Abusive use of S sign in cross-border transport

30.2005.85Übriges Gericht05.07.2006Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed against a cantonal traffic penalty of CHF 650 for allegedly abusing the S-traffic sign and preferred lane during a transport, and for incorrect tachograph use. The Pretura penale held that the appellant failed to prove that the transport fell within the conditions for S traffic, so the abusive use of the sign was established. The tachograph violation was uncontested and supported by the file. The court found the fine proportionate and within the statutory limits, dismissed the appeal, confirmed the administrative decision, and charged the appellant with appeal costs and expenses.

Omnilex-Regeste

Art. 1 cpv. 2-3 OTS; art. 3 OTS; burden of proof for entitlement to S-traffic privileges: the person invoking the privileged regime must document that the transport is a non-border transalpine transport starting or ending in the cantons or enterprises listed in the ordinance. Mere allegations are insufficient, and in the absence of documentary proof the use of the S sign and the preferred lane is abusive. Where the tachograph infringement is uncontested and evidenced by the file, it is deemed established. A fine within the statutory minimum and proportionate to fault will be upheld on appeal (consid. 3-7).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.85

Data decisione, Autorità: 05.07.2006, PRPEN

Titolo: Trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S"

Incarto n. 30.2005.85 5960/401

Bellinzona 5 luglio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 25 febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida del veicolo __________ effettuava un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla “S” e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio. Inoltre ometteva di manipolare correttamente il cronotachigrafo.”

Fatti accertati il 3 gennaio 2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 e 3 OTS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che non ha utilizzato abusivamente la sigla S, poiché non stava effettuando un trasporto transfrontaliero e l’immatricolazione del veicolo non sarebbe rilevante per poter usufruire delle facilitazioni del traffico S dal momento che secondo gli accordi doganali un veicolo immatricolato nel Lichtenstein può effettuare trasporti nazionali in Svizzera.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità (art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr).

Per l’art. 57 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell’esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.

  1. Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali cantoni sono elencati nell’allegato all’OTS (art. 1 cpv. 2 OTS).

Per l’art. 1 cpv. 3 OTS i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale si intendono le succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale, le aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale e le aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.

Giusta l’art. 3 OTS chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con l’arresto o con la multa non inferiore a 500 franchi.

  1. L’infrazione relativa all’omissione di manipolare correttamente il cronotachigrafo non è contestata dal ricorrente e quindi è data per acquisita in questa sede, ritenuto come agli atti vi sono le prove che il 3 gennaio 2005 l’apparecchiatura cronotachigrafica non è stata usata in modo corretto (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 gennaio 2005 e disco originale).

  2. Per l’altra infrazione rimproveratagli l’insorgente non ha provato con documenti che il suo era un trasporto transalpino non transfrontaliero iniziato o terminato in un Cantone elencato nell’allegato 1 all’OTS particolarmente importante per l’economia della Svizzera meridionale (art. 1 cpv. 2 OTS) o un trasporto di tale tipo iniziato o terminato in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale.

Infatti - senza produrre la benché minima prova documentale, del resto richiesta esplicitamente per l’ovvio motivo di evitare ogni e qualsiasi abuso - egli si è limitato nel gravame a asserire che il suo viaggio si è concluso a “6532 Castione” (cfr. ricorso), mentre in un secondo tempo ha affermato genericamente che il trasporto da lui effettuato con il mezzo pesante della sua datrice di lavoro si è svolto tra il Canton Zurigo e il Canton Ticino (cfr. osservazioni del 15 marzo 2006).

D’altra parte anche la polizia cantonale nel suo rapporto di contro-osservazioni del 26 marzo 2005 ha dovuto concludere che “non è stato possibile verificare se quanto asserito dall’autista corrisponde alla verità”.

Ciò posto il trasporto effettuato da RI 1 non adempie le condizioni previste dall’art. 1 OTS con la conseguenza che la sanzione inflittagli per utilizzo abusivo della sigla S e della corsia preferenziale di transito è corretta.

  1. Può così rimanere indecisa la questione volta a sapere se i veicoli pesanti immatricolati nel Principato del Liechtenstein possano beneficiare della corsia preferenziale prevista per il traffico S.

  2. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, con particolare riferimento all’art. 3 OTS.

  3. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108; 3 cpv. 4 96 ONC; 1 e 3 OTS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza è confermata la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

traffic offensecross-border transportS signtachographburden of prooffinecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the transport qualified for S-traffic privileges and whether use of the S sign and preferred lane was abusive

Extrahierter Entscheid

The appellant did not prove that the transport met the conditions for S traffic; the abusive use of the S sign and the preferred lane was therefore established.

Extrahierte Begründung

The burden of proving a non-border transalpine transport starting or ending in the relevant cantons or enterprises lay with the appellant, but he produced no documentary evidence. His statements were insufficient, and the police could not verify them.

Kernrechtsfrage

Whether the improper manipulation of the tachograph was established

Extrahierter Entscheid

Yes; this infringement was not contested and was supported by the file evidence.

Extrahierte Begründung

The appellant did not dispute this point, and the records showed that the tachograph was not used correctly on 2005-01-03.

Kernrechtsfrage

Whether the fine and costs imposed by the administrative authority should be annulled

Extrahierter Entscheid

No; the fine was proportionate and within the legal limits, so the challenged decision was upheld.

Extrahierte Begründung

Given the proven infringements, the sanction was appropriate in light of the seriousness of the offense and the degree of fault.

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