Parking on sidewalk; appeal against procedural costs

30.2005.283Übriges Gericht25.01.2006Dismissed

Zusammenfassung

RI 1 appealed a decision of the Sezione della circolazione of Camorino that fined him CHF 40 for parking a vehicle on a sidewalk and charged CHF 20 justice fee plus CHF 10 expenses. He did not contest the infraction itself, only the procedural costs, arguing he had followed the instructions given to him. The Pretura penale held that, after non-payment in the simplified fine procedure, the move to ordinary proceedings lawfully entailed procedural charges. The appeal was therefore dismissed, the challenged decision confirmed, and appellate costs of CHF 25 plus CHF 25 were charged to the appellant.

Regest

Art. 43 cpv. 2 LCStr, Art. 41 cpv. 1 bis ONC, Art. 2 cpv. 3 and Art. 15 LPContr; parking on a sidewalk and allocation of procedural costs after transition from the simplified fine procedure to ordinary proceedings. The sidewalk is reserved for pedestrians; parking there is prohibited unless expressly authorized by signals and markings, or exceptionally for loading/unloading or passenger transfer with at least 1.5 meters left free. Where the offender does not pay the disciplinary fine and thereby triggers ordinary proceedings, the administrative authority may charge a justice fee and the costs caused by the criminal procedure. A person who knowingly chooses that procedural path cannot later obtain exemption from such costs merely because he had initially filed observations (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.283

Data decisione, Autorità: 25.01.2006, PRPEN

Titolo: Posteggiare il veicolo su un marciapiede

Incarto n. 30.2005.283 20524/403

Bellinzona 25 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 12 agosto 2005 n° 20524/403 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede”

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.

Il ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione imputatagli, si oppone unicamente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. L’art. 43 cpv. 2 prevede che il marciapiede è riservato ai pedoni. L’art. 41 cpv. 1 bis ONC precisa che se non è autorizzato espressamente mediante segnali e demarcazioni, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve sempre restare libero uno spazio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. Il ricorrente riconosce di aver commesso l’infrazione imputatagli dall’autorità di primo grado, ma si oppone al pagamento della tassa di giustizia e delle spese: “sono d’accordo di pagare la multa di fr. 40.- (che avrei già pagato se __________ non teneva in considerazione le mie osservazioni) ma non sono d’accordo di pagare le spese di fr. 30.- in quanto io ho fatto la procedura che mi era stata indicata da __________” (cfr. ricorso).

La procedura semplificata, prevista dalla legge federale sulle multe disciplinari (LMD), non comprende la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni. Il contravventore che non è d’accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe trasmettere delle osservazioni, deve attendere la scadenza del limite indicato sull’intimazione di pagamento e il conseguente inizio della procedura ordinaria. Questo comporta però un aumento dell’importo poiché sono aggiunte le spese amministrative e la tassa di giustizia. Tali oneri sono ammessi dall’art. 2 cpv. 3 LPContr che autorizza l’autorità amministrativa a prelevare una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2000.-, e ad addossare al condannato le spese cagionate dal procedimento penale.

  1. Quanto sopra è stato chiaramente ed esaustivamente spiegato all’insorgente dalla Polizia di __________ con lettera 14 marzo 2005. RI 1, consapevole quindi delle conseguenze di un mancato pagamento della multa, ha nondimeno atteso l’avvio della procedura ordinaria al fine di far valere le sue argomentazioni.

Come detto in precedenza, l’avvio della procedura ordinaria comporta automaticamente il carico degli oneri di giudizio, e nella fattispecie non è dato motivo per cui il ricorrente, che ha liberamente deciso di non pagare la multa in procedura disciplinare, debba essere dispensato dal pagare tassa di giustizia e spese.

  1. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 25.- e le spese di fr. 25.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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