Failure to consider observations violated right to be heard

30.2006.191Übriges Gericht26.06.2007Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed a decision of the Sezione della circolazione imposing a CHF 100 fine for ignoring a general traffic prohibition. The court found that the appellant's written explanations had been received by the police but not transmitted to the deciding authority, which violated the right to be heard. It also noted that, on the merits, the appellant's account of a delivery to her daughter's garage was compatible with the domiciliary-delivery exception to the prohibition. The appeal was upheld, the administrative decision was annulled, and no fees or costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 29 Cost.; right to be heard and consequences of omitted submissions. A decision rendered without considering timely and relevant observations violates the right to be heard; such a defect leads, as a rule, to annulability and not nullity. Annulment is warranted where the authority relied on the mistaken premise that no observations had been filed. Abundantly, if the substantive record shows that the asserted justification falls within an applicable exception to the traffic prohibition, the sanction cannot stand (consid. 5-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.191

Data decisione, Autorità: 26.06.2007, PRPEN

Titolo: Inosservanza del segnale "divieto generale di divieto"; violazione del diritto di essere sentito

Incarto n. 30.2006.191 22423/690

Bellinzona 26 giugno 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 15 settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 2 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’ ”.

Fatti accertati il 7 giugno 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. Con comunicazione 2 novembre 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  2. Con rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 la Polizia comunale di Chiasso ha avviato la procedura ordinaria nei confronti della ricorrente per aver omesso di osservare un segnale di “divieto generale di circolazione nelle due direzioni”.

  3. Con scritto 22 agosto 2006, al termine di un periodo di assenza di due mesi, la ricorrente ha fornito alla Polizia comunale le proprie giustificazioni in merito all’addebito mossole, avvalendosi, in sostanza dell’eccezione al divieto generale di circolazione concessa per “servizio a domicilio” e disciplinata con apposita tavola complementare (art. 17 cpv. 3 OSStr). In particolare, sostiene di essere transitata nonostante il divieto unicamente allo scopo di scaricare della merce nel garage della figlia, il cui accesso si trova nella via in questione, nonostante l’entrata principale dell’abitazione - come precisato nello scritto 10 novembre 2006 - si trovi sulla via __________.

  4. Il 23 agosto 2006 la Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di contravvenzione all’Ufficio giuridico della circolazione, omettendo tuttavia di accludere il predetto scritto, che nel dubbio circa l’effettiva intimazione del rapporto di contravvenzione alla ricorrente (che ha affermato di essere stata assente fino al 22 agosto 2006, senza peraltro che vi fossero elementi concreti per cui dovesse attendersi di ricevere simile atto), doveva essere considerato tempestivo; si noti peraltro che in occasione dell’allestimento delle contro-osservazioni 24 ottobre 2006 la Polizia comunale ha fatto riferimento allo scritto in questione (indicando una data errata), confermando dunque di averlo ricevuto.

L’autorità di prime cure ha quindi emanato la risoluzione impugnata considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

  1. È indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni di cui sopra viola il diritto di essere sentita della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lei addotte.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione deve essere annullata in ordine.

  1. Abbondanzialmente, si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame di merito.

In effetti, la giustificazione addotta dalla ricorrente per cui si sarebbe recata presso la figlia, scaricando della merce nel suo garage, il cui accesso si trova sulla via __________, è compatibile con l’eccezione al divieto di circolazione sancita dalla tavola complementare autorizzante le visite a domicilio, la cui presenza è del resto confermata dall’agente denunciante, il quale si è limitato a fornire l’indirizzo civico della figlia, in via __________, asserendo che la ricorrente avrebbe dovuto percorre tale strada. Ne segue che la circostanza evocata dalla ricorrente risulta essere liberatoria.

In siffatte evenienze, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

right to be heardtraffic prohibitionadministrative fineprocedural defectexception to prohibitionannulmentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible and could be decided on the file

Extrahierter Entscheid

The court held that competence, standing and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible.

Extrahierte Begründung

The prerequisites under the cantonal procedural law were met, allowing a decision on the written record.

Kernrechtsfrage

Whether the failure to transmit the appellant's written observations violated the right to be heard

Extrahierter Entscheid

Yes. The omission of the timely observations deprived the appellant of a proper hearing and required annulment of the decision.

Extrahierte Begründung

The police had received the explanations, but they were not forwarded to the deciding authority, which therefore ruled as if no observations had been filed.

Kernrechtsfrage

Whether the fine should be upheld on the merits despite the procedural defect

Extrahierter Entscheid

No. Even on the merits, the appellant's explanation was compatible with the domiciliary-delivery exception to the traffic prohibition.

Extrahierte Begründung

The delivery to the daughter's garage, with access from the relevant road, fit the complementing sign allowing home visits; the denunciating officer's account did not exclude that exception.

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