AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2005.7
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, TCA
Titolo:
irricevibilità di un ricorso presentato contro un rapporto di revisione della Cassa, che indica la volontà di volere mutare la valutazione di determinati elementi pro futuro. Non si tratta di decisione formale di ripresa che fissa obblighi concreti
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.7
TB
Lugano
28 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
che nell’ambito del
controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1°
gennaio 2002-31 dicembre 2003 eseguito il 14 dicembre 2004, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato nei confronti di RI 1 di __________, affiliata come datrice di
lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 23'570.- (doc. C);
che ritenendo tale
importo come spese forfetarie non giustificate rimborsate nel 2003 a diversi
dipendenti sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF,
mediante tassazione d'ufficio del 27 dicembre 2004 la Cassa di compensazione ha
fissato i contributi paritetici dovuti dalla ricorrente per gli anni 2002 e
2003;
che con opposizione
del 29 dicembre 2004 (doc. B) la società in questione ha impugnato la qualifica
di __________ come suo dipendente dal 1° gennaio 2004, mentre non ha contestato
le riprese per spese generali non giustificate, preannunciando il versamento
dei relativi contributi richiesti;
che con decisione su
opposizione del 3 gennaio 2004 (doc. A) la Cassa ha parzialmente accolto
l’interposta opposizione, nel senso che con il nuovo rapporto di revisione
emesso il 30 dicembre 2004 in sostituzione del precedente del 27 dicembre 2004
alla base della decisione formale di tassazione d’ufficio, l’indicazione
relativa alla fissazione dello statuto di dipendente di __________ era da
intendersi valida dal 1° gennaio 2005 (e non 2004), ma comunque detto rapporto
non costituisce una decisione amministrativa impugnabile;
che nel nuovo rapporto
di revisione del 30 dicembre 2004 (doc. C) la Cassa ha precisato che “Considerata
la nota informativa per l’anno 2003, inviata nel dicembre 2002, gli importi
forfetari di seguito dettagliati versati nell’anno 2003 non supportati dai rispettivi
giustificativi vengono considerati integrazione di salario.”;
che, inoltre, “A
decorrere dal 01.01.2004 verrà concessa un’indennità chilometrica di fr.
0.65/km per trasferte di lavoro con veicolo privato.”;
che, pure, “A
partire dal 01.01.2005 i signori __________ e __________ devono essere
considerati dipendenti della RI 1.”;
che il 28 gennaio 2005
(doc. I) l’opponente ha formulato ricorso, contestando nuovamente la qualità di
dipendente di __________ dal 1° gennaio 2005, adducendo alcuni elementi a sostegno
della sua totale indipendenza dalla società in esame;
che secondo
l’Amministrazione (doc. III), il ricorso dovrebbe essere respinto in quanto
formulato contro un rapporto di revisione che non ha carattere di decisione
impugnabile;
che le parti non hanno
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);
considerato in
diritto
in ordine
che la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
che con l'entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate
diverse modifiche di carattere formale alla LAVS;
che da un punto di
vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4
consid. 1.4);
che, per contro, le
norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid.
6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2);
che la decisione
impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e
AF dovuti dall'assicurata per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002
(per l’anno 2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni
(formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per
cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno
applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo
anno ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per il secondo ed ultimo
anno revisionato dalla Cassa;
nel merito
che giusta l'art. 162
cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un
ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS,
periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra
cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione
può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare
efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di
lavoro mediante altri provvedimenti;
che i verificatori
devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire
ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS);
che del risultato di
ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni
controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS);
che i rapporti di
revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e
l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati.
Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed
esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché
le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare
se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale
può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di
revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze
poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo
mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS);
che i rapporti di
revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici
di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di
controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS);
che secondo l'art. 56
LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto
in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di
compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51
consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF
102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
che le decisioni
regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto
amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di
un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de
l'assurance sociale" in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI,
Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2a edizione, pag. 27;
DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463);
che, pertanto, le
prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni
possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non
sono da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162);
che nell’ambito del “Rapporto
sul controllo dei datori di lavoro” del 30 dicembre 2004, rapporto n. 81/2004
che annulla e sostituisce il rapporto allestito tre giorni prima, la Cassa ha esposto
in maniera sommaria i princìpi che reggono la materia ed indicato che __________
sarebbe stato considerato un salariato dal 1° gennaio 2005, che dal 1° gennaio
2003 non sono più concessi rimborsi spese forfetari ai dipendenti se non sono giustificati
e che dal 1° gennaio 2004 l’indennità chilometrica per trasferte di lavoro con
veicolo privato è pari a 65 cts/km;
che, in altri termini,
l’Amministrazione ha solo indicato alla società di volere mutare la valutazione
di determinati elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di
volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la determinazione
dello statuto contributivo di un assicurato, mentre per quanto concerne la
fissazione delle spese generali e le spese chilometriche, l’avvertimento
portava su periodi antecedenti la revisione sui quali essa si è per
l’appunto determinata con la decisione di tassazione d’ufficio del 27 dicembre
2004;
che la Cassa ha pertanto
unicamente segnalato alla ricorrente quale sarebbe stato il suo atteggiamento futuro
nei confronti di __________;
che l’Amministrazione non
ha sostanzialmente emanato decisione formale in merito, non ha operato alcuna
ripresa riferita agli importi percepiti dal 1° gennaio 2005 da __________ per
lavori eseguiti per conto della società insorgente nelle vesti di un suo
dipendente;
che la Cassa di
compensazione ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare la società
ricorrente dei doveri cui ritiene essa deve sottoporsi senza comunque, come
indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza cambio di statuto
contributivo e ripresa);
che l’Amministrazione
ha voluto meramente informare la ricorrente affinché la stessa possa semmai
adeguarsi alle sue indicazioni e non possa dedurre - dall’assenza di
indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in
virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene
conformi alle norme legali (riconoscimento di statuti contributivi). Non sono
invece state fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica. Qualora
gli importi corrisposti a __________ dal 2005 in poi fossero – in futuro
- considerati dalla Cassa come salario determinante sul quale la datrice di
lavoro dovrà pagare i contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente
potrà - in futuro - ricevere una decisione amministrativa in tal senso e
potrà impugnarla anche davanti a questo TCA contestando, ma solo allora, la qualifica di dipendente di __________
(STCA del 21 dicembre 2004
nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn. 30.2004.42-43);
che l’atto contestato
con l’opposizione, ovvero il nuovo rapporto di revisione, sotto questo punto di
vista, non costituisce dunque una decisione amministrativa impugnabile,
perciò il gravame appare irricevibile (cfr. citata STCA del 21 dicembre 2004);
che la decisione su opposizione
del 3 gennaio 2005 deve dunque essere integralmente confermata;
che le prove proposte
dalla ricorrente (audizione dei testi __________ e __________) non potrebbero
in nulla modificare l'esito della procedura, per cui questo TCA, a fronte della nota giurisprudenza
secondo cui, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, rinuncia ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 10 dicembre
2004 nella causa G.G., B 119/03; STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H
270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno
2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10
pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv.
2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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