Unauthorized work without work permit

30.2005.258Übriges Gericht10.11.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Pretura penale dismissed the appeal of RI 1 against a cantonal immigration-office decision fining her CHF 1,500 for working as a consultant without the required authorization. The court held that the omission of an express reference to Art. 23 cpv. 6 LDDS was harmless, that the activities performed amounted to gainful employment under Art. 6 OLS, and that the case was not of minimal gravity. The fine was found proportionate. Appeal costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 23 cpv. 6 LDDS; Art. 6 OLS; unauthorized gainful employment of a foreigner without work permit; harmless omission of an express statutory citation in the sanctioning decision. A decision is not vitiated where the applicable penal provision is clearly determinable and the person concerned suffers no prejudice. Gainful employment covers any dependent or independent activity that normally yields income, even if performed gratuitously, and tasks within a business enterprise that exceed ordinary household assistance. Dispensation from punishment presupposes minimal gravity; prolonged unauthorized work, failure to verify regularization, and competitive market impact preclude such finding.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.258

Data decisione, Autorità: 10.11.2005, PRPEN

Titolo: Lavorato in qualità di consulatne sprovvisto di permesso

Incarto n. 30.2005.258 05 724/290

Bellinzona 28 novembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 luglio 2005 presentato da

RI 1 difesa da: DI 1

contro

la decisione 3 giugno 2005 n° 05 724/290 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 27 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 3 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"ha lavorato in qualità di consulente, a metà tempo, da fine agosto __________ al __________, a favore della ditta __________ SARL, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene che:

  • la decisione impugnata non reca la disposizione penale della LDDS asseritamente violata;

  • ammesso, e non concesso, che l’art. 3 cpv. 3 LDDS sia stato violato, il reato è stato commesso dal signor RI 1, marito e datore di lavoro della ricorrente, al quale quest’ultima aveva conferito procura affinché si occupasse della regolarizzazione della sua situazione;

  • l’attività esercitata non può essere considerata come un’attività lucrativa secondo l’art. 6 OLS; si tratta, al contrario, di un’attività paragonabile a quella di una casalinga che dà un supporto all’andamento degli affari del marito;

  • se il giudice dovesse considerare che il reato penale sussiste, l’infrazione sarebbe comunque, sia dal punto di vista oggettivo che da quello della colpa, minima. La ricorrente chiede pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, che si prescinda dal comminare una sanzione a suo carico o, subordinatamente, che la multa sia ridotta.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

L’art. 3 cpv. 3 LDDS dispone che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede che le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena.

Tale norma, anche se non esplicitamente indicata nella decisione impugnata (si veda nondimeno il rinvio di cui all’art. 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS), risulta chiaramente applicabile alla fattispecie. La svista non ha recato nessuno svantaggio all’interessata che ha chiaramente individuato la disposizione avvalendosene, tra l’altro, nel suo ricorso (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OLS, è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

La ricorrente, a beneficio di un permesso B che la autorizzava unicamente a soggiornare in Svizzera in quanto coniuge di un cittadino Svizzero, avrebbe dovuto richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.

La ricorrente si giustifica dichiarando che il signor RI 1, suo marito e al tempo stesso datore di lavoro, si era incaricato di regolarizzare la sua situazione al cospetto delle autorità. La ricorrente non può però discolparsi attribuendo tutta la responsabilità al signor RI 1 in quanto in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicchè il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

La ricorrente avrebbe potuto e dovuto sincerarsi dell’operato del marito, assicurandosi che questi avesse realmente provveduto a richiedere un regolare permesso di lavoro.

La ricorrente asserisce in seguito che quella da lei esercitata non era un’attività professionale effettiva; l’attività svolta viene paragonata a quella di una casalinga che “di tanto in tanto, dà un supporto all’andamento degli affari del marito” (cfr. ricorso pag. 3 punto 2).

Fare foto di immobili, parlare con i clienti, portarli a vedere immobili e patrimoni in vendita, e occuparsi delle public relations non sono però mansioni che rientrano nella normale attività di una casalinga che aiuta il marito nella sua attività economica; contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tali attività non sono paragonabili a quelle di una moglie che stira i vestiti del marito o gli prepara i panini per il pranzo.

La ricorrente ha in realtà svolto dei compiti ben precisi all’interno della società, persona giuridica per altro distinta dal marito. Tali compiti vanno ben oltre l’abituale attività di una casalinga e rientrano pertanto nella definizione di “attività lucrativa” annunciata dall’art. 6 OLS.

Per quanto concerne la richiesta di non infliggere sanzioni a carico della ricorrente, data l’entità del reato, la ricorrente ha esercitato un’attività lucrativa per quasi 5 anni senza preoccuparsi di verificare che il datore di lavoro avesse regolarizzato la sua situazione, non sono chiaramente dati gli estremi per escludere una qualsivoglia pena.

La ricorrente, che sapeva di dovere regolarizzare la sua situazione per averne “conferito procura al marito” (cfr. ricorso pag. 2 punto 1), non può altresì prevalersi della sua buona fede.

Inoltre, l’attività esercitata crea, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, un’indubbia concorrenza sul mercato del lavoro dato che anche una persona esterna alla famiglia avrebbe potuto svolgere le mansioni da lei esperite.

  1. La multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

  2. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giudizio e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the administrative fine for working without authorization had to be annulled because the penal provision was not expressly cited in the challenged decision.

Extrahierter Entscheid

The omission did not invalidate the decision because the applicable penal rule was clearly identifiable and the appellant suffered no prejudice.

Extrahierte Begründung

Art. 23 cpv. 6 LDDS applied to the facts even if not expressly mentioned, and the appellant had in fact relied on that provision in her appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's activities as a consultant constituted gainful employment requiring authorization.

Extrahierter Entscheid

Yes. The activities went beyond ordinary household assistance and fell within the broad definition of gainful employment.

Extrahierte Begründung

Taking photos of properties, dealing with clients, showing properties and handling public relations are specific business tasks, not comparable to domestic help; they were performed within a separate legal entity.

Kernrechtsfrage

Whether the case was of minimal gravity so that no penalty should be imposed under Art. 23 cpv. 6 LDDS.

Extrahierter Entscheid

No. The long duration of the unauthorized work, the appellant's failure to verify regularization, and the market competition created by the work excluded minimal gravity.

Extrahierte Begründung

Working for nearly five years without checking the permit situation and knowing that regularization was required did not justify dispensing with punishment; the fine was proportionate.

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