AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2006.47
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, TCA
Titolo:
Diminuzione del grado dell'assegno per grandi invalidi da elevato a medio (revisione). Valore probatorio dell'inchiesta a domicilio dell'assistente sociale.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.47
cs
Lugano
12 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi
dell’AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________, ha chiesto, il 27 febbraio 2001, di poter essere messa
al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AI.
Il
15 giugno 2001 l’__________ ha accolto la richiesta ed ha deciso di assegnare
all’interessata un assegno per persone grandi invalide dell’AI di grado elevato
con effetto dal 1. ottobre 2000.
Nel
corso del mese di maggio 2005, in seguito al raggiungimento dell’età AVS
dell’assicurata, la Cassa CO 1 ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.
In
data 20 marzo 2006, sulla base degli accertamenti effettuati, in particolare
del questionario relativo a un assegno per grandi invalidi dell’AVS, compilato
dalla rappresentante di RI 1, delle risposte fornite dal medico curante, Dr.
med. __________, FMH medicina interna e dell’inchiesta a domicilio effettuata
dall’assistente sociale, la Cassa CO 1 ha diminuito il grado dell’assegno da
elevato a medio, con effetto dal 1.12.2005.
B. L’opposizione
presentata da RI 1 è stata parzialmente accolta e la decisione impugnata modificata
nel senso che la riduzione del grado dell’assegno per grandi invalidi da
elevato a medio è stato fatto decorrere con inizio dal 1. maggio 2006, ossia
dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc.
A).
C. Con ricorso del 16 ottobre 2006 RI 1, rappresentata dalla sorella RA
1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione affermando che la
situazione dell’interessata è andata vieppiù peggiorando. In particolare RI 1
non sarebbe più in grado di spostarsi con il bastone d’appoggio, dovrebbe
ricorrere costantemente all’uso della carrozzella e sarebbe in grave difficoltà
nello svestirsi e nel vestirsi (doc. I).
D. Tramite
risposta del 14 novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
E. Il
24 novembre 2006 la ricorrente ha contestato la risposta CO 1, ha ribadito il
peggioramento dello stato di salute dell’interessata ed ha sostenuto che, a
conferma di quanto esposto, possono essere chiesti ragguagli sia “al
personale dello __________” sia “alla signora __________, ex portinaia dello
stabile di via __________, che quotidianamente sono presenti per gli aiuti
ricorrenti.” (doc. V).
F.
In data 26 gennaio 2007 il TCA ha interpellato il medico curante (doc. VII),
il quale ha risposto il 13 febbraio 2007 (doc. VIII). Le parti hanno potuto
esprimersi in merito (doc. IX e seguenti).
in
diritto
In
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
- Ai
sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi
i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano
un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per
l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il
primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o
medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del
mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Il
cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta
all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento
dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34
capoverso 5.
Va
ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili,
per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il
grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare
prescrizioni complementari.
Per
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art.
37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita (cpv. 2):
a.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una
sorveglianza personale permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un
accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell’articolo 38.
La
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e
considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o
di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente
solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;
oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
- Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato
deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto
di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia
sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo
atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della
vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato
abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una
singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di
tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.
50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
-
nel cibarsi
l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti
oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
-
nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
-
nello spostarsi e nel
contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa
o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto
con l'ambiente abituale.
- Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
- Per
l’art. 66bis cpv. 2 OAVS gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per
analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
A
norma dell’art. 87 cpv. 2 OAI la revisione avviene d’ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di
grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, o allorché si conoscono i fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande
invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità.
Per
l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità
di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o
l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
A
norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità di guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si
aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
- Nel
caso di specie la Cassa ha ridotto l’assegno in sede di revisione d’ufficio
poiché l’insorgente dipende da terzi “solo” per quattro atti ordinari della
vita.
Dal
questionario relativo alla richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AI compilato
il 14 maggio 2005 emerge che essa necessita dell'aiuto di terze persone per vestirsi/svestirsi,
mangiare, lavarsi, spostarsi e stabilire contatti con l’ambiente.
Essa
necessita inoltre di sorveglianza personale durante il giorno e di cure permanenti
per due ore al giorno.
Al
fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno per grandi
invalidi e conformemente alla prassi, l’assistente sociale dell’__________ si è
recata al domicilio dell’assicurata.
Il
20 settembre 2005 l’assistente sociale ha reso visita all’interessata (doc.
77-1). Dal referto emerge che l’insorgente vive sola al proprio domicilio e
che:
" Negli ultimi anni sono subentrati degli importanti
cambiamenti nelle condizioni di vita dell’assicurata, che con molto coraggio e
determinazione ha ottenuto dei piccoli ma indispensabili miglioramenti che le
hanno consentito, nel mese di __________, di lasciare la casa per anziani __________
per tornare a vivere indipendente in un piccolo appartamento. Questo radicale
cambiamento non è tuttavia esente da rischi: gli importanti limiti funzionali
descritti nel precedente rapporto sono comunque presenti, e i minimi progressi
non la preservano da possibili incidenti. A tutt’oggi l’assicurata non è in
grado di camminare, di comunicare, né di utilizzare il braccio e la mano
destra. Nonostante le quotidiane visite della sorella o del personale curante,
la signora RI 1 vive sola e la preoccupazione dei famigliari è elevata. Finora
è stata avvantaggiata dalla presenza della custode, pressoché un’amica che le
rendeva regolarmente visita più volte al giorno per assicurarsi della sua
incolumità. Purtroppo proprio in questi giorni ha cambiato domicilio, e la sua
partenza ha precipitato l’assicurata in una grave depressione. Infatti, nonostante
il forte desiderio di autonomia, essa stessa nutre concreti timori per rapporto
al suo stato di salute. La signora RA 1 mi riferisce infatti che il medico
curante stesso non ritiene adeguate le condizioni attuali, in ragione dei
notevoli rischi di incidenti. Ad ogni spostamento può incorrere in cadute, e
più di una volta è stata trovata a terra, ferita ma fortunatamente non in modo
grave.
Nonostante la sua ostinazione, la signora RI 1 vive frequenti momenti
di sconforto, dove sollecita la presenza della sorella che tuttavia non può
garantire un impegno continuo ed elevato.
Ho già avvertito l’assicurata e i coniugi __________ della prossima
riduzione dell’AGI, che hanno manifestato molta preoccupazione. Era loro
intenzione infatti incrementare gli aiuti quotidiani per garantire una maggior
sicurezza, ma la disponibilità finanziaria della signora RI 1 non sarà più
sufficiente. Ho consigliato pertanto di inoltrare domanda di prestazioni
complementari, e eventualmente di rivolgersi presso __________, signora __________,
sottoponendo il problema.”
Per
quanto concerne la possibilità di effettuare gli atti ordinari della vita,
l’assistente sociale ha rilevato che l’autonomia acquisita è solo parziale,
mentre la dipendenza da terzi è ancora richiesta in alcune funzioni.
Anche
per quanto concerne la possibilità di alzarsi, sedersi e coricarsi,
l’assistente rileva che i progressi sono stati notevoli e che l’assicurata ha
acquisito una sufficiente destrezza per effettuare gli spostamenti dal letto
alla carrozzella o dalla carrozzella al gabinetto.
Per
mangiare, l’aiuto di terzi è ancora indispensabile, mentre per l’igiene
personale l’autonomia è tuttora fortemente ridotta. Per quanto concerne andare
al gabinetto l’assistente sociale rileva che l’assicurata è in grado di curare
autonomamente la propria igiene intima e badare al riordino dei vestiti, mentre
per provvedere al cambio del pannolino di protezione sovente aspetta l’arrivo
della sorella che le presta l’aiuto necessario.
Circa
gli spostamenti, va rilevato che vengono effettuati su carrozzella, anche
all’interno dell’abitazione, e in assenza di altre persone evita l’uso del
deambulatore in ragione della facili cadute. All’esterno viene sempre
accompagnata dai famigliari. La totale afasia che l’ha colpita è tuttora
presente e dipende da terzi per ogni forma di contatto sociale.
L’assistente
sociale ha concluso che la persona assicurata dipende da terzi per compiere
quattro atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi
mangiare
lavarsi
spostarsi
necessita
inoltre di una sorveglianza personale continua.
In
DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha
stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati
fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona
qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,
nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel
rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se
è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta
acquisisce
valore probatorio pieno.
Tuttavia,
continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da
persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136,
143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto riferito dai parenti
dell'assicurata in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità
di cure permanenti o di sorveglianza personale ed è stato integrato con i dati
- convergenti - risultanti dalla documentazione sanitaria agli atti.
L’assistente
ha riportato quanto riferito dai parenti dell’assicurata in merito
all’espletamento degli atti ordinari, mentre le difficoltà asserite ora in sede
di ricorso non trovano alcuna conferma nel rapporto del 20 settembre 2005, né
tantomeno nella documentazione medica depositata agli atti.
A questo proposito va rilevato che al ricorso l’insorgente ha allegato un
certificato del medico curante, Dr. med. __________, del 17 ottobre 2006 dal
quale emerge che:
" La paziente sopra citata soffre di grave andicap
dopo ictus ischemico cerebrale dell’arteria cerebri media nel , con
emisindrome motorio destro ed afasia globale e stato dopo infarto miocardio
acuto anteriore ().
La ricuperazione, molto lenta e parziale, lascia la signora RI 1
completamente afasica, attualmente e da un anno circa, non più in grado di spostarsi
con un bastone. Egli lamenta delle grosse difficoltà nell'alimentarsi (non è in
grado di tagliare la carne), nel vestirsi (molto lenta, incapace di farlo da
sola).
Inoltre lamenta delle difficoltà nell'equilibrio, che causano ad
esempio delle cadute dal gabinetto.
In riassunto, il grado d’autonomia della paziente è praticamente
nulla.” (doc. B)
Il
Dr. med. __________, medico del __________, dopo aver rammentato che “sono
assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di
grado medio, non più di grado elevato in considerazione del fatto che riesce a
alzarsi/sedersi da sola”, ha affermato che “l’attuale rapporto del Dr. __________
conferma in pratica lo stato di salute e gli impedimenti funzionali già noti e
che sono alla base dell’inchiesta a domicilio effettuata.” (doc. III/Bis).
Interpellato
dal TCA (doc. VII), il Dr. med. __________, a proposito della capacità di
alzarsi, coricarsi, sedersi e di andare al gabinetto, ha affermato che “quanto
descritto dall’assistente sociale corrisponde in parte alle mie osservazione,
nel senso che la paziente è in parte autonoma, si alza con fatica dalla
carrozzina.” e che “per alzarsi ecc. la signora RI 1 necessita alle
volta l’aiuto di terzi. Inoltre l’equilibrio è precario, il rischio di cadute
(e le cadute) sono frequenti.” (doc. VIII)
Alla
questione a sapere se dall’ottobre 2005 ad oggi c’è stato un notevole
peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente in particolare per
quanto concerne gli atti ordinari della vita quali alzarsi, sedersi, coricarsi
ed andare al gabinetto, lo specialista ha risposto: “no da ottobre 2005. Il
decadimento e le difficoltà aumentano gradualmente”. (doc. VIII)
In
sede di osservazioni la ricorrente afferma di aver avuto un notevole regresso
nella sua mobilità tanto d’avere bisogno costante della carrozzina per fare
ogni spostamento (doc. X). Essa inoltre rammenta che il medico curante l’ha
visitata solo due volte all’anno ed ha rammentato un episodio accaduto il 27
febbraio 2007, quando ha dovuto far capo al pronto soccorso dell’__________
poiché è caduta (doc. XIV).
Va
qui rammentato che secondo costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al
momento in cui essa è stata resa – ossia, in concreto il 25 settembre 2006 - e
che i fatti
accaduti posteriormente modificanti questa situazione devono di regola formare
oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V
248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per cui,
l’accadimento del febbraio 2007, seppur grave, non può essere preso in
considerazione da questo Tribunale nel caso di specie.
Alla luce degli
atti medici prodotti dalle parti e del rapporto dell’assistente sociale, le cui
valutazioni, se adempiute le condizioni previste dalla giurisprudenza, come nel
caso di specie, godono di pieno credito (cfr. DTF 128 V 93 e supra) questo TCA
deve concludere che al momento dell’emanazione della decisione su opposizione
l’insorgente non necessitava dell’aiuto regolare e notevole di terzi per
alzarsi, sedersi e coricarsi (cfr. punto 3.1.2 del referto dell’assistente
sociale, nonché le considerazioni del __________, Dr. med. __________, doc.
IIIBis e del dr. med. __________: “per alzarsi ecc. la signora RI 1
necessita alle volte l’aiuto di terzi.”, sottolineature del
redattore).
Come
emerge dal rapporto di inchiesta AI del 22 maggio 2001 (doc. 30-1), mentre quell’anno
l’assicurata, che viveva presso una casa per anziani, necessitava dell’aiuto
di terzi specie al mattino per alzarsi dal letto e la sera per coricarsi e
coprirsi ed inoltre “gli spazi di indipendenza” restavano “però molto
esigui a causa della gravità dello stato di salute” (doc. 30-1), nel 2005 i
progressi dell’insorgente, che vive a casa sua, sono notevoli e la ricorrente “ha
acquisito una sufficiente destrezza per effettuare gli spostamenti dal letto
alla carrozzella, o dalla carrozzella alla tazza del water. Tale apprendimento
era sicuramente essenziale per permetterle di vivere autonomamente.” (doc.
77-1). Lo stesso miglioramento può essere riscontrato per quanto concerne la
possibilità di andare al gabinetto. Infatti mentre nel 2001 dipendeva “dal
personale di cura per svestirsi e rivestirsi e per l’igiene intima”, nel
2005 “l’assicurata è ora in grado di curare autonomamente la propria igiene
intima e badare al riordino dei vestiti.” Certo, quando porta il pannolino
di protezione sovente aspetta l’arrivo della sorella per provvedere al cambio e
all’igiene richiesta, tuttavia “l’intervento descritto non risulta peraltro
essere regolare.” (doc. 77-4).
Ora,
l’aiuto a compiere un atto ordinario della vita è considerato notevole quando
l’assicurato è nell’impossibilità di svolgere almeno una di queste funzioni o
lo potrebbe solo con uno sforzo eccessivo o in modo inconsueto (aiuto diretto),
o ancora quando non è in grado d’intraprendere questo atto senza esservi
obbligato/a a causa del suo stato psichico (aiuto indiretto). In concreto
l’insorgente non ha bisogno dell’aiuto notevole e regolare di terzi per
alzarsi/sedersi/coricarsi e per andare al gabinetto, per cui, essendoci stato
un notevole miglioramento tra il 2001 ed il 2005, la Cassa poteva procedere
alla revisione della precedente decisione. Venendo a mancare i requisiti per
l’erogazione dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato, la decisione
della Cassa di riconoscere un assegno di grado medio merita tutela.
In
queste condizioni il ricorso va respinto.
Va
comunque rilevato che se nel frattempo l’insorgente ritiene che vi sia stato un
netto peggioramento delle sue condizioni e che anche per alzarsi, sedersi e
coricarsi, oltre che per andare al gabinetto, necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi, può inoltrare una nuova richiesta __________.
- L’insorgente
chiede l’assunzione di ulteriori prove, quali, tra le altre, un sopralluogo,
una nuova valutazione medica, l’intervento degli ispettori , nonché
di sentire il personale dello “” e l’ex portinaia del palazzo dove
abita.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame la documentazione agli atti e quella acquisita dal TCA è
sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza senza dover far capo
ad ulteriori prove. I diversi rapporti medici e il referto dell’assistente
sociale descrivono ampiamente le condizioni di salute della ricorrente e
rendono superfluo un nuovo sopralluogo e l’assunzione testimoniale delle
persone o degli enti citati.
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
- Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare
un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce
che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale
tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse
censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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