febbraio 2000 è una ricevuta di
pagamento di fr. 2'761.-- con la menzione "acconto 1° trimestre
1997". La ditta è stata affiliata alla Cassa a partire dal 1° febbraio
1997. Sorgerebbe qualche dubbio se la Cassa avesse richiesto anche lo scoperto
per una parte del 1° trimestre del 1997, che la ricevuta di pagamento prodotta
avrebbe in parte tacitato per la nuova ragione sociale. La Cassa per contro ha
rivendicato lo scoperto del secondo trimestre del 1997, tutto a debito della
nuova ragione sociale. Anzi la Cassa ha computato un eccesso contributivo della
__________ a beneficio della __________. Di conseguenza, apprezzando le prove
secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA non
pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00 Ws, consid. 2c; STFA
del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile
1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in
Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63), questo TCA ritiene che la cedola di pagamento prodotta
agli atti (cfr. doc. _, Inc. __________), è stata pagata a tacitazione dello
scoperto contributivo del 1° trimestre della precedente ragione sociale
__________.
2.10. I convenuti
rilevano pure che l'attrice avrebbe negato degli assegni familiari anticipati
ad un ex dipendente della società.
Tale
argomentazione è stata chiarita nel corso dell'istruttoria. Dall'accertamento
operato dalla Cassa presso il competente Servizio degli assegni familiari è
emerso che nessuna richiesta per l'ottenimento di assegni familiari è mai stata
presentata. Oltretutto la Cassa attira l'attenzione sul fatto che neanche sulla
distinta presentata in data 11 maggio 1998 per il 1997 non sono stati
dichiarati degli assegni anticipati.
I
convenuti del resto con l'allegato di risposta precisano quanto segue:
"
Viene contestato quanto dichiarato dalla parte
attrice nei confronti della mancata richiesta di assegni famigliari. Come detto
la stessa venne preceduta da un domanda informativa del signor __________,
collaboratore della __________, alla quale venne correttamente risposto che il
periodo concesso per la richiesta di assegni arretrati decadeva dopo sei mesi.
Al che abbiamo rinunciato ad iniziare una pratica senza sbocco".
In
conclusione quindi, come confermato dagli stessi convenuti, nessun assegno
familiare è stato anticipato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni sono accolte.
Di
conseguenza __________ e __________ sono condannati a versare alla Cassa
fr.
1'910.95, con vincolo di solidarietà tra di loro.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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